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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1250 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
in persona del Presidente e legale rappresentante pro Parte_1
.iva rappresentata e difesa, come P.IVA_1 P.IVA_2 da procura in ap Harald Bonura, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Eugenia Allegrini, in Catanzaro, via A. De Gasperi, 30 appellante
E
(codice fiscale/partita IVA n. Controparte_1 appresentante pro tempore, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Catania, Via Musumeci n. 171, presso lo studio dell'Avv. Luca Giammusso, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione in appello appellato nonché
(C.F. , rappresentato e Controparte_2 C.F._1
o Meg ta alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, in Laureana di Borrello (RC), Via Roma n. 48, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Obbligo Contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, disattesa ogni contraria difesa, istanza ed eccezione, annullare 1 e/o riformare la sentenza in oggetto per le ragioni e nelle parti indicate in narrativa, accertando e dichiarando, previa declaratoria dell'inapplicabilità dell'art. 4, d.l. 119/2018 e dell'art. 1, cc. 222 ss., l. 197/2022 al ruolo CP_3
(cartella n. 13920140005190478000) e al ruolo 2015 CP_3
13920150000634682000), l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso esperito in primo grado dal sig. , con conseguente accertamento e CP_2 declaratoria della debenza degl i ai predetti ruoli e condanna del contribuente al versamento degli stessi. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio…>>; per :<<… a Codesta On.le Corte adita dare atto Controparte_1 dell rispetto all'oggetto Controparte_1 del giudizio tenendola indenne da ogni eventuale conseguenza della decisione…>>; per : <<…Voglia l'On.le Corte di Appello adita: 1) In Controparte_2 via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, per violazione dell'art. 342 cpc, in relazione all'art. 348 c.p.c.; 2) In via subordinata, rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto e diritto;
3) Confermare la sentenza impugnata;
4) In via subordinata, in caso di accoglimento dei primi motivi di gravame, dichiarare prescritte le cartelle esattoriali n. 13920140005190478000 e n. 13920150000634682000. 5) Condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, in favore del procuratore che si dichiara distrattario…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, il 22.8.2022, ha proposto Controparte_2 opposizione all'intimazione di pagamento n. 13920229001466592/000, chiedendo l'annullamento delle seguenti cartelle di pagamento: n. 13920140005190478-000, presuntivamente notificata il 30.05.2014, relativa al mancato pagamento del contributo soggettivo, e relative sanzioni ed interessi, per un importo di € 10134,89 per gli anni 2010-2011; n. 13920150000634682- 000, presuntivamente notificata il 17.06.2015, relativa al mancato pagamento del contributo soggettivo, e relative sanzioni ed interessi, per un importo di € 5067,39 per l'anno 2012; n. 13920170000714005-000, presuntivamente notificata il 20.03.2017, relativa al mancato pagamento del contributo soggettivo, e relative sanzioni ed interessi, per un importo di € 5460,69, relativa all'anno 2014. Ha eccepito la prescrizione, per decorso del termine di cinque anni dalla data della presunta notifica delle cartelle e quella della notifica dell'intimazione di pagamento;
in subordine, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese. Il Tribunale nel contraddittorio con le convenute e Parte_1 [...]
, dichiara cessata materia con ca Controparte_4
2 pagamento aventi numero 13920140005190478 e 13920150000634682, limitatamente ai carichi affidati al concessionario e d'importo fino a 1.000,00 euro comprensivo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori;
dichiara inammissibile il ricorso, nel resto.
§3 La sentenza è gravata d'appello dalla che ne lamenta l'erroneità, Parte_1 laddove il Tribunale: 1) ha afferma al ruolo 2014 (cartella n. 13920140005190478000) e al ruolo 2015 (cartella n. 13920150000634682000) della del c.d. annullamento d'ufficio dei CP_3 carichi esattoriali, in violazione de , d.l. 119/2018 e dell'art. 1, cc. 222 ss., l. 197/2022, perché tale istituto non può trovare applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. 509/1994; 2) ha travisato il concetto di carico esattoriale, perché il fatto che la norma alluda ai "debiti residui" al plurale evidenzia necessariamente che il valore de quo si debba intendere risultante dal cumulo dei singoli carichi di cui alla cartella e ciò proprio perché "debiti residui" non possono che risultare dal cumulo dei singoli carichi esistenti nella cartella, cioè dal cumulo dei debiti che li costituiscono. Costituitisi in giudizio, e Controparte_5 Controparte_2
hanno formulato
[...] te, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/4 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellato perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale CP_2
342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche parziali della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, l'ente previdenziale ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le argomentazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, condurre a parziale modifica delle adottate statuizioni.
