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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 762/2023 RGAC vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. rappresentati e
[...] C.F._2
difesi congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in atti, dagli avv. Luigi
RO e OL CU
APPELLANTE
E
(iscritta al registro delle società n. 422518746), con Controparte_1 Controparte_2
Sede legale in Avenue de Flandre n. 69, 59700 Marcq-en-Baroeul (Francia) in persona del legale rappresentante, Dott. , in qualità di Direttore generale e legale CP_3
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AN Bartolotta, Maria Carmela
AM e AN MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catanzaro, Via Buccarelli, n. 49 giusta procura conferita con atto unito telematicamente in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
1 All'esito dell'udienza del 06.11.2023 con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione, sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per gli appellanti << Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia, in riforma della sentenza del
Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, n. 820/2022, pub-blicata il 2 novembre 2022,
accogliere l'opposizione proposta dai sigg. e avverso il decreto Parte_2 Parte_1
ingiuntivo n. 117/2020 del 6 febbraio 2020, riducendo ad € 8.356,45 la somma dovu-ta dagli
appellanti, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per la somma eccedente. >>;
Per l'appellata: <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile
e comunque rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e in quanto Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la
sentenza n. 820/2022 resa inter partes dal Tribunale Civile di Crotone nel procedimento recante n.
R.G. 1017/2020, pubblicata il 3 novembre 2022 e non notificata e respingendo, in ogni caso, tutte le
domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 117/2020 del 06.02.2020, con il quale è stato loro ingiunto di pagare a
[...]
la somma di € 193.563,99 oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in forza del CP_1
contratto di “location avec option d'achat”, relativo all'imbarcazione da diporto Beneteau ANATRES
36, stipulato tra le parti il 12.04.2010. A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito: l'illegittimità
della pretesa azionata da controparte in quanto contrastante con le pattuizioni contenute nel contratto
del 12.04.2010 e nel successivo accodo integrativo sottoscritto in data 25.11.2013; la mancanza di
certezza, liquidità e determinatezza delle somme ingiunte e la violazione degli artt. 1458 e 1526 c.c..
Hanno concluso chiedendo: “giusta mancato assolvimento dell'onere della prova a cura del creditore
opposto (cass. N.2421/2006, corte cass. N. 21101 del 2015, cass. N. 17371 del 2003) e giusta specifica
contestazione perfezionata a cura di parte scrivente (con richieste istruttorie per suffragare ulteriori
distinte dimostrazioni da intendersi quale comportamento incompatibile con l'ammissione delle
2 circostanze descritte dalla SGB Sa) dichiarare la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
b. ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare delle somme ingiunte, per le ragioni tutte esposte in seno agli atti difensivi e, revocare
l'ordinanza di rinvio per p.c. al fine di ammettere la richiesta CTU, consentendo quindi la
quantificazione delle somme di cui alla clausola 5a e 5b dell'integrazione contrattuale agli atti del
presente contenzioso;
- Con vittoria di spese , onorari Iva e CPA come per legge”.
ha resistito all'opposizione ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_4
“- in via preliminare: stante la mancanza di deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 3
febbraio 2021, equivalente alla mancata comparizione all'udienza, dichiarare l'improcedibilità
dell'avverso ricorso (cfr. ex multis Corte di Appello di Napoli, sezione 1°-bis civile, sentenza del
16.6.2020, n. 2151), ovvero di emettere i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 cpc alla luce del
mancato deposito, da parte degli opponenti, delle note di trattazione scritta. In via preliminare:
concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto dai Sigg.ri e Parte_2
anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: rigettare il ricorso in Parte_1
opposizione proposto Sigg.ri e , perché inammissibile e/o infondato in Parte_2 Parte_1
fatto e in diritto e, comunque, sfornito di allegazioni e prova e, per l'effetto, confermare il decreto
ingiuntivo ex adverso opposto n. 117/2020, emesso il 6 febbraio 2020 e notificato in 12 febbraio 2020”.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
02.11.2022, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L.
34/2020, conv. dalla L. n. 77/2020.”
All'esito del giudizio iscritto R.G. n. 1017/2020, il Tribunale di Crotone emetteva la sentenza n. 820/2022 e pubblicata in data 02/11/2022, con la quale così provvedeva:
“ Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 117/2020, del
06.03.2020, che dichiara esecutivo;
- condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta, delle spese processuali, che
liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e
I.VA., come per legge.”.
3 Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
interponevano appello avverso la suddetta sentenza “riguardo ai criteri di calcolo della
[...]
somma ingiunta con il decreto opposto. Quanto ai motivi di doglianza, viene censurata l'equazione
mancata restituzione = esercizio dell'opzione d'acquisto, sotto un duplice profilo:
1. Erronea
interpretazione delle clausole contrattuali;
2. Violazione dell'art. 2697 c.c.
3. Violazione dell'art. 1220
c.c.”.
Deducevano, in particolare, che il giudice di prime cure ha errato nel condannare i deducenti al pagamento dell'intero valore del bene locato sul semplice presupposto della mancata restituzione di esso non potendosi configurare una ipotesi di esercizio dell'opzione d'acquisto, difettando una manifestazione negoziale del locatario in tal senso, né la perdita del bene “poiché il bene esiste e l'onere di provare la perdita di esso graverebbe sull'appellata, ai sensi
dell'art. 2697” ed avendo, comunque, offerto la restituzione del bene.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e Controparte_1
348 bis c.p.c.; contestava nel merito l'appello e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
la causa veniva rinviata con assegnazione dei termini 352 c.p.c..
Depositate comparse conclusionali e memorie di replica (solo da parte appellata),
all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata.
Parte appellata nel sollevare tale eccezione fa presente come parte appellante, nella formulazione del proprio atto di appello, non abbia rispettato quanto stabilito dall'art. 342
c.p.c, così come da ultimo riformato dalla Riforma Cartabia, D.Lgs n. 149/2022, a mente del quale : “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in
modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le
censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di
legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dal D.Lgs n.
4 149/2022 applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023
(art. 35, comma 4, D.lvo n. 149/2022).
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato.
La Riforma Cartabia modificando e rinnovando l'art. 342 c.p.c., ha previsto che l'atto di citazione in appello, oltre a dover osservare i requisiti formali dell'art.163-bis c.p.c., deve indicare nella motivazione, a pena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico”
le deduzioni sul capo della decisione di primo grado impugnato, in luogo della “parte del provvedimento che si intende appellare”, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunziate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Sono stati, dunque, integralmente riformulati i requisiti previsti “per ciascuno dei motivi” “a
pena di inammissibilità”. Si richiede al riguardo l'indicazione “in modo chiaro, sintetico e
specifico” del “capo” della sentenza appellata (n. 1), delle censure “alla ricostruzione dei fatti”
(n. 2), delle “violazioni di legge” e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (n. 3).
È da evidenziare innanzitutto che tali indicazioni sono opportunamente riferite non già alla motivazione dell'appello, complessivamente considerata, ma a “ciascuno dei motivi”, che è,
quindi, onere dell'impugnante distintamente articolare.
Ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato “capo” della decisione impugnata;
non è più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del
provvedimento” censurate così come è richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c..
Le censure in fatto (n.2) ed in diritto (n.3) – nonostante la formulazione in successione dei requisiti - non sono in realtà da ritenersi entrambe necessarie, potendo la sentenza essere impugnata anche solo per le “violazioni di legge” in relazione ad una pacifica o, comunque,
condivisa “ricostruzione dei fatti”.
5 Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello il capo della sentenza che si intende sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto dall'appellante, alla luce dei principi sopra esposti, supera il vaglio di ammissibilità avendo l'appellante indicato i capi
6 della sentenza che ha inteso impugnare, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini del provvedimento impugnato.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ora ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso in toto
infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato, dei risultati della fase istruttoria nonché
del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
Il presente giudizio trova origina dal decreto ingiuntivo n. 117/2020 emesso nei confronti dei Sigg.ri e Tribunale di Crotone su ricorso della Parte_2 Parte_1
Società per il pagamento della somma di € 193.563,99 a seguito del loro Controparte_1
inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione di cui al Contratto di
“Location avec option d'achat” (locazione con opzione d'acquisto) n. BL01624580 relativo all'imbarcazione da diporto Beneteau –ANATRES 36, N° serie FRSPBAY062J10, denominata
“Silvia” sottoscritto in data 12 aprile 2010.
7 A titolo di primo canone i sigg.ri e hanno provveduto ad emettere, in favore Pt_2 Pt_1
della It Sr.l. un assegno bancario di Euro 84.480,00. Parte_3
In data 25 novembre 2013, poi, su richiesta dei Sigg.ri e , il piano finanziario Pt_2 Pt_1
previsto nel contratto sopra richiamato del 12.4.2010 è stato modificato.
Tale modifica è stata formalizzata a seguito di sottoscrizione di apposita scrittura privata tra le parti contestualmente alla quale i Sigg.ri e hanno sottoscritto anche un Pt_2 Pt_1
“verbale di riconsegna dell'imbarcazione” con il quale si impegnavano, in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, a restituire immediatamente il bene alla Società
CP_1
Dagli atti del giudizio è emerso che gli odierni appellanti e si rendevano Pt_2 Pt_1
inadempienti al pagamento dei canoni di locazione contrattualmente previsti del 15
novembre 2014, nonché di tutti i canoni a decorrere dal canone scaduto del 15.3.2015 senza riconsegnare il bene, l'imbarcazione, oggetto del contratto;
mancata restituzione, tra l'altro,
non contestata.
Il primo Giudice sulla scorta di un iter argomentativo logico, puntuale e supportato dallo stesso corredo probatorio presente in atti, ha correttamente ritenuto legittimo il calcolo delle somme dovute dagli odierni appellanti, come da decreto ingiuntivo opposto.
Con un unico motivo di impugnazione, il Sig. e la Sig.ra censurano la Pt_2 Pt_1
decisione del giudice di prime cure per aver condannato “i deducenti al pagamento dell'intero
valore del bene locato sul semplice presupposto della mancata restituzione di esso”, proponendo
“l'equazione: mancata restituzione = esercizio dell'opzione di acquisto”, sostenendo che questi ha errato nel condannare i deducenti al pagamento dell'intero valore del bene locato sul semplice presupposto della mancata restituzione di esso non potendosi configurare una ipotesi di esercizio dell'opzione d'acquisto, difettando una manifestazione negoziale del locatario in tal senso, né la perdita del bene “poiché il bene esiste e l'onere di provare la perdita
di esso graverebbe sull'appellata, ai sensi dell'art. 2697” ed avendo, comunque, offerto la restituzione del bene.
Orbene, il Sig. e la Sig.ra “non hanno eccepito, come era loro onere, alcun fatto Pt_2 Pt_1
modificativo o estintivo della pretesa azionata, ma si sono limitati ad una generica contestazione degli
8 importi, allegando la violazione dei criteri di calcolo pattuiti inter partes”, né hanno “fornito alcun
elemento di calcolo o di rivalutazione della pretesa utile a tal fine” (pag. 5, Sentenza Appellata);
tale capo della sentenza non è stato impugnato ed è dunque passato in giudicato.
Ne consegue che l'an della pretesa debba ritenersi accertata e riconosciuta e non censurata in appello.
Quanto alla determinazione del quantum della pretesa di parte appellata occorre evidenziare che gli artt. A e 5a del contratto prevedevano rispettivamente che:
Art. A:“L'articolo 5a delle stesse condizioni viene modificato per quanto riguarda il calcolo
dell'indennizzo che può essere preteso dal locatore in caso di inadempienza da parte del locatario e
che quindi è pari alla differenza fra, da una parte, la somma delle rate non ancora maturate e il valore
residuo del bene stipulato nel contratto di locazione e, dall'altra, il prezzo di vendita del bene
restituito. Il locatore potrà parimenti chiedere al locatario un indennizzo pari al 10% delle rate
maturate e non pagate. Il locatore si riserva il diritto di accordare o di rifiutare la locazione entro un
termine di 7 giorni a partire dalla firma dell'offerta da parte del locatario;
Art. 5 (Esecuzione del contratto): “5a. In caso di inadempienza da parte del locatario (mancato
pagamento delle rate o mancato rispetto di un obbligo essenziale del contratto), il locatore potrà
esigere, oltre alla restituzione del bene e al pagamento delle rate maturate e non versate, un indennizzo
pari alla differenza fra: - da una parte, il valore residuo, al netto delle tasse, del bene stipulato nel
contratto, aumentato del valore attualizzato, alla data di risoluzione del contratto, della somma al
netto delle tasse delle rate non ancora maturate, - e dall'altra, il valore venale al netto delle tasse del
bene restituito.
Il valore attualizzato delle rate non ancora maturate è calcolato secondo il metodo degli interessi
composti, prendendo come tasso annuo di riferimento il tasso medio di rendimento delle obbligazioni
emesse nel corso del semestre civile precedente la data di conclusione del contratto maggiorato della
metà. Il valore venale summenzionato è quello ottenuto dal locatore se vende il bene restituito o
ripreso.
In ogni caso, qualora il locatore abbia l'intenzione di vendere il bene, deve avvisarne il locatario, il
quale dispone di un termine di trenta giorni, a partire dalla risoluzione del contratto, per presentare
un acquirente che faccia un'offerta scritta d'acquisto. Se il locatore accetta l'offerta, il valore venale
9 del bene è il prezzo convenuto fra lui e l'acquirente. Se il locatore non accetta tale offerta e se
successivamente vende ad un prezzo inferiore, il valore da dedurre dovrà essere quello dell'offerta da
lui rifiutata. Se il bene locato è fuori uso, il valore venale è ottenuto sommando il prezzo di vendita e
l'ammontare del capitale versato dalla Compagnia di Assicurazione. In mancanza di una vendita o
su richiesta del locatario, si può avere una stima del valore venale secondo il parere di un perito.
Quando il locatore non esige la risoluzione del contratto, può chiedere al locatario inadempiente
un'indennità pari all'8% delle rate maturate e non pagate. Tuttavia nel caso in cui il locatore accetti
dilazioni delle rate future, l'ammontare dell'indennità è ridotto al 4% delle rate differite. L'indennità
di risoluzione è maggiorata dei tributi fiscali applicabili. 5b. Le predette indennità possono essere
sottoposte, se del caso, al potere di valutazione del Tribunale. 5c. Nessun'altra somma diversa da
quelle menzionate nei due casi precedenti potrà essere richiesta al locatario, ad eccezione, tuttavia, in
caso di inadempienza da parte sua, delle spese imponibili derivate dalla suddetta inadempienza”.
La somma ingiunta, e per cui è condanna, è stata calcolata prendendo anzitutto in considerazione i canoni non ancora maturati al momento della risoluzione del contratto,
pari a n. 115 canoni, per l'importo al netto dell'IVA (€ 1.337,54), cui è stata aggiunta l'aliquota
IVA francese (pari al 20%). È stata inoltre presa in considerazione l'opzione di acquisto pari ad € 25,60 IVA inclusa (0,01% del prezzo di acquisto del bene IVA inclusa), rispetto alla quale gli opponenti nulla hanno eccepito. L'indennità di risoluzione è stata calcolata secondo quanto previsto dall'art. A del contratto stipulato tra le parti (quale “differenza fra, da una parte, la somma delle rate non ancora maturate e il valore residuo del bene stipulato nel contratto di locazione e, dall'altra, il prezzo di vendita del bene restituito”) sommando i canoni non ancora maturati al momento della risoluzione del contratto, pari a n. 115, e l'opzione di acquisto.
Non è stato sottratto il prezzo di vendita del bene (correttamente ritenuto pari a zero, nel predetto calcolo), in quanto, come è pacifico tra le parti, il bene non è stato restituito dagli opponenti.
Ed invero, risultano assolutamente indimostrato sia l'offerta di restituzione della imbarcazione oggetto di locazione finanziaria da parte del Sig. e della Sig.ra , Pt_2 Pt_1
Cont sia la pretesa mancata collaborazione di a tal fine. Pertanto, la Sentenza Appellata ha
10 correttamente accertato, con motivazione immune da vizi, “la mancata restituzione
dell'imbarcazione”.
Ne consegue che il prezzo di vendita del bene va correttamente ritenuto pari a zero, poiché
pacificamente gli opponenti, odierni appellanti, non hanno restituito l'imbarcazione così
impedendo al locatore di rientrarne in possesso e di procedere alla vendita.
Inoltre, pur essendo gravati dall'onere di allegare e dimostrare, precisamente, fatti estintivi,
Cont impeditivi o modificativi della pretesa di il Sig. e la Sig.ra nulla hanno Pt_2 Pt_1
allegato in tal senso in corso di causa, e ciò né in relazione al conteggio del prezzo
Cont dell'opzione di acquisto da parte di (che, come correttamente rilevato dalla Sentenza
Appellata non è stata nemmeno contestata) e/o alla indennità da ritardo, né in relazione all'ipotetico valore di vendita del bene, mai nemmeno vagamente allegato.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello non può ritenersi fondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
, avverso la sentenza n. 820/2022, pubblicata il 02/11/2022, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Crotone all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1017/2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna e al pagamento delle spese del presente Parte_2 Parte_1
grado di giudizio che liquida in Euro 9.991,00 oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa;
11 3) condanna parte appellante al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
12
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 762/2023 RGAC vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. rappresentati e
[...] C.F._2
difesi congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in atti, dagli avv. Luigi
RO e OL CU
APPELLANTE
E
(iscritta al registro delle società n. 422518746), con Controparte_1 Controparte_2
Sede legale in Avenue de Flandre n. 69, 59700 Marcq-en-Baroeul (Francia) in persona del legale rappresentante, Dott. , in qualità di Direttore generale e legale CP_3
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AN Bartolotta, Maria Carmela
AM e AN MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catanzaro, Via Buccarelli, n. 49 giusta procura conferita con atto unito telematicamente in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
1 All'esito dell'udienza del 06.11.2023 con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione, sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per gli appellanti << Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia, in riforma della sentenza del
Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, n. 820/2022, pub-blicata il 2 novembre 2022,
accogliere l'opposizione proposta dai sigg. e avverso il decreto Parte_2 Parte_1
ingiuntivo n. 117/2020 del 6 febbraio 2020, riducendo ad € 8.356,45 la somma dovu-ta dagli
appellanti, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per la somma eccedente. >>;
Per l'appellata: <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile
e comunque rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e in quanto Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la
sentenza n. 820/2022 resa inter partes dal Tribunale Civile di Crotone nel procedimento recante n.
R.G. 1017/2020, pubblicata il 3 novembre 2022 e non notificata e respingendo, in ogni caso, tutte le
domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 117/2020 del 06.02.2020, con il quale è stato loro ingiunto di pagare a
[...]
la somma di € 193.563,99 oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in forza del CP_1
contratto di “location avec option d'achat”, relativo all'imbarcazione da diporto Beneteau ANATRES
36, stipulato tra le parti il 12.04.2010. A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito: l'illegittimità
della pretesa azionata da controparte in quanto contrastante con le pattuizioni contenute nel contratto
del 12.04.2010 e nel successivo accodo integrativo sottoscritto in data 25.11.2013; la mancanza di
certezza, liquidità e determinatezza delle somme ingiunte e la violazione degli artt. 1458 e 1526 c.c..
Hanno concluso chiedendo: “giusta mancato assolvimento dell'onere della prova a cura del creditore
opposto (cass. N.2421/2006, corte cass. N. 21101 del 2015, cass. N. 17371 del 2003) e giusta specifica
contestazione perfezionata a cura di parte scrivente (con richieste istruttorie per suffragare ulteriori
distinte dimostrazioni da intendersi quale comportamento incompatibile con l'ammissione delle
2 circostanze descritte dalla SGB Sa) dichiarare la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
b. ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare delle somme ingiunte, per le ragioni tutte esposte in seno agli atti difensivi e, revocare
l'ordinanza di rinvio per p.c. al fine di ammettere la richiesta CTU, consentendo quindi la
quantificazione delle somme di cui alla clausola 5a e 5b dell'integrazione contrattuale agli atti del
presente contenzioso;
- Con vittoria di spese , onorari Iva e CPA come per legge”.
ha resistito all'opposizione ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_4
“- in via preliminare: stante la mancanza di deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 3
febbraio 2021, equivalente alla mancata comparizione all'udienza, dichiarare l'improcedibilità
dell'avverso ricorso (cfr. ex multis Corte di Appello di Napoli, sezione 1°-bis civile, sentenza del
16.6.2020, n. 2151), ovvero di emettere i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 cpc alla luce del
mancato deposito, da parte degli opponenti, delle note di trattazione scritta. In via preliminare:
concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto dai Sigg.ri e Parte_2
anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: rigettare il ricorso in Parte_1
opposizione proposto Sigg.ri e , perché inammissibile e/o infondato in Parte_2 Parte_1
fatto e in diritto e, comunque, sfornito di allegazioni e prova e, per l'effetto, confermare il decreto
ingiuntivo ex adverso opposto n. 117/2020, emesso il 6 febbraio 2020 e notificato in 12 febbraio 2020”.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
02.11.2022, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L.
34/2020, conv. dalla L. n. 77/2020.”
All'esito del giudizio iscritto R.G. n. 1017/2020, il Tribunale di Crotone emetteva la sentenza n. 820/2022 e pubblicata in data 02/11/2022, con la quale così provvedeva:
“ Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 117/2020, del
06.03.2020, che dichiara esecutivo;
- condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta, delle spese processuali, che
liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e
I.VA., come per legge.”.
3 Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2
interponevano appello avverso la suddetta sentenza “riguardo ai criteri di calcolo della
[...]
somma ingiunta con il decreto opposto. Quanto ai motivi di doglianza, viene censurata l'equazione
mancata restituzione = esercizio dell'opzione d'acquisto, sotto un duplice profilo:
1. Erronea
interpretazione delle clausole contrattuali;
2. Violazione dell'art. 2697 c.c.
3. Violazione dell'art. 1220
c.c.”.
Deducevano, in particolare, che il giudice di prime cure ha errato nel condannare i deducenti al pagamento dell'intero valore del bene locato sul semplice presupposto della mancata restituzione di esso non potendosi configurare una ipotesi di esercizio dell'opzione d'acquisto, difettando una manifestazione negoziale del locatario in tal senso, né la perdita del bene “poiché il bene esiste e l'onere di provare la perdita di esso graverebbe sull'appellata, ai sensi
dell'art. 2697” ed avendo, comunque, offerto la restituzione del bene.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e Controparte_1
348 bis c.p.c.; contestava nel merito l'appello e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
la causa veniva rinviata con assegnazione dei termini 352 c.p.c..
Depositate comparse conclusionali e memorie di replica (solo da parte appellata),
all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata.
Parte appellata nel sollevare tale eccezione fa presente come parte appellante, nella formulazione del proprio atto di appello, non abbia rispettato quanto stabilito dall'art. 342
c.p.c, così come da ultimo riformato dalla Riforma Cartabia, D.Lgs n. 149/2022, a mente del quale : “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in
modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le
censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di
legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dal D.Lgs n.
4 149/2022 applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023
(art. 35, comma 4, D.lvo n. 149/2022).
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato.
La Riforma Cartabia modificando e rinnovando l'art. 342 c.p.c., ha previsto che l'atto di citazione in appello, oltre a dover osservare i requisiti formali dell'art.163-bis c.p.c., deve indicare nella motivazione, a pena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico”
le deduzioni sul capo della decisione di primo grado impugnato, in luogo della “parte del provvedimento che si intende appellare”, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunziate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Sono stati, dunque, integralmente riformulati i requisiti previsti “per ciascuno dei motivi” “a
pena di inammissibilità”. Si richiede al riguardo l'indicazione “in modo chiaro, sintetico e
specifico” del “capo” della sentenza appellata (n. 1), delle censure “alla ricostruzione dei fatti”
(n. 2), delle “violazioni di legge” e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (n. 3).
È da evidenziare innanzitutto che tali indicazioni sono opportunamente riferite non già alla motivazione dell'appello, complessivamente considerata, ma a “ciascuno dei motivi”, che è,
quindi, onere dell'impugnante distintamente articolare.
Ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato “capo” della decisione impugnata;
non è più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del
provvedimento” censurate così come è richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c..
Le censure in fatto (n.2) ed in diritto (n.3) – nonostante la formulazione in successione dei requisiti - non sono in realtà da ritenersi entrambe necessarie, potendo la sentenza essere impugnata anche solo per le “violazioni di legge” in relazione ad una pacifica o, comunque,
condivisa “ricostruzione dei fatti”.
5 Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello il capo della sentenza che si intende sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto dall'appellante, alla luce dei principi sopra esposti, supera il vaglio di ammissibilità avendo l'appellante indicato i capi
6 della sentenza che ha inteso impugnare, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini del provvedimento impugnato.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ora ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso in toto
infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato, dei risultati della fase istruttoria nonché
del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
Il presente giudizio trova origina dal decreto ingiuntivo n. 117/2020 emesso nei confronti dei Sigg.ri e Tribunale di Crotone su ricorso della Parte_2 Parte_1
Società per il pagamento della somma di € 193.563,99 a seguito del loro Controparte_1
inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione di cui al Contratto di
“Location avec option d'achat” (locazione con opzione d'acquisto) n. BL01624580 relativo all'imbarcazione da diporto Beneteau –ANATRES 36, N° serie FRSPBAY062J10, denominata
“Silvia” sottoscritto in data 12 aprile 2010.
7 A titolo di primo canone i sigg.ri e hanno provveduto ad emettere, in favore Pt_2 Pt_1
della It Sr.l. un assegno bancario di Euro 84.480,00. Parte_3
In data 25 novembre 2013, poi, su richiesta dei Sigg.ri e , il piano finanziario Pt_2 Pt_1
previsto nel contratto sopra richiamato del 12.4.2010 è stato modificato.
