TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2942 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dagli Avv ATTANASIO GERARDO e GAROFALO ANTONELLA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 10/06/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa
è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di “note di udienza di trattazione scritta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario al Parte_1 fine dell'ottenimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
Il CTU ha evidenziato come il Sig
abbia conservato la capacità di deambulare e di effettuare cambi di postura senza Parte_1 particolari accorgimenti e come il complesso morboso di cui è affetto, pur incidendo sulla validità ed integrità psicofisica dell'istante, abbia scarsa incidenza sulla autonomia personale del soggetto essendogli ancora possibili tutte le azioni connesse ai “momenti” fondamentali dell'esistenza quotidiana: alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intradomiciliari, spostamenti extradomiciliari.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare in questa sede le operazioni peritali;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2942 /2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) Persona_1 in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 22/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dagli Avv ATTANASIO GERARDO e GAROFALO ANTONELLA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 10/06/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa
è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di “note di udienza di trattazione scritta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario al Parte_1 fine dell'ottenimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
Il CTU ha evidenziato come il Sig
abbia conservato la capacità di deambulare e di effettuare cambi di postura senza Parte_1 particolari accorgimenti e come il complesso morboso di cui è affetto, pur incidendo sulla validità ed integrità psicofisica dell'istante, abbia scarsa incidenza sulla autonomia personale del soggetto essendogli ancora possibili tutte le azioni connesse ai “momenti” fondamentali dell'esistenza quotidiana: alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intradomiciliari, spostamenti extradomiciliari.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare in questa sede le operazioni peritali;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2942 /2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) Persona_1 in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 22/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale