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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/09/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1515/2022 R.G. promossa da già cf: , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Gaetano Franchina;
appellante
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Lucia Cassella, per procura in atti;
e cf: , in persona del legale rappr. pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
appellati
All'udienza collegiale del 14.3.2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti, come specificate in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3880/2022, pubblicata in data 23.9.2022, il Tribunale di Catania condannava (oggi al pagamento in favore Parte_2 Parte_1
dell'attore della somma di €. 20.000,00 (oltre interessi come ivi Controparte_1
specificati), pari alle somme consegnate dall'attore al dipendente infedele di Pt_2
, il 13.10.2017 ed il 29.12.2017, per essere investite in “partite
[...] Persona_1
vincolate”, ma di cui il si era illecitamente appropriato;
rigettava la domanda Per_1
di manleva proposta da nei confronti del terzo chiamato Parte_2 [...]
infine condannava al pagamento delle spese processuali CP_2 Parte_2
alle altre parti.
Esponeva il tribunale che le circostanze di fatto dedotte dall'attore avevano trovato conferma nell'espletata prova per testi e nella documentazione allegata e che la responsabilità della banca discendeva, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 31 d.lgs.
n.58/1998, in forza del nesso di occasionalità necessaria sussistente tra l'espletamento dell'incarico da parte del promotore e la consumazione dell'illecita appropriazione produttiva del danno, resa possibile dall'utilizzo, da parte del , dei locali della Per_1
banca nel corso dei normali orari di ufficio, dalla presenza di una postazione fissa del all'interno dei locali medesimi, dalla spendita da parte del promotore delle Per_1
proprie qualità professionali, nonché dall'utilizzo dei timbri e della carta intestata della banca e dalla messa a disposizione di tabulati bancari.
La circostanza che il cliente avesse consegnato al promotore finanziario somme di denaro in contanti, ossia con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del regolamento Consob n.
5388/1991, non valeva - secondo i principi affermati dalla pronuncia n. 8229/06 della
S.C. - ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'incarico e l'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ovvero a configurare un concorso di colpa dell'attore idoneo ad escluderne la responsabilità o comunque ad imporne una graduazione, trattandosi di violazione di norma diretta a porre un obbligo di comportamento a tutela degli interessi del risparmiatore.
2 Né il concorso di colpa dell'attore poteva ravvisarsi nelle ulteriori circostanze a tal fine evidenziate dalla banca, non obiettivamente idonee ad inficiare il convincimento del cliente circa la corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale, e ciò in ragione dell'impossibilità del - consumatore non esperto in materia di CP_1
strumenti finanziari - di potersi rendere conto della contraffazione delle certificazioni di costituzione di partite vincolate e dell'indiscussa fiducia che egli riponeva nel
. Per_1
Sotto altro profilo, il tribunale evidenziava che la polizza assicurativa stipulata dalla convenuta con nel prevedere la garanzia anche per il fatto Controparte_2
doloso del dipendente, ne escludeva l'operatività in caso di perdite determinate da azioni od omissioni “derivanti da qualsiasi attività bancaria posta in essere fraudolentemente che non sia transitata nella contabilità dell'assicurato e, da questa, ricostruibile”, ipotesi ricorrente nella specie, posto che, in relazione alle operazioni fraudolente poste in essere dal Fragale, le somme non erano mai transitate dalla contabilità della banca. Detta clausola, inoltre, esulava dal campo di applicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, l'oggetto del contratto.
Avverso detta sentenza proponeva appello la con atto notificato il 3.11.2022, Pt_2
cui resistevano gli appellati.
Maturati i termini ex art. 190 c.p.c. assegnati, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame, la banca lamenta che il tribunale ha errato nel ritenere che le somme utilizzate per costituire le partite per cui è causa siano state consegnate in contanti. Deduce di aver contestato l'origine della provvista impiegata per la costituzione delle partite affermata dall'attore (€. 5000 tramite prelievi periodici di piccolo taglio, €. 15.000 quale donazione in contanti ricevuta dallo zio) e che la condotta del deporrebbe nel senso che entrambe le somme di denaro CP_1
costituirebbero, piuttosto, rinnovo di precedenti partite giunte a scadenza.
