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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 763/2025 promossa da:
(C.F. ) con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv.to LUTTEROTTI ELEONORA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZORZ MERI e dell'avv.to PUPPINATO ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in DD (PN) il
07/02/2009, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati consensualmente con verbale del 19/10/2021, omologato con decreto
Cron. n. 7223/2021 del 29/10/2021 – R.G. 1856/2021 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
1 con i seguenti figli: , nato a Parte_2
Pordenone (PN) il 06/04/2009 e , nato a [...] Parte_3
(PN) il 31/01/2011;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
CONCLUSIONI
1. Accertato e dichiarato il decorso del termine ex lege previsto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/02/2009 in DD
(PN) tra la sig.ra ed il sig. con CP_1 Parte_1
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
DD (PN) anno 2009, parte 1, serie 1;
2. Ordinare agli ufficiali di Stato civile del Comune di DD (PN) di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
3. Dichiarare compensate le spese di legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni
1. I figli ed vengono affidati Parte_2 Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
2. la madre potrà tenere con sé i figli, anche raggiungendoli in Bolzano, ogni volta che lo riterrà, fatti salvi gli impegni scolastici dei minori e facendosi carico autonomamente delle spese di trasferta;
3. le festività pasquali e natalizie saranno suddivise giusta metà tra genitori che alterneranno la festività di Natale e Capodanno e del giorno di Pasqua a quello del Lunedì dell'Angelo.
4. salvo diversi accordi tra genitori i figli, durante le vacanze estive,
2 trascorreranno con ciascun genitore un periodo feriale di almeno due settimane (anche non consecutive) che verranno concordate entro 15 giugno di ogni anno. I genitori si impegnano a collaborare affinché i periodi feriali vengano rispettati e a comunicarsi i luoghi di destinazione ove trascorreranno le vacanze con i figli;
5. i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli senza corresponsione di alcuna somma per il mantenimento tra loro;
6. Entrambi i genitori si impegnano:
- a mantenere una comunicazione funzionale con i figli;
- a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra di loro;
- contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze e/o questioni significative che riguardano i figli minori;
- condividere tutte le decisioni genitoriali riguardanti i minori in tema di:
bisogni scolastici/educativi, bisogni legati alla salute, bisogni extracurriculari e scelte religiose.
7. le detrazioni fiscali per figli a saranno godute nella misura del 100% dal padre;
8. il padre continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale e ogni altro contributo pubblico per i figli;
9. le spese straordinarie per i figli, così come previste in Protocollo del diritto di famiglia vigente presso il Tribunale di Pordenone, vengono ripartite equamente nella misura del 50% tra genitori;
le stesse verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro gg. 15 dalla richiesta;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni rapporto, anche di natura patrimoniale, derivante dal rapporto di coniugio e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
3 11. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione all'inserimento dei figli minori nei rispettivi propri documenti validi per l'espatrio”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 24/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
4 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in DD (PN), in Parte_1 CP_1
data 07/02/2009;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FONTANAFREDDA
(PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 1, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 763/2025 promossa da:
(C.F. ) con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv.to LUTTEROTTI ELEONORA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZORZ MERI e dell'avv.to PUPPINATO ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in DD (PN) il
07/02/2009, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati consensualmente con verbale del 19/10/2021, omologato con decreto
Cron. n. 7223/2021 del 29/10/2021 – R.G. 1856/2021 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
1 con i seguenti figli: , nato a Parte_2
Pordenone (PN) il 06/04/2009 e , nato a [...] Parte_3
(PN) il 31/01/2011;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
CONCLUSIONI
1. Accertato e dichiarato il decorso del termine ex lege previsto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/02/2009 in DD
(PN) tra la sig.ra ed il sig. con CP_1 Parte_1
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
DD (PN) anno 2009, parte 1, serie 1;
2. Ordinare agli ufficiali di Stato civile del Comune di DD (PN) di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
3. Dichiarare compensate le spese di legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni
1. I figli ed vengono affidati Parte_2 Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
2. la madre potrà tenere con sé i figli, anche raggiungendoli in Bolzano, ogni volta che lo riterrà, fatti salvi gli impegni scolastici dei minori e facendosi carico autonomamente delle spese di trasferta;
3. le festività pasquali e natalizie saranno suddivise giusta metà tra genitori che alterneranno la festività di Natale e Capodanno e del giorno di Pasqua a quello del Lunedì dell'Angelo.
4. salvo diversi accordi tra genitori i figli, durante le vacanze estive,
2 trascorreranno con ciascun genitore un periodo feriale di almeno due settimane (anche non consecutive) che verranno concordate entro 15 giugno di ogni anno. I genitori si impegnano a collaborare affinché i periodi feriali vengano rispettati e a comunicarsi i luoghi di destinazione ove trascorreranno le vacanze con i figli;
5. i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli senza corresponsione di alcuna somma per il mantenimento tra loro;
6. Entrambi i genitori si impegnano:
- a mantenere una comunicazione funzionale con i figli;
- a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra di loro;
- contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze e/o questioni significative che riguardano i figli minori;
- condividere tutte le decisioni genitoriali riguardanti i minori in tema di:
bisogni scolastici/educativi, bisogni legati alla salute, bisogni extracurriculari e scelte religiose.
7. le detrazioni fiscali per figli a saranno godute nella misura del 100% dal padre;
8. il padre continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale e ogni altro contributo pubblico per i figli;
9. le spese straordinarie per i figli, così come previste in Protocollo del diritto di famiglia vigente presso il Tribunale di Pordenone, vengono ripartite equamente nella misura del 50% tra genitori;
le stesse verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro gg. 15 dalla richiesta;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni rapporto, anche di natura patrimoniale, derivante dal rapporto di coniugio e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
3 11. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione all'inserimento dei figli minori nei rispettivi propri documenti validi per l'espatrio”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 24/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
4 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in DD (PN), in Parte_1 CP_1
data 07/02/2009;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FONTANAFREDDA
(PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 1, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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