Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg22823 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22823 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. MOLISSO SIMONA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via A. C. De Meis 131,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CUTILLO AMEDEO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via A. C. De Meis 131,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024 e Persona_1
, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro Parte_1
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relativi ai figli minori nata il [...] e nata il [...], Per_2 Per_3
come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc.
A seguito del parere contrario del PM in ordine alla mancata regolamentazione delle visite padre-figlie infrasettimanali;
il GI convocava le parti all'udienza del
16.05.2025 per chiarimenti necessari e le stesse dichiaravano di integrare il calendario di visite padre-figlie, chiedendo di rimettere la causa in decisione senza termini.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa delle stesse con la madre, presso la casa sita in Napoli (Na) alla Via A. Camillo
De Meis 120 che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo /riconsegna dei minori all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza delle minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori i quali, in caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al
Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
2. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dei genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
3. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Quanto all'esercizio del diritto di visita /frequentazione delle minori con il padre, questi potrà averle e tenerle con sé quando desidera e in tendenziale pari misura con l'altro genitore, compatibilmente agli impegni lavorativi del padre ed a quelli delle bambine.
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5. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
- il padre terrà con sé le minori per tre weekend al mese, il primo, il terzo e il quarto dal venerdì alle ore 19.30 fino alla domenica ore 20.00 con prelevamento e riaccompagnamento delle figlie al domicilio materno”.
- Vacanze Natalizie: ad anni alterni le bambine trascorreranno la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, come pure per il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
per l'epifania, invece, le parti terranno con sé le minori ad anni alterni dalla sera del 5 e fino al 6 gennaio.
In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre /1° gennaio, sia l'epifania;
- Vacanze Pasquali: durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando, comunque, il criterio di alternanza della presenza delle minori presso l'uno e l'altro dei genitori;
- Festa della Mamma e del Papà: le minori trascorreranno, inoltre, la Festa della Mamma
e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno di ciascuna figlia verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza delle bambine con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
- Vacanze estive: durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé le minori per 2 settimane, anche non consecutive, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di giugno di ciascun anno. Anche la madre avrà con sé i minori in modo esclusivo per 2 settimane, anche non consecutive. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza delle minori presso uno o l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
6. Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il Sig. verserà a titolo di Per_1
contributo per il mantenimento delle minori la somma mensile di € 250,00 cada uno. La somma riconosciuta a titolo di mantenimento di € 500,00 (cinquecento/00) mensili sarà
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annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese. Per quanto attiene invece le spese di natura straordinaria necessarie per le minori queste saranno ripartite al 50% tra i coniugi. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal
Servizio Sanitario Nazionale. Le spese straordinarie che saranno anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 15, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i coniugi, pur rinviando al protocollo di intesa sottoscritto tra magistrati ed avvocati precisano che:
- nelle spese comprese nell'assegno di mantenimento rientrano: il vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco ecc.
- nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori rientrano: iscrizioni e rette di scuole private, spese di natura ludica o parascolastica, spese sportive, spese mediche sanitarie ecc.;
- nelle spese straordinarie "obbligatorio" rientrano: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco ecc.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
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Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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