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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8745 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4426 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Parte_1
RICORRENTI CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: indennità di malattia CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“a. Disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e stabilire il termine per la notifica, secondo le forme e le modalità previste dal codice di procedura civile;
b. Accertare e dichiarare che la patologia accertata anche strumentalmente dal medico di famiglia, richiedesse la sottoposizione del ricorrente a cure mediche urgenti e non differibili (cfr. doc.ti 04, 05 e 09 del ricorso); c. Accertare e dichiarare che l'assenza del Sig. dal proprio domicilio Parte_1 per il giorno 4 settembre 2020 alle ore 17:37, nelle fasce orarie di reperibilità obbligatoria, sia stata assolutamente giustificata in quanto il ricorrente si era recato presso il Centro di Fisioterapia “Sport Health” sito in Roma alla Via Latina n. 497 per ricevere le cure del caso e che tale prestazione non poteva essere differita né erogata in orari differenti di “non reperibilità”; d. Accertare e dichiarare, anche alla luce della documentazione versata in atti, l'urgenza e indifferibilità della visita ambulatoriale l'assenza era sorretta da un valido motivo;
e. Per l'effetto dichiarare l'illegittimità comunicata da CP_1
f. Per l'effetto, dichiarare la illegittimità della reiezione del ricorso sanitario numero SAN/PSR/2021/54579 del 18/06/2021 e conseguente diniego dell'indennità di malattia per assenza ingiustificata alla visita fiscale con la condanna della medesima resistente alla corresponsione dell'indennità, oltre rivalutazione;
g. In ogni caso, condannare l' in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al Rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
, dipendente della società è stato assente per Parte_1 CP_3
0 con prognosi fino all n data 4.9.2020 il lavoratore è risultato assente alla visita fiscale eseguita da un medico Con CP_1 provvedimento del 26.5.2021 l' a seguito della assenza del lavoratore alla CP_1 visita fiscale, ha escluso il di del lavoratore a percepire l'indennità di malattia. Il ricorrente ha contestato il provvedimento dell' affermando che CP_1
l'assenza dal proprio domicilio in occasione della visit ale è da imputarsi alla necessità di sottoporsi a cure mediche fisioterapiche, come già comunicato all' e come attestato dai documenti prodotti all'Istituto, in particolare: CP_1 certificato del medico curante attestante che egli era stato visitato nella mattinata del 4.9.2020; certificazione rilasciata dal centro di Fisiokinesi Terapia di Roma attestante che egli il 4.9.2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si era dovuto sottoporre a trattamento fisioterapico urgente, necessario e non procrastinabile e che la prestazione sanitaria non poteva essere differita né erogata in orario differente rispetto all'orario in cui è stata realizzata. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che il 4.9.2020 il medico di famiglia, svolti gli esami ecografici, aveva attestato l'urgenza e la indifferibilità della fisioterapia necessaria a consentirgli di poter sopperire alla “limitazione funzionale” determinata da una acuta sciatalgia e che, nella stessa giornata, egli si era rivolto al centro fisioterapico più vicino a casa per sottoporsi al trattamento fisioterapico. Tanto esposto, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo il pagamento dell'indennità di malattia. CP_1
L' rit nte citato non si è costituito restando contumace. CP_1
La presente controversia riguarda il diritto del lavoratore ad ottenere l'indennità di malattia pur essendo risultato assente alla visita domiciliare eseguita dall' durante le c.d. fasce di reperibilità. CP_1
La materia plinata dall'art. 5, comma 14, della legge 12 settembre 1983 n. 463 che prevede: “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”. L'interpretazione giurisprudenziale formatasi su tale disposizione si è consolidata nel senso di una interpretazione restrittiva del "giustificato
2 motivo" preclusivo della sanzione e ciò in considerazione sia del prevalente interesse pubblico sotteso alla norma, volto a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo, con conseguente necessaria repressione degli abusi, che dell'ambito limitato delle fasce orarie di reperibilità che rende l'onere a carico del lavoratore, estrinsecazione del dovere di collaborazione sullo stesso gravante, non particolarmente gravoso o vessatorio, potendosi garantire la reperibilità con un minimo grado di diligenza. Sulla scorta di tale orientamento la S.C. ha inoltre affermato il principio secondo cui "In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638), senza che - ai fini in esame - possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale." (Cass. 4216/1997) Secondo la S.C., infatti, "La disposizione dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983, che sancisce (anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988) la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni per il lavoratore risultato assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, è diretta a sancire l'obbligo del lavoratore stesso, assentatosi dal lavoro per malattia, di prestare la sua collaborazione al controllo, collaborazione che la legge pone come presupposto o condizione per l'esercizio del diritto alla prestazione economica e che viene a mancare per il fatto stesso che, acceduto il medico al domicilio del lavoratore nella fascia oraria prestabilita, a questo non venga praticamente reso possibile il controllo." (Cass 4004/1991) Peraltro, l'assenza dal proprio domicilio è sanzionata solo allorquando venga riscontrata durante la c.d. fascia di reperibilità, cioè durante l'orario riservato alle visite, in quanto ciò che si sanziona non è l'allontanamento dal proprio domicilio in sé durante il periodo di malattia, ma unicamente la sottrazione alla potestà di controllo. Infatti, la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un
3 onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento sia nei confronti dell'istituto previdenziale (sanzionato dalla perdita dell'indennità), sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione (cfr. Cass. 22 aprile 2004, n. 7691). Il giustificato motivo dell'assenza, allora, non deve riguardare tanto la mera necessità di allontanarsi dal proprio domicilio, quanto quella di farlo proprio in quello specifico momento. L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alla fasce orarie di reperibilità (cfr. Cass. 20 febbraio 2007, n. 3921; 23 novembre 2004, n. 22065; 2 marzo 2004, n. 4247; 22 giugno 2001, n. 8544). In tema di indennità di malattia, perché l'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento terapeutico possa considerarsi giustificato, occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili (cfr. Cass. 10 agosto 2004, n. 15446). Sussiste, inoltre, a carico del lavoratore, sempre in chiave di collaborazione, un onere di informare l'organo di vigilanza dell'allontanamento dal domicilio;
la Suprema Corte, infatti, modificando un precedente orientamento, ha affermato che in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi (Cass. 19 febbraio 2016 n. 3294). Occorre distinguere l'assenza alla visita di controllo dalla sussistenza della malattia, nel senso che l'effettiva presenza di uno stato patologico non
4 costituisce giustificazione alla condotta del lavoratore, in quanto la sanzione per l'assenza è unicamente collegata all'impedimento del controllo fiscale. Così, in tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo;
ne consegue che l'impossibilità per il lavoratore di effettuare tale visita (nella specie il giorno successivo a quello della sottrazione alla visita di controllo), a causa delle chiusura dell'ambulatorio della ASL, non impedisce la perdita del trattamento economico derivante dal mancato assolvimento di quell'onere (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1809). In altri termini, in materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'assoluta indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela (cfr. Cass. n. 24492/2019) nella quale è stato ribadito che: "… il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo … corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (Cass. 14735 del 2004)".
Applicando i principi sopra indicati alla fattispecie in esame e rilevato che è pacifica l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio in occasione della visita di controllo, osserva il Tribunale da un lato che il lavoratore è pacificamente inadempiente all'onere di preventiva comunicazione all'organo ispettivo della necessità di allontanarsi dal proprio domicilio e, dall'altro lato, che non è emersa alcuna necessità per il lavoratore di allontanarsi dal proprio domicilio
5 durante le fasce di reperibilità, nel senso che non è emersa la necessità e l'urgenza di sottoporsi al trattamento fisioterapico proprio in quegli orari e presso quella struttura. Il ricorrente afferma che “il medico di famiglia, svolti gli esami ecografici, attestava l'urgenza e la indifferibilità della fisioterapia necessaria a consentire al ricorrente di poter sopperire alla “limitazione funzionale” determinata da una acuta sciatalgia”. In realtà, il certificato rilasciato il 28.5.2021 dal medico curante (all. 5) attesa unicamente che il ricorrente è stato visitato presso lo studio nella mattinata del 4.9.2020 dalle ore 9.00 alle ore 12,00 sia in ambito di visita medico clinica che strumentale (ecografia) ma non contiene alcuna prescrizione di trattamenti fisioterapici né tanto meno l'urgenza e l'indifferibilità di tali trattamenti. Né la prova di tale urgenza e/o indifferibilità poteva essere fornita dalla prova testimoniale richiesta, in ragione della genericità del relativo capitolo di prova, non contenente né l'indicazione del trattamento necessario, né l'indifferibilità dello stesso (“Vero è che il Sig. è stato da Lei visitato in Parte_1 data 4.09.2020 e che a seguito degli esami ecografici è stata riscontrata una sciatalgia acuta per la quale invitava il ricorrente a sottoporsi con urgenza a cure fisioterapiche?”). Ma anche qualora si dovesse affermare che l'urgenza di recarsi presso il centro fisioterapico sia dipesa dall'invito del medico curante, non sono emersi elementi che giustifichino l'indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio proprio durante la fascia di reperibilità. Il ricorrente, infatti, si trovava già in malattia dal 1.9.2020 con diagnosi di
“sciatalgia acuta con limitazione funzionale”; la sciatalgia acuta con limitazione funzionale, dunque, era la ragione della assenza dal lavoro che si protraeva già da qualche giorno e tale circostanza, in assenza di elementi di segno contrario, non consente di comprendere perché la medesima patologia già accertata come “acuta” abbia reso indifferibile il trattamento fisioterapico dopo quattro giorni. Inoltre, tenuto conto della presenza di numerosissimi centri di fisioterapia nella città di Roma in tutti i quartieri (fatto che può ritenersi notorio), il ricorrente si limita ad affermare che vi era disponibilità solo in quella fascia oraria nella struttura prescelta, ma nulla allega in ordine alla possibilità di effettuare il medesimo trattamento – che non viene neppure indicato – presso un altro centro. Si osserva, inoltre, che la fascia di reperibilità ha una durata molto limitata (due ore la mattina e due ore il pomeriggio), per cui l'assenza all'interno di tale fascia non può che essere valutata con particolare rigore. In ogni caso, si evidenzia che il lavoratore non ha chiarito il motivo in base al quale non ha neppure potuto informare l'organo ispettivo della necessità di allontanarsi dal proprio domicilio.
6 Le osservazioni che precedono escludono che possa ritenersi giustificata l'assenza del lavoratore alla visita di controllo, con conseguente legittimità della trattenuta operata.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Roma, 11/09/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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