Articolo 26 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 25Articolo 27
Versione
25 aprile 1981
Art. 26. (Trasferimento di compiti e attribuzioni)

I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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