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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/09/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1902\2021 R.G.A.C. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
titolare della cessata ditta individuale di C.F._1 CP_1 Parte_1
con sede in Bagnone, Via Iera, n. 19, P.IVA , rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Ricciotti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Carrara (MS) Via Aronte, n. 7; attrice
nei confronti di con sede in Piazza Controparte_2 CP_2
Salimbeni 3 - C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo - CP_2
Gruppo IVA MPS - partita IVA rappresentata e difesa, P.IVA_2 P.IVA_3
giusta procura in atti dall'Avv. Roberto Lazzini ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1
respinta ogni contraria eccezione, in relazione ai contratti di conto corrente con apercredito regolato dal pagina 1 di 27 c/c di corrispondenza n. 2772.54 già 2772.85 oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio: - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle appostazioni operate dalla banca sul conto corrente dedotto in lite a titolo di capitalizzazione degli interessi, di non convenute commissioni di massimo scoperto o spese per messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale, di interessi ultralegali e spese non concordate, nonchè l'applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura; - accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto, ovvero il saldo al momento della chiusura del conto corrente, sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale o sostitutivo d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e spese non dovute;
- determinare e condannare la convenuta banca, in persona del l.r. pro tempore, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nella misura che risulterà provata o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali creditori sui saldi a credito, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole opera-zioni al saldo;
In via subordinata, sussidiaria e complementare, accertato che per l'effetto delle suddette violazioni e rettifica del saldo contabile del c/c n.
2772.54 già 2772.85, la convenuta ha ottenuto un indebito arricchimento con depauperamento CP_2
del patrimonio del correntista, condannare , in persona del suo legale Controparte_2
rapp.te pro tempore, alla rifusione e restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ai danni della ditta e quindi della odierna attrice IG.ra CP_3 Parte_1
quantificate in Euro 31.442,35 ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di
[...]
causa, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sino alla effettivo soddisfo. - con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese spese di CTU da porsi definitivamente a carico della convenuta, oltre rimborsi generali Iva e cpa di legge, da liquidarsi in distrazione a favore del sottoscritto Procuratore che dichiara di essere antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
pagina 2 di 27 per Voglia codesto Ill.mo Tribunale, Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione re-spinta e disattesa: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della IG.ra ad agire, quale titolare Parte_1
della ditta individuale OV ERa di Castelletto Angela Vilma, in relazione al rapporto oggetto del presente giudizio;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c., del diritto alla ripetizione di tutti gli addebiti effettuati sul rapporto in contestazione nel periodo antecedente i dieci anni dalla notifica della citazione in quanto pagati con rimesse solutorie;
- nel merito, rigettare interamente le domande tutte di parte attrice perché inammissibili, generiche, totalmente infondate in fatto ed in diritto e non provate;
- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA, CPA e spese come per legge”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra Parte_1
conveniva in giudizio rappresentando che: i) Controparte_2
dall'anno 1992, la società “ , successivamente divenuta Parte_2
l'impresa individuale “ ” aveva intrattenuto un Controparte_4
rapporto di conto corrente bancario con affidamento presso BA OS (oggi
BA MPS); ii) in particolare, “ , in data 05.10.1992, Parte_2
aveva avviato il rapporto di apertura di credito n. 2772.85 presso la filiale di Bagnone di
BA OS che, inizialmente, non era confluito in un documento contrattuale scritto, per cui gli addebiti operati dalla banca a qualunque titolo erano nulli;
iii) nel corso del rapporto erano stati applicati interessi anatocistici, commissioni e spese non dovute in assenza della relativa pattuizione scritta che avevano indotto la IG.ra a formulare in via stragiudiziale plurime richieste di ripetizione dell'indebito Parte_1
rivolte all'istituto di credito;
iv) dall'analisi degli estratti conto bancari dall'anno 1992 sino alla chiusura del rapporto di c/c effettuata in data 25.01.2012 erano emerse somme pagina 3 di 27 indebitamente versate dall'attrice in favore di BA MPS per un importo pari ad €
31.442,35. Sulla scorta di quanto sopra, la IG.ra domandava al Tribunale Parte_1
adito di voler: “- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle appostazioni operate dalla banca sul conto corrente dedotto in lite a titolo di capitalizzazione degli interessi, di non convenute commissioni di massimo scoperto o spese per messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale, di interessi ultralegali e spese non concordate, nonchè l'applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura; - accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto, ovvero il saldo al momento della chiusura del conto corrente, sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale o sostitutivo d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e spese non dovute;
- determinare e condannare la convenuta banca, in persona del l.r. pro tempore, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nella misura che risulterà provata o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali creditori sui saldi a credito, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e maggior danno
(derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n.
