TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4244 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione e vertente TRA (C. F. ), quale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentate legale pro tempore dell'omonima azienda
[...]
rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura Parte_2 in calce al presente atto, dall'Avv. Maurizio Bubbo;
-ricorrente- Contro Controparte_1
Area “C” Via De Gasperi n° 16 –
[...]
88100 , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
-resistente contumace- AVVERSO: Il provvedimento prot. n. 1794SVC/CZ del 08.08.2023 di sospensione del certificato di omologazione per mesi tre del mezzo di trasporto Fiat Ducato targato GH813ET, rilasciato in data 10.11.2021 con scadenza 10.12.2026. Causa decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 4 novembre 2025. CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
In data 08.08.2023 al Sig. veniva notificato il Parte_1 provvedimento gravato con il quale veniva sospesa per mesi 3 l'omologazione del furgone targato GH813ET relativa al trasporto di animali da compagnia.
- Pagina 1 di 6 Tale sanzione veniva giustificata a seguito della “ … presa visione degli atti a Vostro carico e nello specifico: 1) Sanzione amministrativa prot. n. 08/2023/ADN per violazione all'art. 4, paragrafo 1 del Regolamento UE 1/2005, sanzionata per l'effetto dell'art. 5 comma 2 lettera h del D.Lgs 25 luglio 2007 n° 151 elevato dalla dall' Controparte_2 Controparte_3
[...]
2) Verbale di ispezione del N.A.S. di Catania, prot. n. 3/151 del 25/04/2023 nel quale venivano contestate le violazioni all'art. 7 comma 2 ed art. 5 comma 4 del Regolamento UE 1/2005;” e sull'errata considerazione che tali atti ricadessero nella fattispecie prevista dall'art. 9 comma 6 D. Lvo 151/2007 hanno provveduto ad applicare la sanzione accessoria di cui al gravato atto. Secondo parte ricorrente il provvedimento è manifestamente illegittimo ed infondato per tutti i motivi espressi in atti. L'opposizione è da dichiararsi inammissibile. In realtà è lo stesso opponente che nel riportare i motivi di opposizione si risponde. Nel proprio atto è lui stesso ad affermare che “L'accertamento fatto dal NAS di Catania non è sanzione suscettibile di divenire esecutiva, non è sanzione definitiva, ma è un accertamento ispettivo -che in base alla L. 689/81- segue il procedimento ingiunzionale. Ovvero, a seguito della contestazione, come ben noto, la parte può:
- pagare volontariamente una somma in forma ridotta che come delineato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 24 aprile 2002, n. 160, rappresenta una sorta di composizione in via amministrativa, tale da bloccare in itinere il procedimento sanzionatorio: se il presunto trasgressore ricorre a questo meccanismo conciliativo, arresta il procedimento amministrativo, attraverso la corresponsione di una somma di denaro il cui importo è predeterminato dalla legge.
- Aspettare l'irrorazione dell'ordinanza ingiunzione emessa dai competenti organi se all'esito degli scritti difensivi si ritiene di dover procedere. Infatti, all'odierno ricorrente viene effettuata l'ispezione dal NAS di Catania in data 24.04.2023 (Cfr. All.to 2) e in data 14 aprile 2023 viene notificato il verbale con la possibilità di pagare volontariamente una somma in forma ridotta oppure, di presentare scritti difensivi entro 30 giorni per comportamento dell'ente resistente e contestare
- Pagina 2 di 6 l'accertamento. Sicché il ricorrente interpone scritti difensivi trasmessi tramite pec ai quali ancora non è seguita l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione. Appunto, i verbali indicati dal resistente per la sospensione dell'omologazione del mezzo -oggi gravata- qualificano i PVC come sanzioni definitive cosa che in realtà non sono in quanto trattasi di processo verbale di contestazione/ispezione all'esito del quale avrebbe dovuto seguire l'ordinanza ingiunzione (quest'ultima si suscettibile di divenire esecutiva). Ciò è deducibile anche dal verbale di pagamento volontario nel momento in cui alla fine indica la possibilità di essere sentiti personalmente e di poter proporre scritti difensivi, per contro non indica la possibilità di ricorrere lo stesso, proprio in virtù della sua natura meramente accertativa. Secondo l'impianto legislativo la fase accertativa del procedimento sanzionatorio –o, se si preferisce, la fase ispettiva– si conclude con l'atto di contestazione/notificazione delle violazioni riscontrate dal personale ispettivo. Accertamento che viene definito “finale”, perché costituisce l'obiettivo cui deve tendere l'attività dell'organo procedente: l'accertamento, in tale accezione, non è un atto bensì un risultato di apprendimento da parte dell'organo procedente. Come insegna la consolidata giurisprudenza, esso è precisamente la puntuale e completa conoscenza, da parte dell'organo ispettivo, del fatto illecito, in tutti i suoi aspetti oggettivi e soggettivi (Ex multis Cass. Civ. 24 maggio 2007, n. 12093; C. Stato 30 gennaio 2007, n. 341). Lo stadio finale, di “completezza”, di siffatta scienza costituisce dato che va verificato caso per caso, secondo la complessità della fattispecie concreta. Affinché abbia rilevanza giuridica, l'accertamento, nella sua dimensione tendenziale di situazione di “certezza”, deve naturalmente distaccarsi dalla sfera interna dell'organo ispettivo ed essere portato a conoscenza di taluni soggetti precisamente individuati dalla legge. Che oltre al trasgressore ed all'eventuale obbligato in solido che viene in rilievo ove il procedimento non venga estinto con il versamento delle somme agevolate di cui dell'art. 16 della l. n. 689/1981, è l'autorità competente all'adozione delle sanzioni attraverso il rapporto di cui all'art. 17 della stessa legge. Sia la contestazione/notifica, sia il rapporto sono atti di conoscenza, cioè di comunicazione, essenziali per la prosecuzione del procedimento. Il verbale di ispezione del N.A.S. di Catania, prot. n. 3/151 del
- Pagina 3 di 6 25/04/2023 citato nel provvedimento impugnato difetta per tanto del requisito della definitività previsto dall'art. 9 del D. Lgs 151/2007. Sicché, tale verbale citato dal servizio veterinario di altro CP_1 non è che un atto endoprocedimentale, di scienza e conoscenza, avente ad oggetto l'accertamento di tutte le violazioni rilevate durante un procedimento ispettivo. Come ogni atto di carattere procedimentale, la contestazione/notificazione, contenuta nel verbale, non esprime –per lo meno non ancora– la volontà sanzionatrice dell'amministrazione, bensì costituisce uno strumento di comunicazione, che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti. Discende da quanto sopra che il verbale dei NAS ci Catania non è un provvedimento amministrativo, del quale invero non possiede alcun carattere: non la costitutività, perché atto dichiarativo che si limita a registrare fatti ed a comunicarli;
non l'esecutorietà, perché insuscettibile di essere eseguito coattivamente;
non la discrezionalità, perché atto interamente vincolato nel contenuto, nella forma, nei tempi e nelle modalità; non la autoritatività e la lesività, perché inidoneo ad incidere negativamente nella sfera giuridica del destinatario, posto che, non impone obblighi, ma concede facoltà di conciliazione amministrativa ed estinzione anticipata del procedimento. E, la mancanza dei suddetti criteri rende difatti non impugnabili tali provvedimenti, che se si obliterasse il ragionamento dei veterinari di Catanzaro – ovvero di intendere tali accertamenti come definitivi- si creerebbe un vulnus difensivo senza eguali tale da imporre una pronuncia di incostituzionalità. Ciò posto considerato che l'art. 9 co. 6 del D. Lvo 151/2007 al comma 6 prevede che il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi;
che i provvedimenti richiamati dal servizio veterinario di nell'impugnato atto, difettano -per CP_1 come sopra esposto- per loro stessa natura del requisito della
“definitività” richiesto dalla suddetta norma per l'irrorazione della sanzione, si deve dedurre -senza interpretazioni alternative- che l'operato dei veterinari dell'Area “C” dell' è stato Parte_3 errato e il provvedimento di sospensione dell'omologazione del mezzo per mesi tre è del tutto illegittimo e deve essere annullato.
- Pagina 4 di 6 Difatti alla presente fattispecie possono essere applicati i principi espressi da Cass. 12/07/2010 n. 16319 in un caso similare. Di seguito si riporta per intero il passo di motivazione di interesse.
“In particolare la ricorrente pone, in relazione al caso di specie, a questa Corte la questione dell'esperibilità dell'azione di accertamento negativo del potere, in ipotesi spettante alla pubblica amministrazione (nella specie la Provincia Autonoma di Trento), di infliggere una sanzione amministrativa per la violazione di norme sul riposo infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni di lavoro straordinario, allorquando questo potere non sia stato ancora esercitato attraverso l'emanazione di una ingiunzione di pagamento, ma l'amministrazione si sia limitata a notificare all'asserito contravventore un verbale di accertamento ispettivo e di preannuncio di sanzioni pecuniarie in misura minima. Questa Corte è da molto tempo orientata nel senso dell'impossibilità di esercitare la detta azione di accertamento, anche se talvolta si parli di azione di annullamento del verbale ispettivo: impropriamente, poichè la giurisdizione civile nella materia ha per oggetto il rapporto fra il soggetto privato e la pubblica amministrazione, e non l'impugnazione dell'atto. La Corte è dunque solita sostenere che "in tema di sanzioni amministrativi, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza- ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. A tale principio è fato eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza di normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza-ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della L. n. 689 del 1981, il verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. 18 luglio 2003 n. 11236; 12 ottobre 2004 n. 20167; 30 maggio 2007 n. 12696; 3 agosto 2007 n. 18320; 12 ottobre 2007 n. 21493; 28 dicembre 2009 n. 27373).
- Pagina 5 di 6 A questo orientamento hanno dato avallo sia le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 4 gennaio 2007 n. 16 sia la Corte Costituzionale con ordinanza 7 maggio 2002 n. 160. Il contrario precedente, dato da Cass. Sez. lav. 11 marzo 2005 n. 5366, non risulta persuasivo. Esso intatti afferma l'idoneità del verbale ispettivo al perfezionamento della fattispecie costitutiva del potere amministrativo di infliggere la sanzione e, correlativamente, del diritto, spettante al soggetto privato, di chiedere in giudizio il mero accertamento negativo. Ma il potere, come si è detto, nasce in concreto soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente la contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e la infligge con l'ordinanza-ingiunzione (così Sez. Un. n. 16 del 2007 cit.): solo in questo momento sorge l'interesse del privato (art. 100 cod. proc. civ.) a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Interesse indefettibile anche nella discussa categoria delle azioni di mero accertamento.” In sostanza gli atti del procedimento amministrativo ispettivo non possono essere impugnati direttamente ed autonomamente ma i vizi di essi sono deducibili solo in sede di impugnazione del futuro ed eventuale atto decisorio conclusivo” . Le spese del giudizio si possono ritenere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-compensa le spese tra le parti. Catanzaro 4 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
- Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4244 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione e vertente TRA (C. F. ), quale Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentate legale pro tempore dell'omonima azienda
[...]
rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura Parte_2 in calce al presente atto, dall'Avv. Maurizio Bubbo;
-ricorrente- Contro Controparte_1
Area “C” Via De Gasperi n° 16 –
[...]
88100 , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
-resistente contumace- AVVERSO: Il provvedimento prot. n. 1794SVC/CZ del 08.08.2023 di sospensione del certificato di omologazione per mesi tre del mezzo di trasporto Fiat Ducato targato GH813ET, rilasciato in data 10.11.2021 con scadenza 10.12.2026. Causa decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 4 novembre 2025. CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
In data 08.08.2023 al Sig. veniva notificato il Parte_1 provvedimento gravato con il quale veniva sospesa per mesi 3 l'omologazione del furgone targato GH813ET relativa al trasporto di animali da compagnia.
- Pagina 1 di 6 Tale sanzione veniva giustificata a seguito della “ … presa visione degli atti a Vostro carico e nello specifico: 1) Sanzione amministrativa prot. n. 08/2023/ADN per violazione all'art. 4, paragrafo 1 del Regolamento UE 1/2005, sanzionata per l'effetto dell'art. 5 comma 2 lettera h del D.Lgs 25 luglio 2007 n° 151 elevato dalla dall' Controparte_2 Controparte_3
[...]
2) Verbale di ispezione del N.A.S. di Catania, prot. n. 3/151 del 25/04/2023 nel quale venivano contestate le violazioni all'art. 7 comma 2 ed art. 5 comma 4 del Regolamento UE 1/2005;” e sull'errata considerazione che tali atti ricadessero nella fattispecie prevista dall'art. 9 comma 6 D. Lvo 151/2007 hanno provveduto ad applicare la sanzione accessoria di cui al gravato atto. Secondo parte ricorrente il provvedimento è manifestamente illegittimo ed infondato per tutti i motivi espressi in atti. L'opposizione è da dichiararsi inammissibile. In realtà è lo stesso opponente che nel riportare i motivi di opposizione si risponde. Nel proprio atto è lui stesso ad affermare che “L'accertamento fatto dal NAS di Catania non è sanzione suscettibile di divenire esecutiva, non è sanzione definitiva, ma è un accertamento ispettivo -che in base alla L. 689/81- segue il procedimento ingiunzionale. Ovvero, a seguito della contestazione, come ben noto, la parte può:
- pagare volontariamente una somma in forma ridotta che come delineato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 24 aprile 2002, n. 160, rappresenta una sorta di composizione in via amministrativa, tale da bloccare in itinere il procedimento sanzionatorio: se il presunto trasgressore ricorre a questo meccanismo conciliativo, arresta il procedimento amministrativo, attraverso la corresponsione di una somma di denaro il cui importo è predeterminato dalla legge.
- Aspettare l'irrorazione dell'ordinanza ingiunzione emessa dai competenti organi se all'esito degli scritti difensivi si ritiene di dover procedere. Infatti, all'odierno ricorrente viene effettuata l'ispezione dal NAS di Catania in data 24.04.2023 (Cfr. All.to 2) e in data 14 aprile 2023 viene notificato il verbale con la possibilità di pagare volontariamente una somma in forma ridotta oppure, di presentare scritti difensivi entro 30 giorni per comportamento dell'ente resistente e contestare
- Pagina 2 di 6 l'accertamento. Sicché il ricorrente interpone scritti difensivi trasmessi tramite pec ai quali ancora non è seguita l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione. Appunto, i verbali indicati dal resistente per la sospensione dell'omologazione del mezzo -oggi gravata- qualificano i PVC come sanzioni definitive cosa che in realtà non sono in quanto trattasi di processo verbale di contestazione/ispezione all'esito del quale avrebbe dovuto seguire l'ordinanza ingiunzione (quest'ultima si suscettibile di divenire esecutiva). Ciò è deducibile anche dal verbale di pagamento volontario nel momento in cui alla fine indica la possibilità di essere sentiti personalmente e di poter proporre scritti difensivi, per contro non indica la possibilità di ricorrere lo stesso, proprio in virtù della sua natura meramente accertativa. Secondo l'impianto legislativo la fase accertativa del procedimento sanzionatorio –o, se si preferisce, la fase ispettiva– si conclude con l'atto di contestazione/notificazione delle violazioni riscontrate dal personale ispettivo. Accertamento che viene definito “finale”, perché costituisce l'obiettivo cui deve tendere l'attività dell'organo procedente: l'accertamento, in tale accezione, non è un atto bensì un risultato di apprendimento da parte dell'organo procedente. Come insegna la consolidata giurisprudenza, esso è precisamente la puntuale e completa conoscenza, da parte dell'organo ispettivo, del fatto illecito, in tutti i suoi aspetti oggettivi e soggettivi (Ex multis Cass. Civ. 24 maggio 2007, n. 12093; C. Stato 30 gennaio 2007, n. 341). Lo stadio finale, di “completezza”, di siffatta scienza costituisce dato che va verificato caso per caso, secondo la complessità della fattispecie concreta. Affinché abbia rilevanza giuridica, l'accertamento, nella sua dimensione tendenziale di situazione di “certezza”, deve naturalmente distaccarsi dalla sfera interna dell'organo ispettivo ed essere portato a conoscenza di taluni soggetti precisamente individuati dalla legge. Che oltre al trasgressore ed all'eventuale obbligato in solido che viene in rilievo ove il procedimento non venga estinto con il versamento delle somme agevolate di cui dell'art. 16 della l. n. 689/1981, è l'autorità competente all'adozione delle sanzioni attraverso il rapporto di cui all'art. 17 della stessa legge. Sia la contestazione/notifica, sia il rapporto sono atti di conoscenza, cioè di comunicazione, essenziali per la prosecuzione del procedimento. Il verbale di ispezione del N.A.S. di Catania, prot. n. 3/151 del
- Pagina 3 di 6 25/04/2023 citato nel provvedimento impugnato difetta per tanto del requisito della definitività previsto dall'art. 9 del D. Lgs 151/2007. Sicché, tale verbale citato dal servizio veterinario di altro CP_1 non è che un atto endoprocedimentale, di scienza e conoscenza, avente ad oggetto l'accertamento di tutte le violazioni rilevate durante un procedimento ispettivo. Come ogni atto di carattere procedimentale, la contestazione/notificazione, contenuta nel verbale, non esprime –per lo meno non ancora– la volontà sanzionatrice dell'amministrazione, bensì costituisce uno strumento di comunicazione, che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti. Discende da quanto sopra che il verbale dei NAS ci Catania non è un provvedimento amministrativo, del quale invero non possiede alcun carattere: non la costitutività, perché atto dichiarativo che si limita a registrare fatti ed a comunicarli;
non l'esecutorietà, perché insuscettibile di essere eseguito coattivamente;
non la discrezionalità, perché atto interamente vincolato nel contenuto, nella forma, nei tempi e nelle modalità; non la autoritatività e la lesività, perché inidoneo ad incidere negativamente nella sfera giuridica del destinatario, posto che, non impone obblighi, ma concede facoltà di conciliazione amministrativa ed estinzione anticipata del procedimento. E, la mancanza dei suddetti criteri rende difatti non impugnabili tali provvedimenti, che se si obliterasse il ragionamento dei veterinari di Catanzaro – ovvero di intendere tali accertamenti come definitivi- si creerebbe un vulnus difensivo senza eguali tale da imporre una pronuncia di incostituzionalità. Ciò posto considerato che l'art. 9 co. 6 del D. Lvo 151/2007 al comma 6 prevede che il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi;
che i provvedimenti richiamati dal servizio veterinario di nell'impugnato atto, difettano -per CP_1 come sopra esposto- per loro stessa natura del requisito della
“definitività” richiesto dalla suddetta norma per l'irrorazione della sanzione, si deve dedurre -senza interpretazioni alternative- che l'operato dei veterinari dell'Area “C” dell' è stato Parte_3 errato e il provvedimento di sospensione dell'omologazione del mezzo per mesi tre è del tutto illegittimo e deve essere annullato.
- Pagina 4 di 6 Difatti alla presente fattispecie possono essere applicati i principi espressi da Cass. 12/07/2010 n. 16319 in un caso similare. Di seguito si riporta per intero il passo di motivazione di interesse.
“In particolare la ricorrente pone, in relazione al caso di specie, a questa Corte la questione dell'esperibilità dell'azione di accertamento negativo del potere, in ipotesi spettante alla pubblica amministrazione (nella specie la Provincia Autonoma di Trento), di infliggere una sanzione amministrativa per la violazione di norme sul riposo infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni di lavoro straordinario, allorquando questo potere non sia stato ancora esercitato attraverso l'emanazione di una ingiunzione di pagamento, ma l'amministrazione si sia limitata a notificare all'asserito contravventore un verbale di accertamento ispettivo e di preannuncio di sanzioni pecuniarie in misura minima. Questa Corte è da molto tempo orientata nel senso dell'impossibilità di esercitare la detta azione di accertamento, anche se talvolta si parli di azione di annullamento del verbale ispettivo: impropriamente, poichè la giurisdizione civile nella materia ha per oggetto il rapporto fra il soggetto privato e la pubblica amministrazione, e non l'impugnazione dell'atto. La Corte è dunque solita sostenere che "in tema di sanzioni amministrativi, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza- ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. A tale principio è fato eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza di normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza-ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della L. n. 689 del 1981, il verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. 18 luglio 2003 n. 11236; 12 ottobre 2004 n. 20167; 30 maggio 2007 n. 12696; 3 agosto 2007 n. 18320; 12 ottobre 2007 n. 21493; 28 dicembre 2009 n. 27373).
- Pagina 5 di 6 A questo orientamento hanno dato avallo sia le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 4 gennaio 2007 n. 16 sia la Corte Costituzionale con ordinanza 7 maggio 2002 n. 160. Il contrario precedente, dato da Cass. Sez. lav. 11 marzo 2005 n. 5366, non risulta persuasivo. Esso intatti afferma l'idoneità del verbale ispettivo al perfezionamento della fattispecie costitutiva del potere amministrativo di infliggere la sanzione e, correlativamente, del diritto, spettante al soggetto privato, di chiedere in giudizio il mero accertamento negativo. Ma il potere, come si è detto, nasce in concreto soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente la contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e la infligge con l'ordinanza-ingiunzione (così Sez. Un. n. 16 del 2007 cit.): solo in questo momento sorge l'interesse del privato (art. 100 cod. proc. civ.) a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Interesse indefettibile anche nella discussa categoria delle azioni di mero accertamento.” In sostanza gli atti del procedimento amministrativo ispettivo non possono essere impugnati direttamente ed autonomamente ma i vizi di essi sono deducibili solo in sede di impugnazione del futuro ed eventuale atto decisorio conclusivo” . Le spese del giudizio si possono ritenere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-compensa le spese tra le parti. Catanzaro 4 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
- Pagina 6 di 6