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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6629 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3371/2019
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:25
Presidente Dott. TO Tilocca Consigliere Relatore Dott. IU RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SERANGELI CLAUDIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ANDRIOLA ALESSANDRO presente
Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR TO Tilocca
RT AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO Tilocca Presidente dott.ssa IU RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Parte_1 C.F._1
Regolo n. 19, presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Serangeli (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_1
Roma, Via G. Montanelli n.11, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Andriola (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATA
E
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva: di aver subito un sinistro il giorno Parte_1
27.11.2014, alle ore 9.00 circa, per essere stata colpita presso il cancello carrabile del proprio domicilio in Lanuvio, Via Velino n. 15, dall'autovettura MA TG BY110NT, in fase di manovra in retromarcia, guidata dalla figlia e di proprietà di a tale scena Parte_2 Controparte_2
2 assistevano e che transitavano in quel momento con il loro furgone in Persona_1 Testimone_1
Via Velino, in prossimità del civico n. 15, i quali prestavano soccorso alla e la Pt_1 accompagnavano al Pronto Soccorso presso la Casa di Cura “Città di Aprilia” ove le veniva immediatamente diagnosticata una “frattura epifisi radiale sin con angolazione dorsale” e prognosi di
30 gg.; la si sottoponeva a visita del medico legale il quale valutava l'inabilità temporanea Pt_1 totale in 200 giorni, l'inabilità temporanea al 50% in trenta giorni e i postumi permanenti nella misura dell'8%; le richieste di risarcimento in via stragiudiziale alla compagnia assicurativa dell'autovettura in esame non davano alcun esito, fatta eccezione per la visita disposta da parte del medico dell'assicurazione. Restava inoltre priva di riscontro la richiesta di negoziazione assistita.
La si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti nonché la quantificazione del danno, CP_1
Per_ richiamando a tal fine la relazione del Dott. , medico che avrebbe visitato l'attrice per conto dell'assicurazione e che avrebbe valutato in modo differente gli esiti del sinistro. restava contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2346/2018, pubblicata il 9.11.2018 così statuiva: “a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice alla refusione delle spese di causa in favore della parte convenuta costituita, che si liquidano in € 7254,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
Codesta Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione avanti al Tribunale e che vengono appresso trascritte: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare l'entità dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dall'attore in conseguenza del sinistro descritto in narrativa e dichiarare i convenuti responsabili civili degli stessi, e quindi tenuti al relativo risarcimento, condannandoli per conseguenza a pagare in favore dell'attore le somme che
a questi risulteranno dovute per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali maturati alla data della sentenza, anche per il colpevole ritardo nel pagamento e, nei soli confronti dell'assicurazione, per mala gestio del sinistro” con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Controparte_3 ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.; in ogni caso rigettarlo ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, confermare per l'effetto integralmente la sentenza n. 2346/2018 del Tribunale di Velletri, e condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.”
In data 13.11.2019 la Corte dichiarava la contumacia di . Controparte_2
3 Alla presente udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue: “.. la domanda è infondata, non provata all'esito della espletata istruttoria e va pertanto rigettata. Osserva il decidente che, come peraltro rappresentato dalla
Compagnia sin dalla costituzione in giudizio, sussistono perplessità sulla dinamica dell'investimento come dedotta in citazione, perplessità che l'istruttoria espletata ha addirittura corroborato. Dal verbale di Pronto Soccorso del 27 novembre 2014 (in atti) risulta infatti che la ebbe a Pt_1 dichiarare di essere caduta nel domicilio;
tale affermazione è stata poi ripetuta al momento del ricovero, tant'è che nella cartella clinica allegata alle memorie istruttorie dirette di parte attrice risulta quale anamnesi patologica prossima: “riferisce caduta accidentale per incidente domestico in data 27/11/2014…”. Inoltre solo in data 8 settembre 2015 , proprietario del Controparte_2 veicolo asseritamente investitore, ebbe ad inoltrare denuncia di sinistro alla e Controparte_4 solo dopo sollecitazione di quest'ultima. Va inoltre considerato che in sede di interrogatorio formale
è la stessa attrice a fornire una versione dei fatti diversa rispetto a quella indicata in citazione. In sede di interpello (verb. ud. 11.1.2018) infatti l'attrice ha dichiarato testualmente: “Ricordo che uscendo da casa in auto con mia figlia, dopo aver percorso il viale carrabile di accesso alla pubblica strada, sono scesa dall'auto che stava conducendo mia figlia per aprire il cancello e consentire
l'uscita. Mentre stavo richiudendo il cancello, mia figlia, che nel frattempo aveva varcato completamente il cancello, ha fatto una improvvisa manovra di retromarcia e mi ha colpito sul ginocchio destro facendomi cadere a terra …”. Tale versione dei fatti non coincide con quella esposta nelle premesse fattuali del libello introduttivo ove si afferma che la MA avrebbe investito
l'attrice mentre era in fase di retromarcia in uscita dal passo carrabile. Non risulta provato il fatto storico dell'investimento sulla pubblica strada, anzi il decidente dubita addirittura che un investimento vi sia stato. La domanda va dunque inevitabilmente rigettata. Le spese di causa seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da D.M.
55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio).”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sulla errata ricostruzione del fatto effettuata nella sentenza.” Secondo l'appellante la sentenza di primo grado è viziata nella parte in cui afferma che l'autovettura coinvolta nel sinistro stesse uscendo dal passo carrabile in retromarcia e che tale dinamica fosse incompatibile con quella dichiarata dalla in sede di interrogatorio Pt_1 formale. Quest'ultima asseriva di essere stata danneggiata dal veicolo condotto dalla figlia che, una volta varcato il cancello, ha fatto un'improvvisa manovra di retromarcia colpendola sul ginocchio. In
4 tale atto, invero, non si specifica che la vettura in questione è uscita dal cancello carrabile in retromarcia, ma si riferisce che l'appellante “attendeva che la figlia [...] effettuasse la manovra in retromarcia per uscire dal cancello”. Da ciò risulta che “...detta vettura colpiva l'odierna attrice facendola cadere in terra”. Tale circostanza veniva comprovata dalla in sede di interrogatorio Pt_1 formale e dai due testimoni sentiti in fase istruttoria.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omesso esame della prova per testi. Omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio.” L'appellante censura la sentenza di primo grado laddove viene omesso l'esame delle dichiarazioni testimoniali di e Secondo tale prospettazione, dalla corretta valutazione delle Persona_1 Testimone_2 stesse ne sarebbe senza dubbio derivato l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Entrambi i testi, infatti, confermano sia la ricostruzione del fatto contenuta nell'atto di citazione sia la responsabilità dell'autovettura smart nella causazione dell'evento dannoso.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omessa pronuncia. Omessa valutazione della responsabilità dei convenuti.” L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure laddove ha ritenuto che la divergenza tra la ricostruzione dell'atto di citazione e l'interrogatorio formale riguardasse un elemento essenziale ai fini della configurazione della responsabilità. Tuttavia, ciò appare del tutto erroneo considerando che le due ricostruzioni convergono sia sull'avvenuta caduta da cui sorgevano lesioni per la sia sulla condotta tenuta dalla smart. Pertanto, non vi Pt_1
è alcuna incompatibilità tra la ricostruzione del fatto e i danni riportati nel sinistro.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
Innanzitutto, come dato conto dal giudice di primo grado, “dal verbale di Pronto Soccorso del 27 novembre 2014 (in atti) risulta infatti che la VA ebbe a dichiarare di essere caduta nel domicilio”
e inoltre nella cartella clinica allegata alle memorie istruttorie dirette di parte attrice risulta quale anamnesi patologica prossima: “riferisce caduta accidentale per incidente domestico in data
27/11/2014…”. Si tratta di atti (con valenza confessoria) che non paiono in linea con la dinamica descritta in citazione secondo cui si è trattato di un incidente causato da una macchina che stava facendo una manovra di retromarcia, atteso che la nozione di caduta accidentale per incidente domestico attiene ad una caduta avvenuta per caso fortuito e non a causa di terzi. Peraltro una caduta avvenuta fuori dal cancello dell'abitazione difficilmente può farsi rientrare nell'ambito delle cadute avvenute nel domicilio. A ciò si aggiunga che appare alquanto implausibile che al momento del ricovero la danneggiata non abbia riferito dell'investimento.
Il fatto che l'attrice in data 26.2015 abbia chiesto di integrare il verbale di PS, dichiarando di essere caduta nei pressi del proprio domicilio, precisamente fuori dal cancello di entrata per essere stata
5 colpita dall'autovettura MA in retromarcia (come risulta dal verbale) non esclude la genuinità della dichiarazione resa nell'immediatezza.
Per quanto attiene alla rilevata contraddittorietà tra quanto dedotto in citazione e quanto dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale, va evidenziato come in citazione l'attrice ha dedotto quanto alla dinamica dell'incidente come “il giorno 27.11.2014, alle ore 9.00 circa, la signora
usciva dal cancello carrabile del proprio domicilio in Lanuvio via Velino n 15 e attendeva Pt_1 la figlia alla guida da autovettura MA TG BY110NT effettuasse la manovra di Parte_3 retromarcia per uscire dal vialetto carrabile dell'abitazione. Senonché detta vettura colpiva l'odierna attrice facendola cadere a terra”. Da tale ricostruzione emerge in modo chiaro che la manovra di retromarcia era per uscire dal vialetto e che l'attrice/appellante è stata colpita durante tale manovra.
Il rilievo dell'appellante secondo cui da tale atto non si evince che la vettura fosse uscita dal cancello in retromarcia non tiene conto del fatto che la caduta è connessa all'uscita in retromarcia dell'autovettura dal cancello. Il richiamo ad ulteriori atti (denuncia del sinistro e istanza di negoziazione) non rileva, atteso che la valutazione del fatto storico come posto a fondamento della domanda deve essere effettuata sulla base di quanto allegato dalla parte in giudizio.
In sede di interrogatorio formale l'appellante ha dichiarato: “Ricordo che uscendo da casa in auto con mia figlia, dopo aver percorso il viale carrabile di accesso alla pubblica strada, sono scesa dall'auto che stava conducendo mia figlia per aprire il cancello e consentire l'uscita. Mentre stavo richiudendo il cancello, mia figlia, che nel frattempo aveva varcato completamente il cancello, ha fatto una improvvisa manovra di retromarcia e mi ha colpito sul ginocchio destro facendomi cadere
a terra …”.
Sul punto sono condivisibili i rilievi del giudice di primo grado che ha sottolineato come la dinamica come dichiarata in sede di interrogatorio formale non coincide con quella di cui all'atto di citazione.
Mentre nell'atto di citazione si rappresenta che la MA stava andando in retromarcia per uscire dal vialetto, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che la MA aveva fatto retromarcia non per uscire ma dopo essere uscita dal cancello (evidentemente a marcia avanti), facendo una manovra improvvisa.
Il rilievo secondo cui la divergenza non riguarda un fatto essenziale al fine dell'accertamento della responsabilità, atteso che in ogni caso è risultata provata la responsabilità della ell'incidente è CP_5 del pari infondato. Infatti l'onere di provare la dinamica dell'incidente grava sul danneggiato che
“deve dimostrare “con estrema precisione” la dinamica dei fatti e la colpa del guidatore (cfr. Cass. n.
22398/2022). Ne consegue che incongruenze circa la dinamica dell'incidente escludono di ritenere provato il fatto posto a fondamento della domanda.