19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole operazioni al saldo;
In via subordinata, sussidiaria e complementare, accertato che per l'effetto delle suddette violazioni e rettifica del saldo contabile del c/c n. 2772.54 già 2772.85, la convenuta ha ottenuto un indebito arricchimento CP_2
con depauperamento del patrimonio del correntista, condannare , in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore, alla rifusione e restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ai danni della ditta e quindi della odierna CP_3
attrice IG.ra , quantificate in Euro 31.442,35 ovvero nella maggiore o Parte_1
minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sino alla effettivo soddisfo. - con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborsi generali e oneri di legge”.
pagina 4 di 27 2. In data 7.12.2021 si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando integralmente gli assunti avversari ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla IG.ra . Più precisamente, la Parte_1
convenuta rappresentava che: i) la società “OV Iera di LL RE e C. s.n.c.” era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2008 e l'impresa individuale “
[...]
” era subentrata nell'attività precedentemente svolta da Controparte_4
quest'ultima; ii) trattandosi di due soggetti giuridici distinti e non essendosi verificata alcuna vicenda traslativa dell'azienda, la IG.ra , in qualità di titolare della Parte_1
predetta impresa individuale, non era legittimata ad azionare diritti facenti capo alla società in nome collettivo estinta, considerando anche la cessazione del rapporto di conto corrente di cui non era mai stata titolare;
iii) nel merito, le pretese azionate dall'attrice erano indimostrate;
iv) la condizioni applicabili al rapporto di conto corrente erano state sottoscritte dalla società correntista ma quest'ultima non aveva mai avanzato alcuna richiesta di consegna della relativa documentazione;
v) le domande attoree erano sfornite della necessaria documentazione a supporto, atteso che gli estratti conto prodotti erano incompleti;
vi) in ogni caso, le pretese creditorie avanzate dalla IG.ra erano prescritte in relazione al periodo antecedente al 03.11.2004 alla luce Parte_1
della natura solutoria delle rimesse confluite nel c/c in tale periodo. Pertanto,
[...]
rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare, accertare Controparte_2
e dichiarare il difetto di legittimazione della IG.ra ad agire, quale titolare Parte_1
della ditta individuale OV ER a di , in relazione al rapporto oggetto del Parte_1
presente giudizio;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c., del diritto alla ripetizione di tutti gli addebiti effettuati sul rapporto in contestazione nel periodo antecedente i dieci anni dalla notifica della citazione in quanto pagati con rimesse solutorie;
- nel merito, rigettare interamente le domande tutte di parte attrice perché inammissibili, generiche, totalmente infondate in fatto ed in diritto e non provate;
- in ogni caso,
pagina 5 di 27 condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA, CPA e spese come per legge”.
3. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con ordinanza del 13.05.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita sommariamente la materia del contendere, occorre preliminarmente esaminare la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla IG.ra , la cui Parte_1
carenza è stata eccepita da parte convenuta.
In termini generali, deve rilevarsi come, tra le cause di scioglimento di una società di persone annoverate dall'art. 2272 c.c., è menzionato il venir meno della pluralità dei soci, qualora questa non venga ricostituita entro il termine di sei mesi. Tale circostanza
– rilevante nella vicenda che ne occupa – determina la successione dell'unico socio superstite nei rapporti giuridici originariamente facenti capo all'ente, il quale può attendere il decorso del termine semestrale ovvero proseguire l'attività sociale sotto forma di impresa individuale. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “lo scioglimento di una società di persone per la mancanza della pluralità dei soci, nel termine semestrale previsto per la ricostituzione, non comporta una trasformazione della società stessa, bensì una successione nel rapporto tra i soggetti coinvolti. In tal caso, l'unico socio rimasto può decidere di continuare l'attività come impresa individuale, eseguendo lo scioglimento e la liquidazione della società” (cfr. Cass. civ.
Sez. I n. 5116/2025) e, ancora, che “la continuazione dell'attività sociale nella forma di impresa individuale da parte dell'ultimo socio superstite di una società di persone non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall'art. 2498 c.c., bensì un rapporto di successione tra
pagina 6 di 27 soggetti distinti, che richiede il preventivo scioglimento della società e la liquidazione della stessa, cui far seguire l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 14449/2014. In senso conforme cfr. Cass. civ. Sez. I
n. 496/2015).
Ne consegue, pertanto, una successione tra soggetti giuridici distinti: da una parte, la società di persone che viene sciolta e cancellata dal registro delle imprese;
dall'altra, la persona fisica che prosegue l'attività sociale sotto forma di impresa individuale a seguito dell'assegnazione del patrimonio residuo della società.
L'assenza di una trasformazione in senso tecnico e, dunque, l'inapplicabilità dell'art. 2498 c.c., che disciplina espressamente la trasformazione da un tipo societario ad un altro prevedendo la continuità dei rapporti giuridici in capo all'ente trasformato, ha indotto in primo momento la Cassazione ad affermare che “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale […] i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr. Sez. Un., Cass. civ., n.
6070/2013. In senso conforme cfr. Cass. civ., sent. n. 23269/2016, Cass. civ. Sez. I n.
29455/2023).
In altri termini, secondo tale orientamento, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, i rapporti originariamente facenti capo alla società estinta, non definiti nella fase di liquidazione, si trasferiscono ai soci superstiti, fatta eccezione per le mere pretese, vale a dire quelle “cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare
pagina 7 di 27 con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione” (cfr. Sez. Un. n. 6070/2013 in parte motiva).
Sennonché, a fronte di pronunce che hanno parzialmente disatteso la portata di tali arresti, avendone ravvisato plurime criticità, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi nuovamente sulla questione, operando un parziale revirement.
Segnatamente, con la pronuncia n. 19750 del 16 luglio 2025 è stato affermato il seguente principio di diritto: “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per
l'estinzione del credito”.
2. Ciò posto e muovendo dalle risultanze documentali in atti nella presente vicenda processuale deve rilevarsi quanto segue.
La visura camerale dell'impresa individuale “la ” Controparte_4
attesta l'iscrizione nel registro delle imprese in data 05.03.2008 e la sua cancellazione in data 23.12.2019. Nella sezione “
6. Trasferimenti d'azienda del titolare, subentri” è indicato che il precedente titolare dell'attività era “La OV Iera di LL RE & C. s.n.c.” a cui la predetta società è subentrata con la dicitura “subentro a seguito mancata ricostituzione pluralità soci” (v. doc. 1 attrice).
pagina 8 di 27 E difatti, mediante atto notarile n. 68.050 rep. e n. 22.877 racc. denominato “donazione di quota sociale e trasformazione della società in ditta individuale”, stipulato in data 24.01.2008 dinanzi al Notaio il IG. RE LL ha donato alla coniuge Persona_1
la sua quota di partecipazione ne “La nuova Iera di LL Parte_1
RE e C. s.n.c.”.
Per effetto della donazione, la IG.ra è divenuta socio unico e amministratore Parte_1
e, non intendendo ricostituire la pluralità dei soci, ha chiesto la cancellazione della società dal registro delle imprese ex art. 2312 c.c. e – si legge nell'atto notarile – “poiché
l'azienda sociale sarà da lei continuata sotto la forma di Impresa Individuale denominata “ CP_3
di ”, la stessa subentra sia nella proprietà del complesso patrimoniale
[...] Parte_1
dell'Azienda già sociale, sia in ogni rapporto giuridico attivo e passivo” (v. doc. 12 attrice).
A tal proposito, sebbene non si possa configurare una trasformazione in senso tecnico ai sensi dell'art. 2498 c.c., dal disposto dell'atto notarile sembra emergere la sostanziale continuità giuridica in capo all'impresa individuale dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta, in cui può annoverarsi anche il rapporto di conto corrente n. 2772.85 aperto da quest'ultima in data 5.10.1992 presso BA OS, oggi . Controparte_2
Nella vicenda che ne occupa, è pertanto dirimente rilevare come l'impresa individuale della IG.ra sia subentrata in tutti i rapporti facenti capo alla Parte_1
società in nome collettivo e, conseguentemente, anche nei diritti nascenti dai contratti stipulati da quest'ultima. Sarebbe stato onere dell'odierna convenuta – in accordo a quanto recentemente chiarito dalle Sezioni Unite – allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito in rilievo nell'ambito del presente giudizio: tale onere, tuttavia, non risulta essere stato assolto, apparendo di contro ravvisabili plurime risultanze in senso contrario (v. missive di messa in mora di cui al doc. n. 6 parte attrice).
pagina 9 di 27 Una volta acclarato l'avvenuto subentro dell'impresa individuale di Parte_1
nella titolarità di tale rapporto, neppure può dirsi che l'estinzione dell'impresa
[...]
individuale abbia fatto venir meno la pretesa creditoria in capo all'attrice, posto che la disciplina relativa alla cancellazione delle società dal registro delle imprese ex art. 2495
c.c. non risulta applicabile all'ipotesi dell'impresa individuale. Così, invero, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità: “La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione
e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale. (Ribadendo il principio, la S.C. ha rigettato
l'eccezione di inammissibilità del controricorso per carenza di capacità processuale della parte già titolare di impresa individuale cancellata dal registro)” (cfr. Cass. civ. sez. I, 15/12/2020, n.
28658; in senso conforme cfr. Cass. civ. 98/2016, Cass. civ. n. 21714/2013, Cass. civ. n.
28658/2020: “In primo luogo, bisogna ricordare che la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, sicché legittimata ad agire davanti l'autorità giudiziaria è proprio la persona fisica che fu imprenditore”).
3. In definitiva, non può essere accolta l'eccezione avanzata da parte convenuta circa il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
4. Venendo ora al merito della controversia, vale evidenziare che La – allora – società
La OV Iera di LL RE & C. snc, per il tramite IG.ri LL RE e
, ha stipulato una apertura di conto corrente ordinario con la Parte_1
BA OS, filiale di Bagnone (MS), nei cui rapporti è in seguito subentrata l'odierna parte convenuta. Con questa apertura di conto corrente BA OS ha concesso alla società un “conto di corrispondenza” soggetto alle seguenti condizioni economiche:
pagina 10 di 27 Il rapporto di conto corrente de quo è stato chiuso in data 25.01.2012, con saldo finale pari a zero.
5. In ordine alle pattuizioni inerenti la capitalizzazione degli interessi debitori, è notorio come sia stata lungamente oggetto di dibattito la questione se l'uso di cui alle norme bancarie uniformi del 1951 (che si concretizzava, nei contratti di conto corrente bancario, nella capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei clienti, a fronte di una capitalizzazione che – invece – era annuale per i saldi attivi) configurasse o meno un uso contrario ai sensi dell'articolo 1283 c.c.. Sennonché, a far data dal 1999, si è registrato un mutamento nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in accordo al quale «gli interessi scaduti non possono produrre interessi altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il cd. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge” (cfr. Cass. 2374/1999). Da qui il primo controverso intervento del legislatore, oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 425 del
2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost.,
l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del pagina 11 di 27 medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza;
siffatte clausole, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (opinio iuris ac necessitata). Scevra da censure di costituzionalità è risultata invece la novella dell'art. 120 T.U.B. introdotta dagli altri commi dell'art. 25 del D.Lgs. n.
342/1999 che, nello stabilire il principio di simmetria\pari periodicità dell'applicazione degli interessi sugli interessi maturati (sia su quelli debitori che su quelli creditori), ha demandato al C.I.C.R. la disciplina attuativa di tale principio. Il C.I.C.R. ha quindi provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 cit., stabilendo, in particolare, che: in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto In particolare, l'art. 6 della delibera C.I.C.R prevede espressamente che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetti se non sono specificatamente approvate per iscritto”. A parere di questo giudice con tale previsione viene operato un richiamo all'art. 1341, comma 2, c.c. in accordo al quale, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte è richiesta, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul IGnificato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (cfr. Cass. civ. 20606\2016). Vale altresì evidenziare che anche con riguardo ai contratti stipulati in data anteriore al pagina 12 di 27 22/04/2000, è necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale. E ben vero, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 7105 del 2020). Sennonché, il legislatore ha regolato nuovamente la materia con la Legge
27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha modificato l'art. 120 del Testo
Unico BArio, nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Il provvedimento in questione, tuttavia, non è mai stato emanato dal CICR creando non poche problematiche applicative. La norma, invero, secondo la condivisibile interpretazione di alcuni tribunali non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. (cfr. Trib. Roma, 20 ottobre 2015). Di opinione contraria, invece, è risultata altra parte della giurisprudenza di merito, che ha escluso l'efficacia immediatamente precettiva del nuovo art. 120 TUB (cfr. Trib. Torino, 16 giugno 2015). E tuttavia, con il
D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con la Legge n. 49 dell'8 aprile 2016, il legislatore è ancora una volta intervenuto, modificando il testo dell'art. l'art. 120, comma 2, TUB che adesso così recita: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela,
pagina 13 di 27 la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora,
e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono eIGibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente eIGibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono eIGibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. In ottemperanza a tale previsione è stata adottata la delibera CICR del 3.8.2016, che ha disposto che, con riguardo ai contratti di apertura di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento ed agli sconfinamenti, venga assicurata la stessa periodicità, mai inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. A riguardo si è previsto che il 31 dicembre di ciascun anno costituisca il termine ultimo per il conteggio degli interessi o in alternativa che tale conteggio venga effettuato alla cessazione del rapporto per cui sono dovuti;
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il termine resta comunque il 31 dicembre. L'art. 4 della delibera regolamenta, poi, il saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che gli interessi debitori divengano eIGibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente, ad ogni modo, deve essere garantito un tempo minimo di 30 giorni dalle comunicazioni previste dagli artt. 119 e 126 quater del TUB, prima che gli interessi divengano eIGibili. Il contratto può prevedere termini differenti ma solo se favorevoli al cliente. Ancora, il comma 5 dell'art. 4 stabilisce, altresì, che al cliente è concessa la possibilità di autorizzare, anche prima della scadenza,
pagina 14 di 27 l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono eIGibili.
La somma addebitata deve essere in questo caso imputata come sorte capitale ed è comunque fatta salva la possibilità per il cliente di revocare, in qualsiasi momento,
l'autorizzazione a condizione che non abbia ancora avuto luogo l'addebito dell'importo.
Ogni autorizzazione deve risultare per iscritto. Infine, l'art. 5, riguardante le modalità di adeguamento dei contratti in corso, dispone che: “I contratti in corso sono adeguati con
l'introduzione di clausole conformi a quanto prescritto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B. ed al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del T.U.B. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 1 del T.U.B.”.
6. Muovendo dalle superiori argomentazioni, occorre richiamare le condivisibili considerazioni del CTU, secondo cui per il periodo ante 30.06.00, dal momento che il contratto di conto corrente è stato acceso prima dell'entrata in vigore della Delibera
CICR 9/2/00, ossia il 05.10.1992, occorre espungere l'effetto del regime anatocistico adottato dalla banca (sempre illegittimo). Analogamente, per il periodo post 30.06.00- ante 01.10.2016 deve espungersi l'effetto del regime anatocistico poiché non risulta agli atti né la pubblicazione in GU né la comunicazione al correntista.
7. Proseguendo nella disamina, mette conto rappresentare che la commissione di massimo scoperto è stata introdotta nei contratti bancari a partire dalle norme bancarie uniformi (NBU) adottate dall'1 gennaio 1952, pur osservandosi, in fatto, che di essa sia lungamente mancata una definizione legislativa, come pure un'univoca prassi applicativa. La Suprema Corte, ad ogni modo, gli ha riconosciuto una funzione legittima, vale a dire quella remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo, e nell'ottica della tutela dell'autonomia pagina 15 di 27 contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. ne ha dunque escluso, in più occasioni, l'illegittimità, salvo evidentemente il rispetto dei requisiti di determinatezza e determinabilità ex 1346 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ. 11722/2002 e Cass. civ. 870/2006, secondo cui: “tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”).
La fattispecie è stata disciplinata per la prima volta da norme di diritto positivo con l'art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, il cui testo recepito dalla legge di conversione
28 gennaio 2009, prevedeva che: “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”. In altri termini, la commissione di massimo scoperto poteva dirsi lecita esclusivamente se applicata a utilizzi in presenza di accordato e per periodi superiori a trenta giorni. In seguito, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, con il decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, che ha integrato l'articolo 2 bis del decreto legge n. 185/2008, come di seguito:
“Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,50 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”. Con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stato poi introdotto l'articolo 117 bis del Testo unico bancario, nel quale è contenuta la disciplina della commissione sugli affidamenti, che ha definitivamente sostituito la commissione pagina 16 di 27 di massimo scoperto. In accordo a tale previsione: “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo
0,50 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”. Da ultimo, è intervenuto il decreto 30 giugno 2012, n. 644, del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che ha integrato le previsioni dell'articolo 117 bis, in particolare, con l'articolo
3, specificando che: “Ciascun affidamento concesso per mezzo di un contratto previsto dall'articolo
2, comma 1, lettere a) e d), può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato, in coerenza con il presente decreto, nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,50 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
b) un tasso di interesse. Ai fini del comma 1: i) l'onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento; ii) la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
iii) la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto;
se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente;
iv) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate”. In definitiva, con l'introduzione dell'art. 117 TUB bis e la delibera CICR 244 del 30 giugno 2012, viene previsto che gli affidamenti possono comportare i seguenti oneri: ● una commissione pagina 17 di 27 omnicomprensiva commisurata al fido, nel limite del 0,50 % trimestrale (include spese istruttoria, conteggio interessi e ogni onere connesso all'affidamento) – in IGla “CA”, corrispettivo su accordato o “CDF”, commissione disponibilità fondi;
● un tasso di interesse. Inoltre, sempre da tale dato normativo può evincersi che agli sconfinamenti possono essere applicati: ● una commissione di istruttoria veloce – in IGla “CIV” – o commissione “oltre disponibilità fondi” - in IGla “CODF” - in misura fissa ed espressa in valore assoluto, connessa ai costi mediamente sostenuti dall'intermediario per l'istruttoria veloce. E' applicata sul saldo disponibile di fine giornata e solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono quello esistente;
● un tasso di interesse su ammontare e durata sconfinamento.
Tanto acclarato è evidente, dunque, come la CMS abbia una sua causa legittima, costituendo la remunerazione accordata all'Istituto di credito per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. In altri termini, questa rappresenta il corrispettivo per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro da parte del correntista, e del rischio che ne consegue per il concedente. E tuttavia, per essere valida la CMS deve tuttavia avere, ex art. 117 d.lg. 385/93 e 1446 c.c., peculiari requisiti di determinatezza, risultando all'uopo necessaria l'espressa previsione del tasso della commissione, della base di calcolo, dei criteri e della periodicità dell'addebito, ivi inclusa la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo: venendo meno in caso contrario una valida pattuizione. Ed infatti, in assenza della espressa pattuizione dei predetti parametri non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti, dovendosi escludere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, sì da rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e,
pagina 18 di 27 soprattutto, del suo peso economico (cfr. ex multis: Corte appello Brescia, sentenza n.
1333 del 22/10/2021; Tribunale Siena, sentenza n. 573 del 10/07/2021; Tribunale
Firenze, sentenza n. 1626 del 14/06/2021; Tribunale di Siena, sentenza n. 271 del
20/3/2020).
8. Facendo corretta applicazione del superiore dato ermeneutico il CTU ha rappresentato che: “In calce all'elencazione delle “norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero” che in parte costituiscono il contratto di apertura di credito del conto corrente di corrispondenza, si leggono le “Principali condizioni applicate” e, in particolare: “Commissione trimestrale massimo scoperto: 0,125%”. Non viene spiegata la modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto, né risulta esservi una “legenda” allegata alle condizioni applicate dove capire il meccanismo di calcolo della commissione di massimo scoperto trimestrale”. Gli addebiti a tale titolo risultano pertanto illegittimi. Tanto vale anche in relazione alla CSA (commissione su accordato) addebitata dal .2009, considerato CP_5
che, come verificato dall'ausiliario “non risulta agli atti alcun documento contrattuale riportante la pattuizione di tali oneri o alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB che ne comunichi
l'introduzione”.
9. Deve a questo punto evidenziarsi come costituisca ormai jus receptum il principio di diritto in accordo al quale, in tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato, non essendo a tal fine sufficienti generici riferimenti come, ad esempio, appunto, i c.d. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. Tanto, è stato espressamente sancito dallo stesso legislatore con l'art. 4 della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154 (poi trasfuso nell'art. 117 TUB, secondo cui: “I contratti indicano il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”; e ancora “La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni
pagina 19 di 27 altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente” (comma abrogato nel 2010). Infine, secondo la norma: “Sono nulle
e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi
d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Ciò posto, per quanto attiene il periodo successivo al momento genetico, con peculiare riguardo all'esercizio dello jus variandi ex art. 118 TUB, occorre dar conto che allorquando a venire in rilievo è un rapporto di durata a tempo indeterminato, la legge ammette a talune condizioni, tanto sostanziali che formali, la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Segnatamente, dal 10/3/1992 (data di entrata in vigore della L. 154/1992, che all'art. 4 aveva previsto la necessità di una specifica clausola approvata dal cliente) la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente risultava autorizzata purché le parti avessero pattuito tale facoltà per iscritto in contratto. In data 1/01/1994 è poi entrato in vigore il Testo
Unico BArio (D.Lgs. n. 385 dell'1/9/1993), che ha abrogato le disposizioni sullo ius variandi sia relative alla L. 154/92 e sia relative alla L. 142/1992. In particolare, la versione originaria dell'art. 118 T.U.B. alla data del 01/01/1994 (data di entrata in vigore del testo Unico BArio) prevedeva: “1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità
e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Sennonché, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L.
