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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/05/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n. 61/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI EMILIO SLAWITZ
( ) elettivamente domiciliata in Parma, Via Cairoli, 13, presso lo C.F._1
studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di
), con sede in 43035 Felino (PR), via Militi Assistenza Controparte_1 P.IVA_2
Volontaria, 2, fraz. San Michele Tiorre;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di;
CP_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; pagina 1 di 5 sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in data 25 marzo 2025 del ricorso e del decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno dell'area riservata collegata al codice Controparte_2
fiscale del destinatario come da attestazione della Cancelleria in atti); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “ costruzione, ristrutturazione
…di fabbricati civili”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII ( il solo debito erariale scaduto ammonta ad
€ 174.157,49; V. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 26 marzo 2025);
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ( i bilanci 2021,2022 e 2023 rivelano pacificamente il superamento dei limiti dimensionali necessari per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale);
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che pagina 2 di 5 il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 203.433,94 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 26 marzo 2025); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 212.29 ( V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 5 aprile 2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della
Riscossione) ; d) dalla presenza di plurimi decreti ingiuntivi ( D.I. 472/2023 – R.G.
1197/2023; D.I. 1104/2023 – R.G. 2802/2023; D.I. 327/2023 – R.G. 651/2023; D.I.
606/2024 – R.G. 1569/2024; D.I. 688/2024 – R.G. 1742/2024; D.I. 107/2024 – R.G.
257/2024; D.I. 841/2024 – R.G. 1163/2024) emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore al deposito del ricorso per l' apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa Cancelleria Affari Civili del 4 aprile 2025 ); e) dalla presenza del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di debiti esigibili entro l'esercizio successivo per €
818.000 e di perdite per € 332.769; f) dall'esito negativo dei pignoramenti effettuati ( doc 7 ricorrente); ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in Persona_1
possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
pagina 3 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale di ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
43035 Felino (PR), via Militi Assistenza Volontaria, 2, fraz. San Michele Tiorre in persona del legale rappresentante pro tempore ); Controparte_3 C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ) con studio in Persona_1 CodiceFiscale_3
STRADELLO MARCHE, 6, 43121 PARMA professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 17 settembre 2025 ore 10.45 ;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad pagina 4 di 5 acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 14 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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