Versione
25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 26. (Trasferimento di compiti e attribuzioni)
I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 20/10/2010, n. 4829Provvedimento: […] Considerato che l'appellato – con un provvedimento del 23 febbraio 2009 - è stato escluso dal concorso per l'accesso al ruolo della polizia di Stato, perché non ritenuto in possesso dei requisiti di moralità previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, applicabile per l'ammissione al medesimo ruolo, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 121 del 1981, per fattiLeggi di più...
- art. 26 legge n. 121/1981·
- requisiti di moralità·
- sentenza penale di proscioglimento·
- risalenza episodio·
- elusività provvedimento amministrativo·
- giurisdizione amministrativa·
- compensazione spese cautelari·
- esclusione concorso pubblico·
- sospensione esecuzione provvedimento·
- difetto di motivazione