n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, è
pagina 20 di 27 stato introdotto il requisito del “giustificato motivo” e le specifiche modalità di comunicazione al cliente, stabilendosi altresì il rimando all'art. 1341, comma 2 c.c. che prevede la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente. Successive modifiche alla disciplina dello ius variandi sono state apportate dall'art. 4 comma 2 D. Lgs.
13/08/2010 n. 141, che ha distinto i contratti di durata da quelli a tempo indeterminato, prevendo l'approvazione della clausola specificamente da parte del cliente e con riferimento alle sole condizioni previste dal contratto. Ancora, con il D.L.
13/05/2011 è stato introdotto il comma 2-bis, con specifico riferimento a chi non è né consumatore, né microimpresa, per i contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, prevedendo la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati in contratto. In particolare, il testo attualmente in vigore dell'art. 118 cit. prevede che: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
10. Orbene, tornando alla vicenda contrattuale che ne occupa, deve osservarsi che il contratto di apertura di conto corrente del 5.10.1992 riporta la pattuizione dei tassi debitori e creditori applicati al rapporto.
E, tuttavia, per il periodo ante 4.07.2006, sebbene nel contratto di apertura di c/c sia pervista la facoltà della BA di variare unilateralmente le condizioni economiche applicate, non vi è agli atti la dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale delle variazioni di tasso applicate. Mentre, per il periodo post 4.07.2006 non pagina 21 di 27 sono state prodotte le proposte di modifica unilaterali delle condizioni economiche applicate al rapporto. Appare condividibile, pertanto, quanto rappresentato nell'elaborato peritale, ovvero che: “In considerazione di quanto sopra evidenziato, la scrivente ha provveduto a mantenere i tassi convenzionali pattuiti nel contratto iniziale del 5.10.1992, sostituendo i tassi successivamente variati in senso peggiorativo con i tassi BOT secondo il precetto dell'art. 117 c.7, lett. a) TUB (in quanto più favorevoli), avendo riscontrato l'assenza della pubblicità in GU (periodo pre 04.07.06) e delle proposte di modifica unilaterali del contratto (periodo post
04.07.06). In particolare, sono stati sostituiti i tassi di interesse passivo con i tassi BOT (migliorativi)
a partire dal 20.01.1994 (il tasso convenzionale del 13,75 % passa al tasso del 17,75%) e sono stati sostituiti i tassi di interesse attivo con i tassi BOT a partire dal 31.12.1996 (il tasso convenzionale del
6,25 % passa al tasso del 3,25 %)”.
11. Per quanto attiene, infine, l'eccezione di prescrizione, vale evidenziare come il ricalcolo del rapporto dare/avere debba operare tenendo in considerazione il termine decennale di prescrizione del diritto di ripetizione, decorrente per le rimesse ripristinatorie dalla data di chiusura del conto corrente, mentre per quelle solutorie
(avvenute in assenza di fido o imputabili all'extra fido) dall'effettivo pagamento.
In tale ottica, è opportuno rappresentare che, con la sentenza a S.U. n. 24418\2010, la
Cassazione ha chiarito che “il pagamento, per dar vita ad una eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens)…non può pertanto ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione”.
In particolare, la Corte ha precisato che sono qualificabili come pagamenti i versamenti intervenuti con conto scoperto o eccedente il limite dell'affidamento: per la quota di tali versamenti imputabile a pagamento di competenze illegittime, la prescrizione decennale pagina 22 di 27 decorre dalla data di versamento, mentre le rimesse solutorie effettuate oltre i 10 anni dall'interruzione dei termini prescrizionali non sono più ripetibili in quanto prescritte
(cfr. Cass. civ. sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024, secondo cui: “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”).
Il saldo cui riferimento per la verifica della natura ripristinatoria della rimessa è il saldo disponibile, ovvero la risultante della ricostruzione dell'estratto conto, operazione per operazione, con modalità di calcolo che tengano conto dell'effettiva disponibilità del correntista (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10/02/2020, n. 3025).
Ciò posto, per ciò che attiene la scelta circa il saldo disponibile da utilizzare, è possibile optare tra il “saldo banca” o il “saldo rettificato”. Il primo costituisce il saldo risultante dagli estratti conto redatti dalla banca, mentre il “saldo rettificato” è quello depurato dalle annotazioni che si assumono illegittime (interessi, commissioni, competenze, ecc.).
A riguardo, non può che prendersi atto del recente arresto di legittimità in accordo al quale “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e
pagina 23 di 27 dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16/03/2023, n. 7721).
Infine, in ordine al tema dei periodi di vigenza dei rapporti contrattuali rispetto ai quali non sono state prodotti in giudizio gli estratti conto, occorre muovere dal consolidato orientamento di legittimità, relativo alle iniziative giudiziali assunte dal correntista.
Segnatamente, la Cassazione ha chiarito che “la produzione in giudizio degli estratti conto relativi al periodo di vigenza contrattuale è idonea a dimostrare l'esecuzione dei pagamenti e che a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile per il giudice del merito ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019,
n. 9526); laddove il correntista ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (cfr. Cass. civ. n. 21913\2023).
12. Facendo puntuale applicazione del superiore dato esegetico il CTU ha proceduto a:
i) effettuare una riproduzione analitica del c/c 2772.54 (già 2772.85) per l'intero periodo (5.10.1992-25.01.2012) omettendo di operare i ricalcoli delle competenze per i periodi non sufficientemente documentati (per assenza dei prospetti di liquidazione delle competenze o movimenti mancanti); ii) determinare analiticamente i rapporti di dare/avere sino alla chiusura del conto dal saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello pagina 24 di 27 risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati;
iii) considerare l'anatocismo illegittimo per tutto il periodo, ed annullarne l'effetto; iv) espungere l'addebito a titolo di CSA per un totale di euro 557,96, nonché quello a titolo di CMS;
v) ricalcolare gli interessi creditori e debitori secondo il precetto dell'art. 117 c.7, lett. a) TUB rispettivamente dal 31.12.1996 e dal 20.01.1994; vi) conteggiare le rimesse solutorie per il periodo antecedente la data del 27/11/14, dies a quo prescrizionale, individuando i 10 anni antecedenti alla data di ricezione della lettera di messa in mora (doc. 6 atto di citazione); vii) considerare i limiti di fido per i soli trimestri in cui dal prospetto di liquidazione delle competenze è possibile evincere l'importo degli affidamenti e ponendo il fido pari a zero nei restanti periodi (stante la mancata produzione di contratti di affidamenti/lettere di credito e atteso che la visura della Centrale Rischi della BA d'Italia non solo copre non l'intero periodo ante
27.11.2004, ma non consente di risalire al rapporto di conto corrente cui afferisce l'affidamento ivi indicato) di guisa che gli unici affidamenti riscontrati nel periodo ante
27.11.04 sono risultati i seguenti:
pagina 25 di 27 In definitiva, il saldo ricalcolato a credito per il correntista al momento della chiusura del conto corrente risulta pari ad € 11.389,11 (risultato comprensivo dell'effetto delle rimesse solutorie individuate per € 21.491,75).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
L'accoglimento della domanda proposta determina che le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto debbano essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 1902\2021 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie la domanda proposta da e, previo accertamento e Parte_1
declaratoria delle nullità contrattuali meglio specificate in parte motiva, ed espunzione delle somme illegittimamente addebitate, accerta e dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente ordinario del c/c 2772.54 (già 2772.85) alla data 25.01.2012 risultava a credito in favore del correntista, e per l'effetto condanna Controparte_2
a corrispondere in favore di l'importo di €
[...] Parte_1
11.389,11, oltre interessi di mora (nella misura di legge che, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, è quella di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.) a decorrere dal
27.11.2014, sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna a rifondere a Controparte_2 Parte_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese di lite che si
[...]
pagina 26 di 27 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica già liquidate con decreto definitivamente in capo a Controparte_2
Così deciso in Massa, il 15.09.2025.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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