§5 Passando al merito e prendendo le mosse dalla prima censura, ritiene il Collegio che l'impostazione della non sia condivisibile, non trovando conferma nel Pt_1 tenore letterale dell'art. cit., il quale disciplina, in modo generalizzato, lo
“Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”:
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 3 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. ((Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso all'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione)). La norma, per come è evidente, fa riferimento ai debiti oggetto di iscrizione a ruolo, la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione, senza distinzione alcuna tra tributi e contributi. Tanto trova conferma nel disposto del precedente art. 3, che disciplina la “Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione”: b. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. L'articolo 3 cit., in sostanza, nello stabilire quali sono i debiti suscettibili di definizione agevolata alle condizioni ivi previste, eccettua soltanto quelli di cui al successivo art. 5, per cui detta una disciplina apposita, “Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea”. Nessun limite, pertanto, è rinvenibile nell'art. 4 D.L. n. 119/2018 all'applicazione della procedura di definizione agevolata alla materia contributiva nel suo complesso, posto peraltro che unica è la ratio dell'obbligo contributivo – la tutela previdenziale del lavoro (ex art. 38, secondo comma, Cost.) -, a prescindere dalla natura, vuoi di ente pubblico, vuoi di ente privato, del soggetto creditore.
§6
4 La seconda censura merita di essere condivisa in conformità al prevalente orientamento della Corte di Cassazione nella materia sottesa: <Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 20254 del 15/07/2021; in senso conforme, Cass Sez. 3, Ordinanza n. 17966 del 27/08/2020). Nel caso di specie, i carichi delle singole cartelle sono tutti della medesima natura, pertanto si deve avere riguardo alla sommatoria dei medesimi;
ne discende che viene superato abbondantemente l'importo di mille euro, visto che quello della prima cartella è pari a euro 10.134,89 e quello della seconda a euro 5067,39.
§6.1 Ne discende che occorre procedere al vaglio dell'eccezione di prescrizione che l'odierno appellato aveva formulato nell'atto introduttivo del giudizio, che il Tribunale ha ritenuto assorbita, e che ha qui riproposto. Non ha invece riproposto l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per effetto della mancata notifica delle cartelle sottese, che il giudicante ha disatteso al punto 13 della motivazione, su cui, pertanto, c'è giudicato. Ora, una volta acclarata l'esistenza della notifica delle due cartelle di cui qui si discute, la pretesa dell'appellato di fare valere la prescrizione maturata CP_2 tra la data dell'esigibilità dei co richiesti e la data della notifica della cartella incontra il limite della decadenza di cui all'art. 24 d. l.vo 46/99; pertanto, si può discutere in questa sede solo di fatti estintivi verificatisi dopo la notifica delle cartelle medesime, ossia, rispettivamente, il 30 maggio 2014 e il 17 giugno 2015, il che comporta la verifica dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione tra le due date suddette e quella della notifica dell'intimazione di pagamento da cui il giudizio è scaturito (20 luglio 2022). Orbene, la cartella n. 13920140005190478-000 è riferita agli anni 2010 e 2011; in relazione alla stessa sono stati prodotti il sollecito di pagamento allegato 5, pec del 31.1.2019, intervenuto nel quinquennio rispetto alla notifica della cartella (30.5.2019), in ordine alla quale l'intimazione di pagamento opposta è pure nel quinquennio;
sub all. 6 è stata poi prodotta la notifica pec recante intimazione di pagamento per l'altra cartella, riferita all'anno 2012, effettuata il 2.12.2019; anche questa è nel quinquennio rispetto alla data della notifica della cartella (17.6.2015) e rispetto a questa la notifica dell'intimazione da cui è scaturito il giudizio è pure nel quinquennio.
§7 In definitiva, l'appello va accolto, con la conseguenza che, in parziale riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto anche in parte qua.
5 L'appellato pertanto, soccombente nel giudizio nel suo complesso, va CP_2 condannato sione delle spese del doppio grado di lite, nei confronti di entrambe le controparti, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] con ricorso in data 21 dicembre 2023, avverso la senten Pt_1 di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 559/2023, resa in data 22 giugno 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso spiegato da con riferimento alle CP_2 cartelle numero 13920140005190478 e 1 682;
2. conferma nel resto;
3. condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di lite dei CP_2 confronti de e di che liquida, per Parte_1 Controparte_1 ciascuna parte 0 q n euro 2906,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 FEBBRAIO 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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