6 Per quanto attiene poi all'omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, durante la fase istruttoria sono stati sentiti due testi.
Il teste in relazione al capitolo 1 della memoria istruttoria (“vero che il giorno Persona_1
27.11.2014, alle ore 9.00 circa, la signora si trovava vicino al cancello carrabile del Parte_1 proprio domicilio in Lanuvio, Via Velino n. 15”) ha risposto “Vero quanto mi si legge, ricordo che era il mese di novembre dell'anno 2014, ma non ricordo esattamente il giorno”. ADR “Posso riferirlo perché passavo di lì con un amico, ovvero il signor ed ho assistito alla scena”. Testimone_1
Sul capitolo 2 (“vero che nello stesso momento la signora figlia della signora Parte_2 [...]
usciva dal cancello carrabile di Via Velino n. 15, alla guida della autovettura MA TG Pt_1
BY110NT”) ha risposto: “Vero quanto mi si legge. Preciso che mentre percorrevo Via Velino alla guida del mio furgone ho visto la smart fare retromarcia e ho visto la attrice cadere e in seguito lamentava dolori al polso, che mi sembra di ricordare fosse il sinistro. …”
Sul capitolo 3 (“vero che la MA guidata da colpiva in retromarcia l'odierna attrice Parte_2 ferma vicino al cancello di Via Velino n. 15”), risponde: “Vero quanto mi si legge”.
Sul capitolo 5 (“Vero che i signori e che transitavano in quel momento Persona_1 Testimone_1 con il loro furgone in Via Velino, in prossimità del civico n. 15, aiutavano immediatamente la signora a rialzarsi da terra e la accompagnavano al Pronto Soccorso presso la Casa di Cura “Città di Pt_1
Aprilia””), ha risposto: “E' vero. Preciso, come già detto, di aver accompagnato solo io l'attrice al
Pronto Soccorso”.
Il teste in relazione al cap. 1 ha risposto “Vero quanto mi si legge, ricordo che Testimone_3 stavo percorrendo a bordo del furgone condotto dal mio amico Via Velino quando ho Persona_1 visto la smart condotta dalla figlia della Signora davanti al cancello carrabile fare marcia Pt_1 indietro al nostro arrivo e colpire la Signora che cadeva a terra”; in relazione al cap 2 ha Pt_1 risposto: “Vero, ho già risposto”; in relazione al cap. 3 ha risposto “Vero, ho già risposto”; in relazione al cap. 5 ha risposto “E' vero. Preciso che la Signora è stata portata al Pronto Soccorso solo Pt_1 dal Signor mentre io sono rimasto con la figlia della Signora, e successivamente sono Persona_1 andato via avendo trovato un passaggio”.
Innanzitutto va evidenziato come il giudice implicitamente ha ritenuto tali dichiarazioni inattendibili, attese le incongruenze sopra evidenziate che, per quanto osservato, assumono carattere assorbente.
È inoltre da sottolineare come non risulta alcun rapporto delle autorità intervenute nell'immediatezza del fatto non risultando quindi alcuna dichiarazione dei testi nell'immediatezza dei fatti;
il che porta, unitamente agli ulteriori elementi di incongruenza sopra evidenziati nella ricostruzione attorea, a ritenere l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi. E questo tanto più in assenza di riscontri oggettivi sul punto.
7 Peraltro si deve sottolineare come dalle due dichiarazioni testimoniali non è possibile evincere con chiarezza l'effettiva dinamica dell'incidente, in particolare se la MA stesse uscendo dal cancello in retromarcia o se la retromarcia è stata inserita dopo l'uscita dal cancello della MA.
In definitiva l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività̀ svolta (valore della causa sino ad € 26.000, tabella XII, scaglione III, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
Nulla nei confronti della parte contumace.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2346/2018 del Tribunale di Velletri, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IU RO TO Tilocca.