3 A diversa conclusione il giudice è giunto in forza delle testimonianze dei figli dell'appellato, la cui affidabilità è “fortemente discutibile”, oltre che per il legame di parentela, anche in quanto titolari di analoghe pretese di danno.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il tribunale ha errato nel ritenere sussistente il nesso di causalità necessaria tra l'espletamento dell'incarico da parte del promotore ed il danno subito dal Anche in tal caso il giudice ha errato nel CP_1
valutare le prove testimoniali, non affidabili, non risultando per nulla confermato che le partite vincolate reclamate dall'attore siano state costituite presso la filiale di
Catania di operando il , almeno a far data dal febbraio 2016, come Parte_2 Per_1
addetto al settore “legale e gestione crediti anomali” - mansioni, queste, incompatibili con l'espletamento di operazioni bancarie quali l'apertura o il rinnovo di partite vincolate - presso la sede amministrativa di ubicata al viale XX Settembre Parte_2
n. 76 di Catania, ossia in locali diversi da quelli della filiale.
Col terzo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere escluso la consapevole e fattiva acquiescenza del alla violazione, da parte del promotore, delle CP_1
regole di condotta sullo stesso gravanti, in violazione degli artt. 1228, 2049, 2056 e
1227 c.c. Consapevole e fattiva acquiescenza emergente da comportamenti anomali dell'appellato, ovvero tenuti dal promotore ma che non potevano passare inosservati all'appellato, quali: -) il ricorso al contante per la creazione della provvista da impiegare nella costituzione di partite vincolate che avrebbero dovuto essere movimentate con bonifici o giroconti e senza il rispetto del limite stabilito dalla normativa antiriciclaggio;
-) l'assenza sull'estratto conto del c/c di qualsiasi movimentazione relativa agli “investimenti” (giroconti a favore del conto deposito per la creazione della provvista, accredito degli interessi maturati e riaccredito delle somme “investite” all'atto della scadenza del vincolo), nonché l'assenza di qualsiasi rendicontazione in ordine agli “investimenti”, quali l'estratto del conto deposito;
-)
l'assenza della sottoscrizione da parte del cliente del contratto relativo all'apertura del conto deposito dove le partite sarebbero dovute transitare;
-) l'utilizzo di un format per le costituzioni di partita vincolata con alcune evidenti differenze di layout.
4 Col quarto, quinto e sesto motivo, la banca impugna la statuizione di rigetto della domanda di manleva da essa proposta nei confronti di Lamenta, Controparte_2
in particolare, che il giudice ha erroneamente escluso la copertura assicurativa in forza della clausola sub c, sezione I, “infedeltà dei dipendenti”, del contratto assicurativo, ipotesi nella specie non ricorrente, in quanto dalla contabilità della banca risultano i prelievi delle somme poi impiegate dall'appellato per la costituzione delle partite vincolate. In ogni caso, il giudice ha errato ad escludere la vessatorietà della clausola in questione, in presenza di un “chiaro sbilanciamento nei rapporti contrattuali”. Ed ha comunque omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità o inefficacia della clausola stessa, formulata dalla banca in replica alle eccezioni di inoperatività della polizza avanzate dalla compagnia assicuratrice.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, il collegio osserva quanto segue.
Del thema probandum - peraltro affidato a mere congetture - concernente “l'origine della provvista impiegata per la costituzione delle partite per cui è causa”, oggetto del primo motivo, non si apprezza la rilevanza ai fini del decidere.
È del tutto pacifico in causa che le ricevute, datate 13.10.2017 e 29.12.2017, recanti il timbro della banca e su carta intestata della stessa, attestanti la costituzione di partite vincolate sul conto deposito vincolato a partite n. 002/330/4194, con riferimento agli importi, rispettivamente, di €.5000 e €.15.000, siano fittizie e che, in realtà, nessun corrispondente investimento in partite vincolate sia mai stato effettuato in favore del alle date ivi indicate, nessuna traccia recandone la contabilità bancaria. CP_1
È del pari pacifico in causa che la consegna del denaro in questione, che avrebbe dovuto essere destinato all'investimento di che trattasi, da parte del Parte_3
, e di cui quest'ultimo si è (del pari pacificamente) appropriato, non è avvenuta Per_1
in nessuna delle modalità tracciabili indicate dal regolamento Consob n. 53388 del
1991 richiamato dal tribunale, ossia titoli di credito non trasferibili intestati al cliente, né tramite bonifico o giroconto, come pure è pacifico che nessun effettivo “rinnovo” di partite vincolate in scadenza vi sia effettivamente stato alle date su indicate, esso del pari non risultando dalla contabilità bancaria.
5 Sicchè tale consegna di denaro - al di là delle dichiarazioni dei testi - non può che essere avvenuta in contanti, per come sempre sostenuto dall'appellato.
Ne consegue che a nulla rileva accertare l'origine della cd. “provvista impiegata per la costituzione delle partite per cui è causa”, o per meglio dire delle somme che si sarebbero dovute utilizzare per la costituzione delle partite vincolate, e di cui si è appropriato il promotore. Né si coglie l'interesse dell'appellante ad accertare se le somme consegnate - si ribadisce, in contanti - dal cliente al promotore derivassero, in parte da prelievi periodici di piccolo taglio, in parte da donazione in contanti ricevuta dallo zio (come sostenuto dall'appellante) o, piuttosto, da precedenti partite vincolate giunte a scadenza (come sostenuto dalla banca).
3.) Il secondo motivo di gravame è infondato, per l'assorbente ragione che della sede effettiva di servizio e delle mansioni effettivamente svolte dal al tempo Per_1
dei fatti per cui è causa (ottobre/dicembre 2017) non è stata fornita idonea prova in giudizio.
Si noti che l'appellato ha espressamente dedotto con l'atto introduttivo del giudizio,
e ribadito con la successiva memoria 183, di aver effettuato la consegna del denaro al
, e al contempo ricevuto le (fittizie) attestazioni concernenti la costituzione di Per_1
partite vincolate, presso la filiale catanese di di via Vincenzo Giuffrida 11. Parte_2
E tale circostanza è stata confermata dai testi da egli chiamati a deporre. CP_1
ha inoltre dedotto, con la prima memoria 183, di non essere a conoscenza del fatto che il , a quel tempo, non fosse più il direttore della filiale, ovvero che Per_1
svolgesse mansioni diverse dal proporre investimenti.
E nondimeno la banca, col proprio gravame, non ha indicato in forza di quali elementi di prova il proprio contrario assunto risultasse dimostrato, né indicato alcuna prova documentale o testimonianza a riscontro.
Nessuna prova in tal senso si rinviene, peraltro, nei documenti allegati dalla banca con la comparsa di costituzione in primo grado e le successive memorie ex art. 183 cod. proc. civ..
4.) Il terzo motivo di impugnazione è fondato.
6 La sentenza appellata - col sostenere che la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito - ha prestato adesione a risalenti pronunce (Cass. n. 8229 del 2006) ormai disattese dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Secondo il più recente, e ormai consolidato, indirizzo della Suprema Corte, infatti, la responsabilità delle banche per l'attività illecita posta in essere dai loro incaricati è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (cfr. Cass. Sez. 1 n.
28634 del 15/12/2020; nello stesso senso Cass. Sez. 3, n. 1786/2022 con riguardo alle compagnie assicuratrici, nonché Cass. Sez. 1 n. 35038/2022; ancora più recentemente, sempre in tema di intermediazione finanziaria, vedasi altresì le ulteriori pronunzie della Terza sezione della Cassazione n. 31453/2022, n. 31894/2023, n. 25586/2024,
n. 28890/2024, n. 28952/2024).
La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che, tra le condotte agevolatrici dell'investitore che presentano connotati di anomalia, idonee ad escludere la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari, certamente rientra quella (ricorrente nel caso in esame) della corresponsione a questi ultimi di denaro in contanti (Cass. n. 31453/22 cit.) e che quando la condotta anomala dell'investitore (intesa nei termini su descritti) “si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali, ad esempio il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore”, facendo applicazione del criterio della “probabilità prevalente”
(Cass. n. 31894/2023 e n. 29890/24 cit.).
7 In relazione a tali principi, ancor più recentemente, la Prima sezione della S.C. ha ritenuto di svolgere ulteriori puntualizzazioni, volte circoscrivere il perimetro del
“vincolo di rigorosa valutazione”, a carico del giudice di merito, delle condotte anomale di che trattasi, in particolare evidenziando, per un verso, che non v'è ragione
“per limitare la rilevanza delle condotte anomale dell'investitore ai soli casi in cui queste ultime si traducano nella violazione di norme giuridiche e non anche nei casi in cui la condotta derivi dalla violazione delle regole generali di diligenza”; e, per altro verso, rilevando che “una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza” (Cass. n. 11240 del 29.4.2025).
Orbene, nel caso a mano, va rilevato il decisivo contributo causale della condotta del danneggiato, il quale, col consegnare, al Fragale, il denaro da investire (ben 20.000
€.) in contante, non tracciabile, in violazione non solo delle specifiche norme giuridiche che vietano siffatto comportamento (il menzionato Regolamento Consob del 91), ma anche delle comuni regole di prudenza e diligenza, ossia delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, ed altresì con l'omettere ogni necessaria verifica ex post circa l'effettivo accredito delle somme - consegnate imprudentemente brevi manu - presso il proprio conto deposito vincolato a partite n.
002/330/4194 (sul quale aveva, peraltro, già effettuato in precedenza analoghe operazioni, per come attestato dagli estratti conto del c/c di alimentazione allegati dallo stesso attore odierno appellato), ha interrotto il nesso di occasionalità necessario tra l'espletamento dell'incarico da parte del promotore ed il danno-evento, in relazione al quale ha invocato il risarcimento.
8 Per quanto evidenziato, la domanda risarcitoria proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta, con conseguente assorbimento dell'esame dei restanti motivi. va altresì condannato a restituire alla banca appellante quanto Controparte_1
corrisposto in dipendenza della sentenza di primo grado, pari a €.27.846,63, come da ricevuta allegata, con gli interessi legali dal giorno del pagamento (27.10.2022), oltre alle somme percepite a titolo di spese del primo grado di giudizio (cfr. all. C).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tanto della banca appellante, quanto della compagnia assicuratrice (la cui chiamata in garanzia non può ritenersi manifestamente infondata o palesemente arbitraria e, dunque, esercizio abusivo del diritto di difesa: cfr. Cass. n. 10364/2023, n. 31889/2019) seguono la soccombenza, liquidate tuttavia in misura prossima ai minimi delle vigenti tabelle, considerata l'esistenza, all'epoca della proposizione del giudizio, di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata: rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_1
oggi Parte_2 Parte_1
condanna alla restituzione a della Controparte_1 Parte_1
somma di €.27.846,63 oltre interessi legali dal 27.10.2022, oltre alle somme percepite a titolo di spese del primo grado di giudizio;
condanna al rimborso alle controparti delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in €.2.540,00 quanto al primo grado,
€.2.000,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1515/2022 R.G. promossa da già cf: , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Gaetano Franchina;
appellante
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Lucia Cassella, per procura in atti;
e cf: , in persona del legale rappr. pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
appellati
All'udienza collegiale del 14.3.2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti, come specificate in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3880/2022, pubblicata in data 23.9.2022, il Tribunale di Catania condannava (oggi al pagamento in favore Parte_2 Parte_1
dell'attore della somma di €. 20.000,00 (oltre interessi come ivi Controparte_1
specificati), pari alle somme consegnate dall'attore al dipendente infedele di Pt_2
, il 13.10.2017 ed il 29.12.2017, per essere investite in “partite
[...] Persona_1
vincolate”, ma di cui il si era illecitamente appropriato;
rigettava la domanda Per_1
di manleva proposta da nei confronti del terzo chiamato Parte_2 [...]
infine condannava al pagamento delle spese processuali CP_2 Parte_2
alle altre parti.
Esponeva il tribunale che le circostanze di fatto dedotte dall'attore avevano trovato conferma nell'espletata prova per testi e nella documentazione allegata e che la responsabilità della banca discendeva, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 31 d.lgs.
n.58/1998, in forza del nesso di occasionalità necessaria sussistente tra l'espletamento dell'incarico da parte del promotore e la consumazione dell'illecita appropriazione produttiva del danno, resa possibile dall'utilizzo, da parte del , dei locali della Per_1
banca nel corso dei normali orari di ufficio, dalla presenza di una postazione fissa del all'interno dei locali medesimi, dalla spendita da parte del promotore delle Per_1
proprie qualità professionali, nonché dall'utilizzo dei timbri e della carta intestata della banca e dalla messa a disposizione di tabulati bancari.
La circostanza che il cliente avesse consegnato al promotore finanziario somme di denaro in contanti, ossia con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del regolamento Consob n.
5388/1991, non valeva - secondo i principi affermati dalla pronuncia n. 8229/06 della
S.C. - ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'incarico e l'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ovvero a configurare un concorso di colpa dell'attore idoneo ad escluderne la responsabilità o comunque ad imporne una graduazione, trattandosi di violazione di norma diretta a porre un obbligo di comportamento a tutela degli interessi del risparmiatore.
2 Né il concorso di colpa dell'attore poteva ravvisarsi nelle ulteriori circostanze a tal fine evidenziate dalla banca, non obiettivamente idonee ad inficiare il convincimento del cliente circa la corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale, e ciò in ragione dell'impossibilità del - consumatore non esperto in materia di CP_1
strumenti finanziari - di potersi rendere conto della contraffazione delle certificazioni di costituzione di partite vincolate e dell'indiscussa fiducia che egli riponeva nel
. Per_1
Sotto altro profilo, il tribunale evidenziava che la polizza assicurativa stipulata dalla convenuta con nel prevedere la garanzia anche per il fatto Controparte_2
doloso del dipendente, ne escludeva l'operatività in caso di perdite determinate da azioni od omissioni “derivanti da qualsiasi attività bancaria posta in essere fraudolentemente che non sia transitata nella contabilità dell'assicurato e, da questa, ricostruibile”, ipotesi ricorrente nella specie, posto che, in relazione alle operazioni fraudolente poste in essere dal Fragale, le somme non erano mai transitate dalla contabilità della banca. Detta clausola, inoltre, esulava dal campo di applicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, l'oggetto del contratto.
Avverso detta sentenza proponeva appello la con atto notificato il 3.11.2022, Pt_2
cui resistevano gli appellati.
Maturati i termini ex art. 190 c.p.c. assegnati, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame, la banca lamenta che il tribunale ha errato nel ritenere che le somme utilizzate per costituire le partite per cui è causa siano state consegnate in contanti. Deduce di aver contestato l'origine della provvista impiegata per la costituzione delle partite affermata dall'attore (€. 5000 tramite prelievi periodici di piccolo taglio, €. 15.000 quale donazione in contanti ricevuta dallo zio) e che la condotta del deporrebbe nel senso che entrambe le somme di denaro CP_1
costituirebbero, piuttosto, rinnovo di precedenti partite giunte a scadenza.
3 A diversa conclusione il giudice è giunto in forza delle testimonianze dei figli dell'appellato, la cui affidabilità è “fortemente discutibile”, oltre che per il legame di parentela, anche in quanto titolari di analoghe pretese di danno.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il tribunale ha errato nel ritenere sussistente il nesso di causalità necessaria tra l'espletamento dell'incarico da parte del promotore ed il danno subito dal Anche in tal caso il giudice ha errato nel CP_1
valutare le prove testimoniali, non affidabili, non risultando per nulla confermato che le partite vincolate reclamate dall'attore siano state costituite presso la filiale di
Catania di operando il , almeno a far data dal febbraio 2016, come Parte_2 Per_1
addetto al settore “legale e gestione crediti anomali” - mansioni, queste, incompatibili con l'espletamento di operazioni bancarie quali l'apertura o il rinnovo di partite vincolate - presso la sede amministrativa di ubicata al viale XX Settembre Parte_2
n. 76 di Catania, ossia in locali diversi da quelli della filiale.
Col terzo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere escluso la consapevole e fattiva acquiescenza del alla violazione, da parte del promotore, delle CP_1
regole di condotta sullo stesso gravanti, in violazione degli artt. 1228, 2049, 2056 e
1227 c.c. Consapevole e fattiva acquiescenza emergente da comportamenti anomali dell'appellato, ovvero tenuti dal promotore ma che non potevano passare inosservati all'appellato, quali: -) il ricorso al contante per la creazione della provvista da impiegare nella costituzione di partite vincolate che avrebbero dovuto essere movimentate con bonifici o giroconti e senza il rispetto del limite stabilito dalla normativa antiriciclaggio;
-) l'assenza sull'estratto conto del c/c di qualsiasi movimentazione relativa agli “investimenti” (giroconti a favore del conto deposito per la creazione della provvista, accredito degli interessi maturati e riaccredito delle somme “investite” all'atto della scadenza del vincolo), nonché l'assenza di qualsiasi rendicontazione in ordine agli “investimenti”, quali l'estratto del conto deposito;
-)
l'assenza della sottoscrizione da parte del cliente del contratto relativo all'apertura del conto deposito dove le partite sarebbero dovute transitare;
-) l'utilizzo di un format per le costituzioni di partita vincolata con alcune evidenti differenze di layout.
4 Col quarto, quinto e sesto motivo, la banca impugna la statuizione di rigetto della domanda di manleva da essa proposta nei confronti di Lamenta, Controparte_2
in particolare, che il giudice ha erroneamente escluso la copertura assicurativa in forza della clausola sub c, sezione I, “infedeltà dei dipendenti”, del contratto assicurativo, ipotesi nella specie non ricorrente, in quanto dalla contabilità della banca risultano i prelievi delle somme poi impiegate dall'appellato per la costituzione delle partite vincolate. In ogni caso, il giudice ha errato ad escludere la vessatorietà della clausola in questione, in presenza di un “chiaro sbilanciamento nei rapporti contrattuali”. Ed ha comunque omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità o inefficacia della clausola stessa, formulata dalla banca in replica alle eccezioni di inoperatività della polizza avanzate dalla compagnia assicuratrice.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, il collegio osserva quanto segue.
Del thema probandum - peraltro affidato a mere congetture - concernente “l'origine della provvista impiegata per la costituzione delle partite per cui è causa”, oggetto del primo motivo, non si apprezza la rilevanza ai fini del decidere.
È del tutto pacifico in causa che le ricevute, datate 13.10.2017 e 29.12.2017, recanti il timbro della banca e su carta intestata della stessa, attestanti la costituzione di partite vincolate sul conto deposito vincolato a partite n. 002/330/4194, con riferimento agli importi, rispettivamente, di €.5000 e €.15.000, siano fittizie e che, in realtà, nessun corrispondente investimento in partite vincolate sia mai stato effettuato in favore del alle date ivi indicate, nessuna traccia recandone la contabilità bancaria. CP_1
È del pari pacifico in causa che la consegna del denaro in questione, che avrebbe dovuto essere destinato all'investimento di che trattasi, da parte del Parte_3
, e di cui quest'ultimo si è (del pari pacificamente) appropriato, non è avvenuta Per_1
in nessuna delle modalità tracciabili indicate dal regolamento Consob n. 53388 del
1991 richiamato dal tribunale, ossia titoli di credito non trasferibili intestati al cliente, né tramite bonifico o giroconto, come pure è pacifico che nessun effettivo “rinnovo” di partite vincolate in scadenza vi sia effettivamente stato alle date su indicate, esso del pari non risultando dalla contabilità bancaria.
5 Sicchè tale consegna di denaro - al di là delle dichiarazioni dei testi - non può che essere avvenuta in contanti, per come sempre sostenuto dall'appellato.
Ne consegue che a nulla rileva accertare l'origine della cd. “provvista impiegata per la costituzione delle partite per cui è causa”, o per meglio dire delle somme che si sarebbero dovute utilizzare per la costituzione delle partite vincolate, e di cui si è appropriato il promotore. Né si coglie l'interesse dell'appellante ad accertare se le somme consegnate - si ribadisce, in contanti - dal cliente al promotore derivassero, in parte da prelievi periodici di piccolo taglio, in parte da donazione in contanti ricevuta dallo zio (come sostenuto dall'appellante) o, piuttosto, da precedenti partite vincolate giunte a scadenza (come sostenuto dalla banca).
3.) Il secondo motivo di gravame è infondato, per l'assorbente ragione che della sede effettiva di servizio e delle mansioni effettivamente svolte dal al tempo Per_1
dei fatti per cui è causa (ottobre/dicembre 2017) non è stata fornita idonea prova in giudizio.
Si noti che l'appellato ha espressamente dedotto con l'atto introduttivo del giudizio,
e ribadito con la successiva memoria 183, di aver effettuato la consegna del denaro al
, e al contempo ricevuto le (fittizie) attestazioni concernenti la costituzione di Per_1
partite vincolate, presso la filiale catanese di di via Vincenzo Giuffrida 11. Parte_2
E tale circostanza è stata confermata dai testi da egli chiamati a deporre. CP_1
ha inoltre dedotto, con la prima memoria 183, di non essere a conoscenza del fatto che il , a quel tempo, non fosse più il direttore della filiale, ovvero che Per_1
svolgesse mansioni diverse dal proporre investimenti.
E nondimeno la banca, col proprio gravame, non ha indicato in forza di quali elementi di prova il proprio contrario assunto risultasse dimostrato, né indicato alcuna prova documentale o testimonianza a riscontro.
Nessuna prova in tal senso si rinviene, peraltro, nei documenti allegati dalla banca con la comparsa di costituzione in primo grado e le successive memorie ex art. 183 cod. proc. civ..
4.) Il terzo motivo di impugnazione è fondato.
6 La sentenza appellata - col sostenere che la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito - ha prestato adesione a risalenti pronunce (Cass. n. 8229 del 2006) ormai disattese dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Secondo il più recente, e ormai consolidato, indirizzo della Suprema Corte, infatti, la responsabilità delle banche per l'attività illecita posta in essere dai loro incaricati è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (cfr. Cass. Sez. 1 n.
28634 del 15/12/2020; nello stesso senso Cass. Sez. 3, n. 1786/2022 con riguardo alle compagnie assicuratrici, nonché Cass. Sez. 1 n. 35038/2022; ancora più recentemente, sempre in tema di intermediazione finanziaria, vedasi altresì le ulteriori pronunzie della Terza sezione della Cassazione n. 31453/2022, n. 31894/2023, n. 25586/2024,
n. 28890/2024, n. 28952/2024).
La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che, tra le condotte agevolatrici dell'investitore che presentano connotati di anomalia, idonee ad escludere la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari, certamente rientra quella (ricorrente nel caso in esame) della corresponsione a questi ultimi di denaro in contanti (Cass. n. 31453/22 cit.) e che quando la condotta anomala dell'investitore (intesa nei termini su descritti) “si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali, ad esempio il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore”, facendo applicazione del criterio della “probabilità prevalente”
(Cass. n. 31894/2023 e n. 29890/24 cit.).
7 In relazione a tali principi, ancor più recentemente, la Prima sezione della S.C. ha ritenuto di svolgere ulteriori puntualizzazioni, volte circoscrivere il perimetro del
“vincolo di rigorosa valutazione”, a carico del giudice di merito, delle condotte anomale di che trattasi, in particolare evidenziando, per un verso, che non v'è ragione
“per limitare la rilevanza delle condotte anomale dell'investitore ai soli casi in cui queste ultime si traducano nella violazione di norme giuridiche e non anche nei casi in cui la condotta derivi dalla violazione delle regole generali di diligenza”; e, per altro verso, rilevando che “una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza” (Cass. n. 11240 del 29.4.2025).
Orbene, nel caso a mano, va rilevato il decisivo contributo causale della condotta del danneggiato, il quale, col consegnare, al Fragale, il denaro da investire (ben 20.000
€.) in contante, non tracciabile, in violazione non solo delle specifiche norme giuridiche che vietano siffatto comportamento (il menzionato Regolamento Consob del 91), ma anche delle comuni regole di prudenza e diligenza, ossia delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, ed altresì con l'omettere ogni necessaria verifica ex post circa l'effettivo accredito delle somme - consegnate imprudentemente brevi manu - presso il proprio conto deposito vincolato a partite n.
002/330/4194 (sul quale aveva, peraltro, già effettuato in precedenza analoghe operazioni, per come attestato dagli estratti conto del c/c di alimentazione allegati dallo stesso attore odierno appellato), ha interrotto il nesso di occasionalità necessario tra l'espletamento dell'incarico da parte del promotore ed il danno-evento, in relazione al quale ha invocato il risarcimento.
8 Per quanto evidenziato, la domanda risarcitoria proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta, con conseguente assorbimento dell'esame dei restanti motivi. va altresì condannato a restituire alla banca appellante quanto Controparte_1
corrisposto in dipendenza della sentenza di primo grado, pari a €.27.846,63, come da ricevuta allegata, con gli interessi legali dal giorno del pagamento (27.10.2022), oltre alle somme percepite a titolo di spese del primo grado di giudizio (cfr. all. C).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tanto della banca appellante, quanto della compagnia assicuratrice (la cui chiamata in garanzia non può ritenersi manifestamente infondata o palesemente arbitraria e, dunque, esercizio abusivo del diritto di difesa: cfr. Cass. n. 10364/2023, n. 31889/2019) seguono la soccombenza, liquidate tuttavia in misura prossima ai minimi delle vigenti tabelle, considerata l'esistenza, all'epoca della proposizione del giudizio, di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata: rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_1
oggi Parte_2 Parte_1
condanna alla restituzione a della Controparte_1 Parte_1
somma di €.27.846,63 oltre interessi legali dal 27.10.2022, oltre alle somme percepite a titolo di spese del primo grado di giudizio;
condanna al rimborso alle controparti delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in €.2.540,00 quanto al primo grado,
€.2.000,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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