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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4081 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2023, promossa su ricorso congiunto da:
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Pontieri;
E
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nadja Alessio;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso che con sentenza n. 190/2020, depositata il 30.1.2020, l'intestato Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedevano congiuntamente modificarsi le condizioni del divorzio, disponendo la riduzione dell'assegno divorzile in favore della SI.ra
, tenuto conto della ridotta capacità reddituale del SI. a seguito dell'avvenuto Pt_1 CP_1
pensionamento.
************************
Preliminarmente, deve osservarsi che il procedimento può definirsi senza previa fissazione di udienza ai sensi dell'art 573-bis .51 c.p.c.
Non ravvisandosi ragioni di segno contrario, ritiene il Tribunale che possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti e riportate in ricorso, nel quale le stesse hanno previsto la riduzione dell'assegno divorzile in favore della SI.ra nel minore importo di € 50,00 mensili Pt_1
(da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT).
Nulla a provvedere in merito alle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M., così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini concordati dalle parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 9/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4081 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2023, promossa su ricorso congiunto da:
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Pontieri;
E
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nadja Alessio;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso che con sentenza n. 190/2020, depositata il 30.1.2020, l'intestato Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedevano congiuntamente modificarsi le condizioni del divorzio, disponendo la riduzione dell'assegno divorzile in favore della SI.ra
, tenuto conto della ridotta capacità reddituale del SI. a seguito dell'avvenuto Pt_1 CP_1
pensionamento.
************************
Preliminarmente, deve osservarsi che il procedimento può definirsi senza previa fissazione di udienza ai sensi dell'art 573-bis .51 c.p.c.
Non ravvisandosi ragioni di segno contrario, ritiene il Tribunale che possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti e riportate in ricorso, nel quale le stesse hanno previsto la riduzione dell'assegno divorzile in favore della SI.ra nel minore importo di € 50,00 mensili Pt_1
(da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT).
Nulla a provvedere in merito alle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M., così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini concordati dalle parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 9/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma