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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 92/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano
Sole, all'esito della discussione orale svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 92 del Ruolo Generale del 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lombardo ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Virgilio n. 82, giusta procura in atti
Attore
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., asseritamente derivati dal sinistro occorsogli in data 10.08.2021, intorno alle ore 14:00, in , allorquando – mentre transitava sulla sua bici CP_1 da corsa nella via Verderame - cadeva su una una buca presente sul manto stradale in prossimità di una curva posta sulla destra della suddetta strada, assumendo che quest'ultima non fosse né segnalata, né visibile, né prevedibile.
A causa del sinistro l'attore è stato condotto presso il locale nosocomio ove, all'esito degli accertamenti radiografici, gli è stata refertata una:
““frattura della branca ileo-ischio- pubica dx”, in dipendenza della quale gli sono residuati postumi permanenti, giusta c.t.p. prodotta in allegato all'atto di citazione.
Inoltre, l'attore – per quel che rileva ai fini del decidere - ha dedotto di aver notificato a mezzo p.e.c., in data 20.09.2021, una diffida al
[...]
, chiedendo il ristoro dei danni patiti, rimasta tuttavia priva di CP_1 riscontro, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, inoltrata a mezzo p.e.c. in data 14.12.2021.
Pertanto, parte attrice ha chiesto: “- ritenere e dichiarare il Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, responsabile, ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., dei danni subiti dal sig. in occasione ed a causa Parte_1 del sinistro verificatosi in data 10/08/2021 nel territorio comunale di e più CP_1 precisamente lungo la Via Verderame;
- conseguentemente, in virtù della sopra dichiarata responsabilità, condannare il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore al risarcimento, in favore del sig. ex art. 2051 c.c., o Parte_1 in subordine ex art. 2043 c.c., della complessiva somma di €.23.536,56= per le lesioni fisiche dallo stesso subite a causa del sinistro verificatosi;
- in data
10/08/2021, nonché quale danno riportato dalla bicicletta da competizione di proprietà dello stesso, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a far data dall'occorso fino al soddisfo, o comunque, nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, previa disponenda CTU medico legale, oltre che di CTU tecnica per la stima dei danni riportati dalla bicicletta di proprietà del sig. di cui se ne chiede sin d'ora l'ammissione”. Pt_1
Seppur ritualmente citato, il non si è costituito, sicché Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale
(assunta all'udienza del 12.10.2022) e tramite c.t.u. medico-legale, depositata in data 8.2.23.
***
Ciò posto, in punto di diritto, secondo l'orientamento della Suprema
Corte – condiviso da questo Giudice – “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da
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Giudice dott. Gaetano Sole terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”( cfr. Cass. n.6101/ 2013; conformi Cass. n.15042/2008 e n.12449/2008).
Peraltro, come ben chiarito nelle sentenze da ultimo citate n.15042 e n.
12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Si legga, da ultimo, anche la massima di Cass. n. 6651/2020 secondo cui
“il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. , la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui
l'evento si verifica”.
Va, infatti, rammentato che in tema di riparto dell'onere delle prova la più recente giurisprudenza ha sostenuto che “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. S.U. 20943/2022).
È evidente che anche il comportamento colposo del danneggiato possa
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Giudice dott. Gaetano Sole rilevare sotto il profilo eziologico.
Sul punto occorre richiamare il recente indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. ex multis Cass. 34886/2021); cfr. nello stesso senso Cass.
2048/2018 “tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno
e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
Nella specie, è assodato che il sinistro si è verificato in una porzione di suolo demaniale e, precisamente, sulla sede di una strada cittadina, sicché la condotta del avrebbe dovuto assumere tutte le cautele volte a CP_1 soddisfare le aspettative di sicurezza ed affidabilità degli utenti. Ed invero, l'impossibilità per il convenuto di controllare CP_1 contemporaneamente l'intero tessuto viario e di impedire l'insorgenza di eventi lesivi può essere predicata solo per gli agenti lesivi a questa estranei che si connotino per la loro subitanea e repentina -ancorché non
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Giudice dott. Gaetano Sole imprevedibile- insorgenza (quale ad esempio lo spargimento d'olio), mentre deve essere affermata la responsabilità dell'ente proprietario quando il danno sia originato da elementi connaturati alla struttura della strada (quali l'apposizione di tombini, l'esistenza di pendenze, dossi, spartitraffico o dislivelli cagionati dall'ammaloramento della sede del marciapiedi), o da anomalie prodottesi nel tempo e dunque percepibili con il diligente assolvimento l'attività di manutenzione delle strade.
Ebbene, nel caso di specie, è stato assodato che l'evento lesivo si è verificato a causa di un buca presente sulla sede stradale. La presenza dell'insidia testé menzionata è, infatti, confermata dalle ritrazioni fotografiche (cfr. file jpeg allegati in seno all'atto di citazione da 1 a 9), e la dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice è stata confermata teste . Quest'ultimo, escusso all'udienza del Tes_1
12.10.2022, ha dichiarato: “è vero che un giorno di agosto 2021, non ricordo la data esatta ma era prima di ferragosto, intorno alle ore 14,00 circa, in CP_1 lungo la Via Verderame, ho assistito ad un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto il sig. mentre percorreva la Via Verderame alla guida Parte_1 della sua bicicletta;
io stavo tornando a casa per pranzo ed ero alla guida della mia macchina con direzione verso ed ho incontrato la bicicletta nella curva che CP_1 proveniva nell'opposto senso di marcia”; “è vero che il sig. mentre Parte_1 affrontava la curva posta alla sua destra, cadeva a terra poiché la ruota anteriore della sua bicicletta, finiva dentro una buca;
io ho proprio visto che la ruota della bicicletta si infilava dentro la buca e il sig. cadeva a terra”; “è vero che la Pt_1 buca si trovava subito dopo la curva ed era impossibile da avvistare per tempo”; “è vero che in prossimità di quella buca non vi era alcuna segnalazione di pericolo, non vi era nessun cartello”; “è vero che riconosco dalle foto che mi vengono esibite lo stato dei luoghi al tempo del sinistro in cui rimaneva coinvolto il sig. “è Parte_1 vero che a causa della caduta al suolo, il sig. rimaneva a terra Parte_1 dolorante e impossibilitato a rialzarsi, lamentando forti dolori al bacino e alla spalla destra io mi sono fermato e gli ho prestato soccorso insieme ad un'altra coppia che era presente”; “è vero che ho aiutato il sig. a rialzarsi e l'ho Parte_1 accompagnato personalmente con la mia macchina al Pronto Soccorso dell'Ospedale
S.A. Abate di Trapani”; “riconosco e confermo la dichiarazione a mia firma che mi
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Giudice dott. Gaetano Sole viene esibita”; “quella del sig. era una bici da corsa;
questa bici ha il Pt_1 pedale dove si aggancia la scarpa e quando abbiamo soccorso il sig. lo Pt_1 abbiamo aiutato a sganciare il piede dal pedale dove era rimasto agganciato quando
è caduto;
la prima fotografia che mi è stata mostrata ove vi è il dito che indica la buca è quella che mostra la buca dove si è incastrata la ruota della bici”.
Di contro, sarebbe spettato al fornire la prova Controparte_1 liberatoria, rappresentata dalla ricorrenza dell'esimente del caso fortuito.
Posto che la parte convenuta, regolarmente chiamata, non si è costituita, tale onere non può dirsi assolto, con la conseguenza che l'an della domanda attorea va ritenuto provato, con relativo accoglimento della stessa.
In ordine alla quantificazione del danno patito dall'attore, si osserva che la c.t.u. medico-legale redatta dimostra, anzitutto, alla luce dei criteri medico-legali che regolano l'accertamento del nesso di causalità,
l'esistenza di un preciso nesso eziologico tra l'evento dannoso (il sinistro) e i danni riportati dall'attore.
L'ausiliario nominato, in considerazione degli esiti invalidanti residuati all'attore, ha stimato nella misura del 5% la corrispondente riduzione dell'integrità fisica dell'attore e quantificato la durata dell'invalidità temporanea totale in 30 giorni e l'inabilità temporanea parziale in complessivi 40 giorni, dei quali 10 giorni indennizzabili al 75/; 10 giorni indennizzabili al 50% ed ulteriori 20 giorni indennizzabili al 25%.
Le valutazioni dell'ausiliario sull'incidenza globale permanente dell'attuale complesso menomativo e sul danno biologico temporaneo appaiono congrue tenuto conto dell'iter clinico resosi necessario per la guarigione e dei baremes correttamente utilizzati.
Per la liquidazione del danno biologico, come sopra riconosciuto questo
Tribunale aderisce, com'è noto, ai criteri utilizzati dalle più recenti pronunzie della Corte di Cassazione in materia.
In particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il
Tribunale applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato ed all'età della persona lesa: e cioè sulla
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Giudice dott. Gaetano Sole base della preventiva individuazione di un “valore unitario di danno” per ogni grado di invalidità compreso tra l'1% ed il 100%; e della preventiva individuazione di un “coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell'età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento all'effettivo valore perduto, che certo decresce al crescere dell'età del soggetto leso.