8
Sezione VI civile
R.G. 3371/2019
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:25
Presidente Dott. TO Tilocca Consigliere Relatore Dott. IU RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SERANGELI CLAUDIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ANDRIOLA ALESSANDRO presente
Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR TO Tilocca
RT AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO Tilocca Presidente dott.ssa IU RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Parte_1 C.F._1
Regolo n. 19, presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Serangeli (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_1
Roma, Via G. Montanelli n.11, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Andriola (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATA
E
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva: di aver subito un sinistro il giorno Parte_1
27.11.2014, alle ore 9.00 circa, per essere stata colpita presso il cancello carrabile del proprio domicilio in Lanuvio, Via Velino n. 15, dall'autovettura MA TG BY110NT, in fase di manovra in retromarcia, guidata dalla figlia e di proprietà di a tale scena Parte_2 Controparte_2
2 assistevano e che transitavano in quel momento con il loro furgone in Persona_1 Testimone_1
Via Velino, in prossimità del civico n. 15, i quali prestavano soccorso alla e la Pt_1 accompagnavano al Pronto Soccorso presso la Casa di Cura “Città di Aprilia” ove le veniva immediatamente diagnosticata una “frattura epifisi radiale sin con angolazione dorsale” e prognosi di
30 gg.; la si sottoponeva a visita del medico legale il quale valutava l'inabilità temporanea Pt_1 totale in 200 giorni, l'inabilità temporanea al 50% in trenta giorni e i postumi permanenti nella misura dell'8%; le richieste di risarcimento in via stragiudiziale alla compagnia assicurativa dell'autovettura in esame non davano alcun esito, fatta eccezione per la visita disposta da parte del medico dell'assicurazione. Restava inoltre priva di riscontro la richiesta di negoziazione assistita.
La si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti nonché la quantificazione del danno, CP_1
Per_ richiamando a tal fine la relazione del Dott. , medico che avrebbe visitato l'attrice per conto dell'assicurazione e che avrebbe valutato in modo differente gli esiti del sinistro. restava contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2346/2018, pubblicata il 9.11.2018 così statuiva: “a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice alla refusione delle spese di causa in favore della parte convenuta costituita, che si liquidano in € 7254,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
Codesta Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione avanti al Tribunale e che vengono appresso trascritte: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare l'entità dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dall'attore in conseguenza del sinistro descritto in narrativa e dichiarare i convenuti responsabili civili degli stessi, e quindi tenuti al relativo risarcimento, condannandoli per conseguenza a pagare in favore dell'attore le somme che
a questi risulteranno dovute per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali maturati alla data della sentenza, anche per il colpevole ritardo nel pagamento e, nei soli confronti dell'assicurazione, per mala gestio del sinistro” con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Controparte_3 ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.; in ogni caso rigettarlo ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, confermare per l'effetto integralmente la sentenza n. 2346/2018 del Tribunale di Velletri, e condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.”
In data 13.11.2019 la Corte dichiarava la contumacia di . Controparte_2
3 Alla presente udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue: “.. la domanda è infondata, non provata all'esito della espletata istruttoria e va pertanto rigettata. Osserva il decidente che, come peraltro rappresentato dalla
Compagnia sin dalla costituzione in giudizio, sussistono perplessità sulla dinamica dell'investimento come dedotta in citazione, perplessità che l'istruttoria espletata ha addirittura corroborato. Dal verbale di Pronto Soccorso del 27 novembre 2014 (in atti) risulta infatti che la ebbe a Pt_1 dichiarare di essere caduta nel domicilio;
tale affermazione è stata poi ripetuta al momento del ricovero, tant'è che nella cartella clinica allegata alle memorie istruttorie dirette di parte attrice risulta quale anamnesi patologica prossima: “riferisce caduta accidentale per incidente domestico in data 27/11/2014…”. Inoltre solo in data 8 settembre 2015 , proprietario del Controparte_2 veicolo asseritamente investitore, ebbe ad inoltrare denuncia di sinistro alla e Controparte_4 solo dopo sollecitazione di quest'ultima. Va inoltre considerato che in sede di interrogatorio formale
è la stessa attrice a fornire una versione dei fatti diversa rispetto a quella indicata in citazione. In sede di interpello (verb. ud. 11.1.2018) infatti l'attrice ha dichiarato testualmente: “Ricordo che uscendo da casa in auto con mia figlia, dopo aver percorso il viale carrabile di accesso alla pubblica strada, sono scesa dall'auto che stava conducendo mia figlia per aprire il cancello e consentire
l'uscita. Mentre stavo richiudendo il cancello, mia figlia, che nel frattempo aveva varcato completamente il cancello, ha fatto una improvvisa manovra di retromarcia e mi ha colpito sul ginocchio destro facendomi cadere a terra …”. Tale versione dei fatti non coincide con quella esposta nelle premesse fattuali del libello introduttivo ove si afferma che la MA avrebbe investito
l'attrice mentre era in fase di retromarcia in uscita dal passo carrabile. Non risulta provato il fatto storico dell'investimento sulla pubblica strada, anzi il decidente dubita addirittura che un investimento vi sia stato. La domanda va dunque inevitabilmente rigettata. Le spese di causa seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da D.M.
55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio).”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sulla errata ricostruzione del fatto effettuata nella sentenza.” Secondo l'appellante la sentenza di primo grado è viziata nella parte in cui afferma che l'autovettura coinvolta nel sinistro stesse uscendo dal passo carrabile in retromarcia e che tale dinamica fosse incompatibile con quella dichiarata dalla in sede di interrogatorio Pt_1 formale. Quest'ultima asseriva di essere stata danneggiata dal veicolo condotto dalla figlia che, una volta varcato il cancello, ha fatto un'improvvisa manovra di retromarcia colpendola sul ginocchio. In
4 tale atto, invero, non si specifica che la vettura in questione è uscita dal cancello carrabile in retromarcia, ma si riferisce che l'appellante “attendeva che la figlia [...] effettuasse la manovra in retromarcia per uscire dal cancello”. Da ciò risulta che “...detta vettura colpiva l'odierna attrice facendola cadere in terra”. Tale circostanza veniva comprovata dalla in sede di interrogatorio Pt_1 formale e dai due testimoni sentiti in fase istruttoria.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omesso esame della prova per testi. Omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio.” L'appellante censura la sentenza di primo grado laddove viene omesso l'esame delle dichiarazioni testimoniali di e Secondo tale prospettazione, dalla corretta valutazione delle Persona_1 Testimone_2 stesse ne sarebbe senza dubbio derivato l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Entrambi i testi, infatti, confermano sia la ricostruzione del fatto contenuta nell'atto di citazione sia la responsabilità dell'autovettura smart nella causazione dell'evento dannoso.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omessa pronuncia. Omessa valutazione della responsabilità dei convenuti.” L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure laddove ha ritenuto che la divergenza tra la ricostruzione dell'atto di citazione e l'interrogatorio formale riguardasse un elemento essenziale ai fini della configurazione della responsabilità. Tuttavia, ciò appare del tutto erroneo considerando che le due ricostruzioni convergono sia sull'avvenuta caduta da cui sorgevano lesioni per la sia sulla condotta tenuta dalla smart. Pertanto, non vi Pt_1
è alcuna incompatibilità tra la ricostruzione del fatto e i danni riportati nel sinistro.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
Innanzitutto, come dato conto dal giudice di primo grado, “dal verbale di Pronto Soccorso del 27 novembre 2014 (in atti) risulta infatti che la VA ebbe a dichiarare di essere caduta nel domicilio”
e inoltre nella cartella clinica allegata alle memorie istruttorie dirette di parte attrice risulta quale anamnesi patologica prossima: “riferisce caduta accidentale per incidente domestico in data
27/11/2014…”. Si tratta di atti (con valenza confessoria) che non paiono in linea con la dinamica descritta in citazione secondo cui si è trattato di un incidente causato da una macchina che stava facendo una manovra di retromarcia, atteso che la nozione di caduta accidentale per incidente domestico attiene ad una caduta avvenuta per caso fortuito e non a causa di terzi. Peraltro una caduta avvenuta fuori dal cancello dell'abitazione difficilmente può farsi rientrare nell'ambito delle cadute avvenute nel domicilio. A ciò si aggiunga che appare alquanto implausibile che al momento del ricovero la danneggiata non abbia riferito dell'investimento.
Il fatto che l'attrice in data 26.2015 abbia chiesto di integrare il verbale di PS, dichiarando di essere caduta nei pressi del proprio domicilio, precisamente fuori dal cancello di entrata per essere stata
5 colpita dall'autovettura MA in retromarcia (come risulta dal verbale) non esclude la genuinità della dichiarazione resa nell'immediatezza.
Per quanto attiene alla rilevata contraddittorietà tra quanto dedotto in citazione e quanto dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale, va evidenziato come in citazione l'attrice ha dedotto quanto alla dinamica dell'incidente come “il giorno 27.11.2014, alle ore 9.00 circa, la signora
usciva dal cancello carrabile del proprio domicilio in Lanuvio via Velino n 15 e attendeva Pt_1 la figlia alla guida da autovettura MA TG BY110NT effettuasse la manovra di Parte_3 retromarcia per uscire dal vialetto carrabile dell'abitazione. Senonché detta vettura colpiva l'odierna attrice facendola cadere a terra”. Da tale ricostruzione emerge in modo chiaro che la manovra di retromarcia era per uscire dal vialetto e che l'attrice/appellante è stata colpita durante tale manovra.
Il rilievo dell'appellante secondo cui da tale atto non si evince che la vettura fosse uscita dal cancello in retromarcia non tiene conto del fatto che la caduta è connessa all'uscita in retromarcia dell'autovettura dal cancello. Il richiamo ad ulteriori atti (denuncia del sinistro e istanza di negoziazione) non rileva, atteso che la valutazione del fatto storico come posto a fondamento della domanda deve essere effettuata sulla base di quanto allegato dalla parte in giudizio.
In sede di interrogatorio formale l'appellante ha dichiarato: “Ricordo che uscendo da casa in auto con mia figlia, dopo aver percorso il viale carrabile di accesso alla pubblica strada, sono scesa dall'auto che stava conducendo mia figlia per aprire il cancello e consentire l'uscita. Mentre stavo richiudendo il cancello, mia figlia, che nel frattempo aveva varcato completamente il cancello, ha fatto una improvvisa manovra di retromarcia e mi ha colpito sul ginocchio destro facendomi cadere
a terra …”.
Sul punto sono condivisibili i rilievi del giudice di primo grado che ha sottolineato come la dinamica come dichiarata in sede di interrogatorio formale non coincide con quella di cui all'atto di citazione.
Mentre nell'atto di citazione si rappresenta che la MA stava andando in retromarcia per uscire dal vialetto, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che la MA aveva fatto retromarcia non per uscire ma dopo essere uscita dal cancello (evidentemente a marcia avanti), facendo una manovra improvvisa.
Il rilievo secondo cui la divergenza non riguarda un fatto essenziale al fine dell'accertamento della responsabilità, atteso che in ogni caso è risultata provata la responsabilità della ell'incidente è CP_5 del pari infondato. Infatti l'onere di provare la dinamica dell'incidente grava sul danneggiato che
“deve dimostrare “con estrema precisione” la dinamica dei fatti e la colpa del guidatore (cfr. Cass. n.
22398/2022). Ne consegue che incongruenze circa la dinamica dell'incidente escludono di ritenere provato il fatto posto a fondamento della domanda.
6 Per quanto attiene poi all'omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, durante la fase istruttoria sono stati sentiti due testi.
Il teste in relazione al capitolo 1 della memoria istruttoria (“vero che il giorno Persona_1
27.11.2014, alle ore 9.00 circa, la signora si trovava vicino al cancello carrabile del Parte_1 proprio domicilio in Lanuvio, Via Velino n. 15”) ha risposto “Vero quanto mi si legge, ricordo che era il mese di novembre dell'anno 2014, ma non ricordo esattamente il giorno”. ADR “Posso riferirlo perché passavo di lì con un amico, ovvero il signor ed ho assistito alla scena”. Testimone_1
Sul capitolo 2 (“vero che nello stesso momento la signora figlia della signora Parte_2 [...]
usciva dal cancello carrabile di Via Velino n. 15, alla guida della autovettura MA TG Pt_1
BY110NT”) ha risposto: “Vero quanto mi si legge. Preciso che mentre percorrevo Via Velino alla guida del mio furgone ho visto la smart fare retromarcia e ho visto la attrice cadere e in seguito lamentava dolori al polso, che mi sembra di ricordare fosse il sinistro. …”
Sul capitolo 3 (“vero che la MA guidata da colpiva in retromarcia l'odierna attrice Parte_2 ferma vicino al cancello di Via Velino n. 15”), risponde: “Vero quanto mi si legge”.
Sul capitolo 5 (“Vero che i signori e che transitavano in quel momento Persona_1 Testimone_1 con il loro furgone in Via Velino, in prossimità del civico n. 15, aiutavano immediatamente la signora a rialzarsi da terra e la accompagnavano al Pronto Soccorso presso la Casa di Cura “Città di Pt_1
Aprilia””), ha risposto: “E' vero. Preciso, come già detto, di aver accompagnato solo io l'attrice al
Pronto Soccorso”.
Il teste in relazione al cap. 1 ha risposto “Vero quanto mi si legge, ricordo che Testimone_3 stavo percorrendo a bordo del furgone condotto dal mio amico Via Velino quando ho Persona_1 visto la smart condotta dalla figlia della Signora davanti al cancello carrabile fare marcia Pt_1 indietro al nostro arrivo e colpire la Signora che cadeva a terra”; in relazione al cap 2 ha Pt_1 risposto: “Vero, ho già risposto”; in relazione al cap. 3 ha risposto “Vero, ho già risposto”; in relazione al cap. 5 ha risposto “E' vero. Preciso che la Signora è stata portata al Pronto Soccorso solo Pt_1 dal Signor mentre io sono rimasto con la figlia della Signora, e successivamente sono Persona_1 andato via avendo trovato un passaggio”.
Innanzitutto va evidenziato come il giudice implicitamente ha ritenuto tali dichiarazioni inattendibili, attese le incongruenze sopra evidenziate che, per quanto osservato, assumono carattere assorbente.
È inoltre da sottolineare come non risulta alcun rapporto delle autorità intervenute nell'immediatezza del fatto non risultando quindi alcuna dichiarazione dei testi nell'immediatezza dei fatti;
il che porta, unitamente agli ulteriori elementi di incongruenza sopra evidenziati nella ricostruzione attorea, a ritenere l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi. E questo tanto più in assenza di riscontri oggettivi sul punto.
7 Peraltro si deve sottolineare come dalle due dichiarazioni testimoniali non è possibile evincere con chiarezza l'effettiva dinamica dell'incidente, in particolare se la MA stesse uscendo dal cancello in retromarcia o se la retromarcia è stata inserita dopo l'uscita dal cancello della MA.
In definitiva l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività̀ svolta (valore della causa sino ad € 26.000, tabella XII, scaglione III, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
Nulla nei confronti della parte contumace.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2346/2018 del Tribunale di Velletri, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IU RO TO Tilocca.
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