TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/09/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott. Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1102/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN NA
e
NT DU (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MITRIONE C.F._2
ANNA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra e RD Parte_1
Samantha, nel Comune di Oggiono, in data 8/5/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile al numero 2, parte I, serie --, anno 2004;
- Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oggiono di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Il tutto alle seguenti
CONDIZIONI
1) la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa Per_1 universitaria, continuerà a convivere con la madre, presso la quale avrà residenza anagrafica e fiscale;
2) Il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento della figlia l'importo mensile di € Per_1
550,00, suddiviso in € 300,00 da versarsi alla signora RD, sulle coordinate bancarie della stessa già in possesso del sig. , ed euro 250,00 da versarsi direttamente alla figlia , Pt_1 Per_1 sulle coordinate bancarie della stessa già in possesso del padre, da corrispondersi per 12 mensilità all'anno entro il giorno 10 di ciascun mese. Tale importo verrà aumentato annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà versato sin tanto che la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
3) Le sole tasse universitarie (inclusive dei testi scolastici) relative all'intero percorso della figlia
, percorso che si estenderà a 5 anni qualora decidesse di proseguire gli studi Per_1 Per_1 universitari, verranno suddivise nella misura del 60% in capo al sig. e del 40% in capo alla Pt_1 signora RD, mentre le altre spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra i genitori secondo le modalità indicate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di CC (come di seguito modificato) e precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista
- Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto universitario;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) per quanto riguarda il bollo, l'assicurazione e le spese di manutenzione dell'autovettura (Fiat 600) attualmente in uso a il padre concorrerà al pagamento delle stesse sino ad un massimo di euro 100,00 annuali e Per_1 non oltre
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno); si precisa comunque che l'assegno ordinario di mantenimento non è compensabile con alcuna altra voce;
4) nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente fra le parti godendo entrambi di reddito autonomo;
5) la figlia resterà fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno;
6) le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie inerenti alla figlia resteranno in capo Per_1 al genitore che le avrà sostenute;
7) l'assegno unico universale verrà percepito, come già avviene attualmente, integralmente dalla madre;
8) spese e competenze della presente procedura compensate fra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e NT DU hanno contratto matrimonio Parte_1 con rito civile il giorno 8.5.2004 ad Oggiono (LC) e dalla loro unione è nata la figlia
[...]
(a CC, il 29.5.2005), maggiorenne non economicamente indipendente. Per_2
Il giorno 11.7.2021 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di CC nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 21.7.2021 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti. Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile ad Oggiono, il giorno 8.5.2004 tra e NT DU iscritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte I, numero 2;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OGGIONO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in CC, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott. Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1102/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN NA
e
NT DU (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MITRIONE C.F._2
ANNA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra e RD Parte_1
Samantha, nel Comune di Oggiono, in data 8/5/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile al numero 2, parte I, serie --, anno 2004;
- Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oggiono di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Il tutto alle seguenti
CONDIZIONI
1) la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa Per_1 universitaria, continuerà a convivere con la madre, presso la quale avrà residenza anagrafica e fiscale;
2) Il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento della figlia l'importo mensile di € Per_1
550,00, suddiviso in € 300,00 da versarsi alla signora RD, sulle coordinate bancarie della stessa già in possesso del sig. , ed euro 250,00 da versarsi direttamente alla figlia , Pt_1 Per_1 sulle coordinate bancarie della stessa già in possesso del padre, da corrispondersi per 12 mensilità all'anno entro il giorno 10 di ciascun mese. Tale importo verrà aumentato annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà versato sin tanto che la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
3) Le sole tasse universitarie (inclusive dei testi scolastici) relative all'intero percorso della figlia
, percorso che si estenderà a 5 anni qualora decidesse di proseguire gli studi Per_1 Per_1 universitari, verranno suddivise nella misura del 60% in capo al sig. e del 40% in capo alla Pt_1 signora RD, mentre le altre spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra i genitori secondo le modalità indicate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di CC (come di seguito modificato) e precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista
- Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto universitario;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) per quanto riguarda il bollo, l'assicurazione e le spese di manutenzione dell'autovettura (Fiat 600) attualmente in uso a il padre concorrerà al pagamento delle stesse sino ad un massimo di euro 100,00 annuali e Per_1 non oltre
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno); si precisa comunque che l'assegno ordinario di mantenimento non è compensabile con alcuna altra voce;
4) nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente fra le parti godendo entrambi di reddito autonomo;
5) la figlia resterà fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno;
6) le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie inerenti alla figlia resteranno in capo Per_1 al genitore che le avrà sostenute;
7) l'assegno unico universale verrà percepito, come già avviene attualmente, integralmente dalla madre;
8) spese e competenze della presente procedura compensate fra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e NT DU hanno contratto matrimonio Parte_1 con rito civile il giorno 8.5.2004 ad Oggiono (LC) e dalla loro unione è nata la figlia
[...]
(a CC, il 29.5.2005), maggiorenne non economicamente indipendente. Per_2
Il giorno 11.7.2021 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di CC nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 21.7.2021 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti. Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile ad Oggiono, il giorno 8.5.2004 tra e NT DU iscritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte I, numero 2;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OGGIONO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in CC, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada