Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4300/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 19.5.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 19.5.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la se-
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4300/2023, avente ad oggetto: respon- sabilità medica, vertente tra
(C.F: ), in proprio e nella qua- Parte_1 CodiceFiscale_1
lità di erede del SI. (C.F: ) Persona_1 CodiceFiscale_2
rapp.to e difeso in via congiunta e disgiunta dagli Avvocati Massimociro
Nocerino, (C.F: e Vincenzo Adinolfi (C.F.: CodiceFiscale_3
) elett.te domiciliato ai fini del presente giudizio CodiceFiscale_4
presso lo studio del secondo in Caserta, Via Roma, 11,in virtù di procura in atti;
-Ricorrente-
(C.F.: ) in proprio e nella Controparte_1 CodiceFiscale_5
qualità di erede del SI. , (C.F: Persona_1 C.F._2
) rapp.to e difeso in via congiunta e disgiunta dagli Avvocati Mas-
[...]
simociro Nocerino, (C.F: e Vincenzo Adinolfi CodiceFiscale_3
(C.F.: ) elett.te domiciliato ai fini del presente CodiceFiscale_4
giudizio presso lo studio del secondo in Caserta, Via Roma, 11,in virtù di procura in atti;
-Ricorrente-
, ( ), in proprio e nella Controparte_2 CodiceFiscale_6
qualità di erede del SI. , (C.F: Persona_1 C.F._2
) rapp.to e difeso in via congiunta e disgiunta dagli Avvocati Mas-
[...]
simociro Nocerino, (C.F: e Vincenzo Adinolfi CodiceFiscale_3
(C.F.: ) elett.te domiciliato ai fini del presente CodiceFiscale_4
giudizio presso lo studio del secondo in Caserta, Via Roma, 11,in virtù di procura in atti;
-Ricorrente-
e
(P.IVA ) in persona Controparte_3 P.IVA_1
2
del Direttore Generale p.t. – dott. – con sede in Caserta Controparte_4 alla via Unità Italiana n. 28, rapp.ta e difesa ,dall'avv. Andrea Abbamonte
(C.F. -, e presso il suo studio elett.te domiciliata C.F._7
in Napoli alla via G. Melisurgo 15,in virtù di procura in atti;
-Resistente-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 19.5.25 trattata con modalità cartolare.
Per la struttura sanitaria resistente: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 19.5.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Premesso che gli attori, SInori , e Parte_1 Controparte_1 [...]
, in proprio e in qualità di figli ed eredi legittimi del SInor Controparte_5
e della SInora deceduta in Benevento Persona_1 Persona_2
il 29 novembre 2019 presso l'ospedale Fatebenefratelli, hanno proposto ri- corso ex articolo 696 bis c.p.c, davanti al Tribunale competente, al fine di accertare eventuali profili di responsabilità sanitaria nella determinazione del decesso della propria congiunta.
Gli istanti espongono che, in data 8 novembre 2019 alle 13:18, la SInora
veniva ricoverata presso l'ospedale di Maddaloni con Persona_2
diagnosi di frattura del collo del femore destro.
All'esito degli esami preparatori, risultati nella norma, in data 11 novembre
2019 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico d'impianto di endoprotesi d'anca destra.
Nella medesima data veniva altresì prescritta una terapia antibiotica.
Successivamente, nei giorni 14, 15, 16 novembre 2019 la paziente veniva sottoposta ad un trattamento terapeutico denominato “VAC Therapy”.
In data 17 novembre 2019, a seguito del verificarsi di un episodio di lipo- timia, veniva richiesta una consulenza cardiologica, all'esito della quale si suggeriva il trasferimento della paziente in ambiente specialistico cardio-
3
logico.
Per tali ragioni, alle 13:00 della medesima giornata, la SInora Per_2
veniva dimessa dall'ospedale di Maddaloni e trasferita presso l'uni-
[...]
tà di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale di Santa Maria Capua Ve- tere (UTIC).
[... In particolare, gli attori evidenziano che, al momento del ricovero della presso l'ospedale di Santa Maria Capua Vetere, la stessa pre- CP_6
sentava un marcato incremento della leucocitosi, indicativo di uno stato in- fiammatorio sistemico in atto.
Alla luce di tali riscontri ematochimici, veniva prontamente avviato una te- rapia antibiotica ad ampio spettro, successivamente integrata da emotra- sfusioni, verosimilmente finalizzate alla stabilizzazione dell'equilibrio emodinamico e alla correzione di uno stato anemico acuto.
A seguito del progressivo peggioramento delle condizioni cliniche, in data
20 novembre 2019 la paziente veniva trasferita e ricoverata presso l'unità di terapia intensiva respiratoria (UTIR) dell'ospedale Fatebenefratelli di
Benevento ove permaneva in regime di ricovero fino al 29 novembre 2019.
La diagnosi di accettazione formulata in sede di ricovero indicava una condizione di setticemia da batteri Gram-negativi non specificati, e la do- cumentazione clinica dava atto che la paziente giungeva presso la struttura in stato soporoso.
In tale contesto, veniva prontamente installato trattamento antibiotico in- tensivo, nel tentativo di contenere l'infezione sistemica e stabilizzare il quadro clinico compromesso.
Successivamente, a seguito della redazione di apposita relazione medico- legale, è emersa una presunta responsabilità in capo al personale sanitario operante presso il pronto soccorso dell'ospedale di Maddaloni ritenuto causalmente corresponsabile dell'evento letale occorso alla SInora Per_2
Con decreto in data 14.06.2022, il giudice unico Dott.Di Nardo disponeva la nomina di un collegio peritale.
Il collegio peritale così costituito provvedeva, all'esito dell'esame della do- cumentazione clinica e dall'analisi degli atti al deposito della relazione fi- nale di consulenza medico legale nella quale venivano formulate le se- guenti considerazioni conclusive:
“gli elementi tecnici evincibili dalla documentazione in atti consentono di
4
attribuire la causa del decesso della alle conseguenze di una sep- Per_2 si originatosi in corso di ricovero per intervento di protesi d'anca post frattura femore. Al proposito deve rimarcarsi che il processo settico ebbe rapidamente ad evolvere in una condizione di disfunzione multiorgano
(MOF) che determinò il decesso della paziente (cfr. pag. 23 relazione
CTU).”
In particolare, il collegio peritale ha rilevato: “alla luce di tali nozioni scientifiche, nel caso oggetto di procedimento l'evoluzione clinica della vicenda orienta verso il determinismo di un processo settico acuto, che ha tratto origine, con una probabilità prossima alla certezza, dal sito chirur- gico e dal CVC, tale da favorire una terminale condizione di “disfunzione multiorgano” (Cfr. pag. 24 relazione CTU).”
Successivamente, il collegio peritale ha proceduto all'analisi dettagliata degli eventi clinici occorsi negli ultimi tre distinti ricoveri presso le struttu- re sanitaria che ebbero in cura la SInora con particolare Persona_2 attenzione al personale del pronto soccorso di Maddaloni: “Sulla condotta dei sanitari il giorno dell'intervento occorre rilevare delle criticità” (pag.
24 relazione CTU). Più segnatamente l'attenzione del Collegio si appunta sull'accesso venoso centrale (CVC catetere venoso centrale) e, all'esito della consultazione della documentazione relativa al riferito PO, i consu- lenti arrivano alla seguente conclusione “Dall'insieme di questi dati do- cumentali emerge: assenza di un consenso alla procedura di posiziona- mento del CVC;
assenza di trascrizione della procedura in cartella clini- ca, che si rammenta, è di competenza medica;
assenza di controllo del corretto posizionamento;
(...) assenza di controllo del sito nel corso del ri- covero;
utilizzazione dello stesso nel corso del ricovero, poiché vengono praticate trasfusioni e terapia con teicoplanina endovena;
mancato rilievo del dispositivo all'ecocardiogramma dell'11-08-2019, elemento questo che consente di poter affermare che lo stesso dispositivo era mal posizio- nato nello stesso ricovero” (cfr.pag. 27 relazione CTU) ... “il che conduce alla conclusione che la presenza di segni d'infezione locale e dei segni di flogosi alterati ci fanno ritenere molto probabile come possibile sito di in- fezione il sito del CVC. L'infezione è pertanto da mettere in relazione alla mancata osservanza delle norme previste nella procedura, nel controllo e nella prevenzione del sito del CVC” (cfr. pag. 28 relazione CTU).
5
Con riguardo, poi, alla fase di profilassi preparatoria, il collegio peritale, all'esito dell'analisi della documentazione clinica acquisita ha rilevato “che sino alle 12.45 la paziente era stata in sala premedicazione, le era stato inserito un catetere venoso centrale (CVC), ma nessuna profilassi è prati- cata in tale ambiente” (cfr.pag. 29 relazione CTU).”
A tal proposito, previa esatta individuazione delle linee guida e delle rac- comandazioni scientifiche relative alla corretta profilassi antibiotica prepa- ratoria in termini generali, il collegio peritale con specifico riferimento al farmaco somministrato “OS” ha osservato quanto segue: “ritornando al caso in esame la tempistica degli eventi ci porta a concludere che il tar- gosid sia stato somministrato ma non secondo i tempi previsti dalle linee guida sulla profilassi, ovvero nei 60 minuti precedenti l'incisione cutanea.
Ovvero la profilassi effettuata in tale maniera non assolve al ruolo di pre- venzione delle infezioni del sito chirurgico (cfr.pag. 30 relazione CTU) e successivamente riferisce che “il sito chirurgico presentava deiscenza spontanea della ferita chirurgica, indice di infezione del sito chirurgico. Il sito chirurgico sede di infezione diventa pertanto alla stessa maniera del sito del CVC, impiantato nella prima struttura, origine, con una probabili- tà prossima alla certezza, della sepsi” (cfr.pag. 33 relazione CTU) , fino a giungere ad affermare virgola in modo inequivoco e con formulazione pri- va di riserve che “da quanto sinora argomentato appare evidente una re- sponsabilità per negligenza degli esercenti la professione sanitaria del PO di Maddaloni mentre non si ravvisa responsabilità per le stesse figure ap- partenenti alle altre due strutture intervenute successivamente” (cfr.pag.
34 relazione CTU).
Poste tali premesse, il collegio peritale procede ad un'articolata disamina del concetto di infezioni collegate all'assistenza, illustrandone in maniera sistematica l'eziopatogenesi, le principali modalità di trasmissione, la dif- fusione epidemiologica all'interno dei contesti ospedalieri e le linee guida operative elaborate a livello nazionale e internazionale la prevenzione.
In tale contesto il collegio aggiunge quanto segue: “in merito, giova ricor- dare le attività ritenute idonee – anche all'epoca dei fatti d'interesse – a evitare o comunque a limitare il rischio infezioni correlate all'assistenza.
In queste si sottolinea il ruolo centrale della sterilità degli operatori e del- le strumentazioni durante l'assistenza al malato” (cfr. pag. 37 relazione
6
CTU).
Il collegio peritale inoltre giunge in via conclusiva ad evidenziare l'assen- za, nella documentazione sanitaria esaminata, di riscontri oggettivi e pun- tuali circa l'effettiva adozione di tutte le misure tecniche organizzative pre- viste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico- assistenziali vigenti in maniera di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (CAI).
Difetta, in particolare la dimostrazione che la struttura sanitaria abbia adempiuto all'obbligo di diligenza tecnico professionale eSIibile secondo lo stato dell'arte scientifico del tempo, volto a prevenire o quantomeno a ridurre il rischio di insorgenza di eventi infettivi.
Tale omissione secondo il collegio, integra profili di responsabilità profes- sionale sanitaria e ascrivibili all' con rife- Controparte_3
rimento al pronto soccorso dell'ospedale di Maddaloni, in relazione alla genesi dell'infezione ospedaliera oggetto di valutazione ritenuta ideologi- camente connessa ad un'adeguata gestione del rischio infettivo e di un'in- sufficiente attuazione delle misure assistenziali.
In effetti, alle pagine 37 e 38 della relazione peritale redatta dai consulenti tecnico d'ufficio, si rinvengono le seguenti considerazioni di rilevante pre- gnanza sotto il profilo clinico- legale e valutativo:
“manca, in definitiva, la documentazione dell'effettiva adozione di tutte le norme e misure tecniche previste e la dimostrazione che sia stato adem- piuto dalla Struttura Sanitaria quanto era eSIibile allo stato dell'arte al fine di evitare, o quanto meno ridurre, il rischio di insorgenza dell'infezione correlata all'assistenza. Il che porta ad ammettere profili di responsabilità dell' Controparte_7 nell'insorgenza dell'infezione ospedaliera oggetto di valutazione per
[...]
inidonea prevenzione assistenziale”
Ancora, gli attori evidenziano che in sede di riscontro ai quesiti formulati dal giudice il collegio peritale è espressamente confermato l'erroneità e l'incompletezza delle procedure clinico-assistenziali poste in essere, rite- nendole non conformi protocolli di alle buone pratiche sanitarie applicabili al caso di specie.
Sulla base di tali risultanze, i ricorrenti agiscono iure proprio in qualità di figli della compianta SInora per il risarcimento del dan- Persona_2
no non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale, è altresì
7
iure hereditarisessendo succeduti nella medesima pretesa risarcitoria al padre SInor coniuge superstite della de cuius deceduto Persona_1
in data 6 dicembre 2022 successivamente alla moglie.
La parte attrice, a fondamento delle proprie allegazioni, ha documental- mente comprovato l'esistenza del vincolo coniugale tra la SInora
[...]
e il SInor , producendo certificazione anagra- Per_2 Persona_1
fica attestante la situazione di famiglia con documentazione idonea a di- mostrare rapporto di filiazione intercorrente tra i SInori , Parte_1
e e la de cuius, unitamente alla prova della stabile CP_1 CP_2
convivenza dei coniugi sino al decesso della SInora Per_2
Dopo l'esposizione dei fatti da parte attorea, le parti hanno concluso: “vo- glia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e de- duzione, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti come in epigrafe generalizzati, accertare la responsabilità della resistente nella causazione del decesso della SI.ra , avvenuto in Beneven- Persona_2
to il 27.02.2018 per la causa di cui in premessa e per effetto di ciò con- dannarla al risarcimento nei confronti dei predetti ricorrenti degli importi di cui ai punti da II a IV, che qui si abbiano integralmente per ripetuti e trascritti, per le causali ivi indicate o a quella somma diversa, maggiore o minore, che dovesse emergere all'esito delle risultanze processuali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo pagamento ed in ogni caso di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno accertati nel corso del giudizio per il sinistro per cui è causa. Vittoria di spese e compenso professionale oltre accessori fi- scali e previdenziali come per legge da attribuirsi ai sottoscritti difensori per dichiarazione di anticipo sia del presente giudizio che di quello di ATP in uno alle spese di CTU come da decreto di liquidazione”
Si è costituita in giudizio l' , la quale, in Controparte_3
via preliminare, ha sollevato l'eccezione di nullità del procedimento perita- le espletato in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo la man- cata comunicazione degli atti e dei provvedimenti relativi al proprio difen- sore.
Nel merito, parte convenuta ha contestato le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio nominati dal tribunale in sede di ATP, i quali hanno indi- viduato, come causa esclusiva del decesso della SInora Persona_2
8
un processo settico acuto, originatosi dal sito chirurgico e dal catetere ve- noso centrale (CVC), e tale da determinare una condizione terminale di di- sfunzione multiorgano.
Lamenta l'asl che tali conclusioni non abbiano tenuto adeguato conto delle gravi patologie preesistenti da cui la paziente era affetta al momento del ri- covero (cardiopatia ipertensiva, artropatia, iperuricemia in trattamento), nonché della condizione clinica complessa in ragione dell'età avanzata dal- la stessa (anni 81), elementi questi che avrebbero potuto influire sensibil- mente sul decorso clinico e concorrere causalmente all'esito infausto. Cont Sotto distinto profilo, l' censura altresì l'affermazione peritale secondo cui l'origine dell'infezione settica sarebbe da ricondurre a carenza igienico- sanitaria e procedurali (mancata sterilizzazione degli ambienti e degli ope- ratori), evidenziando come detta valutazione risulti apodittica e non sup- portata da riscontri documentali o da accertamenti diretti.
Viene inoltre contestata l'affermazione di erroneità del trattamento antibio- tico somministrato, in quanto, -a parere della resistente-il protocollo tera- peutico adottato (OS e RO) garantiva una copertura antibiotica completa sia sui germi Gram-positivi che Gram-negativi, risultando quindi appropriato rispetto al quadro infettivo in atto.
In sintesi, parte convenuta ritiene che la ricostruzione peritale, nell'attribui- re il decesso ad un'unica causa (sepsi acuta), sia viziata da errori valutativi e metodologici, dovendosi invece considerare il decesso come esito multi- fattoriale determinato da una pluralità di concause non prevedibili in un soggetto fragile e già clinicamente compromesse.
In ordine alle domande risarcitorie avanzate dagli attori, l'asl rileva che proprio gli stessi agiscono tanto IURE PROPRIO, per il preteso danno da perdita del rapporto parentale, quanto per il danno Controparte_8
sofferto dalla defunta, comprensivo del danno da lesione del consenso in- formato e del danno biologico terminale.
In particolare, con riferimento al lamentato difetto di acquisizione del con- senso informato per il posizionamento del (CVC), la resistente eccepisce la mancanza di prova circa la volontà della paziente di rifiutare la prestazione sanitaria, assumendo che in assenza di tale prova non possa configurarsi il danno lamentato.
Quanto infine al danno da lucida agonia protasi per 18 giorni e al danno da
9
invalidità temporanea assoluta, parte convenuta ne contesta tanto la sussi- stenza quanto la quantificazione, ritenendo le richieste formulate dagli ere- di ingiustificate e manifestamente sovrastimate.
Con riferimento alle domande attoree formulate iure hereditatis in relazio- ne al danno biologico terminale al danno morale terminale, l'azienda sani- taria locale di Caserta ne contesta radicalmente la configurabilità eviden- ziando i presupposti giuridici e fattuali che ne escluderebbero la sussisten- za nel caso di specie. Cont In particolare quanto al danno morale terminale, l' osserva che esso presuppone, quale condizione imprescindibile, la prova di effettiva perce- zione da parte della vittima dell'approssimarsi della propria fine, e quindi della consapevolezza della morte imminente. Sotto tale profilo parte con- venuta evidenzia che dagli atti di causa, ed in particolare dalla documenta- zione clinica versata in atti, non emergono elementi certi e non di univoci idonei a comprovare un simile stato di coscienza e consapevolezza da par- te della paziente nei giorni immediatamente precedenti al decesso.
Analogamente, in relazione al danno biologico terminale, qualificabile quale invalidità temporanea assoluta sofferta nel lasso temporale intercor- rente tra l'evento lesivo e il decesso, parte convenuta deduce che non risulti provato un intervallo temporale apprezzabile tra l'insorgenza dell'infezione e la morte, non essendo nemmeno chiaro-secondo quanto evidenziato dai consulenti tecnici nominati in sede di ATP il momento preciso in cui la pa- tologia infettiva avrebbe avuto inizio, posto che la diagnosi di sepsi risulta essere stata effettuata solo in un momento successivo al trasferimento presso la struttura sanitaria di Santa Maria Capua Vetere.
In aggiunta, l'asl sottolinea che l'intervento chirurgico di riduzione della frattura femorale e di artroprotesi d'anca si sia concluso con esito regolare e che il decesso post- operatorio risulta, dei documenti clinici privo di anomalie SInificative.
Conseguentemente, l'azienda sanitaria locale di Caserta contesta, altresì, la sussistenza di un danno patrimoniale risarcibile in favore degli eredi, non essendo stato allegato né dimostrato alcun concreto pregiudizio economico subito in conseguenza del decesso.
Tanto premesso, la resistente ha concluso “chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di
10
lite”.
La responsabilità
Il caso è in esame fa riferimento ad una responsabilità medica per infezio- ne correlata all'assistenza sanitaria. Sulla scorta di tali premesse, la SInora ricoverata per una frattura al femore subisce un'infezione Persona_2 che si trasforma in setticemia da batteri “Gram-negativi”, l'infezione è cor- relata al trattamento chirurgico e al catetere venoso centrale. Il percorso clinico a parere dei ricorrenti è stato lacunoso, con una gestione tardiva della situazione. I CTU nominati dal giudice affermano che manca docu- mentazione sull'adozione delle misure igieniche di prevenzione necessarie secondo lo stato dell'arte. Cont Tuttavia, l' contesta vizi procedurali del procedimento peritale (man- cata comunicazione di atti al loro difensore), formulando sul punto ecce- zioni di carattere generico che pertanto non possono essere accolte, e con- testa altresì il contenuto della perizia, sostenendo che il decesso sarebbe ri- conducibile a patologie preesistenti (cardiopatie,atropatie).
L'asl lamenta che l'affermazione di carenze igienico-sanitarie sia apoditti- ca e cioè non supportata da prove documentali. Il trattamento antibiotico, inoltre, a dire della struttura convenuta, sarebbe da ritenersi adeguato, an- che tenendo conto dell'età della de cuius (81 anni) e del quadro clinico compromesso.
Passando al vaglio del merito, avuto riguardo alla vicenda clinica della de cuius per come ricostruita in premessa, si osserva come “in tema di re- sponsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di cau- salità tra l'evento di danno(aggravamento della patologia preesistente ov- vero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sani- tari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova del debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex articolo 1218 del c.c.” (Cass. Sez. , Ord. n.
20812 del 20/08/2018).
Nel caso in esame i ricorrenti, quindi, avrebbero dovuto provare il nesso tra la morte della per “per setticemia da batteria Gram- Persona_2
Negativi” e la condotta medica omissiva contestata ovvero il percorso cli-
11
nico lacunoso con una gestione tardiva della situazione (ad esempio, con- sulenza cardiologica solo dopo lipotimia).
Ebbene, si ritiene che gli istanti abbiano assolto al proprio onere, in quan- to dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza me- dica espletata si ravvedono elementi idonei e sufficienti per ritenere rag- giunta la prova relativamente all'accertamento del nesso di causalità tra le condotte omissive denunciate e l'evento dannoso, ossia il decesso della
Norma Rivellini.
Ciò premesso in merito alla natura della responsabilità in esame, va ri- chiamato il seguente principio giurisprudenziale condiviso da questo giu- dice “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credito- re che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del dan- no, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adem- pimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'ine- sattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di ina- dempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'ina- dempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”.
12
(Cassazione civile sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
In sostanza, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il ri- sarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte
(legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera alle- gazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si la- menti un inesatto adempimento dell'obbligazione. Partendo da tale pre- supposto, la Suprema Corte, nella sentenza n. 577 del 2008 già sopra ri- chiamata, ha affermato che, affinché l'inadempimento o l'inesatto adem- pimento assumano rilevanza, è necessario che il danneggiato alleghi la sussistenza di uno specifico inadempimento che sia causa o concausa, in termini di efficienza causale, del danno.
Va precisato, per completezza, che l'inadempimento rilevante è individua- bile soltanto in quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore, in merito alla condotta cau- salmente rilevante, deve essere qualificata e dunque specifica nonché lega- ta, almeno sotto il profilo astratto, da nesso causale con il danno per il qua- le si chiede il risarcimento. Sotto tale profilo, si riporta il principio di dirit- to espresso dalla Suprema Corte sul tema: “in tema di responsabilità con- trattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da con- tatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed al- legare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Va aggiunto che per le prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità resta in ogni caso a carico della struttura sanitaria allegare e provare che la prestazio- ne era di particolare difficoltà. In definitiva la struttura sanitaria deve of- frire la prova positiva che il proprio personale sanitario abbia agito se- condo l'ars medica relativa al tempo in cui ha prestato la propria attività
13
professionale”.
A tale riguardo, va richiamato il seguente principio giurisprudenziale “A prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e della qualificazione della responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale per contatto sociale del sanitario o della clinica, oc- corre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico: in particolare incombe sul paziente - in ossequio al principio di vicinanza della prova - provare l'esistenza del contatto e allegare la catti- va esecuzione della prestazione ricevuta nonché l'aggravamento della si- tuazione patologica astrattamente ricollegabile all'inesatto intervento;
mentre resta a carico del sanitario e della struttura la prova della diligen- za della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati deter- minati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche del caso” (Tribunale Roma sez. XIII
16 ottobre 2017 n. 19388). Quanto, infine, al nesso di causalità tra condot- ta (del medico ovvero della struttura sanitaria) ed evento (danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario), va applicato il seguente principio “Se è vero che gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale, l'esclusione da parte del consulente dell'inadempimento al- tro non è che il raggiungimento della prova della mancanza del nesso cau- sale tra l'evento e la condotta dei medici, secondo la regola della riferibi- lità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se il primo sia "più probabile (che non)" attribuibile al secondo, per la presenza di fattori che probabilisticamente ad esso lo riconducono e per l'assenza di fattori che lo riconducano ad altra causa”. (Cassazione civile sez. III 20 ottobre 2014
n. 22225).
