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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 352/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Gaetano Sole Presidente rel.
dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
dr. Giovanni Battiato Consigliere aus.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 352/2021 R.G.
Tra
L' (P.IVA: , avente Parte_1 P.IVA_1
sede in nella Via G. Cusmano n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentane pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lacagnina, giusta procura in atti;
Appellante
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
), nata a [...] il [...], entrambe residenti in [...], C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Gaetano D'Arma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliate in Gela
alla Via Cartesio n. 14, presso lo studio del difensore;
Appellate
****
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto dalla
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, riformare la Parte_1 Parte_1
Sentenza impugnata e per l'effetto:
RITENERE E DICHIARARE in linea preliminare la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellati per i
danni iure proprio e iure hereditatis per carenza di ius postulandi, nonché la nullità e/o l'annullamento della
stessa in quanto emessa in forza di una errata qualificazione della domanda non formulata dagli attori (danno
da perdita di chances) in primo grado e/o in violazione degli art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
In subordine e nel merito, RITENERE E DICHIARARE, la correttezza dei trattamenti sanitari prestati presso il
P.O. di Gela e , in favore del sig. e conseguentemente respingere la Parte_1 Controparte_3
domanda avanzata dagli odierni appellati in primo grado, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi
esposti, o con qualsivoglia altra statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenesse solo
parzialmente fondato l'appello, liquidarsi il quantum per il danno lamentato dagli appellati nei limiti del giusto
e provato ed in ossequio alla graduazione delle colpe. Compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per disporre il rinnovo della CTU medico - legale, già espletata in primo grado, in
quanto errata e pregna di valutazioni personali e vizi logici per i motivi già esposti, nominando un collegio di
periti in ossequio al disposto della L. n. 24/2017 cd. - ”. Per_1 Per_2
Per le appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1. in via
preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per quanto sub I della presente
comparsa;
2. ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi;
3. Nel merito,
rigettare l'appello siccome infondato in fato e diritto e / o con qualunque altra utile statuizione;
4. Rigettare la
richiesta di rinnovo della CTU.
5. Con vittoria di spese e compensi di causa anche della presente fase di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
501/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data 18.11.2021, nel procedimento recante il n. 1758/2015 R.G., con la quale, in parziale accoglimento delle domande formulate dagli odierni appellati, l' e l Parte_1 [...]
venivano condannate al risarcimento del danno parentale subito per la morte di Pt_2 Controparte_3
, marito e padre delle attrici, nella misura di € 309.377,20 ciascuna, del danno catastrofale loro spettante
[...]
iure hereditatis nella misura di € 10.000,00, del danno patrimoniale nella misura di € 208.456,04: somme da dividersi in ragione della relativa quota ereditaria spettante ad ognuna, oltre alla refusione delle spese di lite e di
CTU.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata contestando la sussistenza di una responsabilità della struttura sanitaria, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Per una più agevole comprensione della vicenda in esame, è opportuno svolgere una breve ricostruzione di quanto accaduto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in qualità di moglie e figlia Controparte_1 CP_2
del de cuius, citavano in giudizio l' e l chiedendo accertarsi la responsabilità Parte_1 Parte_2
professionale dei sanitari che ebbero in cura per aver posto in essere gravi omissioni Controparte_3
ed errori diagnostici, che avrebbero determinato il decesso del proprio congiunto.
Le attrici rappresentavano che in data 31.12.2012 veniva ricoverato presso l'U.O. Controparte_3
di Cardiologia dell'Ospedale di Gela con diagnosi di “infarto miocardico sub-acuto”; in data 2.01.2013 il paziente veniva trasferito presso la struttura ospedaliera di per essere sottoposto, dapprima a coronografia e Parte_1
dopo, ad angioplastica coronarica con impianto di due stent. Al termine dell'operazione, nella stessa giornata, il paziente veniva ritrasferito presso l'Ospedale di Gela da cui veniva dimesso in data 7.01.2013. In data 10.01.2013
il Sig. veniva nuovamente ricoverato d'urgenza presso il reparto di cardiologia di Gela, con CP_3
trasferimento presso il reparto di emodinamica di , dove giungeva in condizioni critiche e decedeva Parte_1
il giorno stesso.
Alla luce di quanto occorso, veniva aperta un'indagine al fine di accertare eventuali profili di responsabilità penale a carico dei sanitari e il relativo procedimento si concludeva con l'emissione di un decreto di archiviazione da parte del GIP.
Tanto premesso, le attrici, ritenendo sussistenti profili di responsabilità civile in capo alle strutture sanitarie,
agivano in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della morte del proprio congiunto.
Nel giudizio di primo grado veniva disposta consulenza tecnica medico-legale e, all'esito dell'istruttoria, il
Tribunale di Gela accoglieva parzialmente le domande spiegate dalle attrici, ritenendo provata la responsabilità
Part contrattuale delle strutture sanitarie nella causazione dell'evento morte del paziente e condannando le convenute, in solido, al risarcimento dei danni subiti in favore delle richiedenti.
****
L' impugnava la sentenza del Tribunale, censurandone il contenuto sulla scorta di quattro Parte_1
motivi di appello.
Con il primo motivo deduceva l'erroneità della pronuncia per mancato accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva delle appellate nei confronti della struttura ospedaliera in merito ai danni subiti
iure proprio. L'appellante sottolineava che l'aver agito sulla base del c.d. contratto di spedalità non consentirebbe alle familiari di essere qualificate alla stregua di “terzi” nei cui confronti estendere l'efficacia protettiva del contratto. Non sarebbero, dunque, legittimate a far valere profili di responsabilità contrattuale con la struttura ospedaliera in quanto esse non vanterebbero lo stesso interesse del de cuius.
Part Con il secondo motivo di gravame, l' lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per mancanza di adeguata motivazione, in quanto, premessa la carente legittimazione attiva delle appellate, l'onere della prova del nesso di causalità (oltre che dell'esistenza del preteso diritto) avrebbe dovuto essere assolto dalle congiunte del
de cuius: prova non raggiunta nel caso di specie. A ciò aggiungeva che la prova dell'insussistenza del nesso causale fosse stata correttamente fornita dall'appellante ma che il Tribunale avrebbe omesso di valutare le relative osservazioni inerenti a tale aspetto, facendo, invece, proprie le conclusioni dei CCTTUU in maniera acritica e senza adeguata motivazione.
Con il terzo motivo di gravame censurava l'erroneità della motivazione in ordine al riconoscimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza del paziente, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere spiegata esplicitamente, essendo caratterizzata da autonomo petitum processuale; al contrario tale domanda non sarebbe mai stata formulata dalle appellate. Il Giudice di prime cure avrebbe, quindi, errato nel liquidare tale forma di danno in aggiunta a quello già (impropriamente) riconosciuto a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di rapporto parentale.
Part Con il quarto motivo di appello, collegato al precedente, l' lamentava l'erroneità della sentenza in ordine al
quantum debeatur, poiché il risarcimento avrebbe dovrebbe essere parametrato, al più, sulla scorta dei criteri di risarcimento del danno da perdita di chances e non anche di un danno da perdita del rapporto parentale strictu
sensu. Inoltre, lamentava l'erronea liquidazione del danno catastrofale, insussistente nel caso di specie non potendosi ravvisare in capo al alcuna percezione dell'imminente morte. Insussistenti sarebbero altresì CP_3
i lamentati danni patrimoniali, di cui non sarebbe stata fornita la prova. Concludeva sul punto rilevando, inoltre,
l'erroneità della liquidazione poiché basata sulle Tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano.
Tanto premesso, in via istruttoria, chiedeva il rinnovo della CTU medico-legale.
Si costituivano in giudizio e , contestando il contenuto dell'atto di appello Controparte_1 CP_2
ed evidenziando, nel merito, la correttezza della sentenza di primo grado.
Segnatamente, ripercorrevano la vicenda ricostruendo l'errato approccio diagnostico e terapeutico adottato dai sanitari, sottolineando la correttezza della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado. Nel
merito, sottolineavano la natura negoziale della responsabilità, fondata su un rapporto contrattuale, derivante da contatto sociale e la conseguente corretta liquidazione delle voci di danno.
Concludevano invocando la declaratoria di inammissibilità dell'appello, nonché il rigetto dell'impugnazione e della richiesta di rinnovo della CTU, chiedendo infine la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 27.06.2022, la Corte rigettava la richiesta istruttoria di parte appellante relativa alla rinnovazione della CTU medico-legale, rinviando per la precisazione delle conclusioni;
quindi, all'udienza del 28.11.2024,
celebrata in modalità cartolare a seguito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello risulta fondato nei limiti di cui appresso. In riferimento al primo motivo di impugnazione, inerente alla presunta carenza di legittimazione attiva dei familiari della vittima in merito alla richiesta risarcitoria esso risulta, evidentemente mal posto, atteso che, per costante e nota giurisprudenza della Suprema Corte, “La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve
nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -
rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto
sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole
all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad
causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od
oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al difuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene
viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto
fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per
ciascun grado di giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 13756 del 14/06/2006).
Rientra, poi, nei poteri officiosi del giudice il vaglio circa la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi (cfr. Cass. civ. n. 2091 del 14/02/2012).
E ciò in quanto “La legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il
quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti
dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza
"inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione
del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto
con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della
pronuncia richiesta” (cfr. Cass. civ. S.U. n. del 1912 del 9.2.2012).
Traslando i richiamati principi alla fattispecie per cui è causa, deve osservarsi come il rilievo sollevato dall'appellante in seno all'atto introduttivo non concerna la legittimazione processuale, quanto piuttosto il merito della causa, postulando il vaglio relativo alla titolarità, da lato passivo, del rapporto giuridico fatto valere in giudizio.
Tanto chiarito, per quanto concerne la fattispecie di responsabilità medica va rammentato come la relativa disciplina abbia subito numerose modifiche nel corso del tempo, essendo stata sussunta, nell'interpretazione della giurisprudenza, sia come forma di responsabilità contrattuale da “contatto sociale”, sia come fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Da ultimo mette conto evidenziare come l'attuale assetto sia frutto delle modifiche normative introdotte dalla Legge LL (L. n. 24/2017) che ha chiarito la natura extracontrattuale della responsabilità del professionista sanitario nei confronti dei pazienti. Resta ferma la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale in capo alla struttura sanitaria, per i danni direttamente subiti dal paziente nell'espletamento di una prestazione sanitaria.
Orbene, venendo al vaglio del caso in esame va rilevato che, in merito alla qualificazione della natura della responsabilità richiamata, l'azione viene proposta dai familiari della vittima che agiscono per l'accertamento della responsabilità di natura contrattuale dell'azienda sanitaria. Tuttavia, trattandosi di soggetti non legati alla struttura ospedaliera da alcun vincolo contrattuale, le attrici avrebbero dovuto, più correttamente, invocare la responsabilità extracontrattuale dell'odierna appellante.
Va, infatti, rilevato in questa sede che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ospedaliera non produce,
di regola, effetti protettivi in favore di terzi, dovendosi applicare il principio generale di cui all'art. 1372, 2 co.,
c.c..
In questa prospettiva, l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria può essere fatto valere come responsabilità
contrattuale dal creditore paziente che ha stipulato il contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria (in base appunto alla regola per cui il contratto ha efficacia solo fra le parti); mentre i terzi congiunti, per i danni da essi subiti iure proprio quale conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria, possono far valere l'azione di responsabilità extracontrattuale, non essendo possibile identificare una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali 'terzi protetti dal contratto'.
Ed invero, sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che “La responsabilità della struttura sanitaria
per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è
qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente
col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo
postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente
ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (così Cass. n. 21404 del 26/07/2021; in senso conforme n. Cass.
11320 del 07/04/2022).
E tuttavia, pur dovendosi dare atto della correttezza del rilievo evidenziato da parte appellante, circa la corretta qualificazione che le attrici avrebbero dovuto utilizzare nel formulare la propria domanda, tale aspetto non può,
comunque, ritenersi circostanza, di per sé, ostativa all'accoglimento della domanda.
Difatti, su un piano prettamente processuale, giova anzitutto evidenziare che va avallato in questa sede l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la domanda risarcitoria nel suo nucleo immodificabile “non va
identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei
fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì
esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta ne
consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare
quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta
in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. (In
applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il
, a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime Controparte_4
di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione da HVC, sebbene
l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale)” (così Cass. n. 10049 del
29/03/2022).
In altri termini, occorre guardare all'azione risarcitoria intentata dai familiari della vittima sotto il suo profilo funzionale e, quindi, come interesse della parte ad essere ripristinata nel bene/utilità perduta. Al fine di evitare che l'erronea qualificazione della domanda possa diventare un formale ostacolo alla tutela le norme che regolano il processo devono intendersi strumentali al conseguimento del bene della vita, dovendosi guardare all'oggetto del giudizio: ne consegue che fintanto che permane l'interesse del soggetto al medesimo bene della vita
(situazione giuridica ante judicium) e al ristoro dell'utilità perduta (provvedimento che si richiede al giudice), gli effetti probatori legati all'individuazione del titolo non interferiscono con l'identità dell'oggetto del giudizio (cfr.
Cass. 19186 del 15/09/2020).
In definitiva, deve escludersi che l'erronea qualificazione giuridica della domanda implichi, come vorrebbe l'appellante, la carenza di legittimazione attiva o di titolarità, in capo alle appellate familiari della vittima.
Privo di pregio risulta essere anche il secondo motivo di appello.
Ed invero, pur dovendosi applicare, sul piano dell'onere della prova, le coordinate che contraddistinguono la fattispecie di responsabilità aquiliana, non può che ritenersi, sulla base dell'attività istruttoria espletata, che le attrici abbiano comunque assolto al proprio onere probatorio, segnatamente in relazione al profilo censurato da parte appellante inerente al nesso di causalità.
Difatti, tale elemento risulta pienamente provato, sulla scorta di quanto chiarito dalla consulenza tecnica espletata.
Segnatamente, mette conto evidenziare come il collegio dei consulenti nominati dal Tribunale abbia evidenziato come: “a carico dei sanitari gelesi è stata rilevata condotta colposa per avere dimesso il con CP_3
versamento pericardico e rottura di cuore non diagnosticata e per non avere prescritto la doppia
antiaggregazione”. E ancora “in data 7 gennaio 2013 il paziente non andava dimesso. La coronarografia è stata
eseguita correttamente. L'iter diagnostico successivo è stato carente, per la mancata rilevazione della rottura
del cuore. La terapia successiva alla coronarografia con impianto di stent è da ritenere errata”, “non avendo
diagnosticato la rottura di cuore, non hanno provveduto al ricovero del paziente con estrema urgenza presso
una cardiochirurgia per effettuare un intervento salvavita”.
Peraltro non può non evidenziarsi come la sussistenza di una condotta gravemente negligente da parte dei sanitari del nosocomio gelese risulta ammessa dagli stessi consulenti di parte dell'azienda sanitaria odierna appellante
(che definisce concettualmente condivisibili i rilievi espressi dai consulenti tecnici d'ufficio nominati dal
Tribunale; cfr. pag. 16 e 17 atto di appello).
Ancora, sotto il profilo specifico inerente al nesso di causalità, va rilevato come i consulenti tecnici, all'esito di una disamina rigorosa e condivisibile degli accadimenti, abbiano evidenziato: “Da rilevare come la rottura di
cuore rappresenti un evento di elevata gravità. Se la rottura di cuore non viene trattata, il tasso di mortalità
entro la prima settimana è molto alto. I pazienti trattati con la chirurgia convenzionale attraverso infartectomia
con ricostruzione con patch, chiusura diretta con o senza rivestimento patch possono estendere la loro
sopravvivenza a 5 anni dal 65% al 80%”.
In altri termini, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, i consulenti tecnici hanno ben chiarito che con ragionevole probabilità, ove il paziente non fosse stato improvvidamente dimesso pur in presenza di un versamento pericardico, ed in presenza di una corretta terapia antiaggregante (che avrebbe evitato l'ulteriore complicazione della trombosi dello stent) lo stesso avrebbe potuto essere trattato chirurgicamente con buone possibilità di sopravvivenza a 5 anni.
Peraltro, in punto di diritto, quanto alla rilevanza probatoria dell'elaborato peritale, va sottolineato che “qualora
il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico
le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata
motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche 'per relationem'
dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi
scientifici seguiti dal consulente” (Cass. ord. n. 11917 del 06/05/2021; Cass. ord. n. 15147 del 11/06/2018).
A ciò si aggiunga che “In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso causale va condotto
attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria
indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato
come inserito in una sequenza più ampia e coerente. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza
che aveva operato una parcellizzazione dei singoli episodi dell'unitario contegno omissivo addebitato alla
struttura, concentrandosi soltanto sull'ultimo episodio ed ignorando del tutto i due precedenti nonché le
risultanze dell'elaborato peritale, predisposto in sede penale, senza valutare se, nell'insieme, tutti gli elementi
unitariamente considerati fossero idonei all'accertamento del nesso causale tra l'omessa diagnosi di patologia
cardiaca e l'intervenuto decesso dal paziente per attacco ischemico, secondo il principio del "più probabile che
non") (Cass. Ord. n. 5487 del 26/02/2019).
Alla luce di tali considerazioni, non può che dirsi provata la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte ascritte ai sanitari delle strutture ospedaliere appellanti ed i danni lamentati dalle appellate.
In ordine al terzo motivo di gravame, risulta errata la qualificazione di danno da perdita di chances
attribuita dall'appellante alla tipologia di risarcimento del danno effettivamente riconosciuta dal Giudice di prime cure nei confronti delle appellate. Ed invero, l'unica forma di risarcimento non patrimoniale iure proprio
riconosciuta è quella da perdita di rapporto parentale, parametrata sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di
Roma.
Tale conclusione si ricava dal fatto che il capo della sentenza impugnato è quello che riporta testualmente “sulla scorta delle suddette conclusioni, risulta quindi provato che il comportamento dei sanitari si è tradotto, nella
privazione delle chances di sopravvivenza del per l'assenza di precoce, corretto ed adeguato intervento CP_3
terapeutico che, verosimilmente, avrebbe modificato la storia clinica del paziente evitando, con rilevante grado
di probabilità, il verificarsi dell'evento morte”; tale capoverso, tuttavia, si riferisce alla conclusione dell'iter
argomentativo svolto dal Giudice di prime cure nel ritenere fondata la responsabilità dei sanitari, avendo posto in essere le omissioni che hanno condotto alla morte del paziente. Si tratta, infatti, della parte conclusiva del ragionamento logico-probabilistico effettuato dal giudice in merito alla sussistenza del nesso causale.
Ulteriore conferma è data dalla stessa impostazione formale della sentenza che, dopo il capoverso impugnato,
procede nella successiva e distinta trattazione della parte relativa al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Inoltre, risulta corretto il riconoscimento delle diverse tipologie di danno in virtù della precisa valutazione svolta dal giudice, effettuata sulla base dei punti che caratterizzano le Tabelle del Tribunale di Roma. Sulla scorta di questo preciso calcolo (i cui passaggi risultano chiari) è da escludersi che sia stato liquidato l'ulteriore danno da perdita di chances di sopravvivenza lamentato da parte appellante. Anche il terzo motivo di gravame, dunque,
risulta privo di pregio.
Venendo al vaglio del quarto motivo di appello, inerente al quantum debeatur, risulta corretta la quantificazione effettuata dal Tribunale in considerazione del fatto che il danno da perdita parentale liquidato soggiace all'orientamento di costante giurisprudenza che concordemente afferma che “Il fatto illecito, costituito
dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del
rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il
diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita
familiare nucleare” (cfr. Cass. Sent. n. 4253 del 16/03/2012). I familiari appellati sono legati alla vittima da rapporto di coniugio e filiazione;
tale circostanza consente di presumere che si sia prodotto in capo a loro un danno da perdita di rapporto parentale, in quanto il venir meno di un componente del nucleo familiare comporta di per sé la lesione del diritto all'intangibilità della sfera familiare. Ne consegue che, accertato il fatto illecito che ha determinato il decesso della vittima, il danno non patrimoniale, conseguente alla perdita del rapporto parentale può ritenersi presuntivamente sussistente, con onere a carico della parte convenuta di fornire la prova della sua insussistenza nel caso concreto (onere non soddisfatto nel caso di specie).
La quantificazione del danno va, invece, operata tenendo conto degli elementi che incidono sulla relazione familiare intrattenuta con il de cuius. Trattandosi di moglie e unica figlia minorenne della vittima, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei familiari sulla scorta dei valori espressi dalla Tabella del Tribunale di Roma, in virtù del fatto che “In caso di
fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio
subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in
caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una
liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del
vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e
materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale
di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso
concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di
chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la
continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. Sent. n. 14655 del 13/06/2017).
Va ulteriormente rammentato che il sistema tabellare del Tribunale di Roma utilizzato dal Giudice di prime cure si fonda sul numero di punti per ciascun avente diritto, che viene determinato alla luce di differenti criteri che tengono conto delle peculiarità del caso concreto, ovvero della prossimità della relazione parentale tra la vittima e il congiunto, dell'età della vittima, dell'età del congiunto, della persistenza della convivenza tra i due,
dell'assenza di altri familiari conviventi, dell'assenza di familiari, conviventi e non, rientranti nella parentela fino al secondo grado e, di conseguenza, funge da strumento di verifica dei criteri adottati nella liquidazione del danno in quanto “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il
giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del
danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma” (Cass. ord. n. 13540 del 17/05/2023 e Cass. ord. n.
5948 del 28/02/2023; sulla validità dei parametri utilizzati dalle tabelle di Roma si veda altresì Cass. Sez. 3,
17/05/2023, n. 13540).
Fondato è di contro il rilievo inerente alla erronea liquidazione del danno catastrofale, inteso come il danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita.
Sul punto, la giurisprudenza della S.C. ha affermato, che tale voce di danno consiste nel “danno morale puro
subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita,
l'approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell'apprezzabile lasso
di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza
dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché
concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita” (Cass. sent. n. 12722
del 19.06.2015).
Orbene, nel caso di specie non può ritenersi provato che la vittima avesse piena consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi dell'evento morte, trovandosi comunque all'interno di un ambiente ospedaliero, e potendo quindi far affidamento su (o comunque potendo coltivare la speranza di) una possibile risoluzione da parte dei medici che lo avevano in cura della patologia che ne avrebbe poi determinato il decesso.
Parzialmente fondato è il rilievo inerente al danno patrimoniale subito.
Ed invero, in termini generali va evidenziato che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al
congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura
un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso
concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (Cass. sent. n. 29830 del 20/11/2018).
Ebbene, nel caso in esame il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente evidenziato come potesse ritenersi provata la sussistenza del pregiudizio economico legato al venir meno dell'apporto reddituale della vittima, e dopo aver correttamente evidenziato che la liquidazione andava effettuata prendendo le mosse dalle buste paga allegate dalle parti – da cui inferire il lucro cessante, ed il correlativo danno patrimoniale, subito in relazione all'impossibilità di assicurare per il futuro un apporto economico necessario a garantire nel tempo, alle esigenze familiari – ha poi utilizzato il criterio della capitalizzazione della rendita, senza tener conto della presumibile aspettativa di vita di 5 anni evidenziata dalla CTU.
Ne consegue che il danno patrimoniale può equitativamente quantificarsi moltiplicando la somma di € 14.733,33
(pari a 2/3 del reddito annuale della vittima, quota di ragionevole destinazione al soddisfacimento delle esigenze familiari) per 5 annualità, pervenendosi così alla somma di € 73.666,65 da dividersi tra le appellate secondo le rispettive quote ereditarie.
Prive di pregio risultano, altresì, le doglianze relative alla condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU,
attesa la sostanziale soccombenza di parte appellante nel giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza: parte appellante va quindi condannata alla refusione della quota di 2/3 delle spese, quota che viene liquidata sulla scorta dei criteri offerti dal D.M.
55/2014 e succ. mod. in complessivi € 4.746,66 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione della rimanente quota di 1/3.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
352/2021 R.G., definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela n.
501/2021, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da e inerente al risarcimento del danno Controparte_1 CP_2
catastrofale spettante alle attrici iure ereditatis;
- ridetermina l'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale subito dalle attrici nella quantificata complessiva misura di € 73.666,65 da dividersi in ragione della relativa quota ereditaria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- condanna l' al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite affrontate nell'ambito Parte_1
dell'odierno giudizio di appello, quota liquidata in € 4.746,66 oltre spese generali IVA e CPA, con compensazione della rimanente quota di 1/3.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, il 28.2.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Gaetano Sole
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Gaetano Sole Presidente rel.
dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
dr. Giovanni Battiato Consigliere aus.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 352/2021 R.G.
Tra
L' (P.IVA: , avente Parte_1 P.IVA_1
sede in nella Via G. Cusmano n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentane pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lacagnina, giusta procura in atti;
Appellante
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
), nata a [...] il [...], entrambe residenti in [...], C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Gaetano D'Arma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliate in Gela
alla Via Cartesio n. 14, presso lo studio del difensore;
Appellate
****
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto dalla
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, riformare la Parte_1 Parte_1
Sentenza impugnata e per l'effetto:
RITENERE E DICHIARARE in linea preliminare la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellati per i
danni iure proprio e iure hereditatis per carenza di ius postulandi, nonché la nullità e/o l'annullamento della
stessa in quanto emessa in forza di una errata qualificazione della domanda non formulata dagli attori (danno
da perdita di chances) in primo grado e/o in violazione degli art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
In subordine e nel merito, RITENERE E DICHIARARE, la correttezza dei trattamenti sanitari prestati presso il
P.O. di Gela e , in favore del sig. e conseguentemente respingere la Parte_1 Controparte_3
domanda avanzata dagli odierni appellati in primo grado, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi
esposti, o con qualsivoglia altra statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenesse solo
parzialmente fondato l'appello, liquidarsi il quantum per il danno lamentato dagli appellati nei limiti del giusto
e provato ed in ossequio alla graduazione delle colpe. Compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per disporre il rinnovo della CTU medico - legale, già espletata in primo grado, in
quanto errata e pregna di valutazioni personali e vizi logici per i motivi già esposti, nominando un collegio di
periti in ossequio al disposto della L. n. 24/2017 cd. - ”. Per_1 Per_2
Per le appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1. in via
preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per quanto sub I della presente
comparsa;
2. ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi;
3. Nel merito,
rigettare l'appello siccome infondato in fato e diritto e / o con qualunque altra utile statuizione;
4. Rigettare la
richiesta di rinnovo della CTU.
5. Con vittoria di spese e compensi di causa anche della presente fase di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
501/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data 18.11.2021, nel procedimento recante il n. 1758/2015 R.G., con la quale, in parziale accoglimento delle domande formulate dagli odierni appellati, l' e l Parte_1 [...]
venivano condannate al risarcimento del danno parentale subito per la morte di Pt_2 Controparte_3
, marito e padre delle attrici, nella misura di € 309.377,20 ciascuna, del danno catastrofale loro spettante
[...]
iure hereditatis nella misura di € 10.000,00, del danno patrimoniale nella misura di € 208.456,04: somme da dividersi in ragione della relativa quota ereditaria spettante ad ognuna, oltre alla refusione delle spese di lite e di
CTU.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata contestando la sussistenza di una responsabilità della struttura sanitaria, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Per una più agevole comprensione della vicenda in esame, è opportuno svolgere una breve ricostruzione di quanto accaduto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in qualità di moglie e figlia Controparte_1 CP_2
del de cuius, citavano in giudizio l' e l chiedendo accertarsi la responsabilità Parte_1 Parte_2
professionale dei sanitari che ebbero in cura per aver posto in essere gravi omissioni Controparte_3
ed errori diagnostici, che avrebbero determinato il decesso del proprio congiunto.
Le attrici rappresentavano che in data 31.12.2012 veniva ricoverato presso l'U.O. Controparte_3
di Cardiologia dell'Ospedale di Gela con diagnosi di “infarto miocardico sub-acuto”; in data 2.01.2013 il paziente veniva trasferito presso la struttura ospedaliera di per essere sottoposto, dapprima a coronografia e Parte_1
dopo, ad angioplastica coronarica con impianto di due stent. Al termine dell'operazione, nella stessa giornata, il paziente veniva ritrasferito presso l'Ospedale di Gela da cui veniva dimesso in data 7.01.2013. In data 10.01.2013
il Sig. veniva nuovamente ricoverato d'urgenza presso il reparto di cardiologia di Gela, con CP_3
trasferimento presso il reparto di emodinamica di , dove giungeva in condizioni critiche e decedeva Parte_1
il giorno stesso.
Alla luce di quanto occorso, veniva aperta un'indagine al fine di accertare eventuali profili di responsabilità penale a carico dei sanitari e il relativo procedimento si concludeva con l'emissione di un decreto di archiviazione da parte del GIP.
Tanto premesso, le attrici, ritenendo sussistenti profili di responsabilità civile in capo alle strutture sanitarie,
agivano in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della morte del proprio congiunto.
Nel giudizio di primo grado veniva disposta consulenza tecnica medico-legale e, all'esito dell'istruttoria, il
Tribunale di Gela accoglieva parzialmente le domande spiegate dalle attrici, ritenendo provata la responsabilità
Part contrattuale delle strutture sanitarie nella causazione dell'evento morte del paziente e condannando le convenute, in solido, al risarcimento dei danni subiti in favore delle richiedenti.
****
L' impugnava la sentenza del Tribunale, censurandone il contenuto sulla scorta di quattro Parte_1
motivi di appello.
Con il primo motivo deduceva l'erroneità della pronuncia per mancato accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva delle appellate nei confronti della struttura ospedaliera in merito ai danni subiti
iure proprio. L'appellante sottolineava che l'aver agito sulla base del c.d. contratto di spedalità non consentirebbe alle familiari di essere qualificate alla stregua di “terzi” nei cui confronti estendere l'efficacia protettiva del contratto. Non sarebbero, dunque, legittimate a far valere profili di responsabilità contrattuale con la struttura ospedaliera in quanto esse non vanterebbero lo stesso interesse del de cuius.
Part Con il secondo motivo di gravame, l' lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per mancanza di adeguata motivazione, in quanto, premessa la carente legittimazione attiva delle appellate, l'onere della prova del nesso di causalità (oltre che dell'esistenza del preteso diritto) avrebbe dovuto essere assolto dalle congiunte del
de cuius: prova non raggiunta nel caso di specie. A ciò aggiungeva che la prova dell'insussistenza del nesso causale fosse stata correttamente fornita dall'appellante ma che il Tribunale avrebbe omesso di valutare le relative osservazioni inerenti a tale aspetto, facendo, invece, proprie le conclusioni dei CCTTUU in maniera acritica e senza adeguata motivazione.
Con il terzo motivo di gravame censurava l'erroneità della motivazione in ordine al riconoscimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza del paziente, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere spiegata esplicitamente, essendo caratterizzata da autonomo petitum processuale; al contrario tale domanda non sarebbe mai stata formulata dalle appellate. Il Giudice di prime cure avrebbe, quindi, errato nel liquidare tale forma di danno in aggiunta a quello già (impropriamente) riconosciuto a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di rapporto parentale.
Part Con il quarto motivo di appello, collegato al precedente, l' lamentava l'erroneità della sentenza in ordine al
quantum debeatur, poiché il risarcimento avrebbe dovrebbe essere parametrato, al più, sulla scorta dei criteri di risarcimento del danno da perdita di chances e non anche di un danno da perdita del rapporto parentale strictu
sensu. Inoltre, lamentava l'erronea liquidazione del danno catastrofale, insussistente nel caso di specie non potendosi ravvisare in capo al alcuna percezione dell'imminente morte. Insussistenti sarebbero altresì CP_3
i lamentati danni patrimoniali, di cui non sarebbe stata fornita la prova. Concludeva sul punto rilevando, inoltre,
l'erroneità della liquidazione poiché basata sulle Tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano.
Tanto premesso, in via istruttoria, chiedeva il rinnovo della CTU medico-legale.
Si costituivano in giudizio e , contestando il contenuto dell'atto di appello Controparte_1 CP_2
ed evidenziando, nel merito, la correttezza della sentenza di primo grado.
Segnatamente, ripercorrevano la vicenda ricostruendo l'errato approccio diagnostico e terapeutico adottato dai sanitari, sottolineando la correttezza della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado. Nel
merito, sottolineavano la natura negoziale della responsabilità, fondata su un rapporto contrattuale, derivante da contatto sociale e la conseguente corretta liquidazione delle voci di danno.
Concludevano invocando la declaratoria di inammissibilità dell'appello, nonché il rigetto dell'impugnazione e della richiesta di rinnovo della CTU, chiedendo infine la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 27.06.2022, la Corte rigettava la richiesta istruttoria di parte appellante relativa alla rinnovazione della CTU medico-legale, rinviando per la precisazione delle conclusioni;
quindi, all'udienza del 28.11.2024,
celebrata in modalità cartolare a seguito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello risulta fondato nei limiti di cui appresso. In riferimento al primo motivo di impugnazione, inerente alla presunta carenza di legittimazione attiva dei familiari della vittima in merito alla richiesta risarcitoria esso risulta, evidentemente mal posto, atteso che, per costante e nota giurisprudenza della Suprema Corte, “La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve
nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -
rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto
sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole
all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad
causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od
oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al difuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene
viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto
fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per
ciascun grado di giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 13756 del 14/06/2006).
Rientra, poi, nei poteri officiosi del giudice il vaglio circa la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi (cfr. Cass. civ. n. 2091 del 14/02/2012).
E ciò in quanto “La legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il
quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti
dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza
"inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione
del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto
con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della
pronuncia richiesta” (cfr. Cass. civ. S.U. n. del 1912 del 9.2.2012).
Traslando i richiamati principi alla fattispecie per cui è causa, deve osservarsi come il rilievo sollevato dall'appellante in seno all'atto introduttivo non concerna la legittimazione processuale, quanto piuttosto il merito della causa, postulando il vaglio relativo alla titolarità, da lato passivo, del rapporto giuridico fatto valere in giudizio.
Tanto chiarito, per quanto concerne la fattispecie di responsabilità medica va rammentato come la relativa disciplina abbia subito numerose modifiche nel corso del tempo, essendo stata sussunta, nell'interpretazione della giurisprudenza, sia come forma di responsabilità contrattuale da “contatto sociale”, sia come fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Da ultimo mette conto evidenziare come l'attuale assetto sia frutto delle modifiche normative introdotte dalla Legge LL (L. n. 24/2017) che ha chiarito la natura extracontrattuale della responsabilità del professionista sanitario nei confronti dei pazienti. Resta ferma la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale in capo alla struttura sanitaria, per i danni direttamente subiti dal paziente nell'espletamento di una prestazione sanitaria.
Orbene, venendo al vaglio del caso in esame va rilevato che, in merito alla qualificazione della natura della responsabilità richiamata, l'azione viene proposta dai familiari della vittima che agiscono per l'accertamento della responsabilità di natura contrattuale dell'azienda sanitaria. Tuttavia, trattandosi di soggetti non legati alla struttura ospedaliera da alcun vincolo contrattuale, le attrici avrebbero dovuto, più correttamente, invocare la responsabilità extracontrattuale dell'odierna appellante.
Va, infatti, rilevato in questa sede che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ospedaliera non produce,
di regola, effetti protettivi in favore di terzi, dovendosi applicare il principio generale di cui all'art. 1372, 2 co.,
c.c..
In questa prospettiva, l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria può essere fatto valere come responsabilità
contrattuale dal creditore paziente che ha stipulato il contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria (in base appunto alla regola per cui il contratto ha efficacia solo fra le parti); mentre i terzi congiunti, per i danni da essi subiti iure proprio quale conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria, possono far valere l'azione di responsabilità extracontrattuale, non essendo possibile identificare una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali 'terzi protetti dal contratto'.
Ed invero, sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che “La responsabilità della struttura sanitaria
per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è
qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente
col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo
postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente
ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (così Cass. n. 21404 del 26/07/2021; in senso conforme n. Cass.
11320 del 07/04/2022).
E tuttavia, pur dovendosi dare atto della correttezza del rilievo evidenziato da parte appellante, circa la corretta qualificazione che le attrici avrebbero dovuto utilizzare nel formulare la propria domanda, tale aspetto non può,
comunque, ritenersi circostanza, di per sé, ostativa all'accoglimento della domanda.
Difatti, su un piano prettamente processuale, giova anzitutto evidenziare che va avallato in questa sede l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la domanda risarcitoria nel suo nucleo immodificabile “non va
identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei
fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì
esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta ne
consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare
quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta
in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. (In
applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il
, a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime Controparte_4
di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione da HVC, sebbene
l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale)” (così Cass. n. 10049 del
29/03/2022).
In altri termini, occorre guardare all'azione risarcitoria intentata dai familiari della vittima sotto il suo profilo funzionale e, quindi, come interesse della parte ad essere ripristinata nel bene/utilità perduta. Al fine di evitare che l'erronea qualificazione della domanda possa diventare un formale ostacolo alla tutela le norme che regolano il processo devono intendersi strumentali al conseguimento del bene della vita, dovendosi guardare all'oggetto del giudizio: ne consegue che fintanto che permane l'interesse del soggetto al medesimo bene della vita
(situazione giuridica ante judicium) e al ristoro dell'utilità perduta (provvedimento che si richiede al giudice), gli effetti probatori legati all'individuazione del titolo non interferiscono con l'identità dell'oggetto del giudizio (cfr.
Cass. 19186 del 15/09/2020).
In definitiva, deve escludersi che l'erronea qualificazione giuridica della domanda implichi, come vorrebbe l'appellante, la carenza di legittimazione attiva o di titolarità, in capo alle appellate familiari della vittima.
Privo di pregio risulta essere anche il secondo motivo di appello.
Ed invero, pur dovendosi applicare, sul piano dell'onere della prova, le coordinate che contraddistinguono la fattispecie di responsabilità aquiliana, non può che ritenersi, sulla base dell'attività istruttoria espletata, che le attrici abbiano comunque assolto al proprio onere probatorio, segnatamente in relazione al profilo censurato da parte appellante inerente al nesso di causalità.
Difatti, tale elemento risulta pienamente provato, sulla scorta di quanto chiarito dalla consulenza tecnica espletata.
Segnatamente, mette conto evidenziare come il collegio dei consulenti nominati dal Tribunale abbia evidenziato come: “a carico dei sanitari gelesi è stata rilevata condotta colposa per avere dimesso il con CP_3
versamento pericardico e rottura di cuore non diagnosticata e per non avere prescritto la doppia
antiaggregazione”. E ancora “in data 7 gennaio 2013 il paziente non andava dimesso. La coronarografia è stata
eseguita correttamente. L'iter diagnostico successivo è stato carente, per la mancata rilevazione della rottura
del cuore. La terapia successiva alla coronarografia con impianto di stent è da ritenere errata”, “non avendo
diagnosticato la rottura di cuore, non hanno provveduto al ricovero del paziente con estrema urgenza presso
una cardiochirurgia per effettuare un intervento salvavita”.
Peraltro non può non evidenziarsi come la sussistenza di una condotta gravemente negligente da parte dei sanitari del nosocomio gelese risulta ammessa dagli stessi consulenti di parte dell'azienda sanitaria odierna appellante
(che definisce concettualmente condivisibili i rilievi espressi dai consulenti tecnici d'ufficio nominati dal
Tribunale; cfr. pag. 16 e 17 atto di appello).
Ancora, sotto il profilo specifico inerente al nesso di causalità, va rilevato come i consulenti tecnici, all'esito di una disamina rigorosa e condivisibile degli accadimenti, abbiano evidenziato: “Da rilevare come la rottura di
cuore rappresenti un evento di elevata gravità. Se la rottura di cuore non viene trattata, il tasso di mortalità
entro la prima settimana è molto alto. I pazienti trattati con la chirurgia convenzionale attraverso infartectomia
con ricostruzione con patch, chiusura diretta con o senza rivestimento patch possono estendere la loro
sopravvivenza a 5 anni dal 65% al 80%”.
In altri termini, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, i consulenti tecnici hanno ben chiarito che con ragionevole probabilità, ove il paziente non fosse stato improvvidamente dimesso pur in presenza di un versamento pericardico, ed in presenza di una corretta terapia antiaggregante (che avrebbe evitato l'ulteriore complicazione della trombosi dello stent) lo stesso avrebbe potuto essere trattato chirurgicamente con buone possibilità di sopravvivenza a 5 anni.
Peraltro, in punto di diritto, quanto alla rilevanza probatoria dell'elaborato peritale, va sottolineato che “qualora
il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico
le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata
motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche 'per relationem'
dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi
scientifici seguiti dal consulente” (Cass. ord. n. 11917 del 06/05/2021; Cass. ord. n. 15147 del 11/06/2018).
A ciò si aggiunga che “In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso causale va condotto
attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria
indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato
come inserito in una sequenza più ampia e coerente. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza
che aveva operato una parcellizzazione dei singoli episodi dell'unitario contegno omissivo addebitato alla
struttura, concentrandosi soltanto sull'ultimo episodio ed ignorando del tutto i due precedenti nonché le
risultanze dell'elaborato peritale, predisposto in sede penale, senza valutare se, nell'insieme, tutti gli elementi
unitariamente considerati fossero idonei all'accertamento del nesso causale tra l'omessa diagnosi di patologia
cardiaca e l'intervenuto decesso dal paziente per attacco ischemico, secondo il principio del "più probabile che
non") (Cass. Ord. n. 5487 del 26/02/2019).
Alla luce di tali considerazioni, non può che dirsi provata la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte ascritte ai sanitari delle strutture ospedaliere appellanti ed i danni lamentati dalle appellate.
In ordine al terzo motivo di gravame, risulta errata la qualificazione di danno da perdita di chances
attribuita dall'appellante alla tipologia di risarcimento del danno effettivamente riconosciuta dal Giudice di prime cure nei confronti delle appellate. Ed invero, l'unica forma di risarcimento non patrimoniale iure proprio
riconosciuta è quella da perdita di rapporto parentale, parametrata sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di
Roma.
Tale conclusione si ricava dal fatto che il capo della sentenza impugnato è quello che riporta testualmente “sulla scorta delle suddette conclusioni, risulta quindi provato che il comportamento dei sanitari si è tradotto, nella
privazione delle chances di sopravvivenza del per l'assenza di precoce, corretto ed adeguato intervento CP_3
terapeutico che, verosimilmente, avrebbe modificato la storia clinica del paziente evitando, con rilevante grado
di probabilità, il verificarsi dell'evento morte”; tale capoverso, tuttavia, si riferisce alla conclusione dell'iter
argomentativo svolto dal Giudice di prime cure nel ritenere fondata la responsabilità dei sanitari, avendo posto in essere le omissioni che hanno condotto alla morte del paziente. Si tratta, infatti, della parte conclusiva del ragionamento logico-probabilistico effettuato dal giudice in merito alla sussistenza del nesso causale.
