Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 671/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
) – n.q. di titolare dell'impresa edile in ditta omonima corrente in Rosolini
[...]
Pa (P.IVA ) - rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alberto C.F._2
Bocchieri (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
(nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._4
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Milena Mangiafico (del
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: condannatorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 13.11.2017 i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Siracusa la onde - Controparte_3
premesso che tra il 14 ed il 16 ottobre del 2016 avevano patito un furto all'interno della loro abitazione (al terzo piano dello stabile condominiale in Siracusa, via
Pachino n. 15) in cui ignoti malviventi si erano introdotti dal balcone dell'appartamento aggettante sull'interno dello stabile che avevano potuto raggiungere scalando i ponteggi che l'impresa edile del aveva, dopo che Parte_1
l'ente condominiale gli aveva commesso in appalto il rifacimento dei prospetti dello stabile medesimo, collocato sui luoghi – sentir condannare il convenuto al risarcimento dei danni nell'occorso patiti, da quantificarsi nel controvalore pecuniario dei preziosi e degli altri oggetti di valore (elencati nella denuncia di furto prontamente sporta, il 17 i.s., presso la Questura di Siracusa) illecitamente trafugati:
e, così, a complessivi € 7.500,00.
Costituitosi in lite, il negava di poter essere chiamato a rispondere dei Parte_1
danni reclamati dagli attori avendo – deduceva – gli addetti (alle sue dipendenze) ai lavori oggetto di detto appalto diligentemente curato, al termine delle attività quotidiane, di apprestare ogni cautela onde, nelle ore in cui il cantiere non era presidiato, i ponteggi collocati sui luoghi non costituissero facile veicolo di accesso clandestino agli appartamenti dello stabile. Sotto diverso profilo, obiettava che della reale presenza all'interno dell'appartamento attoreo di quanto elencato nella predetta denunzia di furto nessuna prova fosse stata fornita, né potesse essere fornita. In subordine, chiedeva che fosse quantomeno ritenuto un concorso di colpa degli attori cui addebitava che, in seguito alla collocazione sui luoghi di detti ponteggi, non si fossero curati di meglio barricare la loro abitazione.
§§§ Venuti in udienza, la causa era istruita (oltre che con ulteriore produzione documentale, in particolare della relazione di servizio del personale della Questura di
Siracusa che, nel tardo pomeriggio del 16.10.2016, si era portato sui luoghi, ove aveva constatato quanto nella stessa relazione riportato) con l'assunzione di prova testimoniale.
Indi, raccolte le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, il primo giudice in ispecie considerava:
- che le risultanze probatorie lasciassero emergere “con sufficiente certezza che i malviventi rimasti ignoti siano riusciti a penetrare all'interno dell'appartamento degli attori usufruendo dei ponteggi posti all'esterno della facciata del palazzo”,
- che “Nello specifico, è di tutta evidenza che l'omessa illuminazione e la mancanza di allarme nell'intero cantiere e soprattutto nei ponteggi abbia agevolato il furto. Pertanto …… va riconosciuta a carico della ditta la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i fatti di causa e dovuto, conseguentemente, il risarcimento del danno patito a seguito del furto”,
- che “In ordine al quantum debeatur, occorre rilevare che la refurtiva è consistita in monili d'oro, denaro in contanti, un tablet ed un computer portatile. E' di tutta evidenza l'estrema difficoltà di ricostruire, per ciascuno di essi, epoca di acquisto, provenienza e prezzo in assenza di documentazione idonea. Valga al riguardo considerare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la valutazione equitativa del danno è inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività. Esplicitato quindi che siffatta refurtiva, in un quadro complessivo di ottima situazione economica, era verosimilmente di valore, si fissa il risarcimento di euro 4.000,00”.
Pertanto, con sentenza n. 722/2023 del 13.4.2023 così statuiva, definitivamente pronunciando, l'adito Tribunale:”
P Q M
… Condanna l' Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare a
[...]
e per quanto in parte motiva la somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 4.000,00. Condanna la soccombente alle spese di lite liquidate come in CP_3
parte motiva”.
§§§
Con citazione tempestivamente notificata il 12.5.2023 Parte_1
interponeva appello avverso detta sentenza, di cui censurava sia quanto ritenutovi in punto di an debeatur sia quanto ritenutovi in punto di quantum debeatur.
In punto di an debeatur, obiettava che il primo giudice avesse ritenuto “probante la querela che è una mera dichiarazione di parte, priva di valore probatorio, e poi attendibile la prova testimoniale del figlio nonostante lo stesso abbia Testimone_1
dichiarato di essere entrato nell'immobile oggetto del presunto furto il 15/10/2016, mentre gli appellati dichiarano di aver scoperto il presunto furto il 16/10/2016. Cosa
è successo giorno 15/10/2016 dopo che il teste è entrato Testimone_1
nell'immobile dei genitori? Questo fatto di per sé fa venir meno il nesso causale tra il presunto e contestato furto e i ponteggi apposti dalla Impresa Parte_1
. Il figlio è entrato nell'immobile il 15/10/2016, non ha
[...] Testimone_1
chiamato le forze di polizia e non sappiamo, a questo punto, cosa è successo nell'immobile oggetto di causa sino al 16/10/2016”.
Quanto poi alla predetta relazione di servizio che il primo giudice pure aveva tenuto in conto, doveva rilevarsi che fosse stata acquisita in atti “in violazione del diritto di difesa dell'appellante perché, nonostante la possibile tempestiva produzione con citazione nel contraddittorio delle parti, è stata depositata dagli attori oltre i termini previsti dall'art.183 VI° C. c.p.c. (vecchio rito), in allegato alla propria comparsa conclusionale, priva di alcuna autenticità e provenienza e quindi della relativa veridicità”.
Sempre in punto di an debeatur, obiettava ulteriormente esso appellante:
- che “Il Giudice di primo grado ha basato la propria decisione anche sul fatto che i ponteggi erano privi di illuminazione e di allarme. A tal riguardo si precisa che l'immobile oggetto di causa, costituente il Controparte_5
si trova in Siracusa nella via Pachino n.15 e tutto il quartiere, inserito nel contesto urbano di Siracusa, è dotato di idonea illuminazione. Inoltre,
l'apposizione di allarme sui ponteggi è impossibile da poter eseguire dato che esso verrebbe attivato ogni qualvolta un gatto o un uccello di medie dimensioni (colomba) cammini o si ponga sul ponteggio. Sarebbe un continuo scattare del relativo allarme che impedirebbe il sonno a tutti i condomini.
Inoltre, nel contratto di appalto non venne posto alcun obbligo in tale senso a carico dell' e non esiste alcuna norma Controparte_6
che imponga alla ditta appaltatrice l'apposizione di allarme sui ponteggi”,
- che “I testi di parte appellante hanno pienamente confermato il corretto comportamento posto in essere dall' Controparte_6
nell'apposizione del ponteggio. Infatti i testi escussi hanno confermato che il ponteggio era totalmente recintato con una rete plastificata a protezione di terzi passanti per i calcinacci in caduta durante i lavori edili;
che lo stesso era totalmente recintato con rete metallica avente un'altezza da terra di mt. 2; che
i superiori ponteggi, alla fine di ogni giornata lavorativa e durante il weekend,
e quindi anche il 14-15-16/10/2016, venivano impediti nella intercomunicazione tra gli stessi con rimozione delle scale interne movibili di accesso dal ponteggio inferiore al ponteggio superiore da terra (la sede del piano del ponteggio non corrispondeva a quella dei piani dell'immobile – teste del 13/11/2019), riponendoli nella baracca degli attrezzi, Testimone_2
dotata di serratura, posta vicina all'immobile, e che il superiore cantiere veniva messo in sicurezza chiudendo ogni via di accesso allo stesso, con blocco della rete metallica posta a salvaguardia del superiore immobile al piano terra”,
- che gli appellati, “se proprietari di oggetti di valore, avevano l'obbligo, secondo il principio di comune diligenza, di predisporne la relativa custodia in apposita cassaforte o similari, tanto più in presenza di un ponteggio sul proprio immobile”: e di tanto avrebbe dovuto tenersi conto, subordinatamente, agli effetti di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. In punto per converso di quantum debeatur, obiettava esso Parte_1
- che “L'art.1226 C.C. attribuisce al Giudice di merito non un potere arbitrario ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova circa l'ammontare del danno. Il Giudice può quindi disporre di tale facoltà solo nel caso in cui
l'esistenza del danno sia indiscutibile, ma discutibile ne sia l'ammontare. Nel caso de quo manca alcuna prova sia in ordine al contestato furto e sia in ordine ai contestati beni asportati. L'unico teste degli appellati, sig. Tes_1
, figlio degli stessi, in ordine ai beni presuntivamente oggetto di
[...]
refurtiva, all'udienza del 17/04/2019, alla domanda di come facesse a sapere della presenza degli oggetti in casa dei genitori, risponde “NULLA SO DIRE
IN MERITO”. Inoltre, quanto al presunto valore degli stessi risponde: “…….
NE CONOSCO IL VALORE PERCHE' RIFERITOMI DA MIA MAMMA”
(Irrilevante dichiarazione de relato)”,
- che comunque, e quantomeno, detto teste, “in ordine alla presunta refurtiva dichiara espressamente che il computer e il tablet erano propri. Sul punto il
Giudice di primo grado, non tenendo conto di tale dichiarazione, ha inserito nella presunta refurtiva, come valore risarcibile, anche il superiore computer e tablet nonostante non fossero di proprietà degli odierni appellati”.
E per tutto quanto così riassunto concludeva detto appellante chiedendo alla Corte adita che la domanda risarcitoria dei coniugi fosse, in riforma Parte_2
della sentenza impugnata, infine rigettata;
ovvero, ed in subordine, che fosse “nel solo caso di comprovata contestata responsabilità, accertata e dichiarata la prevalente concorsualità in capo agli appellati per la mancata adozione, da parte degli stessi, all'interno del proprio appartamento, di ogni misura idonea e cautelativa atta ad evitare l'esecuzione del furto oggetto di causa nella piena consapevolezza dell'esistenza in atto di un ponteggio esterno ed in base alle comune regole di diligenza”.
§§§ Costituitisi in contraddittorio i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
contestavano l'appello di controparte – che chiedevano infine che fosse rigettato - in particolare replicando:
- che “la produzione della relazione di servizio redatta dagli agenti di polizia intervenuti sui luoghi, prodotta solo unitamente alla comparsa conclusionale,
è stata richiesta in ogni atto difensivo ed in ogni verbale di causa del primo grado di giudizio sia ex art. 210 c.p.c. sia su iniziativa dei precedenti difensori dei coniugi direttamente alla Questura di Siracusa. Ma la Parte_2
Questura inviava il suddetto documento solo prima della conclusione del procedimento di primo grado. Tale relazione fotografa inconfutabilmente lo stato dei luoghi all'atto del sopraggiungere dei poliziotti, i quali sul punto scrivevano:”si sono introdotti nell'appartamento forzando la finestra della camera del figlio. Hanno rovistato nelle varie stanze rubando diversi oggetti
(…). I malviventi hanno sfruttato il ponteggio esterno”. La prova testimoniale
e la relazione di servizio descrivono ampiamente ed inequivocabilmente la dinamica dei fatti”,
- che “l'atto di appello è fondato su un evidente e macroscopico errore materiale commesso dal teste allorquando gli è stata rivolta Testimone_1
una domanda a chiarimento e ha indicato la data di rientro nell'appartamento al 15 ottobre anziché al 16 ottobre. Sul punto si precisa che la testimonianza è stata resa ben tre anni dopo l'accadimento dei fatti e che sicuramente il sig.
ha confuso le date”, Tes_1
- che non si esponesse ad alcun rilievo la presa di posizione del primo giudice che “basandosi sulla denuncia sporta e sulle dichiarazioni del teste, precisando in sentenza che non fosse possibile risalire all'esatta quantificazione del valore dei beni sottratti, ha ritenuto opportuno effettuare una quantificazione in via equitativa. La veridicità della denuncia e della testimonianza si rinvengono nella indicazione del valore dei beni sottratti per i quali è stata indicata una modica cifra. I coniugi se Parte_2 fossero persone disoneste, avrebbero potuto dichiarare che il valore dei beni sottratti ammontava a 50.000,00 euro, od a 100.000,00 euro, e invece no! Gli appellati non solo hanno dichiarato che il valore della refurtiva ammontava ad
€ 7.500,00, ma hanno omesso di considerare il valore dei beni distrutti a causa dell'effrazione, quali la saracinesca ed il vetro della stanza dalla quale sono entrati i ladri”,
- che “L'obbligo di comune diligenza di dotarsi di una cassaforte per custodire gioielli non è sancito da alcuna normativa”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale, tolta la quale (ed acquisito altresì il fascicolo di primo grado anche in formato analogico, giusta ordinanza del 13.6.2024) la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
In punto di an debeatur l'appello del non si presta ad essere atteso Parte_1
siccome basato, invero, sul singolare assunto che quella degli odierni appellati sia stata, in definitiva, una messinscena: come sarebbe irrefutabilmente dimostrato dalla circostanza che, stando alle dichiarazioni del teste , alla data del Testimone_1
15.10.2016 l'appartamento de quo fosse già stato visitato da ignoti malfattori, e tanto il teste avrebbe quello stesso giorno constatato;
e che detti appellati abbiano, tuttavia, atteso il giorno successivo per richiedere l'intervento sui luoghi della forza pubblica.
Postergazione - questa - nell'ottica dell'appellante fraudolentemente rivolta a far sì che il furto nell'occorso consumato potesse essere addebitato ad esso medesimo
[...]
Pt_1
Se non fosse tuttavia – osserva la Corte – che, rispetto all'intento fraudolento preteso dall'appellante, non si arguisce che cosa dovesse indurre i coniugi
[...]
a denunciare in ritardo il patito furto: infatti pacifico è, quantomeno, che i CP_7 ponteggi del fossero da tempo presenti sui luoghi. Vuole poi, di tutta Parte_1
evidenza, provare troppo quanto l'appellante fa derivare dalla risposta del teste che
“dichiara di essere stato lui ad entrare per primo e non ricorda a che ora” dacchè, alla luce delle complessive emergenze probatorie, a chi legga la dichiarazione scevro da preconcetti appare chiaro che il teste fosse nell'occorso in compagnia dei genitori e che sia poi stato il primo a varcare, al termine di quel weekend, la soglia di casa.
In ultima analisi deve consentirsi, allora, con gli appellati che il teste sia stato Tes_3
soltanto impreciso (nel probabile intento, rivelatosi infine controproducente, di dimostrarsi quanto più utile all'istruzione della causa) nel datare la scoperta del furto alla data del 15 piuttosto che, come dimostrato per tabulas dalla suddetta relazione di servizio, del 16 ottobre 2016.
Relazione di servizio – si passa a rilevare – che gli odierni appellati facevano oggetto di istanza ex art. 210 c.p.c. sin dalla loro citazione introduttiva del giudizio di primo grado: di talchè non può ritorcersi in danno degli stessi appellati il fatto che il primo giudice non abbia atteso che fosse acquisita in atti di causa prima di chiudere la fase istruttoria del processo e di rinviare le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
§§§
Non si espone a rilievi – si passa a considerare – la conclusione che il furto de quo sia stato ricondotto a fatto e colpa del Parte_1
Soprattutto perché – osserva la Corte - la consumazione del fatto delittuoso dimostra ex se ipsum che i ladri abbiano potuto approfittare delle suddette scale interne di accesso da un'impalcatura ad altra: scale di cui – contrariamente a quanto riferito dai testi escussi su indicazione del dunque non a torto reputati compiacenti Parte_1
dal primo giudice - si deve ammettere che, quantomeno al termine della giornata di lavoro del 14.10.2016, sia stata omessa la rimozione e la loro custodia nella summenzionata baracca degli attrezzi dotata di serratura se è vero, come è vero, che sui luoghi non venivano rinvenute altre scale che si può certamente escludere che gli ignoti malfattori, se le avessero portate con sé per scalare il ponteggio, si siano infine riportate indietro senza, invece, abbandonarle sui luoghi medesimi.
Ciò posto, va poi escluso il concorso di colpa dei danneggiati subordinatamente perorato dall'appellante che, come s'è visto, ritiene di poter addebitare a controparte di aver detenuto all'interno della propria abitazione oggetti di valore senza
“predisporne, secondo il principio di comune diligenza, la relativa custodia in apposita cassaforte o similari, tanto più in presenza di un ponteggio sul proprio immobile”. L'assenza di casseforti all'interno di private abitazioni è dato di fatto assai frequente, specie se si tratti di abitazioni non isolate ma comprese in stabile condominiale, per di più in pieno centro urbano: e dato di fatto che, invero, costituisce la regola e non l'eccezione non si presta ad essere stigmatizzato in termini di negligenza, neanche - sì come il tuttavia vorrebbe – rispetto a quanto Parte_1
previsto dal primo comma dell'art. 1227 c.c. poiché, vero essendo che “Il concorso del fatto colposo del danneggiato, che ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. esclude o limita il diritto al risarcimento, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale - col concorso di ulteriori elementi causali - sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento” (Cass. III 24320/2008), a fortiori va allora escluso il concorso di colpa del danneggiato che non abbia sicura possibilità di evitare che la situazione pericolosa creata dal danneggiante sia foriera di ingiusto danno ma soltanto, ed in teoria, di apprestare delle parziali cautele tuttavia
“inesigibili” (perché valutabili quale, per l'appunto, eccezione e non regola) anche alla stregua del canone di diligentia quam in suis.
§§§
Ciò posto e ritenuto, in punto di quantum debeatur mette, in primo luogo, conto di dare atto che il primo giudice, nel quantificare infine in totali € 4.000,00 il controvalore pecuniario dei beni illecitamente asportati, computava anche il computer ed il tablet altresì elencati nella succitata denuncia di furto del 17.10.2016 sebbene – ne va dunque dato atto - di proprietà non degli appellati ma del di loro figlio.
Per il resto, la definizione dell'appello del passa per la considerazione Parte_1 che nei casi di specie (se, cioè a dire, non si abbia la materiale disponibilità delle cose il cui valore venale è da stimare) il disposto dell'art.1226 c.c. - di cui il primo giudice si è laconicamente limitato a fare applicazione - vada coordinato con quello degli artt.
2736 c.c. (secondo cui il giuramento suppletorio è “quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti”) e 241 c.p.c. (secondo cui “Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia”).
Al fine della più probante quantificazione del danno nella specie complessivamente patito dagli appellati deve essere, pertanto, deferito agli appellati medesimi giuramento estimatorio: secondo la formula di cui all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo che deve essere, conseguentemente, contestualmente adottata.
Formula rivolta a stabilire il valore di mercato (alla data del furto) delle cose (fatta eccezione del computer e del tablet ridetti) nella specie trafugate entro importo massimo pari (non avendo gli appellati spiegato alcun appello incidentale) ai suddetti quattromila euro.
E stante la conseguente natura non definitiva – ex art. 279, n. 4, c.p.c. - della presente sentenza nulla va, allo stato, disposto sulle spese di giudizio (conf. ex pluribus Cass.
06/05/2003 n. 6884, “La condanna alle spese processuali, dovendo essere emessa dal giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con la sentenza che davanti a lui chiude il processo, non può essere pronunciata con la sentenza non definitiva, la quale non conclude la controversia e non chiude il processo”).
P Q M
La Corte – non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 722/2023 del 13.4.2023 proposto, con citazione del 12.5.2023, da nei confronti dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello interposto da avverso la sua condanna Parte_1
al risarcimento del danno nella specie patito dai coniugi e Controparte_1
Controparte_2
- al fine della esatta determinazione del conseguente quantum debeatur deferisce ai coniugi e giuramento estimatorio, Controparte_1 Controparte_2
come da separata e contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo,
- riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.XII.2024.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)