In definitiva, l'esistenza del nesso di causalità richiede l'accertamento che, con un elevato grado di credibilità razionale, valutato anche alla luce dell'insussistenza nel caso concreto di fattori alternativi, emerga che la condotta del medico o della struttura sia stata causa dell'evento, secondo la regola del “più probabile che non”.
Va, dunque, escluso ogni automatismo e va, altresì, esclusa ogni valuta- zione astratta, dovendo l'accertamento essere operato in termini concreti e
14
secondo la logica del più probabile che non.
Ciò posto, applicando i principi esposti, la domanda in esame risulta fon- data e, pertanto, va accolta nei limiti di quanto si dirà.
In primo luogo, va detto che risulta documentalmente provato e comunque non contestato (cfr. documentazione medica allegata al fascicolo di parte attrice) che la de cuius, SI.ra sia stata ricoverata in data Persona_2
8.11.2019 presso il presidio ospedaliero di Maddaloni, facente parte dell' , per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di im- CP_7
pianto di protesi d'anca destra a seguito della diagnosi di frattura del collo del femore. Gli esami preparatori risultavano, secondo quanto riportato in cartella clinica, nella norma. Successivamente all'intervento, alla paziente veniva prescritta una terapia antibiotica il cui adeguamento e monitoraggio clinico risultavano oggetto di rilievi da parte della consulenza tecnica d'uf- ficio nominata nel corso del procedimento.
Va altresì evidenziato che, nella comparsa di costituzione e risposta, la struttura sanitaria convenuta ha sostanzialmente confermato che la SInora norma venne ricoverata in data 8 novembre 2019 presso il presidio ospeda- liero di Maddaloni, dove fu sottoposta a valutazione clinica da parte del personale sanitario.
Dalla documentazione in atti, in modo particolare dal diario clinico, emer- ge che la paziente presentava al momento del ricovero “una frattura del collo del femore, con successiva indicazione all'intervento chirurgico di impianto protesico d'anca”.
Poi operata per impianto di protesi, dopo l'intervento manifestava un epi- sodio di “lipotimia” che portava a una consulenza cardiologica e successi- vamente al trasferimento in un ambiente specialistico per peggioramento del quadro clinico (comparsa di leucocitosi, indicativa di uno stato in- fiammatorio, e successiva diagnosi di setticemia da Gram-negativi) senza verificare ulteriormente le cause dell'evidente stato di debolezza in cui versava la paziente successivamente all'intervento e cioè “al grave stato settico” e della gestione igienica del Catetere Centrale Venoso.
Orbene, in relazione alla posizione della struttura sanitaria convenuta, si ri- leva che dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge un dato di particolare ri- levanza clinico-legale: la mancata osservanza delle corrette procedure di igiene e gestione del catetere venoso centrale prima della sua introduzione.
15
Tale omissione, secondo quanto accertato dai consulenti risulta aver vero- similmente determinato l'instaurarsi di uno stato settico che ha condotto al progressivo aggravamento delle condizioni cliniche della SInora norma culminato purtroppo nel decesso della medesima. Per_2
Sulla scorta delle risultanze della C.T.U., è quindi ragionevole affermare che l'inidonea condotta tecnico professionale dei sanitari del P.O di
[...]
– per omessa attenta indagine clinica in paziente, affetto da settice- Per_3
mia post-intervento, abbia contribuito in maniera decisiva nel determini- smo del decesso del paziente.
Nell'elaborato peritale infatti si legge: “Al termine di questa discussione si può affermare che il decesso della è stato determinato da una Per_2
sepsi evoluta in disfunzione d'organo originata, con una probabilità pros- sima alla certezza, dal sito chirurgico e dal sito del CVC.”(…)
“Dall'esame delle cartelle dei successivi due ricoveri, presso il PO di San- ta Maria Capua Vetere e presso il Fatebenefratelli di Benevento, non si ri- levano elementi di censura. Da quanto sinora argomentato appare eviden- te una responsabilità per negligenza degli esercenti la professione sanita- ria del PO di Maddaloni mentre non si ravvisa responsabilità per le stesse figure appartenenti alle altre due strutture intervenute successivamen- te.”(….) “Al proposito di tale ultimo aspetto, dal punto di vista medico- legale appare evidente come sia determinante ai fini della prevenzione delle sepsi di origine nosocomiale la massima attenzione da parte di ogni struttura sanitaria, mediante la diligente e prudente adozione di misure idonee a garantire la sterilità degli ambienti, del personale e delle attrez- zature, utilizzate nell'assistenza di ogni paziente, ed in particolar modo dei pazienti “più fragili”, vuoi perché portatori di quadri di comorbidità im- portanti, vuoi perché indeboliti da lunghi ricoveri o da interventi chirurgi- ci maggiori. In merito, giova ricordare le attività ritenute idonee – anche all'epoca dei fatti d'interesse – a evitare o comunque a limitare il rischio infezioni correlate all'assistenza. In queste si sottolinea il ruolo centrale della sterilità degli operatori e delle strumentazioni durante l'assistenza al malato. Secondo tale impostazione, il messaggio più importante è quello di pensare alle infezioni non solo come evento legato all'ospedalizzazione, ma come l'effetto diretto di una scorretta o scadente qualità nell'applicazione di procedure medico-sanitarie volte alla prevenzione
16
delle stesse. Per ciò che concerne la valutazione dell'adeguatezza e della qualità della gestione assistenziale erogata dalla convenuta
[...]
va sottolineato che incombe a carico della struttura il ri- Controparte_9 spetto delle misure preventive finalizzate a ridurre l'incidenza delle infe- zioni ospedaliere di cui essa stessa può essere responsabile in caso di loro comparsa. Al proposito, va detto che in atti non si riscontra documenta- zione che attesti l'adozione di specifici protocolli ospedalieri finalizzati al- la prevenzione e al contenimento d'infezioni nosocomiali sostenute da pa- togeni. Trattasi di misure tra cui rientrano: formazione e sensibilizzazione del personale sul problema delle infezioni ospedaliere;
gestione del perso- nale sanitario eventualmente colonizzato o infetto;
sanificazione, disinfe- zione e sterilizzazione dei blocchi operatori e dei reparti di degenza;
steri- lizzazione e profilassi preventiva dei presidi chirurgici;
efficace disinfe- zione delle superfici;
disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature e pre- sidi riutilizzabili e di tutta la strumentazione adoperata;
adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti;
campionamento microbiologico ambientale della sala operatoria;
effettuazione di indagini infettivologiche sugli ope- ratori sanitari;
costituzione di un Comitato Aziendale ad hoc (Comitato di controllo delle Infezioni Ospedaliere, CIO) deputato alla stesura, alla conduzione ed al controllo di progetti finalizzati alla riduzione dell'incidenza delle infezioni nosocomiali. A livello della struttura sanita- ria devono inoltre essere istituiti, applicati, documentati e periodicamente verificati tutti gli interventi finalizzati alla prevenzione o contenimento delle infezioni ospedaliere, nonché monitorata l'insorgenza di microorga- nismi antibiotico-resistenti, redatte e divulgate le direttive per controllare
e evitare l'insorgenza di tali agenti patogeni. Secondo prassi, al fine di escludere profili di responsabilità della struttura sanitaria nella trasmis- sione del processo infettivo, accertato che il caso in oggetto concerne un'infezione nosocomiale riconducibile al ricovero per un intervento orto- pedico andrebbe dimostrato che l'infezione si è verificata nonostante fosse stato posto in essere tutto quanto possibile per evitarne l'insorgenza, for- nendo prova specifica e dettagliata dell'effettiva adozione di tutti i percor- si di prevenzione delle infezioni correlate con l'assistenza, nonché di tutte le misure utili e necessarie per unarretta sanificazione, al fine di evitare la contaminazione ad opera di batteri nosocomiali. Nel caso di specie, la
17
struttura sanitaria convenuta non ha allegato agli atti alcuni protocolli per il controllo delle infezioni (tra i quali: prevenzione nelle infezioni del cateterismo vascolare prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica igiene delle mani ed il corretto utilizzo dei guanti;
misure di isolamento in ambiente sanitario: procedura per la sorveglianza, il controllo e la pre- venzione della diffusione dei patogeni sentinella in ambiente ospedaliero;
prevenzione, diagnosi e sorveglianza del clostridium difficile in ambiente sanitario;
indicazioni operative per la sorveglianza ed il controllo dei bat- teri produttori di carbapenemasi;
l'aspirazione endotracheale ed igiene del cavo orale;
esecuzione dell'emocoltura, sperimentazione in rianima- zione, CCH, TI ed oncoematologia: istruzione operativa tricotomia preo- peratoria). Non è rilevabile dalla documentazione allegata al fascicolo te- lematico se siano stati effettuati i controlli previsti periodicamente e gli esiti dei controlli che gli stessi protocolli prevedono, tra questi “le cam- pionature ambientali periodiche”, previste almeno semestralmente, al fine di controllare l'efficacia delle misure di prevenzione attuate (verifica delle contaminazioni ambientali ed impiantistiche, dei sistemi di aerazione della rianimazione), non vi è traccia di documentata attività formativa del per- sonale, né di report di verifica delle attività di controllo circa il rispetto delle regole adottate, da parte del personale medico e paramedico. In altri termini, la struttura convenuta non ha assolto, per quanto disponibile ne- gli atti di causa esaminati, l'onere di provare di avere posto in essere ogni cautela e precauzione, funzionale, strutturale e di metodo, utile a realizza- re e mantenere costante un'ottimale sanificazione della struttura, dei loca- li, degli ambienti, dei mezzi e del personale addetto e assicurare l'assoluta salubrità degli ambienti ospedalieri, della strumentazione chirurgica e non, della asetticità dell'assistenza post-operatoria del paziente. Manca, in definitiva, la documentazione dell'effettiva adozione di tutte le norme e misure tecniche previste e la dimostrazione che sia stato adempiuto dalla
Struttura Sanitaria quanto era eSIibile allo stato dell'arte al fine di evita- re, o quanto meno ridurre, il rischio di insorgenza dell'infezione correlata all'assistenza. Il che porta ad ammettere profili di responsabilità dell' Controparte_10 nell'insorgenza dell'infezione ospedaliera oggetto di valutazione per ini- donea prevenzione assistenziale.”
18
In definitiva, le risultanze della C.T.U. non solo ha confermato l'esistenza del rapporto di causalità tra i fatti lamentati dai ricorrenti e l'exitus del loro congiunto del loro congiunto ma hanno, oltretutto, evidenziato come i sa- nitari non abbiano valutato con la dovuta accuratezza lo stato di salute di un paziente e adottato misure igieniche adeguate a prevenire l'infezione settica.
Invero, ad un'attenta visita medica non avrebbero potuto sfuggire gli evi- denti sintomi caratteristici della c.detta “sepsi settica” che avrebbe reso possibile l'individuazione della patologia e un trattamento –antibiotico adeguato- con ciò evitando, con elevato grado di credibilità razionale,
l'evoluzione in “shock settico” e, dunque, il decesso della paziente dopo
18 giorni.
Infatti, all'esito dell'analisi della relazione peritale, emerge con chiarezza come i consulenti tecnici d'ufficio abbiano accertato l'esistenza di profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria, evidenziando in modo par- ticolare la mancata adozione, ovvero la carente documentazione delle mi- sure preventive e dei protocolli igienico-sanitari previsti secondo lo stato dell'arte, con particolare riferimento alla gestione del catetere venoso cen- trale da cui ha avuto verosimilmente origine il processo infettivo che ha condotto al decesso della paziente.
In conformità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria (cfr. Cass.Civ.sezIII,n.18392\2017;Css. Civ., Sez.
III, n.22585\2018), si ricorda che, nei casi di infezione correlata all'assi- stenza, grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare non solo l'adozione di tutte le cautele previste ma anche l'inevitabilità dell'evento dannoso. In mancanza di tale prova, si determina una presunzione di responsabilità che la parte convenuta non ha superato nel presente giudizio.
Tale impostazione è perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di infezioni noso- comiali, la struttura sanitaria è tenuta a dimostrare non solo di aver rispet- tato le linee guida i protocolli previsti, ma anche che l'evento dannoso si sarebbe verificato comunque, nonostante l'adozione di misure doverose
(Cass. Civ. sez III, n.10237\2020, Cass.Civ.sez III n.26700\2018). In parti- colare, la Suprema Corte ha affermato che in presenza di un'infezione con- tratta durante il ricovero la prova dell'inesistenza della colpa grava sulla
19
struttura sanitaria, la quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il verificarsi del danno(Cass Civ.sez III n.12516\2011).
La mancata prova in tal senso comporta il riconoscimento della responsa- bilità della struttura, anche in presenza di condizioni cliniche preesistenti o di età avanzata del paziente.
A fronte di ciò, la struttura sanitaria convenuta non ha assolto all'onere del- la prova liberatoria, non avendo fornito elementi idonei a dimostrare l'av- venuta esecuzione della prestazione medica secondo i canoni di diligenza prudenza e perizia richiesti dalla natura dell'attività svolta ovvero della ri- conducibilità dell'esito infausto della vicenda clinica de qua ad un evento imprevisto ed imprevedibile, che ha, di fatto, interrotto il nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato.
Il danno risarcibile
In primo luogo, occorre evidenziare che gli attori hanno chiesto sia il risar- cimento del danno iure proprio che il risarcimento del danno iure heredi- tatis.
Dunque, la richiesta di risarcimento, a prescindere dalla differente posizio- ne sostanziale di ciascuno degli istanti, va esaminata sotto entrambi i profi- li.
-Il danno iure hereditatis comprende ogni diritto risarcitorio consolidatosi nella sfera giuridica della vittima al momento del decesso e, pertanto, tra- smissibile agli eredi perché facente parte del patrimonio giuridico del de cuius. Si tratta, dunque, del risarcimento relativo esclusivamente ai danni che l'evento lesivo ha prodotto direttamente nella sfera giuridica della vit- tima principale. -
-Per quanto concerne il danno iure proprio da morte di congiunto, va detto che tale voce di danno comprende le conseguenze prodottesi direttamente nella sfera giuridica dei congiunti a causa del fatto lesivo di cui è stato vit- tima il proprio parente. Dunque, si tratta di danni che, pur traendo origine dallo stesso evento lesivo, si producono direttamente nella sfera giuridica di terzi soggetti, in virtù di un SInificativo e concreto rapporto parentale con la vittima principale del fatto dannoso. -
Dunque, viene in rilievo un'ipotesi di illecito plurioffensivo, contraddistin- to dal fatto che un unico evento lesivo ha determinato le verificazioni di un fatto dannoso nella sfera giuridica di più soggetti.
20
Ciò detto, occorre esaminare separatamente le due voci di danno, eviden- ziando quanto segue. In primo luogo, va detto che “Gli eredi della persona uccisa non possono invocare il diritto al risarcimento “iure successionis” del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico “vita” un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui sop- pressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione mera- mente compensativa della responsabilità civile” (Cassazione civile sez. un. 22 luglio 2015 n. 15350). Con riferimento al danno biologico, invece, la Suprema Corte di cassazione ha asserito che: " Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno mo- rale terminale”. (Cassazione civile sez. III 19 ottobre 2016 n. 21060).Con riferimento al danno iure proprio, occorre precisare che “…nel danno "iu- re proprio" conseguente alla morte del congiunto va ristorato l'interesse costituzionalmente protetto ed ingiustamente leso dallo sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), inte- grante un pregiudizio di tipo esistenziale da cui discende la lesione dei di- ritti inviolabili della famiglia (art. 2, 29 e 30 cost.): tale danno va risarcito come danno non patrimoniale e non va duplicato con il danno cd. mora- le”. (Tribunale Lucca 09 giugno 2015 n. 1046). Per quanto concerne, in- vece, le modalità di liquidazione del danno iure proprio per perdita di congiunto, va detto che “la liquidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato da un fatto illecito altrui sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affida- ta ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito”.
(Cassazione civile sez. III 13 gennaio 2016 n. 336).
In definitiva, alla luce dei richiamati principi, il danno in esame deve esse- re liquidato secondo un criterio equitativo, da parametrare alla natura del rapporto parentale che di volta in volta viene in rilievo.
Ciò premesso, occorre precisare, però, che il danno iure proprio può essere
21
riconosciuto solo in presenza di un legame SInificativo tra la vittima ed i prossimi congiunti.
Nel caso di specie, la responsabilità medica è stata accertata, la morte della madre è collegata a tale condotta;
dunque, i figli hanno subito la perdita di un legame affettivo importante.
Secondo la giurisprudenza (Cass. Civ. sez.III 21230\2016; Cass.Civ. Sez
IIIn.29332\2017) questo danno va riconosciuto anche in assenza di convi- venza, purché emerga un legame affettivo concreto e stabile.
Nel caso di specie, lo stretto rapporto di parentela con la vittima e il fatto, emerso dalle deduzioni e dagli atti di causa, inducono a ritenere sussistente il rapporto affettivo SInificativo che deve contraddistinguere il legame posto a fondamento di tale voce di danno.
Con riferimento al quantum del risarcimento, si ritiene che la liquidazione vada effettuata tenendo conto delle Tabelle di Milano attualmente in vigo- re, seguendo il criterio dell'integrazione a punti ivi previsto.
Per quanto riguarda i parametri a cui ancorare la liquidazione, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 37009/2022), che questo giudice condivide, viene riaffermata l'applicazione delle Tabelle di Milano sul rilievo per cui, nelle nuove ta- belle “l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque pa- rametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secon- daria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla ba- se di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla preceden- te formulazione “a forbice”, è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrat- tamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116
(per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipote- si e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze ecce- zionali”. La Corte ha altresì osservato che le nuove tabelle milanesi con- sentono “di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo
22
grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado.
Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribu- zione a punti, quattro hanno natura oggettiva – e sono quindi dimostrabili
– in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore -entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa” (Cfr. Cass. n. 37009/2022). In sintesi, “le nuove tabelle milanesi consentono … una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tut- to conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costitu- zionale (art. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente – sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa – uniforme sul territorio nazionale”. Resta naturalmente “ferma la possibilità – immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa – di una liquidazione che non si conformi ai parametri tabellari, volta che
l'assoluta ed evidente eccezionalità del caso si sottragga ad una meccani- ca, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica, a condizione che la valutazione equitativa “pura” adottata dal giudice di merito si so- stanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabellare nel caso specifico” (Cfr. Cass. n. 37009/2022).
Dovrà dunque tenersi conto dell'età della vittima al momento del decesso
(81 anni), dell'età dei congiunti al momento del decesso ( Parte_2
[...