Se esigenze particolari non inducono a derogare a quello che è solo un parametro per una liquidazione equitativa, l'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il numero che esprime il grado di invalidità e per il
“coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato. Il parametro tabellare descritto, deve essere integrato al fine di tener conto dell'eventuale pregiudizio patito dall'attore in relazione alla sofferenza transeunte (pregiudizio di ordine meramente morale) legata ad un evento, la cui gravità merita di essere valutata non soltanto in relazione alle conseguenze verificatesi, ma anche a quelle che potevano verificarsi.
Tali situazioni devono, pertanto, essere valutate per integrare il risarcimento del danno biologico, quale voce di danno non patrimoniale,
e ciò anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in materia (cfr. SS.UU. sentenze 11.11.2008 nn° 26972, 26973,
26974 e 26975).
Difatti, in ordine al rapporto con il danno biologico, anche ai fini del sistema di liquidazione da adottare, viene chiarito che alla nozione di danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", con l'effetto che non si potranno più duplicare le liquidazioni del danno biologico e di quello
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Giudice dott. Gaetano Sole esistenziale.
Peraltro mette conto evidenziare come recentemente la S.C. con la sentenza n. 19506 del 16 luglio 2024, abbia opportunamente riepilogato alcuni noti principi in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, mediante l'uso del metodo tabellare.
Invero la S.C. ha affermato che: “a) nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali
(Cass. Civ. n. 12408/11); b) il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3
Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ. n. 28290/11); c) il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere “provato nel suo preciso ammontare”)“.
In sostanza, come era già stato rilevato (Cass. Civ. n. 4447/14) “il concetto di valutazione equitativa previsto nell'art. 1226, una volta applicato al problema della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, esige, per gli svolgimenti che il problema ha avuto nelle applicazioni pratiche, che si debba fare riferimento alle Tabelle Milanesi come basate su criteri che, per il fatto stesso che hanno svolto efficacia persuasiva di gran lunga prevalente nelle applicazioni giurisprudenziali, sono idonee a meglio individuare il concetto di liquidazione equitativa di quel danno“.
Mette, poi, appena conto evidenziare come nel caso di specie non
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Giudice dott. Gaetano Sole possano trovare applicazione le tabelle di liquidazione del danno c.d. micropermanente previsto dal codice delle assicurazioni (art. 139), in quanto il sinistro non ha visto coinvolto alcun veicolo a motore. Ed invero, non può che richiamarsi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell'odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali (cfr. Cass. n. 12408 del
07/06/2011; Cass. n. 12787 del 22/05/2017).
Orbene, tenuto conto dell'età del all'epoca del sinistro (52 Pt_1 anni), del grado di invalidità permanente (5%), e dei giorni di invalidità temporanea va liquidata la somma pari ad € 8.109,00 in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive del danneggiato che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Su quest'importo compete dalla data del sinistro la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godi mento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass.
S.U. n. 1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
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Giudice dott. Gaetano Sole Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto, e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra riportato, si perviene ad una somma pari ad € 8.834,41 oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al saldo.
Quanto al chiesto risarcimento del danno patrimoniale, quantificato dall'attore nella somma di € 1.650,00 e asseritamente dovuto per l'esborso afferente ai costi di riparazione della bicicletta del si Pt_1 osserva che, al fine di suffragare la spiegata pretesa, l'attore ha esclusivamente allegato un preventivo di spesa della società
“Ciclomania”, del 19.11.2021 (cfr. doc. allegato all'atto di citazione).
Orbene, costituisce ius receptum il principio in forza del quale la fattura (a fortiori un mero preventivo) prodotta in giudizio non è sufficiente a dimostrare il danno cagionato al veicolo, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è accompagnata da una quietanza. Inoltre, la mera dizione di “quietanza” apposta sulla fattura non dimostra che il pagamento sia stato effettuato;
a tal fine, occorre allegare la prova dell'effettiva dazione del dovuto (cfr. Cassazione civile, sez. VI, sentenza 12/02/2018 n. 3293). In assenza di prove in ordine all'effettivo esborso della somma di € 1.650,00, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale spiegata dal va, pertanto, Pt_1 rigettata.
Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria spiegata da Parte_1
e, per l'effetto, condanna il al pagamento della Controparte_1 somma di € 8.834,41, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al saldo in favore di parte attrice;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del aceco;
CP_1
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Giudice dott. Gaetano Sole - condanna il Paceco al pagamento delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Trapani, 28.3.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
Tribunale di Trapani 11
Giudice dott. Gaetano Sole