Tale modifica è stata formalizzata a seguito di sottoscrizione di apposita scrittura privata tra le parti contestualmente alla quale i Sigg.ri e hanno sottoscritto anche un Pt_2 Pt_1
“verbale di riconsegna dell'imbarcazione” con il quale si impegnavano, in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, a restituire immediatamente il bene alla Società
CP_1
Dagli atti del giudizio è emerso che gli odierni appellanti e si rendevano Pt_2 Pt_1
inadempienti al pagamento dei canoni di locazione contrattualmente previsti del 15
novembre 2014, nonché di tutti i canoni a decorrere dal canone scaduto del 15.3.2015 senza riconsegnare il bene, l'imbarcazione, oggetto del contratto;
mancata restituzione, tra l'altro,
non contestata.
Il primo Giudice sulla scorta di un iter argomentativo logico, puntuale e supportato dallo stesso corredo probatorio presente in atti, ha correttamente ritenuto legittimo il calcolo delle somme dovute dagli odierni appellanti, come da decreto ingiuntivo opposto.
Con un unico motivo di impugnazione, il Sig. e la Sig.ra censurano la Pt_2 Pt_1
decisione del giudice di prime cure per aver condannato “i deducenti al pagamento dell'intero
valore del bene locato sul semplice presupposto della mancata restituzione di esso”, proponendo
“l'equazione: mancata restituzione = esercizio dell'opzione di acquisto”, sostenendo che questi ha errato nel condannare i deducenti al pagamento dell'intero valore del bene locato sul semplice presupposto della mancata restituzione di esso non potendosi configurare una ipotesi di esercizio dell'opzione d'acquisto, difettando una manifestazione negoziale del locatario in tal senso, né la perdita del bene “poiché il bene esiste e l'onere di provare la perdita
di esso graverebbe sull'appellata, ai sensi dell'art. 2697” ed avendo, comunque, offerto la restituzione del bene.
Orbene, il Sig. e la Sig.ra “non hanno eccepito, come era loro onere, alcun fatto Pt_2 Pt_1
modificativo o estintivo della pretesa azionata, ma si sono limitati ad una generica contestazione degli
8 importi, allegando la violazione dei criteri di calcolo pattuiti inter partes”, né hanno “fornito alcun
elemento di calcolo o di rivalutazione della pretesa utile a tal fine” (pag. 5, Sentenza Appellata);
tale capo della sentenza non è stato impugnato ed è dunque passato in giudicato.
Ne consegue che l'an della pretesa debba ritenersi accertata e riconosciuta e non censurata in appello.
Quanto alla determinazione del quantum della pretesa di parte appellata occorre evidenziare che gli artt. A e 5a del contratto prevedevano rispettivamente che:
Art. A:“L'articolo 5a delle stesse condizioni viene modificato per quanto riguarda il calcolo
dell'indennizzo che può essere preteso dal locatore in caso di inadempienza da parte del locatario e
che quindi è pari alla differenza fra, da una parte, la somma delle rate non ancora maturate e il valore
residuo del bene stipulato nel contratto di locazione e, dall'altra, il prezzo di vendita del bene
restituito. Il locatore potrà parimenti chiedere al locatario un indennizzo pari al 10% delle rate
maturate e non pagate. Il locatore si riserva il diritto di accordare o di rifiutare la locazione entro un
termine di 7 giorni a partire dalla firma dell'offerta da parte del locatario;
Art. 5 (Esecuzione del contratto): “5a. In caso di inadempienza da parte del locatario (mancato
pagamento delle rate o mancato rispetto di un obbligo essenziale del contratto), il locatore potrà
esigere, oltre alla restituzione del bene e al pagamento delle rate maturate e non versate, un indennizzo
pari alla differenza fra: - da una parte, il valore residuo, al netto delle tasse, del bene stipulato nel
contratto, aumentato del valore attualizzato, alla data di risoluzione del contratto, della somma al
netto delle tasse delle rate non ancora maturate, - e dall'altra, il valore venale al netto delle tasse del
bene restituito.
Il valore attualizzato delle rate non ancora maturate è calcolato secondo il metodo degli interessi
composti, prendendo come tasso annuo di riferimento il tasso medio di rendimento delle obbligazioni
emesse nel corso del semestre civile precedente la data di conclusione del contratto maggiorato della
metà. Il valore venale summenzionato è quello ottenuto dal locatore se vende il bene restituito o
ripreso.
In ogni caso, qualora il locatore abbia l'intenzione di vendere il bene, deve avvisarne il locatario, il
quale dispone di un termine di trenta giorni, a partire dalla risoluzione del contratto, per presentare
un acquirente che faccia un'offerta scritta d'acquisto. Se il locatore accetta l'offerta, il valore venale
9 del bene è il prezzo convenuto fra lui e l'acquirente. Se il locatore non accetta tale offerta e se
successivamente vende ad un prezzo inferiore, il valore da dedurre dovrà essere quello dell'offerta da
lui rifiutata. Se il bene locato è fuori uso, il valore venale è ottenuto sommando il prezzo di vendita e
l'ammontare del capitale versato dalla Compagnia di Assicurazione. In mancanza di una vendita o
su richiesta del locatario, si può avere una stima del valore venale secondo il parere di un perito.
Quando il locatore non esige la risoluzione del contratto, può chiedere al locatario inadempiente
un'indennità pari all'8% delle rate maturate e non pagate. Tuttavia nel caso in cui il locatore accetti
dilazioni delle rate future, l'ammontare dell'indennità è ridotto al 4% delle rate differite. L'indennità
di risoluzione è maggiorata dei tributi fiscali applicabili. 5b. Le predette indennità possono essere
sottoposte, se del caso, al potere di valutazione del Tribunale. 5c. Nessun'altra somma diversa da
quelle menzionate nei due casi precedenti potrà essere richiesta al locatario, ad eccezione, tuttavia, in
caso di inadempienza da parte sua, delle spese imponibili derivate dalla suddetta inadempienza”.
La somma ingiunta, e per cui è condanna, è stata calcolata prendendo anzitutto in considerazione i canoni non ancora maturati al momento della risoluzione del contratto,
pari a n. 115 canoni, per l'importo al netto dell'IVA (€ 1.337,54), cui è stata aggiunta l'aliquota
IVA francese (pari al 20%). È stata inoltre presa in considerazione l'opzione di acquisto pari ad € 25,60 IVA inclusa (0,01% del prezzo di acquisto del bene IVA inclusa), rispetto alla quale gli opponenti nulla hanno eccepito. L'indennità di risoluzione è stata calcolata secondo quanto previsto dall'art. A del contratto stipulato tra le parti (quale “differenza fra, da una parte, la somma delle rate non ancora maturate e il valore residuo del bene stipulato nel contratto di locazione e, dall'altra, il prezzo di vendita del bene restituito”) sommando i canoni non ancora maturati al momento della risoluzione del contratto, pari a n. 115, e l'opzione di acquisto.
Non è stato sottratto il prezzo di vendita del bene (correttamente ritenuto pari a zero, nel predetto calcolo), in quanto, come è pacifico tra le parti, il bene non è stato restituito dagli opponenti.
Ed invero, risultano assolutamente indimostrato sia l'offerta di restituzione della imbarcazione oggetto di locazione finanziaria da parte del Sig. e della Sig.ra , Pt_2 Pt_1
Cont sia la pretesa mancata collaborazione di a tal fine. Pertanto, la Sentenza Appellata ha
10 correttamente accertato, con motivazione immune da vizi, “la mancata restituzione
dell'imbarcazione”.
Ne consegue che il prezzo di vendita del bene va correttamente ritenuto pari a zero, poiché
pacificamente gli opponenti, odierni appellanti, non hanno restituito l'imbarcazione così
impedendo al locatore di rientrarne in possesso e di procedere alla vendita.
Inoltre, pur essendo gravati dall'onere di allegare e dimostrare, precisamente, fatti estintivi,
Cont impeditivi o modificativi della pretesa di il Sig. e la Sig.ra nulla hanno Pt_2 Pt_1
allegato in tal senso in corso di causa, e ciò né in relazione al conteggio del prezzo
Cont dell'opzione di acquisto da parte di (che, come correttamente rilevato dalla Sentenza
Appellata non è stata nemmeno contestata) e/o alla indennità da ritardo, né in relazione all'ipotetico valore di vendita del bene, mai nemmeno vagamente allegato.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello non può ritenersi fondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
, avverso la sentenza n. 820/2022, pubblicata il 02/11/2022, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Crotone all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1017/2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna e al pagamento delle spese del presente Parte_2 Parte_1
grado di giudizio che liquida in Euro 9.991,00 oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa;
11 3) condanna parte appellante al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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