Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7329/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7329\2017 promossa da:
(c.f. ), titolare dell' ( P.iva Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Casale, con studio in San Savero alla Via P.IVA_1
Checchia Rispoli,15 ed ivi elettivamente domiciliato;
opponente contro
(P.iva: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Mariachiara Panella presso il cui Studio Legale in Apricena alla Via G.Bruno, 20/b è elettivamente domiciliato;
opposta motivi di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1965/17 del 07.09.2017, il Tribunale Ordinario di Foggia ha ingiunto all' di pagare in favore della soc. la somma Parte_2 Controparte_1 di € 40.850,00 oltre ad interessi come da domanda ed alle spese relative alla procedura di ingiunzione liquidate in € 1.305,00 per onorari, in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e cpa ed oltre alle successive occorrende, a titolo di mancato pagamento della fornitura di asparagi risultante dalla fattura nr.3 del 14\07\2017.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' ha proposto Parte_2
opposizione al detto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, per non avere mai ricevuto alcuna fornitura di asparagi di cui alla fattura 3\17 emessa nei propri confronti dalla Controparte_1
pagina 1 di 6
adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le seguenti motivazioni:
-Inammissibilità dei motivi di opposizione;
-nullità dell'opposizione;
-impossibilità di sanatoria per rinnovazione dell'opposizione ex art.164 V co. – 163 n.3 e 4.
-infondatezza dell'opposizione;
-fondatezza della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
-temerarietà della lite.
L'opposta ha, quindi, chiesto: “In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, Voglia Ill.mo Giudice adito concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1965/17 del 07.09.2017 R.g. 6130/2017 ai sensi dell'art.648
c.p.c; In rito: dichiarare la nullità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 3 cpc e per mancata esposizione dei fatti di cui al numero
4 dello stesso articolo: il convenuto opposto non è stato messo nella condizione di conoscere nel merito le pretese vantate nei suoi confronti dall'attore-opponente, non potendosi dunque difendere nel merito;
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, si chiede di rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.1965/17 del 07.09.2017
R.g. 6130/2017oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
condannare la soc. opponente alla temerarietà della Parte_2
lite ex art 96 cpc, con risarcimento del danno in favore della società opposta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., da quantificarsi nella misura che Ill.mo Giudice riterrà
[...] di giustizia;
Per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese e compensi di causa”.
La causa è stata istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale di e la prova Parte_2
testimoniale.
ha dichiarato: “E' vero che la ditta ha avuto rapporti con la soc. Parte_2 Pt_2 CP_1 ma limitatamente agli assegni dalla ditta;
“Non è vero che ho ricevuto le fatture n. 1 e Parte_3
2 di cui sono venuta a conoscenza solo con la fattura nr.3, da noi contestata”. Infatti avevamo pagato con gli assegni e aspettavamo le dette fatture che non ci sono mai arrivate”; “non è vero che il sig.
compilava buoni consegna o era addetto alla pesatura. Preciso che alla pesatura era addetto Pt_4 mio marito”.
Il teste ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa poiché nel periodo da Testimone_1
Marzo a Giugno 2017 ho scaricato personalmente per conto della sia grezzi che Parte_5 lavorati in contrada Ischia presso l'azienda ; “Preciso che presso la contrada Ischia , Parte_2
pagina 2 di 6 nel periodo Marzo – giugno 2017 vi era solo l' e di nessun altro;
” Parte_6
“Confermo la circostanza sub 3 “; “Confermo la circostanza sub 1 come da me innanzi riferito;
“ “
“Posso riferire che la non mi ha pagato il prodotto da me fornito alla stessa e consegnato CP_1 all' . Tanto è a mia conoscenza perché io stesso ero presente quando il sig. Parte_2
ha chiesto alla il pagamento delle sue fatture. Io so che il sig. Parte_7 Pt_2
era socio della Preciso che il mio prodotto gli asparagi, io lo Parte_7 CP_1
fornivo alla che me lo richiedeva, scaricavo il detto prodotto presso l'Azienda sita in CP_1 contrada Ischia, della sig.ra , su richiesta di entrambi che me lo richiedevano”; “non vi erano Pt_2 altre società che ritiravano gli asparagi in contrada Ischia”; “Nulla posso riferire sulla circostanza di cui al p.to 2 della memoria a firma dell'avv. Panella del 13.4.2018”.
Il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della da circa sette – otto anni e lo Testimone_2 CP_1 sono tutt'ora”; “Dal mese di Marzo a giugno 2017 per conto della ho consegnato asparagi CP_1 presso l' sita in San Paolo di Civitate alla contrada Ischia. Da marzo Parte_2
a giugno sono andato a consegnare il detto prodotto, non ricordo il quantitativo di asparagi da me consegnato;
” “”confermo la circostanza sub 3 della lett.b);” “è vera la circostanza sub 2 perché essendo il fidanzato della figlia del sig. mi recavo con lui tutti i giorni da Parte_7
per il pagamento degli asparagi;
” “Nulla so sulle fatture di cui alla circostanza n.3 Parte_1 della lettera c della memoria 183 VI , 2 termine del 13.4.2018 a firma dell'avv.Panella;” “quando mi recavo presso l'azienda tutti i giorni ho incontrato la sig.ra che Parte_1 Parte_1 riconosco oggi presente personalmente”; Nessuno oltre la ditta ritirava il prodotto in Parte_2 contrada Ischia;
Non conosco la ditta LL”.
Il teste ha dichiarato: “E' vero che nel periodo Marzo\Giugno 2017 ho consegnato Testimone_3 presso l'azienda agricola sita in San Paolo di Civitate alla c.da Ischia per conto di Parte_8 alla ditta ”; “E' vero che consegnavo asparagi grezzo alla ditta che era CP_1 Pt_2 Pt_2
l'unica ad avere la sede nella detta c.da Ischia e non vi sono altre ditte”; “ E' vero il capitolo 3 che mi viene letto e sono in possesso di buoni di consegna che mostro al giudice ed ai procuratori”; “I buoni li ha dati a me ”; “Sono a conoscenza dei mancati pagamenti da parte della ditta perché Pt_4 Pt_2
in alcune occasioni ho accompagnato il titolare della dita a chiedere i soldi alla sig.ra CP_1
che sempre era accompagnata dal marito. Preciso che il marito diceva al titolare della ditta Pt_2 che le bolle inviate a con l'indicazione della mia pesata non erano valide”; “nulla CP_1 CP_1 so sulle fatture”; “So che il sig. si recava quasi tutti i giorni nell'ultimo periodo tra maggio e Pt_7
giugno 2017 presso la ditta Pensato per chiedere i pagamenti e tanto mi veniva riferito dallo stesso poiché anche io dovevo essere pagato dalla . Pt_7 CP_1
pagina 3 di 6 Il teste ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa poiché nel 2017 Testimone_4 lavoravo presso l'azienda di ed ero addetta allo smistamento degli asparagi. La ditta Parte_1 ha consegnato asparagi alla ditta ma non so nulla dei pagamenti”; “Preciso che lo CP_1 Pt_2
smistamento degli asparagi avveniva tra la ditta e la ditta LL che aveva la stessa sede in Pt_2
c.da Ischia”; “Io ero addetta allo smistamento mentre mio marito era addetto alla pesatura. Pt_4
Quindi o i fornitori o mio marito stesso mi diceva a chi attribuire la fornitura di asparagi che mi veniva consegnata”; “la necessità delle indicazioni sulle ditte fornitrici derivava dal fatto che le ditte che fornivano gli asparagi consegnavano a varie ditte Agriella, e ”; “non mi CP_1 Parte_1 ricordo se vi erano anche altre ditte che consegnavano”; “E' vero che altre ditte consegnavano a come ho detto ricordo LL se pagavano o meno non so”. Parte_1
Il teste ha dichiarato: “Posso riferire di conoscere i luoghi e precisamente il centro Tes_5
raccolta sito a c.da Ischia poiché sono amico del sig. e in più occasioni mi sono Parte_7 recato in detto centro”; “io non ho mai consegnato asparagi al detto centro ma andavo a far visita alla c.da Ischia unitamente al che consegnava il prodotto e questo è avvenuto per Parte_7
3\4 volte”; “so che il sig. si è recato presso c.da Ischia a chiedere alla sig.ra Parte_7
, che riconosco presente in aula, di fare i conti e questo accadeva alla fine di Maggio\ Parte_2 giugno 2017. Nulla so sugli importi da pagare.” “null'altro so”. “io mi sono recato con lui nel mese di giugno 2017 per la richiesta dei conti, come da me riferito prima e per quanto mi ha detto lui stesso si recava più volte in c.da Ischia per fare i conti”; “Null'altro”.
Il teste ha dichiarato: “Sono stato all'epoca dei fatti di causa nel 2017, il carrellista Testimone_6
della ditta e precisamente prendevo la pedana degli asparagi con il muletto e li mettevo sulla Pt_2
pesa, inoltre provvedevo a fare 2 file distinte di fornitori una che forniva asparagi alla ditta e Pt_2
l'altra . Preciso che inizialmente la fornitura era per la ditta e dopo Parte_9 CP_1
qualche settimana non ricordo bene la fornitura veniva scaglionata per la ditta LL. Nulla so dei pagamenti poiché non mi occupavo degli stessi”. “E' vero che successivamente al Marzo 2017 la fornitura di asparagi alla ditta veniva per la maggiore parte fatta dalla ditta LL e Pt_2 qualche altro fornitore. Non so nulla dei pagamenti”; “ Su domanda dell'avv. Panella risponde: non ricordo sino a quando ho consegnato alla;
“sempre su domanda dell'avv Panella risponde: CP_1
“non mi sono mai occupato delle bolle e del conteggio della pesatura, di cui si occupavano direttamente i titolari delle due aziende”; “a precisazione dell'avv. Casale il teste riferisce: il centro di raccolta era unico ma all'interno vi era sia la sede di o e quella della ditta Parte_10 CP_1
”; “alla mia presenza non ho mai visto il sig. recarsi alla ditta Parte_1 Parte_7
per chiedere pagamenti”; “Ho prestato il mio lavoro presso l'azienda in tutta la Pt_2 Pt_2
pagina 4 di 6 campagna asparagi del 2017 ma su chiamata nei periodi di maggiore affluenza del prodotto”;
“Null'altro so”.
Il teste ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa poiché frequentavo la c.da Testimone_7
Ischia in quanto era la sede anche dell' LL di cui ero l'amministratore. Per quanto è a mia conoscenza frequentavo i luoghi mi è stato riferito che la aveva consegnato del prodotto e per CP_1 questo era stata regolarmente pagata”; “la ditta consegnava il prodotto degli asparagi CP_1 anche alla ditta LL ed è stata regolarmente pagata da me”; “ricordo che la che la CP_1 consegnò degli asparagi alla ditta solo all'inizio della campagna anche perché Pt_2
successivamente ha consegnato alla ditta LL;
” “è vero che successivamente al marzo 2017 le forniture di asparagi alla ditta sono state effettuate da LL ”; “è vero che il sig. Pt_2 Tes_6
faceva il mulettista sia per LL che per la , poiché era nella stessa sede. Preciso che
[...] Pt_2 ero alle dipendenze della ditta ”; “il sig. non emetteva alcuna bolla di consegna Pt_2 CP_2 dell'annotazione della pesatura ci occupavamo noi titolari delle due aziende;
“ “all' LL consegnavano anche altri fornitori tra cui , ed altri Testimone_3 Testimone_1 regolarmente pagati e che erano socie dell' LL che era una cooperativa”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 3 cpc e per mancata esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo, poiché, contrariamente a quanto eccepito dall'opposta, il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio è sufficientemente chiaro e completo anche in considerazione dei motivi di opposizione e della sostanziale posizione processuale dell'opponente.
Con riferimento al merito, vale rilevare che quando il preteso debitore muove contestazioni sull' an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (Tribunale Bari sez. II, 02/12/2021, n.4371).
La fattura commerciale, infatti, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi (Tribunale Lamezia Terme, 14/09/2020, n.529).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione della fondatezza del credito da parte di Parte_2
, già in via stragiudiziale con nota raccomandata a.r del 01\08\2017 a firma dell'avv. Carmela
[...]
Casale, l'opposta non ha adempiuto l'onere su di lei incombente ex art.2697 c.c. di provare l'esistenza del contratto avente ad oggetto la fornitura di asparagi all'opponente, il relativo quantitativo ed il prezzo pattuito per la stessa fornitura.
pagina 5 di 6 L'istruttoria processuale non ha dimostrato la fornitura di merce da parte della successiva al marzo CP_1
2017: non è stata provata, cioè, la fornitura successiva a quelle pagate con gli assegni del 24 e 29 marzo
2017.
I testi e hanno riferito della consegna della merce alla ditta e del mancato Tes_1 Tes_3 Pt_2
pagamento della stessa. Il testa ha anche esibito delle bolle di consegna. Tuttavia, i documenti di Tes_3
accompagnamento esibiti in giudizio non sono stati descritti e degli stessi non è possibile desumere a quale fornitura si riferissero né sono stati prodotti con la memoria 183 sesto comma cpc n. 2 né acquisiti all'esito dell'udienza. Peraltro, il giudice persona fisica dinanzi a cui è avvenuta l'esibizione è diverso da questo giudicante che non ne ha avuto diretta conoscenza.
I testi di parte opponente, e hanno narrato della fornitura della merce. La prima teste ha Tes_4 Pt_4
fornito dichiarazioni generiche e non rilevanti, mentre il ha specificato di non essersi mai occupato Pt_4
delle bolle di accompagnamento di competenza dei titolari della ditta.
Se fossero state acquisite le bolle di accompagnamento e se le stesse fossero state riferibili alla fornitura successiva al marzo 2017 sarebbe stata di significativa rilevanza sottoporle al teste e al Pt_4 sottoscrittore della bolla per verificare se le riconoscesse.
L'istruttoria orale espletata, valutata nel suo complesso, così come descritta sin qui, non consente di ritenere provata la fornitura successiva al marzo 2017 poiché inidonea a colmare le lacune e le insufficienze documentali poste a fondamento dei fatti allegati dall'opposta.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al DM
55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi del giudizio di che si liquidano complessivamente in € 3.809,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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