Sentenza 28 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
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- 1. TAR Campania, sezione III, sentenza 12 gennaio 2024, n. 341https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO Con il presente ricorso, depositato il 2 ottobre 2020, la ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s. ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per la perdita di chance scaturente dall'adozione da parte del Comune di Pietramelara (CE) del provvedimento di diniego illegittimo annullato con la sentenza n. 4490 del 12 settembre 2019. Parte ricorrente ha richiesto ex art. 30 c.p.a.: I) Danno da perdita di chance patito dalla Kimera s.r.l. Sostiene che la sua legittimazione a chiedere la perdita di chance sarebbe sorta nel momento in cui, con la sentenza di cui in questa sede si chiede l'ottemperanza, è stato annullato l'atto prot. n. 2109 del 2 maggio 2019 del Comune di …
Leggi di più… - 2. TAR Campania, sezione III, sentenza 12 gennaio 2024, n. 341https://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2024
FATTO E DIRITTO Con il presente ricorso, depositato il 2 ottobre 2020, la ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s. ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per la perdita di chance scaturente dall'adozione da parte del Comune di Pietramelara (CE) del provvedimento di diniego illegittimo annullato con la sentenza n. 4490 del 12 settembre 2019. Parte ricorrente ha richiesto ex art. 30 c.p.a.: I) Danno da perdita di chance patito dalla Kimera s.r.l. Sostiene che la sua legittimazione a chiedere la perdita di chance sarebbe sorta nel momento in cui, con la sentenza di cui in questa sede si chiede l'ottemperanza, è stato annullato l'atto prot. n. 2109 del 2 maggio 2019 del Comune di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2025REG.PROV.COLL.
N. 09380/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9380 DE 2023, proposto da
PE FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Ganeri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
IA LA, PE PI, NC PI, non costituiti in giudizio;
Comune di TO DE GR, in persona DE Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
DEla sentenza DE Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza), 28 agosto 2023, n. 4901, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio DE Comune di TO DE GR;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 24 settembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato IA Teresa Balistreri, in sostituzione DEl'avvocato Giacomo Ganeri;
Viste le conclusioni DEla parte appellata, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente appello, il ricorrente in primo grado PE FE, erede di PI NC (deceduto in data 11 aprile 2012) e PI SA (deceduta in data 15 novembre 2014), ha impugnato la sentenza in epigrafe con cui il Tar DEla Campania – sede di Napoli, ammesso l’intervento ad opponendum proposto da LA IA, PI PE e PI NC, previo avviso alle parti, ai sensi DEl’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di possibili profili di ne bis in idem in riferimento al ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il gravame avverso l’ordinanza dirigenziale R.O. prot. n. 8361/2019, resa dal Comune di TO DE GR (VII Settore Urbanistica-Servizio Anti abusivismo edilizio), in data 4 febbraio 2019 e notificata in data 29 aprile 2019 contenente diffida a demolire opere abusive.
2. In particolare, con tale ordinanza di cui si è domandato al Tar l’annullamento, deducendone l’illegittimità per due motivi di gravame (mediante i quali si era lamentato, eccesso di potere per difetto di istruttoria e presupposto erroneo, inesistenza dei sanzionati abusi, presenza di regolari titoli abilitativi, da un lato, e violazione DEl’art. 41, comma 2, lettera a) DEla Carta dei Diritti DEl’Unione Europea e violazione DE diritto al contraddittorio procedimentale, dall’altro) era stato ingiunto al ricorrente, a seguito DEla sentenza DE T.a.r. Napoli, III, n. 373/2017, e in esecuzione DEle ordinanze dirigenziali n. 35/RO DE 23 gennaio 2007 e n. 397/R.O. DE 14 aprile 2008, emesse a carico di PI NC e PI SA (deceduti, rispettivamente, in data 11 aprile 2012 e il 15 novembre 2014), nonché DEle successive ordinanze dirigenziali n. 699/RO DEl‘1 agosto 2016 e n. 902/RO DE 24 ottobre 2016, emesse a carico DEla ricorrente ed altri, in qualità di eredi, la demolizione, entro il termine di giorni quindici dalla notifica, DEle opere abusive realizzate su suolo pubblico in TO DE GR alla via Nazionale n. 738, consistenti in:
“1) muro di recinzione avente misure pari a ml 3,00, con recinzione metallica di altezza mt. 1,20 ed un cancello scorrevole con passaggio pedonale con apertura complessiva mt. 4,00;
2) muro di lunghezza ca. ml. 6,90 ed altezza media ca. mt. 0,65, completo di sovrastante ringhiera in ferro di altezza ca. mt. 1,40;
3) muro a forma di L di lunghezza totale circa ml. 6,40 ed altezza media ca. mt. 0,65, completo di sovrastante ringhiera in ferro di altezza ca. mt. 1,40;
4) inoltre, l’area di circa mq. 52,00, DEimitata dai suddetti muri di recinzione e ricadente sul marciapiede di proprietà comunale come risulta da certificazione DE 3.3.2008 a firma DE dirigente servizio opere pubbliche, è stata pavimentata con piastrelle in cotto mentre sul cancello pedonale è stata installata una pensilina costituita da struttura in ferro e tegole in plastica, con avvertimento di esecuzione in danno in caso di inottemperanza.”
3. Nel giudizio di primo grado intervenivano ad opponendum i signori IA LA, PE PI e NC PI, rappresentando di non essere eredi né di PI NC né di PI SA, per cui alcuna responsabilità avrebbero avuto in ordine alla realizzazione DEle opere abusive oggetto DEl’impugnata diffida a demolire prot. n. 8361 DE 4 febbraio 2019, e chiedendo che il ricorso fosse rigettato.
4. Il Comune intimato, costituitosi in resistenza, depositava, invece, la sentenza DE Tribunale amministrativo per la Campania n. 4270 DE 23 giugno 2022, passata in giudicato per mancata proposizione DE relativo appello, con cui parte ricorrente aveva già impugnato le ordinanze presupposte, espressamente richiamate nella diffida a demolire impugnata in primo grado.
In particolare, l’Amministrazione evidenziava che le ordinanze di demolizione n. 35 R.O. DE 23 gennaio 2007 e n. 397 R.O. DE 14 aprile 2008 a seguito DEla mancata impugnazione sarebbero diventati atti inoppugnabili, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile dedurre censure dirette a contestare la legittimità di tali provvedimenti demolitori non impugnati.
5. Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso, essenzialmente in forza DE principio DE ne bis in idem .
6. L’appello avverso la sentenza è affidato a due motivi di diritto, con cui si lamenta l’erroneità DEla decisione per “error in iudicando in relazione all’art. 28 DE Codice DE processo amministrativo- inammissibilità DEl’intervento ad opponendum da parte dei cointeressati” e, inoltre, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione DE principio DE “ne bis in idem” .
6.1. Si è costituito in resistenza il Comune intimato, eccependo l’inammissibilità DEl’appello ai sensi DEl’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. per mancata riproposizione DEle censure e DEle domande non esaminate e assorbite in primo grado e argomentando comunque l’infondatezza dei motivi proposti avverso la sentenza.
6.2. All’udienza DE 24 settembre 2024, all’esito DEla discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
7. Come anticipato in fatto, l’appello proposto avverso la sentenza in epigrafe contesta: a) le statuizioni che hanno disposto l’ammissibilità DEl’intervento ad opponendum ; b) la declaratoria di inammissibilità per violazione DE principio DE ne bis in idem .
8. L’appello è infondato.
9. In primo luogo, la sentenza è corretta, non meritando le critiche che le sono rivolte, nella parte in cui ha preliminarmente dichiarato ammissibile l’atto di intervento ad opponendum proposto da LA IA, PI PE e PI NC.
9.1. Questi ultimi, infatti, pur rivestendo la qualità di cointeressati, essendo l’atto impugnato indirizzato anche nei loro confronti, e avendo rappresentato di non essere eredi né di PI NC né di PI SA, per cui alcuna responsabilità avrebbero in ordine alla realizzazione DEle opere abusive oggetto DEla diffida a demolire prot. n. 8361 DE 4 febbraio 2019, hanno comunque chiesto che il ricorso fosse rigettato. In particolare non hanno censurato l’atto di demolizione e non ne hanno chiesto l’annullamento, ma si sono costituiti ritenendo che il muro oggetto di contestazione leda il legittimo accesso alla loro proprietà e hanno chiesto, pertanto, il rigetto DE ricorso.
9.2. Ne consegue che correttamente il Tar ha ritenuto sussistente il loro interesse ad opporsi e quindi la loro legittimazione a proporre l’intervento ad opponendum, alla stregua dei principi richiamati .
9.3. Ed invero nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella DE ricorrente in via principale (Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2022, n. 16).
Per costante giurisprudenza, nel giudizio amministrativo non è infatti previsto il cd. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, co. 1, c.p.c.), ma solo interventi ex artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel opponendum (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4636 DE 2016; n. 2446 DE 2013; sez. V, n. 1640 DE 2012; sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8363; arg. pure da Ad. plen. nn. 1, 2 e 9 DE 2015), e prevedendosi, altresì, il ricorso incidentale per proporre “domande il cui interesse sorge in dipendenza DEla domanda proposta in via principale” (art. 42, co. 1, c.p.a.), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità DE ricorso incidentale (art. 42, comma 5 c.p.a., (si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1040 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ed infatti, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, le condizioni che legittimano la proposizione DEl'intervento adesivo sono rappresentate:
- dalla alterità DEl'interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione DE ricorso in via principale, visto che l'intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale: con la conseguenza che la posizione DEl'interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella DEla parte principale;
- e dalla configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento DE ricorso principale.
Per apprezzare tali elementi, è necessario guardare alla effettiva causa petendi , come desumibile dal complesso DEle affermazioni DE soggetto che agisce in giudizio, e non già in concreto all'esito DE giudizio.
10. È parimenti infondato il secondo motivo di appello.
10.1. Anche sul punto la sentenza è, infatti, esente da censure.
10.2. Il ragionamento DEla pronuncia impugnata muove anzitutto da una corretta premessa: ovvero che l’atto impugnato ha ad oggetto “Sentenza 3^ sez. TAR Campania n. 373/2017 - Demolizione di opere edilizie abusive realizzate su suolo pubblico in TO DE GR (Na) alla Via Nazionale n. 738. DIFFIDA A DEMOLIRE.” e risulta adottato nei confronti DEl’odierno appellante FE PE, nonché nei confronti di FE LE e degli interventori ad opponendum , LA IA, PI PE e PI NC. Con tale atto il Comune di TO DE GR, in esecuzione DEle ordinanze dirigenziali n. 35/R.O. DE 23.01.2007, n. 397/R.O. DE 14.04.2008 emesse a carico di PI NC (deceduto il 11.04.2012) e PI SA (deceduta il 15.11.2014) e n. 699/R.O. DE 01.08.2016 n. 902/R.O. DE 24.10.2016, emesse a carico dei destinatari, in qualità di eredi di PI NC e PI SA, ha comunicato agli interessati che “è in itinere la procedura per la demolizione DEle opere edilizie abusive realizzate su suolo pubblico in TO DE GR (Na) alla Via Nazionale n. 738” , come descritte in narrativa, rappresentando che, in mancanza, si sarebbe attivata la procedura in danno per l’abbattimento DEle suddette opere.
10.3. In effetti, la diffida a demolire impugnata in primo grado è atto privo di autonoma lesività in quanto adottato in mera esecuzione DEla sentenza di rigetto DE precedente ricorso n. 373 DE 2017, indicato erroneamente quale sentenza nella diffida stessa, deciso con sentenza DE T.a.r. DEla Campania, sede di Napoli, sez. III, n. 4270 DE 23 giugno 2022, depositata in giudizio dal Comune resistente e proposto avverso le ordinanze presupposte, espressamente richiamate nello stesso atto impugnato (dunque, concernente la medesima vicenda contenziosa).
10.4. Trattasi, come correttamente rilevato dal Tribunale, di un atto atipico che il Comune avrebbe potuto non adottare in quanto con esso sostanzialmente, come si evince dal suo contenuto sopra richiamato, l’ente locale resistente, nel rappresentare che era in itinere la procedura per la demolizione, ha invitato ulteriormente parte appellante e gli ulteriori destinatari a provvedere a proprie cure perché in mancanza si sarebbe attivata la procedura in danno, in riferimento alla quale viene indicata anche la quantificazione DEla somma per l’abbattimento.
