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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: Di UC DA nato a [...] il [...] VI EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di L'aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3332 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 14/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 1 aprile 2025, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione della sentenza del Gup del Tribunale di Teramo che aveva assolto DA Di UC e EL VI dal reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 55 quater comma 1-bis e quinquies d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, rispettivamente, perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste, ha assolto i predetti imputati, ritenuto il fatto di particolare tenuità e applicata la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Secondo la contestazione di cui all’imputazione DA Di UC, quale Dirigente Amministrativo in servizio presso il Tribunale di Teramo, e la moglie EL VI, quale Assistente Giudiziario presso il medesimo Tribunale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano attestato falsamente la presenza in servizio di EL VI: in particolare Di UC, obliterando fraudolentemente il badge di VI in uscita alla fine dell’orario di lavoro, ne aveva attestato falsamente la presenza in sei giornate lavorative (24 aprile, 30 aprile, 5 maggio 12 maggio, 14 maggio, 17 maggio 2021) in orari in cui la dipendente era invece assente. 2. Avverso la sentenza, DA Di UC e EL EZ, a mezzo del difensore, con atto unico, hanno proposto ricorso, formulando un unico articolato motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 627 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello rispettato il dictum della sentenza rescindente;
nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo. Secondo il difensore, la Corte di cassazione aveva dato mandato al giudice del rinvio solo si spiegare in che senso la mail, con cui, in epoca successiva alle timbrature operate dal marito, ella aveva formulato una richiesta cumulativa di permessi brevi, avesse potuto sanare ex post le irregolarità delle timbrature. La Corte, in luogo di attenersi a tale mandato, avrebbe operato una rivisitazione del materiale probatorio in senso accusatorio, con “oblio” di dati di segno opposto, che, se correttamente valutati, avrebbero condotto a diversa decisione. In particolare la Corte non avrebbe dato risalto: alle dichiarazioni del teste IO De Nobili, secondo cui le richieste di permessi potevano anche pervenire a posteriori;
alle dichiarazioni della teste Orlandi, secondo cui, in casi particolari dovuti ad urgenza o a situazioni non prevedibili, il dipendente può allontanarsi dal luogo di 3 lavoro formulando la richiesta di permesso in un momento successivo e, qualora sia omessa la timbratura successiva, ella stessa poteva inserirla, previa dichiarazione del dipendente;
alla insistenza di VI per ottenere la correzione degli orari, a dimostrazione della inesistenza di qualsiasi intento decettivo. Per rispettare il dictum della sentenza rescindente, la Corte avrebbe dovuto esaminare il manuale operativo dell’applicativo Perseo e verificare se le spiegazioni richieste avessero potuto essere ivi contenute: alla pagina 143 del manuale viene descritta la procedura da seguire per i casi in cui il dipendente dimentichi di timbrare, per errore passi il badge senza che la timbratura sia registrata dal sistema o si crei comunque uno sfasamento ed è prevista la possibilità di far risultare mediante la presentazione di apposita dichiarazione, in rettifica/integrazione, il monte ore prestato effettivamente, esattamente come avvenuto nel caso di specie. Ne consegue che la regolarizzazione a valle, mediante l’invio della mail del 28 maggio in cui erano indicati i periodi di assenza dal lavoro per permessi non previamente autorizzati, aveva cristallizzato nel registro delle presenze della dipendente il monte ore effettivamente lavorato. Quanto alla timbratura intermedia di uscita che VI avrebbe dovuto effettuare dal suo computer, non ne era stata trovata traccia o perché omessa nella fretta o per errore di digitazione. Di UC, nelle circostanze indicate nella imputazione aveva recuperato il badge nella postazione di lavoro della moglie e aveva eseguito la timbratura di fine giornata non per alterare la rilevazione del sistema, ma solo allo scopo di chiudere il ciclo di timbrature della giornata lavorativa. La timbratura per permesso breve, se non seguita da timbratura di rientro, viene registrata dal sistema come permesso breve sino alla timbratura di fine prestazione lavorativa giornaliera, in difetto della quale provvede l’amministratore di sistema inserendo una timbratura virtuale. Dopo che il Gup aveva ritenuto che gli imputati non avessero agito dolosamente con lo scopo di ingannare l’amministrazione e far figurare VI in servizio in orari in cui invece si era allontanata, la Corte ha invece in maniera illogica ritenuto sussistente il dolo del delitto di cui all’art. 55 quater d.lgs. 165/2001, pur a fronte di circostanze che deponevano in senso contrario, quali il fatto che in una occasione, documentata dal filmato delle telecamere di videosorveglianza, ella si era attardata per cercare nella borsa il badge, il fatto che i colleghi in ufficio ben sapevano che ella si era allontanata, il fatto che in diverse occasioni ella era stata presente in ufficio, pur non avendo timbrato il cartellino, o si era trattenuta oltre l’orario, senza “marcare” lo straordinario. 4 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità per plurime convergenti ragioni. 2. Al fine di meglio inquadrare le doglianze dei ricorrenti, occorre, innanzitutto, dare conto dell’iter della vicenda processuale in esame. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Teramo, in sede di giudizio abbreviato, aveva assolto gli imputati, accreditando la tesi difensiva per cui gli stessi avevano agito in buna fede. Secondo il giudice, dopo che VI, nelle occasioni indicate, si era allontanata dal lavoro, senza preventiva richiesta di permesso breve e Di UC aveva “passato” il tesserino elettronico della moglie nell’orario di uscita, la sfasatura fra timbratura ed effettiva prestazione dell’attività lavorativa era stata sanata attraverso una comunicazione successiva, inviata all’addetta al personale, con cui VI aveva chiesto ex post l’autorizzazione ad usufruire dei permessi brevi, rettificando gli orari di lavoro, ovvero decurtando i periodi relativi agli allontanamenti non previamente autorizzati. La Corte di Cassazione, investita del ricorso del Pubblico Ministero, ha censurato la motivazione della sentenza in merito alla possibilità di regolarizzare le assenze attraverso una cumulativa richiesta postuma di permessi, definendola “perplessa” e osservando che, pur avendo il giudice spiegato analiticamente il funzionamento dell’applicativo informatico del rilevamento delle presenze e tutti i possibili correttivi con l’ausilio dell’amministratore di sistema, non aveva chiarito come la mail inviata da VI avesse potuto sanare ex post le irregolarità di timbratura. 3.La Corte di appello, quale giudice del rinvio, ormai accertati e non più sindacabili i fatti nella loro materialità (in ciascuna delle giornate indicate nel capo di imputazione VI si era allontanata dal posto di lavoro, senza più farvi ritorno, e la successiva registrazione in uscita della dipendente era stata effettuata dal marito che aveva utilizzato il badge personale del coniuge), si è soffermata proprio su tale specifico profilo, ovvero sulla sussistenza del reato contestato di concorso in falsa attestazione della propria presenza in servizio con modalità fraudolente, ex art. 55 quinquies d.lgs n. 165/2001, e sulla possibilità, ai fini della esclusione della consumazione, di una regolarizzazione successiva. 5 In forza del principio richiamato dagli stessi ricorrenti, secondo cui il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024 Rv. 288174 – 03 ez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801; Sez 5 n. 41085 del 03/07/2009 Rv. 245389), la Corte di appello ha operato una rivalutazione del compendio probatorio in esito alla quale ha ritenuto provata la fattispecie di reato su indicata in tutti i suoi elementi costituitivi. Ne consegue, in primo luogo, che non è ravvisabile, la violazione dei principi che, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., presiedono al giudizio di rinvio, ipotizzata dal ricorrente in maniera generica e dunque, già di per sé, inammissibile. 4.Nel merito la Corte ha replicato, in maniera approfondita, alle osservazioni della difesa degli imputati compendiate in una memoria e sostanzialmente riprodotte in questa sede. In particolare la Corte, con una motivazione coerente con i dati riportati e non manifestamente illogica nelle inferenze tratte da tali dati, ha rilevato: -che la timbratura del cartellino di VI a fine giornata da parte di Di UC aveva avuto l’effetto di attestare la presenza della VI nel periodo compreso tra l’orario (precedente e non registrato) in cui si era allontanata e quello della timbratura in uscita: ciò valeva ad integrare la tipicità dal punto di vista oggettivo del reato in esame, che punisce il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio mediante alterazione del sistema di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, tale dovendosi intendere, per espressa previsione normativa, “qualunque modalità posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per fare risultare il dipendente in servizio” (art.55 quater comma 1 bis d.lgs 165/2001(; - che indimostrata e logicamente incredibile era la circostanza, presupposto delle argomentazioni difensive, che VI avesse infruttuosamente e per ben sei volte tentato di registrare la timbratura intermedia in corrispondenza delle uscite dal Tribunale, non previamente autorizzate come nella fisiologia avrebbero dovuto essere, ovvero dimenticato di procedervi, perché condizionata dalla fretta di sovvenire ad una impellente urgenza famigliare (collegata alla presenza in casa delle figlie di 12 e 8 anni), peraltro mai specificamente precisata e contraddetta dal fatto che ella aveva pensato in origine di lascarle sole per il periodo di tempo corrispondente al servizio pomeridiano;
altrettanto incredibile era il fatto che avesse lasciato il badge per ben sei volte presso la sua postazione di lavoro, ove poi lo avrebbe rinvenuto il marito;
6 - che, quanto al significato da attribuire alla obliterazione effettuata dal marito con il badge del coniuge, nel caso in cui il dipendente, richiesto il permesso, non rientri al lavoro perché l’incombenza in relazione alla quale era stato richiesto si è protratta oltre il tempo programmato e oltre l’orario giornaliero, la durata dell’assenza viene computata dall’ora dell'allontanamento fino a quella corrispondente con il termine della giornata lavorativa, sicché la timbratura in uscita realizzata dall'imputato Di UC aveva creato nel sistema una rappresentazione della realtà diversa, segnalando difformemente dal vero che la VI, entrata in ufficio in corrispondenza dell'orario di timbratura in ingresso, avesse ininterrottamente prestato attività lavorativa fino all'orario della falsa timbrature in uscita;
- che, quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, il delitto in esame è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di rappresentare il falso, non essendo necessaria la volontà di creare danno o ingannare. 5. Il percorso argomentativo adottato è, inoltre, perfettamente coerente con struttura del reato di cui all’art. 55 quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Questa Corte ha già chiarito che tale fattispecie è integrata dalla condotta del pubblico dipendente che si allontana temporaneamente dal posto di lavoro, dopo che ne sia stata certificata la presenza, omettendo la "timbratura" intermedia in uscita col proprio "badge", non assumendo rilievo alcuno la mancata causazione di un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, poiché il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice si identifica nella sola funzione certificativa assegnata a taluni atti e ai sistemi di rilevazione della presenza (ex multis, Sez. 3, n. 1534 del 26/11/2024 Rv. 287432 – 01). Quanto all’elemento soggettivo del reato, questa Corte ha affermato che lo stesso è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della "immutatio veri", non essendo necessario che l'agente abbia altresì l'"animus nocendi vel decipiendi", sicché il delitto, ascrivibile alla categoria dei reati di pericolo, sussiste anche nel caso in cui la falsa attestazione sia stata posta in essere con la certezza di non produrre alcun danno (Sez. 3, n. 1534 del 26/11/2024 Rv. 287432 – 03). 6. I ricorsi, di contro, per un verso, si limitano a riproporre gli stessi argomenti già vagliati e disattesi dalla Corte e, senza confrontarsi con i passaggi su indicati, propongono una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Soprattutto all’argomento dirimente sviluppato dalla Corte, per cui, non essendo VI rientrata dagli ipotizzati (e non previamente richiesti) permessi brevi ed essendosi protratta l’assenza oltre l’orario 7 di lavoro, non vi era alcuna necessità di effettuare la timbratura in uscita, timbratura che, dunque, era funzionale solo a farla apparire come presente fino a tale orario, i ricorsi non hanno opposto alcuna ragione logica in fatto e fondata in diritto. Per altro verso, i ricorsi reiterano interpretazioni del dato normativo, quale quella per cui si deve dare rilievo all’assenza di danno per la pubblica amministrazione, anche al fine di escludere il dolo, in aperto contrasto con il tenore letterale della norma incriminatrice, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. si deve disporre, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza dei ricorrenti.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza dei ricorrenti. Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA CI AN AG
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3332 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 14/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 1 aprile 2025, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione della sentenza del Gup del Tribunale di Teramo che aveva assolto DA Di UC e EL VI dal reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 55 quater comma 1-bis e quinquies d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, rispettivamente, perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste, ha assolto i predetti imputati, ritenuto il fatto di particolare tenuità e applicata la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Secondo la contestazione di cui all’imputazione DA Di UC, quale Dirigente Amministrativo in servizio presso il Tribunale di Teramo, e la moglie EL VI, quale Assistente Giudiziario presso il medesimo Tribunale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano attestato falsamente la presenza in servizio di EL VI: in particolare Di UC, obliterando fraudolentemente il badge di VI in uscita alla fine dell’orario di lavoro, ne aveva attestato falsamente la presenza in sei giornate lavorative (24 aprile, 30 aprile, 5 maggio 12 maggio, 14 maggio, 17 maggio 2021) in orari in cui la dipendente era invece assente. 2. Avverso la sentenza, DA Di UC e EL EZ, a mezzo del difensore, con atto unico, hanno proposto ricorso, formulando un unico articolato motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 627 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello rispettato il dictum della sentenza rescindente;
nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo. Secondo il difensore, la Corte di cassazione aveva dato mandato al giudice del rinvio solo si spiegare in che senso la mail, con cui, in epoca successiva alle timbrature operate dal marito, ella aveva formulato una richiesta cumulativa di permessi brevi, avesse potuto sanare ex post le irregolarità delle timbrature. La Corte, in luogo di attenersi a tale mandato, avrebbe operato una rivisitazione del materiale probatorio in senso accusatorio, con “oblio” di dati di segno opposto, che, se correttamente valutati, avrebbero condotto a diversa decisione. In particolare la Corte non avrebbe dato risalto: alle dichiarazioni del teste IO De Nobili, secondo cui le richieste di permessi potevano anche pervenire a posteriori;
alle dichiarazioni della teste Orlandi, secondo cui, in casi particolari dovuti ad urgenza o a situazioni non prevedibili, il dipendente può allontanarsi dal luogo di 3 lavoro formulando la richiesta di permesso in un momento successivo e, qualora sia omessa la timbratura successiva, ella stessa poteva inserirla, previa dichiarazione del dipendente;
alla insistenza di VI per ottenere la correzione degli orari, a dimostrazione della inesistenza di qualsiasi intento decettivo. Per rispettare il dictum della sentenza rescindente, la Corte avrebbe dovuto esaminare il manuale operativo dell’applicativo Perseo e verificare se le spiegazioni richieste avessero potuto essere ivi contenute: alla pagina 143 del manuale viene descritta la procedura da seguire per i casi in cui il dipendente dimentichi di timbrare, per errore passi il badge senza che la timbratura sia registrata dal sistema o si crei comunque uno sfasamento ed è prevista la possibilità di far risultare mediante la presentazione di apposita dichiarazione, in rettifica/integrazione, il monte ore prestato effettivamente, esattamente come avvenuto nel caso di specie. Ne consegue che la regolarizzazione a valle, mediante l’invio della mail del 28 maggio in cui erano indicati i periodi di assenza dal lavoro per permessi non previamente autorizzati, aveva cristallizzato nel registro delle presenze della dipendente il monte ore effettivamente lavorato. Quanto alla timbratura intermedia di uscita che VI avrebbe dovuto effettuare dal suo computer, non ne era stata trovata traccia o perché omessa nella fretta o per errore di digitazione. Di UC, nelle circostanze indicate nella imputazione aveva recuperato il badge nella postazione di lavoro della moglie e aveva eseguito la timbratura di fine giornata non per alterare la rilevazione del sistema, ma solo allo scopo di chiudere il ciclo di timbrature della giornata lavorativa. La timbratura per permesso breve, se non seguita da timbratura di rientro, viene registrata dal sistema come permesso breve sino alla timbratura di fine prestazione lavorativa giornaliera, in difetto della quale provvede l’amministratore di sistema inserendo una timbratura virtuale. Dopo che il Gup aveva ritenuto che gli imputati non avessero agito dolosamente con lo scopo di ingannare l’amministrazione e far figurare VI in servizio in orari in cui invece si era allontanata, la Corte ha invece in maniera illogica ritenuto sussistente il dolo del delitto di cui all’art. 55 quater d.lgs. 165/2001, pur a fronte di circostanze che deponevano in senso contrario, quali il fatto che in una occasione, documentata dal filmato delle telecamere di videosorveglianza, ella si era attardata per cercare nella borsa il badge, il fatto che i colleghi in ufficio ben sapevano che ella si era allontanata, il fatto che in diverse occasioni ella era stata presente in ufficio, pur non avendo timbrato il cartellino, o si era trattenuta oltre l’orario, senza “marcare” lo straordinario. 4 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità per plurime convergenti ragioni. 2. Al fine di meglio inquadrare le doglianze dei ricorrenti, occorre, innanzitutto, dare conto dell’iter della vicenda processuale in esame. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Teramo, in sede di giudizio abbreviato, aveva assolto gli imputati, accreditando la tesi difensiva per cui gli stessi avevano agito in buna fede. Secondo il giudice, dopo che VI, nelle occasioni indicate, si era allontanata dal lavoro, senza preventiva richiesta di permesso breve e Di UC aveva “passato” il tesserino elettronico della moglie nell’orario di uscita, la sfasatura fra timbratura ed effettiva prestazione dell’attività lavorativa era stata sanata attraverso una comunicazione successiva, inviata all’addetta al personale, con cui VI aveva chiesto ex post l’autorizzazione ad usufruire dei permessi brevi, rettificando gli orari di lavoro, ovvero decurtando i periodi relativi agli allontanamenti non previamente autorizzati. La Corte di Cassazione, investita del ricorso del Pubblico Ministero, ha censurato la motivazione della sentenza in merito alla possibilità di regolarizzare le assenze attraverso una cumulativa richiesta postuma di permessi, definendola “perplessa” e osservando che, pur avendo il giudice spiegato analiticamente il funzionamento dell’applicativo informatico del rilevamento delle presenze e tutti i possibili correttivi con l’ausilio dell’amministratore di sistema, non aveva chiarito come la mail inviata da VI avesse potuto sanare ex post le irregolarità di timbratura. 3.La Corte di appello, quale giudice del rinvio, ormai accertati e non più sindacabili i fatti nella loro materialità (in ciascuna delle giornate indicate nel capo di imputazione VI si era allontanata dal posto di lavoro, senza più farvi ritorno, e la successiva registrazione in uscita della dipendente era stata effettuata dal marito che aveva utilizzato il badge personale del coniuge), si è soffermata proprio su tale specifico profilo, ovvero sulla sussistenza del reato contestato di concorso in falsa attestazione della propria presenza in servizio con modalità fraudolente, ex art. 55 quinquies d.lgs n. 165/2001, e sulla possibilità, ai fini della esclusione della consumazione, di una regolarizzazione successiva. 5 In forza del principio richiamato dagli stessi ricorrenti, secondo cui il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024 Rv. 288174 – 03 ez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801; Sez 5 n. 41085 del 03/07/2009 Rv. 245389), la Corte di appello ha operato una rivalutazione del compendio probatorio in esito alla quale ha ritenuto provata la fattispecie di reato su indicata in tutti i suoi elementi costituitivi. Ne consegue, in primo luogo, che non è ravvisabile, la violazione dei principi che, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., presiedono al giudizio di rinvio, ipotizzata dal ricorrente in maniera generica e dunque, già di per sé, inammissibile. 4.Nel merito la Corte ha replicato, in maniera approfondita, alle osservazioni della difesa degli imputati compendiate in una memoria e sostanzialmente riprodotte in questa sede. In particolare la Corte, con una motivazione coerente con i dati riportati e non manifestamente illogica nelle inferenze tratte da tali dati, ha rilevato: -che la timbratura del cartellino di VI a fine giornata da parte di Di UC aveva avuto l’effetto di attestare la presenza della VI nel periodo compreso tra l’orario (precedente e non registrato) in cui si era allontanata e quello della timbratura in uscita: ciò valeva ad integrare la tipicità dal punto di vista oggettivo del reato in esame, che punisce il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio mediante alterazione del sistema di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, tale dovendosi intendere, per espressa previsione normativa, “qualunque modalità posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per fare risultare il dipendente in servizio” (art.55 quater comma 1 bis d.lgs 165/2001(; - che indimostrata e logicamente incredibile era la circostanza, presupposto delle argomentazioni difensive, che VI avesse infruttuosamente e per ben sei volte tentato di registrare la timbratura intermedia in corrispondenza delle uscite dal Tribunale, non previamente autorizzate come nella fisiologia avrebbero dovuto essere, ovvero dimenticato di procedervi, perché condizionata dalla fretta di sovvenire ad una impellente urgenza famigliare (collegata alla presenza in casa delle figlie di 12 e 8 anni), peraltro mai specificamente precisata e contraddetta dal fatto che ella aveva pensato in origine di lascarle sole per il periodo di tempo corrispondente al servizio pomeridiano;
altrettanto incredibile era il fatto che avesse lasciato il badge per ben sei volte presso la sua postazione di lavoro, ove poi lo avrebbe rinvenuto il marito;
6 - che, quanto al significato da attribuire alla obliterazione effettuata dal marito con il badge del coniuge, nel caso in cui il dipendente, richiesto il permesso, non rientri al lavoro perché l’incombenza in relazione alla quale era stato richiesto si è protratta oltre il tempo programmato e oltre l’orario giornaliero, la durata dell’assenza viene computata dall’ora dell'allontanamento fino a quella corrispondente con il termine della giornata lavorativa, sicché la timbratura in uscita realizzata dall'imputato Di UC aveva creato nel sistema una rappresentazione della realtà diversa, segnalando difformemente dal vero che la VI, entrata in ufficio in corrispondenza dell'orario di timbratura in ingresso, avesse ininterrottamente prestato attività lavorativa fino all'orario della falsa timbrature in uscita;
- che, quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, il delitto in esame è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di rappresentare il falso, non essendo necessaria la volontà di creare danno o ingannare. 5. Il percorso argomentativo adottato è, inoltre, perfettamente coerente con struttura del reato di cui all’art. 55 quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Questa Corte ha già chiarito che tale fattispecie è integrata dalla condotta del pubblico dipendente che si allontana temporaneamente dal posto di lavoro, dopo che ne sia stata certificata la presenza, omettendo la "timbratura" intermedia in uscita col proprio "badge", non assumendo rilievo alcuno la mancata causazione di un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, poiché il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice si identifica nella sola funzione certificativa assegnata a taluni atti e ai sistemi di rilevazione della presenza (ex multis, Sez. 3, n. 1534 del 26/11/2024 Rv. 287432 – 01). Quanto all’elemento soggettivo del reato, questa Corte ha affermato che lo stesso è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della "immutatio veri", non essendo necessario che l'agente abbia altresì l'"animus nocendi vel decipiendi", sicché il delitto, ascrivibile alla categoria dei reati di pericolo, sussiste anche nel caso in cui la falsa attestazione sia stata posta in essere con la certezza di non produrre alcun danno (Sez. 3, n. 1534 del 26/11/2024 Rv. 287432 – 03). 6. I ricorsi, di contro, per un verso, si limitano a riproporre gli stessi argomenti già vagliati e disattesi dalla Corte e, senza confrontarsi con i passaggi su indicati, propongono una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Soprattutto all’argomento dirimente sviluppato dalla Corte, per cui, non essendo VI rientrata dagli ipotizzati (e non previamente richiesti) permessi brevi ed essendosi protratta l’assenza oltre l’orario 7 di lavoro, non vi era alcuna necessità di effettuare la timbratura in uscita, timbratura che, dunque, era funzionale solo a farla apparire come presente fino a tale orario, i ricorsi non hanno opposto alcuna ragione logica in fatto e fondata in diritto. Per altro verso, i ricorsi reiterano interpretazioni del dato normativo, quale quella per cui si deve dare rilievo all’assenza di danno per la pubblica amministrazione, anche al fine di escludere il dolo, in aperto contrasto con il tenore letterale della norma incriminatrice, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. si deve disporre, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza dei ricorrenti.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza dei ricorrenti. Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA CI AN AG