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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 761 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 14/02/2025 comunicata il 23/02/2025, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto alla via Ten. Col.
Arcodaci n.26, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Messina che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
E
corrente in Roma Via Abruzzi n.10 P. Iva e C.F , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Cambria giusta procura in atti con domicilio digitale - Email_1
Email_2
EL (C.F. e P.Iva: nuova denominazione societaria Controparte_3 P.IVA_2 assunta da con sede legale in Milano, Via Scarsellini n. 14 in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, via E.L.
Pellegrino n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
EL
, residente in Barcellona Pozzo di Gotto alla Via Statale Sant'Antonio CP_5
n.118
APPELLATO - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 917/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del
14/09/2021 nel procedimento R.G. 1843/2017.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
e conveniva in giudizio e la sua Parte_1 CP_1 Controparte_6 compagnia assicuratrice gli attori esponevano che in data Controparte_2
31/05/2016, alle ore 19:00 circa, Sig. procedeva alla guida del Parte_1 ciclomotore Piaggio trg.X4F6ZW, di proprietà di lungo la Via CP_1
Nazionale Archi di San Filippo del Mela, con direzione di marcia verso Santa Lucia Del
Mela, quando, giunto in prossimità del civico n. 215, veniva investito da una Fiat Panda, targata EC779CG, di proprietà e condotta dal Sig. , che, nell'uscire da CP_5 un parcheggio urtava con la ruota sinistra la parte laterale destra del ciclomotore.
A causa del sinistro perdeva l'equilibrio cadendo dal mezzo procurandosi Parte_1 lesioni per le quali veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale G.
Fogliani di Milazzo ove veniva accertata la diagnosi di “trauma cranico-facciale con frattura composta delle ossa proprie del naso e a carico del condilo mandibolare di destra, ferita lacero-contusa a margini frastagliati regione mentoniera, ferita lacero-
pag. 2/10 contusa dorso del naso, ferite escoriate mano dx e sx, gomito sx, ginocchio dx e sx”; anche il ciclomotore riportava danni.
Successivamente l'attore si sottoponeva a visite medico specialistiche, esami strumentali e terapia fisiche;
in conclusione chiedeva il risarcimento dei danni che indicava in inabilità temporanea assoluta di giorni trenta, inabilità temporanea parziale di giorni novanta e postumi invalidanti in misura non inferiore al 15%.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1843/2017 si costituiva la Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea, mentre invece rimaneva CP_5 contumace.
Si costituiva anche la con atto di intervento volontario, quale Controparte_4 compagnia assicuratrice del mezzo di proprietà dell'attore, nell'ambito degli accordi esistenti tra le compagnie per la gestione del danno in regime di indennizzo diretto.
La causa era istruita documentalmente e con sentenza del 14/09/2021 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure non ha accolto la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice ed ha ritenuto, sulla scorta della documentazione in atti, ed in particolare di una perizia di parte della compagnia assicurativa, che non vi fosse stato alcun sinistro fra i due mezzi.
Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto Parte_1 CP_1 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituite la
[...]
e la chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_2 Controparte_3 invece non si è costituito. CP_5
Con ordinanza del 03/05/2024 la Corte ha invece ammesso la chiesta prova testimoniale ed all'udienza del 12/09/2024 si è provveduto all'escussione del mezzo istruttorio;
la
Corte ha quindi disposto CTU medico legale sul conducente nominando Parte_1 quale consulente il Dott. che depositava il proprio elaborato peritale. Persona_1
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
14/02/2025 comunicata il 23/02/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benché regolarmente CP_5
citato, non si è costituito nel giudizio. pag. 3/10 2) Con il proprio atto di appello e contestano la decisione del Parte_1 CP_1
Tribunale per avere il giudice fondato la sua decisione su una perizia di parte, e sul punto argomentano in maniera precisa in merito alla valenza probatoria ed ai limiti di utilizzo processuale degli atti di parte ai fini del convincimento del decidente.
Sul punto la Corte richiama quanto disposto con sentenza Cass. 01/02/2023, n. 2980 secondo la quale “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito”.
In accoglimento del motivo di impugnazione deve ritenersi che il Giudice di prime cure ha troppo frettolosamente ritenuto di decidere il giudizio sulla base della sola perizia resa dal consulente di parte della compagnia assicurativa, che pure avrebbe certamente potuto utilizzare per la sua valutazione ma pur sempre in un ambito maggiore in uno ad altri elementi di prova;
peraltro la valutazione del perito di parte, secondo il quale fra i due mezzi non vi sarebbe stato alcun contatto, oltre a contrastare con la dinamica posta a fondamento della domanda attorea, avrebbe dovuto ricevere un riscontro in ambito testimoniale, per come poi accaduto in sede di gravame, cosa che invece il Tribunale ha ritenuto di non fare in tale modo esprimendo un giudizio risultato poi ingiusto.
3) Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno contestato la decisione del
Tribunale laddove il decidente ha ritenuto che gli attori non avessero fornito alcun elemento di prova, quando invece essi stessi avevano formulato richiesta di prova testimoniale, reiterata anche in fase conclusionale, il cui scopo era proprio quello di fornire elementi utili ai fini del giudizio.
La decisione presa in tal senso dal giudice non è risultata condivisibile da parte della Corte che ha infatti ammesso la chiesta prova per testi provvedendo all'assunzione del teste Tes_1
il quale ha confermato la dinamica del sinistro per come prospettato dagli attori;
il
[...]
teste ha infatti confermato l'articolato di prova con oggetto la circostanza che Parte_1
giunto in prossimità del civico n. 215 veniva investito dalla Fiat Panda trg.EC779CG, di proprietà e condotta da , che ripartiva da un parcheggio alla destra del CP_5 ciclomotore, ed ha precisato di non ricordare un urto consistente fra i due mezzi ma che i pag. 4/10 mezzi in questione si sono toccati tanto che il conducente del ciclomotore ha perso l'equilibrio cadendo a terra.
Il teste ha anche precisato di essere stato lui stesso ad accompagnare al pronto soccorso lo
Pt_
, come pure che quest'ultimo al momento del sinistro indossava un casco jet.
Sul punto la compagnia assicurativa contesta le dichiarazioni del teste, per quanto è ragionevole ritenere che il sinistro si sia in effetti verificato con le modalità indicate dagli appellati, considerando, anche sulla base della quotidiana esperienza di guida, che anche un piccolo urto ed anche in presenza di velocità non elevata, può essere da solo sufficiente a determinare la perdita di equilibrio su un ciclomotore e quindi la conseguenziale caduta del conducente. Le dinamica, per come suffragata dalla dichiarazione del teste, spiega altresì il motivo per cui il perito di parte della compagnia assicurativa ha ritenuto non esservi stato uno vero e proprio scontro fra i due mezzi come pure il fatto che il ciclomotore ha riportato i danni sulla fiancata sinistra e cioè non su quella dell'urto ma, ovviamente su quella del lato di caduta.
In conclusione ritiene la Corte che dalla istruttoria sia emersa la fondatezza della domanda attorea e che quindi il sinistro per cui è causa si sia effettivamente verificato con le modalità indicate dagli originari attori e che lo stesso vada addebitato ad esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Panda, , che va condannato al risarcimento dei danni fisici CP_5
ed al mezzo in solido con la compagna assicurativa Controparte_2
Con riferimento all'entità dei danni soccorre la CTU resa dal nominato consulente Dott.
[...]
; esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni Per_1
ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Nella suddetta CTU sono stati riconosciuti postumi invalidanti per danno biologico pari al 9%, oltre un periodo di inabilità temporanea di giorni trenta al 75%, di giorni venti al 50% e di giorni venti al 25%.
Per la determinazione del danno, trattandosi di danno biologico di lieve entità, possono utilizzarsi le tabelle per danni micropermanenti fino a nove punti di invalidità, in base all'art.139 del Codice delle Assicurazioni per come disposto dal D.Lgs. 209/2005 (e successive pag. 5/10 modifiche ed integrazioni), e quindi per come aggiornate dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 09/08/2024.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, (32 anni) ne consegue un importo per danno biologico pari ad Euro 17.452,11 oltre Euro 2.071,50 per invalidità temporanea.
L'appellante chiede anche il riconoscimento di altre voci di danno fra cui anche il danno morale subito.
Sul punto può richiamarsi il principio contenuto nella sentenza 26972/2008 della Suprema
Corte (ovvero una di quelle pronunce meglio conosciute come le "sentenze di San Martino") per il quale va prevista una fattispecie di unico danno omnicomprensivo senza alcuna specifica distinzione del danno morale, e per il quale è ormai di costante utilizzo il sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Milano nel quale le somme sono per l'appunto determinate secondo tale criterio.
E' però vero che tale principio non trova automatico riscontro nelle tabelle per lesioni di lieve entità per come sopra utilizzate da questa Corte.
Non a caso una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. 20/09/2016, n. 7766) ha riproposto la questione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale e sui criteri risarcitori tradizionalmente utilizzati per la sua liquidazione;
in essa la Cassazione afferma a chiare lettere che il dolore interiore (ossia il danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana
(ossia il danno esistenziale o alla vita di relazione) sono “danni diversi e perciò solo autonomamente risarcibili”, aprendo un varco di non scarso rilievo a modalità alternative di liquidazione del danno non patrimoniale, non più basate sulla semplice personalizzazione del danno biologico, ma che presuppongono, sin dal principio, voci di danno distinte e autonomamente risarcibili, anche al di fuori dei consueti criteri tabellari.
Sul punto va opportunamente richiamato anche il contenuto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 235 del 16/10/2014 per la quale: “ Non risulta fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private) per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione, relativa al meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (cosiddette
pag. 6/10 “micropermanenti”) derivanti da sinistro stradale, in quanto impedirebbe di risarcire anche il danno morale, perché non contemplato espressamente dalla predetta disposizione di legge. A giudizio della Corte se è vero che l'art. 139 fa testualmente riferimento al danno biologico e non fa menzione anche del danno morale, però il giudice ha sempre la facoltà, in base a quanto previsto dal comma 3, di incrementare l'ammontare del danno biologico, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Questo meccanismo ex comma 3, consente di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, comprensiva anche del danno morale. Tale pronuncia è in linea con quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26972 del
2008: il danno morale − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato − rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.
In proposito va però rilevato che l'appellante non ha fornito alcuna allegazione Parte_1 specifica e tanto meno alcuna indicazione in ordine al danno morale subito o comunque in odine a particolare possibile sofferenza o patimento subiti, tale da potersi applicare il principio sopra enunciato verso il riconoscimento del maggior danno.
In conclusione l'importo complessivo spettante all'appellante per tutti i danni Parte_1
fisici subiti è pari ad Euro 19.523,61.
La superiore somma determinata alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
Con riferimento alle spese mediche non risulta in atti alcuna specifica richiesta o alcuna allegazione.
pag. 7/10 Va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del mezzo in favore di quale CP_1 proprietario;
sul punto può utilizzarsi la valutazione resa dal perito assicurativo , prodotta Per_2
in atti ed avverso la quale non è stata proposta alcuna specifica contestazione, secondo la quale l'ammontare dei danni è pari a complessivi Euro 590,58; detta somma, da considerarsi debito di valuta, non è soggetta a rivalutazione spettando sulla stessa solo gli interessi legali dalla data del fatto.
4) Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti sostengono che l'impugnata sentenza risulta altresì errata in quanto il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi circa la legittimazione passiva della come eccepita nella memorie 183 VI comma n.1; Controparte_4 affermano gli appellanti che secondo quanto stabilito dall'art.149 cod. ass. l'obbligo di rivolgersi al proprio assicuratore per le richieste risarcitorie relative al danno materiale ha valenza solo per la fase extra giudiziale, mentre nella eventuale fase giudiziale detto obbligo viene meno costituendo solo una facoltà, poiché, l'art.149 prevede la possibilità di rivolgere l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore solo ed esclusivamente come una facoltà.
Osserva la Corte che l'intervento nel primo grado di giudizio deve ritenersi svolto legittimamente da in forza della Convenzione tra Assicuratori per il Controparte_4
risarcimento diretto (cd. C.A.R.D.), quale “impresa gestionaria”, fermo restando per il danneggiato la possibilità di utilizzare la procedura di risarcimento diretto o di procedere con l'azione di responsabilità civile tradizionale contro il responsabile del sinistro, soluzione che hanno adottato gli appellanti.
In merito alla questione è intervenuta la Corte Costituzionale, inizialmente con l'ordinanza interpretativa del 23/12/2008, n. 441 con la quale, dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità sollevata sull'art. 149 cod. ass. ha chiarito che “il codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole” e, successivamente, con la sentenza interpretativa di rigetto del
19/06/2009, n. 180 ha statuito che il procedimento di cui all'art. 149 cod. ass. ha carattere “alternativo e non esclusivo” e quindi non preclude le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato.
Ad ogni buon conto le deduzioni formulate dalla in ordine al sinistro sono poi Controparte_4 risultate infondate, risultando comunque garantita per gli appellanti la loro pretesa risarcitoria pag. 8/10 dal riconoscimento della esclusiva responsabilità di controparte e dalla condanna in solido degli originari convenuti al risarcimento del danno.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza nei rapporti fra la parte appellante e gli appellati responsabili, mentre invece vanno compensate fra parte appellante ed Controparte_3
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 917/2021 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Barcellona Pozzo di Gotto del 14/09/2021 nel procedimento R.G. 1843/2017 così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_5
2) Accoglie la domanda pe per l'effetto dichiara la responsabilità esclusiva di CP_5
Cont nel sinistro per cui è causa e per l'effetto condanna in solido e la CP_5
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Controparte_7 [...]
dell'importo di Euro 19.523,61 a titolo di risarcimento dei danni fisici ed in favore di Pt_1
dell'importo di Euro 590,50 a titolo di risarcimento dei danni al mezzo, oltre CP_1
interessi come in motivazione;
3) Condanna in solido e la in persona del legale CP_5 Controparte_8
rappresentante p.t.. al rimborso in favore di parte appellante di spese e compensi del giudizio che liquida per il primo grado in Euro 570,00 per spese ed Euro 2.900,00 per compensi e per il secondo grado in Euro 810,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; .pone le spese della CTU a carico in solido di e della in persona del legale rappresentante p.t.. CP_5 Controparte_8
4) Compensa interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio fra la parte appellante e la
. .. CP_3 CP_3
Messina, camera di consiglio del 09/06/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente pag. 9/10 Dott. Arturo Oliveri
Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 10/10