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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8421/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8421/2016 avente ad oggetto: “Responsabilità medica” promossa da nato a NAPOLI il [...] in [...] C.F._1
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
(C.F.: , in proprio e in qualità di eredi legittimi di
[...] CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] e deceduta in Massafra Persona_2
(TA) il 16/03/2014, rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE PALUMBO
( e dall'Avv. ROBERTO CARTOLANO ( ) C.F._3 C.F._4
VIA G. AMENDOLA N. 166/5 BARI;
ATTORE
1 contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. RINALDO SORAGNESE ( ) C.F._5
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
rappr. e difesa dall'Avv. ROBERTA SARDOS ALBERTINI (C.F.
) del Foro di e dall'Avv. MARIA CONCETTA MUSSO C.F._6 CP_2
(C.F. ) del Foro di Bari C.F._7
CONVENUTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 16.12.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione datato 16.5.2016 , in proprio e in qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , ha citato in Persona_1
giudizio, in proprio e nella qualità di eredi legittimi della, rispettivamente, moglie e madre,
l' e l Persona_2 Controparte_3 [...]
, per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_4
conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
2 a) desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., e dell'art. 8, comma quinto, del D.Lgs. n. 28/2010, dalla mancata partecipazione degli Enti spedalieri convenuti, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione;
b) in via principale, previo accertamento degli errori e/o omissioni nelle diagnosi rese dagli Enti convenuti, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., dell Controparte_5
e dell , in solido tra
[...] Controparte_3
loro o in via concorrente secondo la responsabilità di ciascuno, in relazione ai danni subiti dagli attori a causa delle prestazioni mediche illustrate in atti;
c) conseguentemente, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro o in via concorrente secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni dagli stessi subiti, iure hereditatis e iure proprio, così come indicato nel presente atto, nella complessiva misura di Euro 215.070,37 o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
d) condannare altresì gli Enti convenuti, in solido tra loro o in via concorrente secondo le rispettive responsabilità, al pagamento in favore degli attori, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento sino al soddisfo;
e) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga di non dover applicare in via principale la disciplina della responsabilità contrattuale, dichiarare sussistente per i medesimi fatti la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e, per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro o in via concorrente secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni dagli stessi subiti, iure hereditatis e iure proprio, così come indicati nel presente atto, nella complessiva misura di Euro 215.070,37 o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio anche con valutazione equitativa ex art. 2056 c.c.;
3 f) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso dei costi di mediazione, al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge”.
Si è costituito in giudizio l Controparte_6
che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza di chiamata di terzo si è costituita in giudizio anche l , la Controparte_3
quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare: Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Bari, essendo competente il Tribunale di Verona per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa.
B) Nel merito: Rigettarsi tutte le domande avanzate dagli attori in quanto infondate sia in fatto sia in diritto e anche per difetto di autorizzazione ex artt. 320 e 374 cc in relazione alle domande proposte nell'interesse di . Persona_1
C) Nell'ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di dover accogliere le domande avanzate, autorizzarsi la convenuta a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice (
[...]
) onde essere tenuta da questa manlevata indenne da tutte le domande CP_7
avanzate nei suoi confronti e perché sia condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta stessa per adeguatamente difendersi nel presente giudizio. Differirsi, pertanto, all'uopo, la prima udienza onde consentire la chiamata in causa.
D) Nei confronti della terza chiamata: Nell'ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di dover accogliere le domande avanzate dagli attori, condannarsi la compagnia di assicurazioni
, a tenere manlevata e indenne la convenuta stessa da tutte le domande Controparte_7
avanzate nei suoi confronti.
Condannarsi, altresì, la terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese di giudizio e dei professionisti che verranno incaricati dalla convenuta per potersi adeguatamente
4 difendersi”.
Si è costituita la terza chiamata in garanzia, la Compagnia di Controparte_8
rappresentata processualmente per l'Italia dalla che ha chiesto:
[...] CP_9
<< In via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea per tutte le ragioni esposte nella premessa e poiché la stessa appare destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale.
Con vittoria di spese ed onorari.
In via subordinata e qualora venga ritenuta fondata anche parzialmente la domanda attorea, per quel che riguarda l' , porre ogni Controparte_3
eventuale emananda pronuncia, ancorchè per gli importi inferiori che, se del caso saranno accertati in corso di causa, direttamente a carico degli Assicuratori costituitisi nel presente giudizio al fine di tenerla indenne da qualsiasi pregiudizio alla luce del disposto normativo di cui all'art. 1910 c.c. e nei limiti della polizza contratta;
per l'effetto, sussistendone giusti motivi, dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio >>.
