Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 3
Il giudizio di cassazione rende immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale e preclude, in sede di rinvio, l'esame della questione della non integrità, anche non originaria, del contraddittorio nelle precedenti fasi di merito.
La legittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata e, pertanto, deve essere negata ad altri soggetti, con la consequenziale inammissibilità dell'impugnazione da essi proposta, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi abbiano veste di litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi.
La parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare, se l'eccezione è proposta per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano l'eccezione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 187 del 05https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2006, n. 3688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3688 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LU, AR RI, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato DE MAURO IGNAZIO, con studio in 95128 - CATANIA, Via Francesco Riso 42, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NE SA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 30631/02 proposto da:
NE SA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato PANEBIANCO CARLO, con studio in 95129 - CATANIA, via Gorizia n. 37, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
OL LU, AR RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1169/02 del Tribunale di CATANIA, sezione terza civile, emessa e depositata il 21/03/02, R.G. 6100/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decidendo quale giudice di rinvio sull'appello proposto da CA OS avverso la sentenza del Pretore di Catania con la quale era stata condannata al rilascio dell'immobile concessole in locazione da AR AR, previa declaratoria della cessazione del rapporto, il Tribunale di Catania, accogliendo l'impugnazione, ha respinto la domanda del AR, per essere sulla stessa precedentemente intervenuta sentenza di rigetto passata in giudicato, ed ha dichiarato il diritto dell'appellante alla restituzione dell'immobile.
Avverso la decisione AR CO e OL UI hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.
La CA ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ex art. 335 c.p.c.. Va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla OL, spettando la legittimazione al ricorso per Cassazione esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, non anche ad altri soggetti, senza che rilevi la circostanza che i medesimi abbiano veste di litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi (Cass. S.U. n. 9753 del 1994) Col primo motivo del ricorso principale (violazione degli artt. 110 e 392 c.p.c.) si è dedotta la nullità del procedimento e della sentenza per essere stato il giudizio di rinvio riassunto nei soli confronti di AR CO, quale erede di AR AR, deceduto nelle more tra il giudizio di appello e il giudizio di cassazione, non anche nei confronti degli altri eredi, la vedova OL UI e gli altri sei figli.
La censura è inammissibile e infondata insieme.
È inammissibile perché la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che dovrebbero o avrebbero dovuto partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l'esistenza e di indicare altresì, se l'eccezione è proposta per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che la giustificano, onere nella specie non soddisfatto (Cass. n. 1632/96). È infondata perché risulta dagli atti, il cui esame è consentito alla Corte di cassazione per essere denunciato un error in procedendo, che la CA, ricevuta notizia del decesso di AR AR, ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti degli eredi, collettivamente e impersonalmente, e che nel giudizio relativo si è costituito quale erede il solo AR CO, senza peraltro indicare l'esistenza di altri eredi, sicché correttamente il giudizio di rinvio è stato riassunto nei confronti del medesimo, con conseguente legittimità del procedimento e della sentenza emessa a conclusione di esso. Il giudizio di Cassazione, infatti, rende immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, per cui al successivo giudizio di rinvio possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti del giudizio di legittimità (tra le altre, Cass. n. 699/2000 e n. 14244/1999). Col secondo motivo (violazione dell'art. 91 c.p.c.) ci si è doluti della condanna alle spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
La censura è palesemente infondata essendo la condanna alle spese seguita alla soccombenza nel giudizio.
Il ricorso incidentale, col quale la CA si è doluta della mancata liquidazione, tra le spese del giudizio di cassazione, di quelle relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello, va dichiarato inammissibile per omessa esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo, essendosi limitato ad un mero rinvio alla esposizione contenuta nel ricorso principale e nella sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. S.U. n. 1513 del 1998). In conclusione, riuniti i ricorsi, va rigettato il ricorso principale, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e vanno compensate tra le parti, per la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006