Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2006, n. 3688
CASS
Sentenza 21 febbraio 2006

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Il giudizio di cassazione rende immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale e preclude, in sede di rinvio, l'esame della questione della non integrità, anche non originaria, del contraddittorio nelle precedenti fasi di merito.

La legittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata e, pertanto, deve essere negata ad altri soggetti, con la consequenziale inammissibilità dell'impugnazione da essi proposta, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi abbiano veste di litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi.

La parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare, se l'eccezione è proposta per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano l'eccezione.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 187 del 05
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2006, n. 3688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3688
Data del deposito : 21 febbraio 2006

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