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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Elena Andrea Pucci, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1480 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DE NICOLO ANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BERALDO GIANCARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Ripetizione di indebito – arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso Pt_1
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare che il sig. , in via preliminare abbia diritto alla ripetizione di Parte_1 quanto indebitamente pagato e conseguentemente condanni la resistente a rifondere alla parte ricorrente la cifra che si riterrà dovuta a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
pagina 1 di 6 o in subordine condanni la parte resistente all'indennizzo ex art. 2041 c.c. sempre della somma che sarà ritenuta di giustizia e sborsata dalla parte ricorrente o comunque nella misura che sarà ritenuta in corso di causa, o che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per parte convenuta “ In via pregiudiziale – per le ragioni esposte in atti, dichiarare nullo il CP_1 ricorso (combinato disposto degli articoli 281 undecies – 163 e 164, quarto comma, c.p.c.) con ogni conseguente statuizione di legge.
In via preliminare – per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'esperita azione ex art. 2033 c.c. e dei crediti ai quali è riferita.
Nel merito – accertato e dichiarato, per le ragioni esposte in atti, che nulla è dovuto da a CP_1
, respingere il ricorso e le domande tutte in esso formulate, nessuna esclusa. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria – per le ragioni esposte in comparsa di costituzione (pag. 6), richiamata l'istanza di accesso agli atti di cui al doc. 9 e il sollecito doc. 12 – ex art. 210 – 213 c.p.c. – ordinare all'attore o, in alternativa, all'Agenzia delle Entrate di Varese il deposito in giudizio dei Modelli 730 compilati da negli anni dal 2008 al 2012.” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. il NO chiedeva la restituzione delle somme dallo Parte_1
stesso corrisposte per la realizzazione di interventi sulla casa di via Don Primo Mazzolari a Malnate di proprietà della RA un tempo casa coniugale ed ora abitata dalla RA CP_1
le somme corrisposte si riferiscono ad un mutuo per alcuni lavori di miglioria ed CP_1
ampliamento contratto dal ricorrente a far data dal 2010 e con estinzione prevista nel 2020 (doc.1 del ricorrente) a ciò si aggiungano altre spese per interventi ulteriori fino a concorrenza in totale di
€45.000,00.
Gli interventi consistevano nell'ampliamento della casa, nell'installazione di pannelli solari per riscaldamento e acqua calda e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione e vendita di energia stimata in un guadagno annuo, stimato, di €1.500,00.
Il ricorrente ritenendo che tali importi esulino da ogni adempimento di dovere morale e sociale e che non rispettino i minimi di proporzionalità ed adeguatezza, come stabilito dall'art.2034 c.c. ne chiede la restituzione a titolo di indebito oltre che a titolo di arricchimento senza causa con riguardo ai vantaggi economici che la RA continua a percepire dall'impianto fotovoltaico. CP_1
pagina 2 di 6 Oltre a ciò il NO chiedeva la restituzione del 50% degli importi per assegni familiari Pt_1
incassati in via esclusiva dalla RA fino a marzo 2022 (doc.4 del ricorrente) sul CP_1 presupposto dell'affidamento congiunto dei figli della coppia.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per genericità della domanda, la prescrizione dei crediti e nel merito l'infondatezza della domanda per carenza probatoria che riguarda la mancanza di prova relativa alla destinazione delle somme oggetto di mutuo e dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari dai quali non si deduce il beneficiario.
La resistente inoltre ritiene che le somme di cui al contratto di prestito personale ammontante ad €
31.275,29 siano servite per ben altri scopi rispetto alla ristrutturazione della allora casa di abitazione.
La ricorrente produce inoltre estratto conto dal C/c intestato ai propri genitori dal quale emerge un pagamento di €40.000 in suo favore il 4.12.2009 un pagamento di 19.800 a favore dell'impresa
Colombo ed un altro pagamento di €20.000 sempre all'impresa Colombo oltre ad una serie di matrici di assegni che riportano somme e destinatari degli esborsi riferiti a professionisti ed imprese e tra i quali si nota un “saldo tetto” oltre a nominativo di un geometra (doc.6) oltre agli estratti conto del proprio conto corrente che evidenziano molti pagamenti effettuati ad impresa edile Colombo al comune di Malnate per oneri di urbanizzazione, ad una impresa che si occupa di serramenti (doc.7).
Quanto al fotovoltaico la resistente produce un finanziamento (doc.8) relativo all'impianto stesso.
Quanto agli assegni familiari la resistente si oppone alla domanda del ricorrente ritenendo di nulla dovere allo stesso in quanto il collocamento prevalente dei figli era stato stabilito presso di sé con conseguente diritto di percepire per intero gli assegni familiari.
All'udienza sono state precisate le conclusioni e le parti hanno discusso oralmente la causa;
la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
In merito alle eccezioni di parte convenuta:
Si deve innanzi tutto osservare come l'eccezione di nullità del ricorso, che la comparsa di costituzione della RA , non possa essere ritenuta fondata, il ricorso rispetta le Controparte_2 prescrizioni degli articoli 281 decies e dell'art.163 c.p.c..
La previsione dell'art. 164 comma 4 c.p.c., citata dalla convenuta a motivo della nullità del ricorso introduttivo, fa riferimento all'esposizione dei fatti che, ove mancante, determinerebbe la nullità
pagina 3 di 6 dell'atto introduttivo, tuttavia l'esposizione dei fatti è sufficientemente chiara nel ricorso presentato dal NO . Pt_1
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, fatta valere dalla RA essa deve CP_1
ritenersi fondata. Il credito derivante dal pagamento di ratei di mutuo a partire dal 2010 o eventuali esborsi antecedenti, e quindi l'azione volta alla restituzione di tali importi, soggiace alla prescrizione decennale stabilita e richiamata dall'art.2033 c.c..
Il decorso della prescrizione a far data dall'ultima rata di pagamento, tipica del contratto di mutuo che si configura come dazione unitaria ma a rimborso rateizzato, ha valenza esclusivamente all'interno del rapporto tra mutuante e mutuato.
Pertanto i pagamenti effettuati prima del giugno 2013, atteso che la data di iscrizione a ruolo della presente causa risale al giugno 20123, devono ritenersi prescritti e quindi non più esigibili dal ricorrente, giacché dalla documentazione agli atti non emerge che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione efficaci.
Atteso quanto sopra il ricorso potrà essere accolto nei limiti di cui infra.
In punto mutuo per ristrutturazione ed ampliamento:
Dalla documentazione agli atti si evince che aveva concesso un prestito pluriennale al CP_3 ricorrente per la somma di €37.699,20, che il NO avrebbe speso per la ristrutturazione ed Pt_1
ampliamento della casa, di proprietà della NOa ed allora adibita a casa familiare, e per CP_1 altre migliorie come l'installazione di un impianto fotovoltaico.
L'onere probatorio a carico del ricorrente in merito all'effettiva destinazione delle somme, tuttavia, non risulta soddisfatto.
In particolare dal doc. 2 di parte ricorrente mostra due pagamenti a favore di risalenti Parte_2 al 2006 ed un pagamento per €5.730,01 risalente al luglio 2010 che si possono far risalire agli interventi di ristrutturazione ma il diritto a richiedere la restituzione delle predette somme non è più azionabile in forza della prescrizione decennale.
Anche le fatture prodotte sub doc. 10 nulla provano in merito all'effettiva provenienza dei pagamenti ed inoltre risultano cointestate agli allora coniugi con ciò rendendo ancora più incerta l'identificazione dell'effettiva provenienza dei pagamenti.
pagina 4 di 6 L'estratto conto prodotto sub doc. 13 mostra una serie di prelievi e di assegni che sono stati effettuati o emessi dal conto corrente del ricorrente ma senza alcuna indicazione dei destinatari e per di più tutti riferibili a periodi ricadenti nel decennio di prescrizione e pertanto non ripetibili.
Dal canto suo la resistente dimostra di essersi fatta carico di versare, direttamente o per mezzo del padre, somme che sono state spese per la ristrutturazione della casa o per il suo ampliamento o per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, si vedano in proposito i documenti prodotti sub 6, 7 e 8.
Quanto all'assegno familiare oggi assegno unico:
Il signor chiede altresì la restituzione del 50% delle somme ricevute dalla RA per Pt_1 CP_1 assegni familiari sino al 2022 data dalla quale ha potuto percepire il 50% dell'assegno unico.
Dall'anno 2018 il protocollo adottato dal Tribunale di Varese in merito a separazioni e divorzi prevede che l'Assegno per il Nucleo Familiare venga accreditato al genitore collocatario convivente con i figli, salvo diversi accordi, che nel caso di specie non emergono dalla documentazione agli atti.
Pertanto dal 2018 al 2022, data dalla quale il NO afferma di essere riuscito ad ottenere il Pt_1
50% dell'importo dell'Assegno Unico Familiare, è stato legittimamente trattenuto dalla RA
CP_1
Dal 2014 al 2018, in assenza di diversi accordi e nell'impossibilità di fare riferimento a pregresse linee guida adottate dal Tribunale di Varese, si ritiene che la RA debba versare il 50% CP_1 dell'importo percepito per i figli e a titolo di assegni familiari e questo a far data dalla separazione e fino alla fine del 2017. L'importo dei predetti assegni non essendo indicato non può essere quantificato in questa sede.
Quanto agli importi relativi alla produzione di energia elettrica:
Poiché non è stata raggiunta alcuna prova in merito al soggetto che effettivamente ha corriposto gli importi necessari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nulla potrà essere riconosciuto al
NO per tale titolo. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza con compensazione parziale tenuto conto dell'accogliento di parte della domanda di restituzione di parte degli importi relativi agli assegni familiari percepiti dalla resistente per il periodo indicato nella parte motiva, e si liquidano come da dispositivo.
***********
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) CONDANNA parte convenuta a restituire al ricorrente il 50% delle somme percepite a titolo di assegno familiare a far data dalla separazione e fino a tutto l'anno 2017, con interessi al tasso legale;
2) RESPINGE PER IL RESTO.
3) CONDANNA PARTE RICORRENTE al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in €919,00 per la fase di studio della causa, €1.166,00 per la fase introduttiva, €1.176,00 per la fase di trattazione ed istruttoria (importo ridotto del 30% per assenza di attività istruttoria), €851,00 per la fase decisionale decisoria (importo ridotto del 50% perché limitata alla discussione senza deposito di comparse conclusionali e repliche) compensa i predetti importi in ragione del
20% per tra le parti, oltre C.P.A. e rimborso spese generali 15% ex DM 55/14 oltre IVA se dovuta.
Così deciso in Varese, in data 11/02/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Elena Andrea Pucci, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1480 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DE NICOLO ANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BERALDO GIANCARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Ripetizione di indebito – arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso Pt_1
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare che il sig. , in via preliminare abbia diritto alla ripetizione di Parte_1 quanto indebitamente pagato e conseguentemente condanni la resistente a rifondere alla parte ricorrente la cifra che si riterrà dovuta a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
pagina 1 di 6 o in subordine condanni la parte resistente all'indennizzo ex art. 2041 c.c. sempre della somma che sarà ritenuta di giustizia e sborsata dalla parte ricorrente o comunque nella misura che sarà ritenuta in corso di causa, o che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per parte convenuta “ In via pregiudiziale – per le ragioni esposte in atti, dichiarare nullo il CP_1 ricorso (combinato disposto degli articoli 281 undecies – 163 e 164, quarto comma, c.p.c.) con ogni conseguente statuizione di legge.
In via preliminare – per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'esperita azione ex art. 2033 c.c. e dei crediti ai quali è riferita.
Nel merito – accertato e dichiarato, per le ragioni esposte in atti, che nulla è dovuto da a CP_1
, respingere il ricorso e le domande tutte in esso formulate, nessuna esclusa. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria – per le ragioni esposte in comparsa di costituzione (pag. 6), richiamata l'istanza di accesso agli atti di cui al doc. 9 e il sollecito doc. 12 – ex art. 210 – 213 c.p.c. – ordinare all'attore o, in alternativa, all'Agenzia delle Entrate di Varese il deposito in giudizio dei Modelli 730 compilati da negli anni dal 2008 al 2012.” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. il NO chiedeva la restituzione delle somme dallo Parte_1
stesso corrisposte per la realizzazione di interventi sulla casa di via Don Primo Mazzolari a Malnate di proprietà della RA un tempo casa coniugale ed ora abitata dalla RA CP_1
le somme corrisposte si riferiscono ad un mutuo per alcuni lavori di miglioria ed CP_1
ampliamento contratto dal ricorrente a far data dal 2010 e con estinzione prevista nel 2020 (doc.1 del ricorrente) a ciò si aggiungano altre spese per interventi ulteriori fino a concorrenza in totale di
€45.000,00.
Gli interventi consistevano nell'ampliamento della casa, nell'installazione di pannelli solari per riscaldamento e acqua calda e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione e vendita di energia stimata in un guadagno annuo, stimato, di €1.500,00.
Il ricorrente ritenendo che tali importi esulino da ogni adempimento di dovere morale e sociale e che non rispettino i minimi di proporzionalità ed adeguatezza, come stabilito dall'art.2034 c.c. ne chiede la restituzione a titolo di indebito oltre che a titolo di arricchimento senza causa con riguardo ai vantaggi economici che la RA continua a percepire dall'impianto fotovoltaico. CP_1
pagina 2 di 6 Oltre a ciò il NO chiedeva la restituzione del 50% degli importi per assegni familiari Pt_1
incassati in via esclusiva dalla RA fino a marzo 2022 (doc.4 del ricorrente) sul CP_1 presupposto dell'affidamento congiunto dei figli della coppia.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per genericità della domanda, la prescrizione dei crediti e nel merito l'infondatezza della domanda per carenza probatoria che riguarda la mancanza di prova relativa alla destinazione delle somme oggetto di mutuo e dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari dai quali non si deduce il beneficiario.
La resistente inoltre ritiene che le somme di cui al contratto di prestito personale ammontante ad €
31.275,29 siano servite per ben altri scopi rispetto alla ristrutturazione della allora casa di abitazione.
La ricorrente produce inoltre estratto conto dal C/c intestato ai propri genitori dal quale emerge un pagamento di €40.000 in suo favore il 4.12.2009 un pagamento di 19.800 a favore dell'impresa
Colombo ed un altro pagamento di €20.000 sempre all'impresa Colombo oltre ad una serie di matrici di assegni che riportano somme e destinatari degli esborsi riferiti a professionisti ed imprese e tra i quali si nota un “saldo tetto” oltre a nominativo di un geometra (doc.6) oltre agli estratti conto del proprio conto corrente che evidenziano molti pagamenti effettuati ad impresa edile Colombo al comune di Malnate per oneri di urbanizzazione, ad una impresa che si occupa di serramenti (doc.7).
Quanto al fotovoltaico la resistente produce un finanziamento (doc.8) relativo all'impianto stesso.
Quanto agli assegni familiari la resistente si oppone alla domanda del ricorrente ritenendo di nulla dovere allo stesso in quanto il collocamento prevalente dei figli era stato stabilito presso di sé con conseguente diritto di percepire per intero gli assegni familiari.
All'udienza sono state precisate le conclusioni e le parti hanno discusso oralmente la causa;
la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
In merito alle eccezioni di parte convenuta:
Si deve innanzi tutto osservare come l'eccezione di nullità del ricorso, che la comparsa di costituzione della RA , non possa essere ritenuta fondata, il ricorso rispetta le Controparte_2 prescrizioni degli articoli 281 decies e dell'art.163 c.p.c..
La previsione dell'art. 164 comma 4 c.p.c., citata dalla convenuta a motivo della nullità del ricorso introduttivo, fa riferimento all'esposizione dei fatti che, ove mancante, determinerebbe la nullità
pagina 3 di 6 dell'atto introduttivo, tuttavia l'esposizione dei fatti è sufficientemente chiara nel ricorso presentato dal NO . Pt_1
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, fatta valere dalla RA essa deve CP_1
ritenersi fondata. Il credito derivante dal pagamento di ratei di mutuo a partire dal 2010 o eventuali esborsi antecedenti, e quindi l'azione volta alla restituzione di tali importi, soggiace alla prescrizione decennale stabilita e richiamata dall'art.2033 c.c..
Il decorso della prescrizione a far data dall'ultima rata di pagamento, tipica del contratto di mutuo che si configura come dazione unitaria ma a rimborso rateizzato, ha valenza esclusivamente all'interno del rapporto tra mutuante e mutuato.
Pertanto i pagamenti effettuati prima del giugno 2013, atteso che la data di iscrizione a ruolo della presente causa risale al giugno 20123, devono ritenersi prescritti e quindi non più esigibili dal ricorrente, giacché dalla documentazione agli atti non emerge che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione efficaci.
Atteso quanto sopra il ricorso potrà essere accolto nei limiti di cui infra.
In punto mutuo per ristrutturazione ed ampliamento:
Dalla documentazione agli atti si evince che aveva concesso un prestito pluriennale al CP_3 ricorrente per la somma di €37.699,20, che il NO avrebbe speso per la ristrutturazione ed Pt_1
ampliamento della casa, di proprietà della NOa ed allora adibita a casa familiare, e per CP_1 altre migliorie come l'installazione di un impianto fotovoltaico.
L'onere probatorio a carico del ricorrente in merito all'effettiva destinazione delle somme, tuttavia, non risulta soddisfatto.
In particolare dal doc. 2 di parte ricorrente mostra due pagamenti a favore di risalenti Parte_2 al 2006 ed un pagamento per €5.730,01 risalente al luglio 2010 che si possono far risalire agli interventi di ristrutturazione ma il diritto a richiedere la restituzione delle predette somme non è più azionabile in forza della prescrizione decennale.
Anche le fatture prodotte sub doc. 10 nulla provano in merito all'effettiva provenienza dei pagamenti ed inoltre risultano cointestate agli allora coniugi con ciò rendendo ancora più incerta l'identificazione dell'effettiva provenienza dei pagamenti.
pagina 4 di 6 L'estratto conto prodotto sub doc. 13 mostra una serie di prelievi e di assegni che sono stati effettuati o emessi dal conto corrente del ricorrente ma senza alcuna indicazione dei destinatari e per di più tutti riferibili a periodi ricadenti nel decennio di prescrizione e pertanto non ripetibili.
Dal canto suo la resistente dimostra di essersi fatta carico di versare, direttamente o per mezzo del padre, somme che sono state spese per la ristrutturazione della casa o per il suo ampliamento o per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, si vedano in proposito i documenti prodotti sub 6, 7 e 8.
Quanto all'assegno familiare oggi assegno unico:
Il signor chiede altresì la restituzione del 50% delle somme ricevute dalla RA per Pt_1 CP_1 assegni familiari sino al 2022 data dalla quale ha potuto percepire il 50% dell'assegno unico.
Dall'anno 2018 il protocollo adottato dal Tribunale di Varese in merito a separazioni e divorzi prevede che l'Assegno per il Nucleo Familiare venga accreditato al genitore collocatario convivente con i figli, salvo diversi accordi, che nel caso di specie non emergono dalla documentazione agli atti.
Pertanto dal 2018 al 2022, data dalla quale il NO afferma di essere riuscito ad ottenere il Pt_1
50% dell'importo dell'Assegno Unico Familiare, è stato legittimamente trattenuto dalla RA
CP_1
Dal 2014 al 2018, in assenza di diversi accordi e nell'impossibilità di fare riferimento a pregresse linee guida adottate dal Tribunale di Varese, si ritiene che la RA debba versare il 50% CP_1 dell'importo percepito per i figli e a titolo di assegni familiari e questo a far data dalla separazione e fino alla fine del 2017. L'importo dei predetti assegni non essendo indicato non può essere quantificato in questa sede.
Quanto agli importi relativi alla produzione di energia elettrica:
Poiché non è stata raggiunta alcuna prova in merito al soggetto che effettivamente ha corriposto gli importi necessari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nulla potrà essere riconosciuto al
NO per tale titolo. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza con compensazione parziale tenuto conto dell'accogliento di parte della domanda di restituzione di parte degli importi relativi agli assegni familiari percepiti dalla resistente per il periodo indicato nella parte motiva, e si liquidano come da dispositivo.
***********
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) CONDANNA parte convenuta a restituire al ricorrente il 50% delle somme percepite a titolo di assegno familiare a far data dalla separazione e fino a tutto l'anno 2017, con interessi al tasso legale;
2) RESPINGE PER IL RESTO.
3) CONDANNA PARTE RICORRENTE al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in €919,00 per la fase di studio della causa, €1.166,00 per la fase introduttiva, €1.176,00 per la fase di trattazione ed istruttoria (importo ridotto del 30% per assenza di attività istruttoria), €851,00 per la fase decisionale decisoria (importo ridotto del 50% perché limitata alla discussione senza deposito di comparse conclusionali e repliche) compensa i predetti importi in ragione del
20% per tra le parti, oltre C.P.A. e rimborso spese generali 15% ex DM 55/14 oltre IVA se dovuta.
Così deciso in Varese, in data 11/02/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
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