10.5. Peraltro, anche a voler ritenere la sua autonoma lesività, come sostenuto nell’appello, ove si assume che si tratterebbe DEl'impugnativa di un atto autonomo trattandosi di diverso provvedimento, correttamente il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per la violazione DE principio DE ne bis in idem , avendo parte ricorrente riproposto nel giudizio le stesse censure – volte a dimostrare la non abusività DEle opere nell’attuale consistenza - dedotte con il precedente ricorso, proposto avverso le ordinanze presupposte espressamente richiamate nello stesso provvedimento impugnato, immediatamente lesive nei suoi confronti, e deciso con la citata sentenza DE T.a.r. Campania n. 4270 DE 23 giugno 2022, passata in giudicato in quanto non risulta proposto appello.
Quest’ultima decisione già si era occupata DEle opere edilizie in questione, oggetto di ingiunzione di demolizione, e aveva infatti concluso che “la violazione DEla normativa, richiedente per le opere descritte complessivamente considerare il rilascio DE permesso di costruire, comporta, necessariamente, secondo il disposto di cui all’art. 31 DE d.P.R. n. 380/2001, la sanzione DEl’obbligo di demolizione.” .
Da qui è scaturita correttamente la declaratoria di inammissibilità DE ricorso per l'avvenuta formazione DE “giudicato sostanziale” di cui all’art. 2909 cod. civ.
10.6. Anche con riferimento a tale profilo, la sentenza appellata ha dunque correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza: la quale al riguardo ha statuito che il passaggio in giudicato di una pronuncia DE giudice ordinario o DE giudice amministrativo recante statuizioni sul merito di una pretesa riferita ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto DEla sussistenza DEla giurisdizione di quel giudice su detto rapporto, a prescindere da un'esplicita declaratoria in tal senso, sicché le parti non possono più contestarla nelle successive controversie tra le stesse, fondate sul medesimo rapporto e instaurate davanti ad un giudice diverso, in quanto il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, perseguendo entrambi il fine di eliminare l'incertezza DEle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità DEle decisioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2018 n. 821).
10.7. Anche nel giudizio amministrativo, in virtù DE rinvio esterno contenuto nell'art. 39 comma 1, cod. proc. amm., si applica, infatti, il principio DE ne bis in idem , di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia (Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2018 n. 6281; Cons. Stato sez. V 23 marzo 2015 n. 1558).
10.8. Invero, il divieto di giudicare due volte sulla medesima regiudicanda si traduce quindi nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi DE citato art. 2909 cod. civ.
10.9. Conseguentemente, in applicazione DE divieto in questione è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dal citato art. 2909 cod. civ. (si veda ex multis Consiglio di Stato sez. V 23 marzo 2015 n. 1558 cit. e giurisprudenza ivi richiamata).
11. Ad abundantiam e per mera aspirazione alla completezza espositiva, si osserva in ultimo che, come eccepito dalla difesa DE Comune appellato il proposto mezzo di tutela non si sarebbe sottratto, peraltro, ad ulteriore valutazione di inammissibilità in ragione DEla mancata riproposizione, nell’atto introduttivo DE giudizio, DEle doglianze dalla parte articolate in prime cure avverso gli atti impugnati dinanzi al T.A.R. DEla Campania.
11.1. È infatti noto che nel giudizio amministrativo, ai sensi DEl'art. 101 comma 2, cod. proc. amm., devono intendersi rinunciate le censure, le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello.
11.2. L’onere di riproposizione dei motivi di ricorso ex art. 101 comma 2 cod. proc. amm.si ricollega alla previsione contenuta nell'art. 105 comma 1, c.p.a. che, nell’enunciare il principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice, stabilisce (implicitamente, ma univocamente) che, in tutti gli altri casi, il Consiglio di Stato si pronunci nel merito dei ricorsi proposti in primo grado, anche se il giudizio innanzi al T.A.R si sia concluso con una erronea dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità; il che si lega al principio generale secondo cui è preclusa al giudice di appello la conoscenza, di propria iniziativa, dei motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione DEla pronunzia (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2880; Cons. Stato, V, 20 giugno 2019, n. 4243).
11.3. Conseguentemente, l'esame dei motivi di ricorso assorbiti (o, comunque, non valutati) in primo grado, è consentito al giudice di appello solo se la parte appellante indichi specificamente le censure che intende devolvere alla sua cognizione, al fine di consentirgli una compiuta conoscenza DEle relative questioni, ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261).
12. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola DEla soccombenza, devono porsi a carico di parte appellante, nell’importo liquidato nel dispositivo, in favore DE Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante al pagamento DEle spese di giudizio a favore DE Comune di TO DE GR che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio DE giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO