Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7090 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliata in Palermo, via Houel n.24, presso lo studio dell'Avv. BENENATI ANNA MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo, via A. Lo Bianco, 23, presso lo studio dell'Avv. MANNINO MARINA, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 07/05/2025, le parti concludevano come da no- te in sostituzione di udienza alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sen- tenza n. 1854/2023 pronunciata questo Tribunale in data 14-18/04/2023, passata in giu- dicato.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previ- sione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari par- tecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione. Nel caso di specie, la coppia ha due figli ata a Palermo, il 16/09/2010 e PE [...]
nato a [...], il [...]. Per_2
Nel corso del giudizio è stato previsto un regime di affidamento condiviso con regime collocamento di resso l'abitazione paterna, stante le difficoltà riferite da el PE PE rapporto con la madre e di presso l'abitazione materna. Per_3
Il nucleo familiare è stato seguito dai servizi sociali del comune di Montelepre che in re- lazione all'evolversi del rapporto di on la mamma hanno riferito: PE
Per quanto riguarda risulta dalla relazione in atti che vede il padre con regola- Per_3 rità.
Da qui, preso atto dei risultati raggiunti nel rapporto di on la madre, ancora da PE monitorare, nonché della serenità riscontrata in dai servizi, in assenza di ragioni Per_3 ostative, si ritiene confacente agli interessi dei minori mantenere l'attuale regime di affida- mento condiviso, con previsione del domicilio prevalente di presso l'abitazione Per_3 materna e di resso l'abitazione patena e con la facoltà per il genitore non affidata- PE rio di incontrare e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scola- stiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- per due giorni alla settimana (in assenza di accordo il martedì e il giovedì) dalle ore 14
o dall'uscita della scuola sino alle ore 21 con facoltà di prelevarli dal domicilio domesti- co o dalla scuola, di recarli con sé e riportarli presso il domicilio materno;
- a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle ore 19 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamen- to, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 ago- sto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Le parti devono, altresì, invitarsi a favorire il rapporto tra i fratelli, e sotto questo profilo appare opportuno mantenere la presa in carico al Servizio Sociale territorialmente compe- tente per un anno.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli del- la coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o ca- salingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate poten- zialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, considerata la situazione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sede sulla scorta di quanto dichiarato, delle allegazioni delle parti e della docu- mentazione prodotta e considerate e modalità di collocamento previsto per i figli, va impo- sto reciprocamente alle parti di versare all'altro € 150,00 a titolo di contributo al manteni- mento del figlio altrove collocato, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Le parti debbano essere, inoltre, dichiarate tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
MONTELEPRE, in data 18/07/2009, da , nato a [...], in Parte_1 data 17/05/1985, e da , nata a [...], in data [...], tra- CP_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, parte II serie A, dell'anno
2009; affida i figli minori della coppia, ad entrambi i genitori, con domici- PE Per_3 lio prevalente di presso la madre e di resso il padre e con regime di visi- Per_3 PE ta determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà dei mi- nori e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indi- cate in parte motiva;
pone a carico delle parti di versare reciprocamente € 150,00 all'altro entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio non collocato presso di sé;
dichiara le medesime parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- stenere per la prole nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019; conferma la presa in carico dei Servizi Sociali del Comune di Montelepre per prosieguo nel monitoraggio dei rapporti tra i genitori e figli e tra i fratelli, per un anno, con invito a relazionare al Giudice Tutelare;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 05/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.