Ulteriore conferma è data dalla stessa impostazione formale della sentenza che, dopo il capoverso impugnato,
procede nella successiva e distinta trattazione della parte relativa al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Inoltre, risulta corretto il riconoscimento delle diverse tipologie di danno in virtù della precisa valutazione svolta dal giudice, effettuata sulla base dei punti che caratterizzano le Tabelle del Tribunale di Roma. Sulla scorta di questo preciso calcolo (i cui passaggi risultano chiari) è da escludersi che sia stato liquidato l'ulteriore danno da perdita di chances di sopravvivenza lamentato da parte appellante. Anche il terzo motivo di gravame, dunque,
risulta privo di pregio.
Venendo al vaglio del quarto motivo di appello, inerente al quantum debeatur, risulta corretta la quantificazione effettuata dal Tribunale in considerazione del fatto che il danno da perdita parentale liquidato soggiace all'orientamento di costante giurisprudenza che concordemente afferma che “Il fatto illecito, costituito
dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del
rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il
diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita
familiare nucleare” (cfr. Cass. Sent. n. 4253 del 16/03/2012). I familiari appellati sono legati alla vittima da rapporto di coniugio e filiazione;
tale circostanza consente di presumere che si sia prodotto in capo a loro un danno da perdita di rapporto parentale, in quanto il venir meno di un componente del nucleo familiare comporta di per sé la lesione del diritto all'intangibilità della sfera familiare. Ne consegue che, accertato il fatto illecito che ha determinato il decesso della vittima, il danno non patrimoniale, conseguente alla perdita del rapporto parentale può ritenersi presuntivamente sussistente, con onere a carico della parte convenuta di fornire la prova della sua insussistenza nel caso concreto (onere non soddisfatto nel caso di specie).
La quantificazione del danno va, invece, operata tenendo conto degli elementi che incidono sulla relazione familiare intrattenuta con il de cuius. Trattandosi di moglie e unica figlia minorenne della vittima, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei familiari sulla scorta dei valori espressi dalla Tabella del Tribunale di Roma, in virtù del fatto che “In caso di
fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio
subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in
caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una
liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del
vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e
materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale
di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso
concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di
chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la
continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. Sent. n. 14655 del 13/06/2017).
Va ulteriormente rammentato che il sistema tabellare del Tribunale di Roma utilizzato dal Giudice di prime cure si fonda sul numero di punti per ciascun avente diritto, che viene determinato alla luce di differenti criteri che tengono conto delle peculiarità del caso concreto, ovvero della prossimità della relazione parentale tra la vittima e il congiunto, dell'età della vittima, dell'età del congiunto, della persistenza della convivenza tra i due,
dell'assenza di altri familiari conviventi, dell'assenza di familiari, conviventi e non, rientranti nella parentela fino al secondo grado e, di conseguenza, funge da strumento di verifica dei criteri adottati nella liquidazione del danno in quanto “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il
giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del
danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma” (Cass. ord. n. 13540 del 17/05/2023 e Cass. ord. n.
5948 del 28/02/2023; sulla validità dei parametri utilizzati dalle tabelle di Roma si veda altresì Cass. Sez. 3,
17/05/2023, n. 13540).
Fondato è di contro il rilievo inerente alla erronea liquidazione del danno catastrofale, inteso come il danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita.
Sul punto, la giurisprudenza della S.C. ha affermato, che tale voce di danno consiste nel “danno morale puro
subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita,
l'approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell'apprezzabile lasso
di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza
dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché
concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita” (Cass. sent. n. 12722
del 19.06.2015).
Orbene, nel caso di specie non può ritenersi provato che la vittima avesse piena consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi dell'evento morte, trovandosi comunque all'interno di un ambiente ospedaliero, e potendo quindi far affidamento su (o comunque potendo coltivare la speranza di) una possibile risoluzione da parte dei medici che lo avevano in cura della patologia che ne avrebbe poi determinato il decesso.
Parzialmente fondato è il rilievo inerente al danno patrimoniale subito.
Ed invero, in termini generali va evidenziato che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al
congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura
un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso
concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (Cass. sent. n. 29830 del 20/11/2018).
Ebbene, nel caso in esame il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente evidenziato come potesse ritenersi provata la sussistenza del pregiudizio economico legato al venir meno dell'apporto reddituale della vittima, e dopo aver correttamente evidenziato che la liquidazione andava effettuata prendendo le mosse dalle buste paga allegate dalle parti – da cui inferire il lucro cessante, ed il correlativo danno patrimoniale, subito in relazione all'impossibilità di assicurare per il futuro un apporto economico necessario a garantire nel tempo, alle esigenze familiari – ha poi utilizzato il criterio della capitalizzazione della rendita, senza tener conto della presumibile aspettativa di vita di 5 anni evidenziata dalla CTU.
Ne consegue che il danno patrimoniale può equitativamente quantificarsi moltiplicando la somma di € 14.733,33
(pari a 2/3 del reddito annuale della vittima, quota di ragionevole destinazione al soddisfacimento delle esigenze familiari) per 5 annualità, pervenendosi così alla somma di € 73.666,65 da dividersi tra le appellate secondo le rispettive quote ereditarie.
Prive di pregio risultano, altresì, le doglianze relative alla condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU,
attesa la sostanziale soccombenza di parte appellante nel giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza: parte appellante va quindi condannata alla refusione della quota di 2/3 delle spese, quota che viene liquidata sulla scorta dei criteri offerti dal D.M.
55/2014 e succ. mod. in complessivi € 4.746,66 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione della rimanente quota di 1/3.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
352/2021 R.G., definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela n.
501/2021, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da e inerente al risarcimento del danno Controparte_1 CP_2
catastrofale spettante alle attrici iure ereditatis;
- ridetermina l'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale subito dalle attrici nella quantificata complessiva misura di € 73.666,65 da dividersi in ragione della relativa quota ereditaria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- condanna l' al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite affrontate nell'ambito Parte_1
dell'odierno giudizio di appello, quota liquidata in € 4.746,66 oltre spese generali IVA e CPA, con compensazione della rimanente quota di 1/3.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, il 28.2.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Gaetano Sole