Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 566/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Francesco Lombardi
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Roberto Annovazzi
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 9/2/2017 parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura sin dal 1998 e in particolare, per 157 giornate annue nel 2008, alle dipendenze
vantate e l'infondatezza della richiesta restitutoria della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2008, anche per intervenuta prescrizione del credito, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità dell'azione giudiziaria ai sensi ai sensi CP_3 dell'art. 152 disp. att. c.p.c., l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda e del gravame in sede amministrativa, la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.,
l'inammissibilità della domanda per inutile decorso del termine annuale di cui all'art. 47 D.P.R.
639/1970, nonché ai sensi dell'art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970, convertito con modificazione nella
L. n. 83/1970, la prescrizione annuale del diritto e il difetto di legittimazione passiva;
ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza e istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale, è stata assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione ha pronunciato la sentenza completa di dispositivo e motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccepita carenza di legittimazione CP_ passiva dell' in questo giudizio, atteso che in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in CP_ esame, appare del tutto evidente la legittimazione in capo all' in questa controversia promossa anche per il riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per il conseguente riconoscimento della prestazione previdenziale connessa.
Ciò posto in relazione alla corretta instaurazione del rapporto processuale, deve essere dichiarata, in via assorbente, la fondatezza dell'eccezione, sollevata dal resistente istituto, di decadenza, ai sensi dell'art. 22 d.l. n.7/1970, conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2008, provvedimento che sta alla base della ripetizione dell'indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio
(Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011;
Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno dedotto e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858;
Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718).
Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
CP_ Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, l' ha documentato che il disconoscimento delle giornate vantate per l'anno 2008 (disconoscimento totale con variazione da 157 a zero) è stato reso pubblico, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d.l. n° 98/2011, mediante visualizzazione, sul sito internet dell'istituto, del terzo elenco nominativo trimestrale 2013 di CP_ variazione dal 15/12/2013 al 31/12/2013 (cfr. notifica elenco in allegati .
Di conseguenza, non può che risultare tardivo il ricorso amministrativo proposto l'8/9/2016 avverso la comunicazione dell'indebito maturato a seguito di cancellazione delle giornate. Ed è escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo, risulta tardiva la proposizione della domanda giudiziale perché promossa oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni utili per la proposizione del ricorso amministrativo a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di visualizzazione sul sito dell' dell'elenco. CP_3
Più segnatamente, il corso della decadenza era cominciato sin dal 1/1/2014 con il decorso prima del termine (di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il 9/2/2017.
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro nel periodo dedotto né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 165/2023).
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alla prestazione economica, sicché, stante l'incontestabile mancanza di iscrizione (e del diritto attuale all'iscrizione) per l'anno
2008, la ricorrente non ha diritto a trattenere per lo stesso anno l'indennità di disoccupazione agricola, della quale l' ha richiesto la restituzione. CP_3
Quanto all'eccezione di prescrizione, deve essere rigettata non risultando decorso il termine ordinario di prescrizione decennale previsto per la ripetibilità delle somme indebitamente erogate.
Né l'irripetibilità può trovare legittimazione nella disciplina di favore invocata in ricorso e contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione (cfr. Cass. Sent. 19908/2004). Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n. 88/1989 è da ritenersi tassativo e, nel loro ambito, non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato.
Ne consegue il rigetto integrale della domanda.
Nulla sulle spese per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Castrovillari, 31.5.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.