Art. 9.
Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianita' normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo A, B e C sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo C la riduzione si applica ai gradi superiori al 10°.
Della riduzione di cui al comma precedente non potra' fruire il personale che abbia comunque gia' goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni e per mezzo di essa non potra' essere conseguita piu' di una promozione.
Per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 6° di gruppo A non e' richiesto il requisito di cui, all'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 .
Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianita' normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo A, B e C sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo C la riduzione si applica ai gradi superiori al 10°.
Della riduzione di cui al comma precedente non potra' fruire il personale che abbia comunque gia' goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni e per mezzo di essa non potra' essere conseguita piu' di una promozione.
Per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 6° di gruppo A non e' richiesto il requisito di cui, all'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 .