TRIB
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/07/2024, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 239 del 3.7.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 31 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Natale Luigi Alessandro Missineo;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi direttori pro tempore, Controparte_4 CP_5 in persona del dirigente scolastico pro tempore, contumaci;
[...]
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento punteggio in graduatoria per il servizio di leva prestato.
1 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 13,93 (8,53+6,00-0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti 12,93 (7,53+6,00-0,60) per il profilo di assistente tecnico e punti 12,63 (7,23+6,00- 0,60) per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il
[...]
e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Controparte_1 all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente rivendica il diritto ad un maggior punteggio per il servizio civile prestato dall'11.06.1996 al 25.05.1997 non in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, premettendo di aver presentato, nel 2021, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico (con validità della graduatoria fino all'anno scolastico
2023/2024).
In particolare, deduce l'erroneità dell'attribuzione di 0,60 punti per il servizio civile prestato, indicando, diversamente, il diritto ad ottenere 6 punti, censurando al riguardo la valutazione operata dal , ritenuta violativa della normativa in materia (art. 2050 del d.lgs. 66 del 2010, di cui CP_1 assume una portata generale) e richiamando al riguardo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Chiede, quindi, la condanna del convenuto all'attribuzione del seguente punteggio: CP_1
- 13,93 punti per il profilo di assistente amministrativo;
- 12,93 punti per il profilo di assistente tecnico;
- 12,63 punti per il profilo di collaboratore scolastico.
2 2. Il Ministero pur ritualmente notificato (cfr. notifiche via PEC all'indirizzo dell'Avvocatura di
Stato il 12.2.2024), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
3. La causa, di natura documentale, è stata decisa all'udienza del 3 luglio 2024, con pubblicazione del dispositivo all'esito della discussione dell'unica parte costituita, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
4. La domanda non risulta suscettibile di accoglimento, non rinvenendosi motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso da quest'Ufficio.
5. Parte ricorrente, richiamando principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, pone alla base delle proprie asserzioni la discriminatorietà ed illegittimità della valutazione stabilita dal D.M. n.
50/2021 con riferimento al servizio civile prestato “non in costanza di nomina” (in particolare, 0.60 punti in luogo di 6).
Ebbene, al riguardo, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
- l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, che sancisce la validità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio miliare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”;
- l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, che disciplina la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici. Al primo comma la disposizione stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il comma 2 prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
6. Il D.M. 50/2021, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria, stabilisce, superando sotto questo profilo l'impostazione dei precedenti decreti, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (v. “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del
Personale A.T.A.”, D.M. 50 del 2021, pag. 17, Allegato A).
3 In altre parole, il decreto prevede la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato e distingue tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto (equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica) e servizio militare e servizio civile prestato non in costanza di rapporto (equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione di un minor punteggio).
7. Pur nella consapevolezza di orientamenti di segno contrario, non si ritiene sussistente la disarmonia denunciata rispetto alla disposizione di cui all'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, dal momento che il servizio viene comunque valutato alla stessa stregua dei servizi resi presso la pubblica amministrazione, in armonia sia con il comma 1 che con il comma 2 della disposizione citata.
La richiesta di parte ricorrente di vedersi, quindi, attribuire 6 punti per anno di servizio civile non risulta in armonia con la ratio legis delle disposizioni richiamate, in quanto l'attribuzione del maggiore punteggio trae la sua origine nel fatto che il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, è stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Di converso, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto il tra servizio di leva o civile prestato non in costanza di rapporto e l'impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio. D'altra parte, risulterebbe piuttosto del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio civile in maniera ultronea rispetto agli anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Né può ritenersi sussistente un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” costituzionalmente tutelata (art. 52 Cost.), che rileva unicamente qualora il lavoratore, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, si ripete, altrimenti si verificherebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica (quindi, comunque nell'interesse della Nazione). Come sottolineato dal Consiglio di Stato in alcune pronunce, tra cui n. 2612/2017 e 2743/2020, “una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi
4 militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”).
8. Si ritiene, quindi, sul punto di non condividere la recente lettura delle disposizioni date da parte della giurisprudenza di merito e da alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato (tra cui la n.
266/2023). Tali ultime sentenze hanno mosso il loro ragionamento, difatti, sulla scorta di principi della giurisprudenza di legittimità maturati con riferimento alle disposizioni ministeriali in vigore prima del D.M. 50/2021. Quest'ultimo, diversamente, opera su altri presupposti proprio sulla scorta dei principi richiamati in tali pronunce, in cui, si ripete, si afferma la necessità di una valutazione del servizio anche non in costanza di rapporto e non, diversamente, la piena equiparabilità del punteggio in misura ultronea rispetto al servizio reso presso altre amministrazioni pubbliche.
9. Ne deriva il rigetto della domanda, con assorbimento di ulteriori questioni rilevabili d'ufficio, tra cui la sussistenza o meno della legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del CP_1 convenuto.
10. In punto di ripartizione delle spese di lite, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite, alla luce dell'esistenza di orientamenti contrastanti di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 3.7.2024 – 6.7.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 31 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Natale Luigi Alessandro Missineo;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi direttori pro tempore, Controparte_4 CP_5 in persona del dirigente scolastico pro tempore, contumaci;
[...]
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento punteggio in graduatoria per il servizio di leva prestato.
1 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 13,93 (8,53+6,00-0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti 12,93 (7,53+6,00-0,60) per il profilo di assistente tecnico e punti 12,63 (7,23+6,00- 0,60) per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il
[...]
e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Controparte_1 all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente rivendica il diritto ad un maggior punteggio per il servizio civile prestato dall'11.06.1996 al 25.05.1997 non in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, premettendo di aver presentato, nel 2021, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico (con validità della graduatoria fino all'anno scolastico
2023/2024).
In particolare, deduce l'erroneità dell'attribuzione di 0,60 punti per il servizio civile prestato, indicando, diversamente, il diritto ad ottenere 6 punti, censurando al riguardo la valutazione operata dal , ritenuta violativa della normativa in materia (art. 2050 del d.lgs. 66 del 2010, di cui CP_1 assume una portata generale) e richiamando al riguardo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Chiede, quindi, la condanna del convenuto all'attribuzione del seguente punteggio: CP_1
- 13,93 punti per il profilo di assistente amministrativo;
- 12,93 punti per il profilo di assistente tecnico;
- 12,63 punti per il profilo di collaboratore scolastico.
2 2. Il Ministero pur ritualmente notificato (cfr. notifiche via PEC all'indirizzo dell'Avvocatura di
Stato il 12.2.2024), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
3. La causa, di natura documentale, è stata decisa all'udienza del 3 luglio 2024, con pubblicazione del dispositivo all'esito della discussione dell'unica parte costituita, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
4. La domanda non risulta suscettibile di accoglimento, non rinvenendosi motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso da quest'Ufficio.
5. Parte ricorrente, richiamando principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, pone alla base delle proprie asserzioni la discriminatorietà ed illegittimità della valutazione stabilita dal D.M. n.
50/2021 con riferimento al servizio civile prestato “non in costanza di nomina” (in particolare, 0.60 punti in luogo di 6).
Ebbene, al riguardo, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
- l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, che sancisce la validità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio miliare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”;
- l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, che disciplina la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici. Al primo comma la disposizione stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il comma 2 prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
6. Il D.M. 50/2021, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria, stabilisce, superando sotto questo profilo l'impostazione dei precedenti decreti, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (v. “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del
Personale A.T.A.”, D.M. 50 del 2021, pag. 17, Allegato A).
3 In altre parole, il decreto prevede la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato e distingue tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto (equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica) e servizio militare e servizio civile prestato non in costanza di rapporto (equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione di un minor punteggio).
7. Pur nella consapevolezza di orientamenti di segno contrario, non si ritiene sussistente la disarmonia denunciata rispetto alla disposizione di cui all'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, dal momento che il servizio viene comunque valutato alla stessa stregua dei servizi resi presso la pubblica amministrazione, in armonia sia con il comma 1 che con il comma 2 della disposizione citata.
La richiesta di parte ricorrente di vedersi, quindi, attribuire 6 punti per anno di servizio civile non risulta in armonia con la ratio legis delle disposizioni richiamate, in quanto l'attribuzione del maggiore punteggio trae la sua origine nel fatto che il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, è stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Di converso, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto il tra servizio di leva o civile prestato non in costanza di rapporto e l'impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio. D'altra parte, risulterebbe piuttosto del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio civile in maniera ultronea rispetto agli anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Né può ritenersi sussistente un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” costituzionalmente tutelata (art. 52 Cost.), che rileva unicamente qualora il lavoratore, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, si ripete, altrimenti si verificherebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica (quindi, comunque nell'interesse della Nazione). Come sottolineato dal Consiglio di Stato in alcune pronunce, tra cui n. 2612/2017 e 2743/2020, “una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi
4 militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”).
8. Si ritiene, quindi, sul punto di non condividere la recente lettura delle disposizioni date da parte della giurisprudenza di merito e da alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato (tra cui la n.
266/2023). Tali ultime sentenze hanno mosso il loro ragionamento, difatti, sulla scorta di principi della giurisprudenza di legittimità maturati con riferimento alle disposizioni ministeriali in vigore prima del D.M. 50/2021. Quest'ultimo, diversamente, opera su altri presupposti proprio sulla scorta dei principi richiamati in tali pronunce, in cui, si ripete, si afferma la necessità di una valutazione del servizio anche non in costanza di rapporto e non, diversamente, la piena equiparabilità del punteggio in misura ultronea rispetto al servizio reso presso altre amministrazioni pubbliche.
9. Ne deriva il rigetto della domanda, con assorbimento di ulteriori questioni rilevabili d'ufficio, tra cui la sussistenza o meno della legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del CP_1 convenuto.
10. In punto di ripartizione delle spese di lite, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite, alla luce dell'esistenza di orientamenti contrastanti di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 3.7.2024 – 6.7.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
5