Con ordinanza datata 20.12.2023, il giudice ha: disposto la separazione del rapporto processuale tra la terza chiamata in garanzia, la Controparte_10
e la convenuta, ; dato atto
[...] Controparte_3
dell'intervenuto fallimento della terza chiamata in garanzia, la Controparte_10
; dichiarato l'interruzione del giudizio riguardante il rapporto processuale tra la terza
[...]
chiamata in garanzia, la e la convenuta Controparte_10
; disposto la prosecuzione del Controparte_3
processo con riguardo ai rapporti processuali non interrotti.
5 Disposta ed espletata ctu medico legale, è intervenuta, previa autorizzazione del giudice tutelare, una transazione tra gli attori ed l Controparte_6
che hanno chiesto dichiararsi tra di loro cessata la materia del
[...]
contendere.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 16.12.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) RAPPORTO TRA LA PARTE ATTRICE E L' Controparte_6
[...]
Come dichiarato dalle parti interessate, tra gli attori e l Controparte_6
è intervenuta una transazione pro quota, con cui le stesse
[...]
hanno definito integralmente ogni rapporto derivante dai fatti di causa, nei limiti della quota di responsabilità in capo all'Ente convenuto.
Le suddette parti hanno chiesto di dichiarare tra di loro cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali, in conformità agli accordi transattivi raggiunti.
Parte attrice ha chiesto, invece, disporre la prosecuzione del giudizio nei confronti dell . Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti che hanno transatto tra di loro la controversia essendo venuto meno l'interesse delle stesse ad ottenere una decisione.
Come richiesto, le spese processuali tra la parte attrice e l Controparte_6
vanno interamente compensate.
[...]
6 B) RAPPORTO TRA LA PARTE ATTRICE E L
[...]
Controparte_3
Il giudizio prosegue tra la parte attrice e l' Controparte_3
[...]
A tal fine la causa va rimessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra , in proprio e in Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, e l;
compensa
[...] Controparte_6
interamente tra le suddette parti le spese processuali;
2) rimette sul ruolo, come da separata ordinanza, la causa relativa al rapporto processuale tra la parte attrice e l . Controparte_3
Così deciso il 19/12/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8421/2016 avente ad oggetto: “Responsabilità medica” promossa da nato a NAPOLI il [...] in [...] C.F._1
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
(C.F.: , in proprio e in qualità di eredi legittimi di
[...] CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] e deceduta in Massafra Persona_2
(TA) il 16/03/2014, rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE PALUMBO
( e dall'Avv. ROBERTO CARTOLANO ( ) C.F._3 C.F._4
VIA G. AMENDOLA N. 166/5 BARI;
ATTORE
1 contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. RINALDO SORAGNESE ( ) C.F._5
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
rappr. e difesa dall'Avv. ROBERTA SARDOS ALBERTINI (C.F.
) del Foro di e dall'Avv. MARIA CONCETTA MUSSO C.F._6 CP_2
(C.F. ) del Foro di Bari C.F._7
CONVENUTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 16.12.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione datato 16.5.2016 , in proprio e in qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , ha citato in Persona_1
giudizio, in proprio e nella qualità di eredi legittimi della, rispettivamente, moglie e madre,
l' e l Persona_2 Controparte_3 [...]
, per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_4
conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
2 a) desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., e dell'art. 8, comma quinto, del D.Lgs. n. 28/2010, dalla mancata partecipazione degli Enti spedalieri convenuti, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione;
b) in via principale, previo accertamento degli errori e/o omissioni nelle diagnosi rese dagli Enti convenuti, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., dell Controparte_5
e dell , in solido tra
[...] Controparte_3
loro o in via concorrente secondo la responsabilità di ciascuno, in relazione ai danni subiti dagli attori a causa delle prestazioni mediche illustrate in atti;
c) conseguentemente, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro o in via concorrente secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni dagli stessi subiti, iure hereditatis e iure proprio, così come indicato nel presente atto, nella complessiva misura di Euro 215.070,37 o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
d) condannare altresì gli Enti convenuti, in solido tra loro o in via concorrente secondo le rispettive responsabilità, al pagamento in favore degli attori, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento sino al soddisfo;
e) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga di non dover applicare in via principale la disciplina della responsabilità contrattuale, dichiarare sussistente per i medesimi fatti la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e, per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro o in via concorrente secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni dagli stessi subiti, iure hereditatis e iure proprio, così come indicati nel presente atto, nella complessiva misura di Euro 215.070,37 o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio anche con valutazione equitativa ex art. 2056 c.c.;
3 f) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso dei costi di mediazione, al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge”.
Si è costituito in giudizio l Controparte_6
che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza di chiamata di terzo si è costituita in giudizio anche l , la Controparte_3
quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare: Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Bari, essendo competente il Tribunale di Verona per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa.
B) Nel merito: Rigettarsi tutte le domande avanzate dagli attori in quanto infondate sia in fatto sia in diritto e anche per difetto di autorizzazione ex artt. 320 e 374 cc in relazione alle domande proposte nell'interesse di . Persona_1
C) Nell'ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di dover accogliere le domande avanzate, autorizzarsi la convenuta a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice (
[...]
) onde essere tenuta da questa manlevata indenne da tutte le domande CP_7
avanzate nei suoi confronti e perché sia condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta stessa per adeguatamente difendersi nel presente giudizio. Differirsi, pertanto, all'uopo, la prima udienza onde consentire la chiamata in causa.
D) Nei confronti della terza chiamata: Nell'ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di dover accogliere le domande avanzate dagli attori, condannarsi la compagnia di assicurazioni
, a tenere manlevata e indenne la convenuta stessa da tutte le domande Controparte_7
avanzate nei suoi confronti.
Condannarsi, altresì, la terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese di giudizio e dei professionisti che verranno incaricati dalla convenuta per potersi adeguatamente
4 difendersi”.
Si è costituita la terza chiamata in garanzia, la Compagnia di Controparte_8
rappresentata processualmente per l'Italia dalla che ha chiesto:
[...] CP_9
<< In via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea per tutte le ragioni esposte nella premessa e poiché la stessa appare destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale.
Con vittoria di spese ed onorari.
In via subordinata e qualora venga ritenuta fondata anche parzialmente la domanda attorea, per quel che riguarda l' , porre ogni Controparte_3
eventuale emananda pronuncia, ancorchè per gli importi inferiori che, se del caso saranno accertati in corso di causa, direttamente a carico degli Assicuratori costituitisi nel presente giudizio al fine di tenerla indenne da qualsiasi pregiudizio alla luce del disposto normativo di cui all'art. 1910 c.c. e nei limiti della polizza contratta;
per l'effetto, sussistendone giusti motivi, dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio >>.
Con ordinanza datata 20.12.2023, il giudice ha: disposto la separazione del rapporto processuale tra la terza chiamata in garanzia, la Controparte_10
e la convenuta, ; dato atto
[...] Controparte_3
dell'intervenuto fallimento della terza chiamata in garanzia, la Controparte_10
; dichiarato l'interruzione del giudizio riguardante il rapporto processuale tra la terza
[...]
chiamata in garanzia, la e la convenuta Controparte_10
; disposto la prosecuzione del Controparte_3
processo con riguardo ai rapporti processuali non interrotti.
5 Disposta ed espletata ctu medico legale, è intervenuta, previa autorizzazione del giudice tutelare, una transazione tra gli attori ed l Controparte_6
che hanno chiesto dichiararsi tra di loro cessata la materia del
[...]
contendere.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 16.12.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) RAPPORTO TRA LA PARTE ATTRICE E L' Controparte_6
[...]
Come dichiarato dalle parti interessate, tra gli attori e l Controparte_6
è intervenuta una transazione pro quota, con cui le stesse
[...]
hanno definito integralmente ogni rapporto derivante dai fatti di causa, nei limiti della quota di responsabilità in capo all'Ente convenuto.
Le suddette parti hanno chiesto di dichiarare tra di loro cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali, in conformità agli accordi transattivi raggiunti.
Parte attrice ha chiesto, invece, disporre la prosecuzione del giudizio nei confronti dell . Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti che hanno transatto tra di loro la controversia essendo venuto meno l'interesse delle stesse ad ottenere una decisione.
Come richiesto, le spese processuali tra la parte attrice e l Controparte_6
vanno interamente compensate.
[...]
6 B) RAPPORTO TRA LA PARTE ATTRICE E L
[...]
Controparte_3
Il giudizio prosegue tra la parte attrice e l' Controparte_3
[...]
A tal fine la causa va rimessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra , in proprio e in Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, e l;
compensa
[...] Controparte_6
interamente tra le suddette parti le spese processuali;
2) rimette sul ruolo, come da separata ordinanza, la causa relativa al rapporto processuale tra la parte attrice e l . Controparte_3
Così deciso il 19/12/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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