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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 376/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Adone, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Elvia Recina n.14
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo Iandolo in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 Persona_1 del 22.3.2024, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell' Controparte_2 CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10038 del 10 ottobre 2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l' onde sentir accogliere le seguenti Parte_1 CP_1
1 conclusioni: “accertata la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto alla pensione quale invalido civile totale ex art. 12
Legge n. 118/1971, per il periodo compreso dal 01/01/2023 ad oggi, condannare l' CP_1 in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore del medesimo dell'importo di €
6.614,42 (euro seimilaseicentoquattordici//42) a titolo di ratei mensili di “pensione
d'invalidità civile” maturati e non liquidati per il periodo di spettanza, oltre a quelli maturandi nel corso del presente giudizio e oltre interessi legali maturati da ogni singola scadenza e fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero accertata in corso di causa”, con vittoria di spese, da distrarsi.
A fondamento della pretesa deduceva che: - con decreto in data 16.1.2024, il giudice del lavoro capitolino aveva omologato le conclusioni raggiunte dal C.t.u. nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. all'uopo proposto, secondo cui era Parte_1 in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- nonostante la CP_ presentazione della necessaria documentazione all' e del compimento degli adempimenti previsti dalla legge, l non aveva provveduto alla erogazione del CP_1 beneficio rivendicato.
L' restava contumace, ma il ricorrente dava atto che, nelle more, con accredito CP_1 del 2 settembre 2024, l'Istituto aveva provveduto a versare gli arretrati della prestazione maturati, pari a euro 8.777,57.
All'esito del giudizio, con sentenza pronunciata in data 10.10.2024, il Tribunale così statuiva: «dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 854,00 oltre iva e cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario».
Avverso tale pronuncia proponeva appello limitatamente alla Parte_1 statuizione in ordine alle spese per un unico, articolato motivo, denominato “Violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal DM 8 MARZO 2018, degli arti. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM 5.10.1994 n. 585 e della L.
7.11.1957 n. 1051 e dal DM 147.2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM
n.55/2014”. Lamentava che la quantificazione delle spese effettuata dal Tribunale era inferiore ai minimi previsti dalle tabelle di cui al DM 147/2022. Evidenziava che: - tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al predetto D.M., del valore della controversia (compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) e considerate le sole fasi di
2 studio, introduttiva e decisionale, l'importo minimo dovuto era pari ad euro 1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Aggiungeva che l'art. 4 del Decreto del Ministero della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal DM 8.3.2018, entrato in vigore il
27.4.2018, prevede che, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; pertanto, dalla data di entrata in vigore del
D.M. 8.3.2018, non è ammessa una quantificazione delle spese di lite inferiore al 50% dei valori medi, dovendosi obbligatoriamente ritenere abrogate tutte le precedenti norme di segno contrario.
Evidenziata l'illegittimità della sentenza impugnata laddove aveva derogato ai minimi tariffari, chiedeva che la Corte di appello, a parziale modifica della sentenza impugnata, condannasse l' “al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado, in favore del difensore antistatario, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 854,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, CP_ comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
L'Istituto appellato si costituiva in giudizio e confutava le avverse doglianze, sostenendo che permane la facoltà per il giudice di liquidare i compensi in misura inferiore al minimo;
in ogni caso, chiedeva a questa Corte di decidere secondo giustizia in punto spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, di compensare le spese del grado di appello.
All'udienza del 23.9.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello - limitato alla pronuncia sulle spese - merita accoglimento.
2.1. Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L, Ordinanza n. 14036 del
21/05/2024), il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
3 “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nella specie, correttamente il Tribunale ha individuato la parte virtualmente soccombente nell' (che ha pagato la prestazione dovuta in corso di causa) e ha, CP_1 quindi, condannato l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
La parte appellante si duole assumendo che la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado (euro 854,00) è inferiore ai minimi tariffari.
2.2. Orbene, rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie
(atteso che le prestazioni professionali del difensore degli odierni appellanti si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei in concreto riconosciuti dall' ), i compensi - nei valori minimi - in relazione alle fasi CP_1 effettivamente espletate innanzi al Tribunale corrispondono ai seguenti importi: fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase decisoria: euro 1.010,50 (complessivamente pari a euro 1.863,50).
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso
4 professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021;
Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n.
55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di
5 importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita. Pertanto, le ragioni addotte dal primo giudice (“la questione meramente fattuale e a carattere seriale) possono rilevare ai fini della quantificazione dei compensi nella misura minima, non già in misura inferiore a questi ultimi.
Assume, dunque, rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede:
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del
6 contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' non si è costituito innanzi al primo CP_1 giudice.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al giudizio di primo grado possono essere liquidati - secondo richiesta - nella misura complessiva
(prossima ai valori minimi) di euro 1.865,00 (per la fase di studio della controversia: euro
465,00; per la fase introduttiva del giudizio: euro 389,00; per la fase decisoria: euro
1.011,00), dovendosi evidenziare che, correttamente, non è stato richiesto dall'appellante il compenso per la fase istruttoria, che in concreto non si è svolta.
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi la distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia nel presente grado, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del
2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro 854,00) e quelle per
7 le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 1.100,00 euro
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del
16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
CP_
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in euro Parte_1
1.865,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandra Adone, antistatario;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del Parte_1 giudizio, liquidate in euro 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandra Adone, antistatario.
Il Presidente estensore
Gabriella Piantadosi
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