Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2023, proposto da
IO BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Quirico Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di “Diniego di concessione edilizia ex L. 326/2003” del Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Ostuni, pratica n. 1090/04, Prot. domanda di condono n. 6418/04 del 15/3/2023, notificato il 29/3/2023 nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IE SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. BI IO ha agito, dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. 17529/ 2023, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica Edilizia Privata - Ambiente del Comune di Ostuni, avente ad oggetto “ Notifica del diniego di concessione edilizia ex L. 326/2003 - Pratica di condono n. 1090/2004, prot. domanda di condono n. 6418/04 ”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 32, c. 25 e ss., del D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, nonché dei capi IV) e V) della L. n. 47/85. Violazione degli artt. 1, comma 2- bis e 6, comma 1, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità e violazione dell’art. 3, comma1, e art. 6, lett. e), della L. n. 241/1990: errore sui presupposti e difetto di motivazione in relazione all’istruttoria. Sviamento.
2)Violazione di legge in relazione agli artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 3, 6 lett. b) ed e), 18, commi 2 e 3, della Legge n. 241/1990. Violazione del principio istruttorio eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Sviamento, ingiustizia e contraddittorietà dell’azione della P.A.
Il Comune di Ostuni, in data 30.06.2023, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 12.07.2023, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 375 del 13.07.2023, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 17.12.2025, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
La vicenda di causa inerisce la legittimità del diniego opposto dall’Ente civico resistente alla richiesta di concessione edilizia, presentata, in data 31.01.2004, dalla sig.ra LM AE, coniuge dell’odierno ricorrente, per la sanatoria ai sensi del D.L. 30 settembre 203, n. 269, convertito con Legge, 24 novembre 2003, n. 326 delle seguenti opere abusive: “Trattasi diversamente da quanto indicato nella dichiarazione di interesse ex L. 28/03 di opere abusive consistenti nella realizzazione di un locale ad uso deposito in piano terra, della superficie di metri quadrati 406 circa (già di mq. 272 - parcheggio oggetto della Dia presentata il 14 novembre 1996), oggetto di condono nella misura di mq. 243,60”.
In particolare il Comune di Ostuni, nel considerare che “- rientrano nel limite dei 750 mc per l’ammissibilità della richiesta di condono di cui al comma 25 dell’art. 32 della Legge n. 326/2003 anche i volumi seminterrati…; - la volumetria eccedente i limiti volumetrici previsti ai fini della condonabilità delle opere abusive non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare del termine di presentazione della domanda, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge”, e nel ritenere che “ non possono ritenersi superati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in quanto il manufatto realizzato per il quale è stata avanzata domanda di condono supera i limiti volumetrici di ammissibilità previsti dall’art. 32 comma 25 L. 326/2003 trattandosi di un intervento sul manufatto esistente che ha comportato ampliamento superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria nonché superiore a 750 mq né può essere ricondotto al rispetto di detti limiti la demolizione ( o la tombatura) di parti del fabbricato” ha respinto la domanda di condono in esame.
Parte ricorrente, pertanto, si è determinata a promuovere l’odierno giudizio censurando la legittimità della condotta comunale, in sintesi, per: violazione di legge (art. 32, comma 25, della L. n. 326/2003, L. n. 47/1985 e art. 1, 2, 3, 6 e 18 della L. n. 241 del 1990) ed eccesso di potere sotto plurimi profili; 2) difetto di istruttoria, avendo il Comune di Ostuni erroneamente, ricompreso nell’istanza di che trattasi anche il locale garage (parcheggio interrato).
Le censure proposte - che possono essere esaminate congiuntamente in ragione della loro affinità contenutistica - sono tutte infondate alla luce delle considerazioni che seguono.
Nella specie, non è contestato il superamento del limite massimo volumetrico condonabile prescritto dall’art. 32, comma 25, della Legge n. 326 del 2003 (“ Le disposizioni di cui al capo IV e V della L. 47 del 1985 …si applicano alle opere abusive che risultano ultimate entro il 31 marzo 2003 opere abusive che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.) per quanto indicato nell’istanza originaria presentata, a suo tempo, dalla sig.ra AE LM.