, figlio, anni 46 convivente;
AN anni, figlio, anni 52 non CP_1
convivente; , figlio, anni 56 non convivente;
Controparte_2 Per_1
, marito, anni 85 convivente), della natura del rapporto parentale
[...]
sussistente tra la vittima e i ricorrenti (madre-figli-marito e moglie), della
23
sussistenza o meno della convivenza con la vittima.
Si ritiene, alla luce di tutti gli elementi sopra riportati, complessivamente considerati, di dover liquidare, in via equitativa, a titolo di danno iure pro- prio: CP_
, figlio della SInora convivente, consideran- Parte_1 Per_2
do che il congiunto all'epoca dei fatti aveva 46 anni e la vittima aveva 81 anni al momento del decesso: 207.283,00 euro;
CP_
figlio della SInora non convivente con la Controparte_1 Per_2
stessa all'epoca dei fatti, considerando che il congiunto all'epoca dei fatti aveva 52 anni e la vittima 81: 136.885,00 euro;
-Per , figlio della SInora non convivente con la Controparte_2 Per_2
stessa all'epoca dei fatti, considerando che il congiunto all'epoca dei fatti aveva 56 anni e la SInora norma vittima 81: 136.885,00 euro;
, coniuge della SInora convivente con la stessa Persona_1 Per_2
all'epoca dei fatti, considerando che il congiunto all'epoca dei fatti aveva
85 anni e la SInora norma vittima 81: 219.016,00 euro;
L'importo spettante a va riconosciuto ai ricorrenti, in Persona_1
quanto gli stessi hanno agito anche in qualità di eredi di , Persona_1
deceduto successivamente alla coniuge. Sotto tale profilo va precisato che in atti è stata depositata documentazione sufficiente ed adeguata a provare la sussistenza della legittimazione (cfr. certificati di residenza e di stato di famiglia in atti).
Con riferimento al danno iure hereditatis va precisato tale danno riguarda la sofferenza fisica patita della paziente prima della morte, che poi si tra- smette agli eredi.
Si tratta di un danno trasmissibile agli eredi (danno iure hereditatis) consi- stito nella sofferenza fisica e psichica patita dalla vittima, durante il pro- gressivo aggravamento delle condizioni cliniche che ha preceduto il deces- so, eziologicamente riconducibili alla condotta omissiva della struttura sa- nitaria convenuta, come accertato in sede di consulenza tecnica. La Corte di Cassazione ha escluso la risarcibilità del danno tanatologico nei casi in cui la morte è immediata o sopraggiunge dopo uno stato di incoscienza ir- reversibile (Cass.,Civ.,SS.UU.,n.15350\2015).
Il danno tanatologico, va liquidato tenendo conto della durata dell'agonia cosciente (minuti, ore, giorni) gravità della sofferenza fisica e psichica,
24
consapevolezza della morte imminente.
Orbene, non risulta provato né è emerso in maniera specifica e sufficiente dagli atti che la SI.ra abbia percepito con consapevolezza e piena Per_2
coscienza l'approssimarsi dell'evento morte.
Pertanto, non può essere riconosciuta detta voce di danno.
Va invece riconosciuto alla SI.ra (e dunque ai ricorrenti iure here- Per_2
ditatis) il danno terminale dal 17.11.19 fino alla data del decesso
29.11.2019 (13 giorni), in quanto il ricovero dell'8.11.19 e l'intervento su- bito in data 11.11.19 e la successiva degenza sono riconducibili ad altra patologia. E' infatti soltanto dal 17.11.19 che l'inabilità e i ricoveri che ne sono derivati sono stati causati dall'infezione imputabile alla resistente ed dalle conseguenze della stessa.
Non possono essere riconosciute ulteriori voci di danno (ci si riferisce in particolare al danno patrimoniale per gli esborsi di cui si chiede il rimbor- so) in quanto non è stata offerta prova adeguata e sufficiente in merito all'avvenuto pagamento di parte di detti importi (non essendo sufficiente la fattura), nonché del soggetto specifico che avrebbe effettuato i pagamenti.
In definitiva, alla luce delle evidenze fornite, si ritiene che debba essere ri- sarcito anche il danno iure hereditatis nei termini sopra espressi (danno terminale per 13 giorni) nella complessiva somma di € 46.499,00, tenen- do conto dei criteri di riferimento di cui alle tabelle di Milano.
Tali importi vanno devalutati al dì dell'evento e, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tali importi, via via rivalutati an- no per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione.
Va difatti osservato che, per costante giurisprudenza, in tema di risarci- mento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene ef- fettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione de- finitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provo- cato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere prova- to dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante
25
l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circo- stanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ri- tardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sul- la somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da deter- minarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispon- dere agli istanti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispetti- vamente sull'importo sopra riconosciuto e già devalutato in base agli indici
ISTAT, al mese di novembre 2019, quale momento del sinistro e quindi, anno per anno, a partire dal mese di novembre 2020 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla riva- lutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere cor- risposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori inte- ressi al tasso legale.
Le spese
Nei rapporti tra ricorrenti e convenuta, le spese (comprese quelle relative al procedimento di ATP) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettiva- mente espletata. In forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta anche le spese occorse per la redazione della consu- lenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disatte- sa, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per CP_7
il decesso della SInora occorso in conseguenza di Persona_2
condotta colposa riconducibile alla struttura sanitaria ospedaliera di
Maddaloni;
26
- condanna l' al risarcimento del danno iure proprio, in fa- CP_7 vore dei ricorrenti, nella misura di € 207.283,00 in favore di Pt_1
, nella misura di € 136.885,00 in favore di
[...] Controparte_1 nella misura di € 136.885,00 in favore di , nella mi- Controparte_2 sura di € 219.016,00 in favore dei ricorrenti tutti, a ciascuno per la quota di spettanza in qualità di eredi di , nella misura Persona_1 di € 46.499,00 in favore dei ricorrenti tutti, a ciascuno per la quota di spettanza in qualità di eredi di;
sul predetti importi si Persona_2
riconoscono gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sugli im- porti devalutati, in base agli indici ISTAT, al mese di novembre 2019
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal mese di novembre 2020 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta ri- sultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Ciò oltre succes- sivi interessi al tasso legale sino al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 2.200,00 per spese e in € 28.120,20 per compensi (importi calcolati tenendo conto anche del procedimento di ATP) , oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore;
- pone definitivamente le spese occorse per la CTU redatta in sede di
ATP a carico di parte convenuta.
Santa Maria Capua Vetere 19.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
27