Art. 3.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti, sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ed acustica, di cui agli articoli 1 e 2.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti, sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ed acustica, di cui agli articoli 1 e 2.