Le censure, di contro, si appuntano sull’asserita erronea ricomprensione nell’originaria domanda di condono e, quindi, di valutazione ad opera del Comune, del locale garage -parcheggio (a suo tempo realizzato in forza della Dia del 1996) in uno al locale deposito costruito in ampliamento di quest’ultimo.
Ebbene, tali doglianze, ad avviso del Collegio, non sono meritevoli di positiva condivisione.
Secondo la giurisprudenza consolidata in materia, ai fini della valutazione dell’eventuale superamento del limite massimo di cubatura condonabile come previsto dall’art. 32, comma 25, del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dalla Legge di conversione n. 326 del 2003, qualora l’abuso edilizio sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario, deve essere fatto riferimento all’unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, non avendo alcuna rilevanza la suddivisione dell’opera in più unità abitative (Cons. di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2018, n. 5214, id. Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 882).
Nella specie, per quanto in atti, è la stessa istante sig.ra LM AE a individuare l’abuso da condonare - manufatto edilizio sviluppato su solo piano terra…occupa una volumetria pari a metri cubi 1.340; le opere oggetto di Condono Edilizio consistono nella realizzazione di un locale ad uso deposito in piano terra già di mq 272 – oggetto di Dia presentata il 14/11/1996), della superficie di mq 406).
In senso contrario all’assunto attoreo depongono, altresì, le caratteristiche strutturali dei manufatti abusivi alla luce degli elaborati tecnico – planimetrici, a firma del geometra Semeraro, allegati alla domanda di condono.
A nulla, poi, rileva il frazionamento catastale realizzato dal ricorrente successivamente all’acquisto della proprietà per successione ereditaria perché ai fini di cui si discorre è all’immobile nella sua interezza che occorre aver riguardo; né parte ricorrente può pretendere di separare unità immobiliari(deposito in adiacenza e ampliamento rispetto al garage realizzato fuori terra anziché al piano interrato) funzionalmente collegate tra di loro e/o proporre l’effettuazione di modifiche (cfr. riferita disponibilità a demolire i volumi eccedenti e a chiudere, mediante tombamento, il locale cisterna, ai fini di ridurre la volumetria assentibile) in pendenza del procedimento di sanatoria di che trattasi.
E tanto in omaggio al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale in pendenza di una domanda di condono, è precluso all’interessato apportare all’immobile da questa interessato modifiche, specie laddove si tratti di modifiche travalicanti il limite di quelle non sostanziali, essendo essenziale alla procedibilità della domanda di condono che l’immobile cui la stessa si riferisce permanga inalterato fino al momento della definizione dell’istanza (tra le tante Cons. Stato, Sez. II, 27.1.2025, n. 590 che richiama Cons. di Stato, Sez. VI, 21.6.2019, n. 4397, id. sez. II 28.5.2019, n. 3471)
Né è possibile rinvenire nella Legge n. 326 del 2003, una norma che consenta all’Amministrazione di accogliere la domanda di condono limitatamente alla volumetria “assentibile” separando, come proposto dal ricorrente, la parte eccedente i limiti condonabili.
Non possono condividersi, poi, nemmeno i rilievi difensivi svolti attraverso il richiamo alle differenti pratiche edilizie (cambio di destinazione d’uso del locale parcheggio) e paesaggistiche inoltrate dall’odierno ricorrente, per il tramite del tecnico geom. Vittorio Tagliente, essendo diversi i requisiti funzionali e strutturali richiesti dalla normativa sul condono da quelli previsti per l’esame delle pratiche edilizie e paesaggistiche richiamate dalla difesa attorea.
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate; le stese, in ogni caso, sono tutte inidonee a confutare le risultanze istruttorie poste a fondamento del diniego in esame.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, stante la particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IE SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE SS | IO AS |
IL SEGRETARIO