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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.724/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n.185/2024 pubblicata in data 9 settembre
2024 promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2024 da:
Pt_1 in persona del direttore pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Amendola n.3 presso l'avv. Patrizia Grasso che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 13 febbraio Persona_1
2019 n. 23467 rep
APPELLANTE
Contro
[...]
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Trento via Brennero n. 139 presso e nello studio dell'avv. Andrea Girardi che le rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: Regresso per infortunio sul lavoro Pt_1
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 26/06/2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di e di Pt_1 CP_1
CP_1
In tale ricorso chiedeva che il tribunale adito dichiarasse e Pt_1 CP_1 legale rappresentante all'epoca dei fatti responsabili dell'infortunio CP_1 sul lavoro occorso in data 18/11/15 a per violazione del Controparte_2 disposto dell'art. 18 comma 1 lett. D del DLGS 81/08 dell'art. 18 co. 1 lett.c) del
DLGS 81708 e dell'art. 63 co. 1, - 64 co. 1 del DLGS 81/08., dell'art. 2087 c.c.
e dell'art. 590 commi 1 e 3 c.p., con conseguente condanna delle stesse a pagare allo stesso a titolo di regresso la somma di euro 183.789,00. Pt_1
Deduceva che mentre attendeva alle mansioni di pulizia delle Controparte_2 piante di fragole, verso le 16 del 18 novembre 2015 aveva avvertito un corpo estraneo nell'occhio destro, si era recata in bagno a lavare l'occhio e aveva continuato il suo lavoro, che il 20 novembre 2015 dato che l'occhio le doleva e si era arrossato si era recata al pronto soccorso oculistico dell'Ospedale S. Anna di Ferrara, ove era diagnosticata una iperemia congiuntivale all'occhio destro e che era poi rientrata al lavoro il 23 novembre 2015 ed aveva continuato a lavorare fino al 4 dicembre.
Esponeva che il giorno 9 dicembre 2015 si era, quindi, recata CP_2 all'ospedale di Lagosanto per il dolore insopportabile all'occhio destro ed inviata all'Ospedale di Cona era stata ricoverata d'urgenza ed operata per ascesso corneale e che era stata trasferita all'ospedale di Reggio Emilia in cui era stato effettuato un esame istologico che aveva accertato la patologia “cheratite infettiva da (fungo filamentoso) in occhio destro”. Pt_2
Deduceva che la Procura della Repubblica di Ferrara, in base agli accertamenti dell'Ausl Ferrara che aveva riscontrato che le lavorazioni avvenivano senza i dispositivi di protezione individuale indicati nel DVR del 2015 e 2016 e in particolare occhiali, aveva citato a giudizio per il reato di cui all'art. CP_1
590 c.p. aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche.
Sosteneva, quindi, che l'infortunio fosse addebitabile al datore di lavoro che, ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 1124/1965, era tenuto a rimborsare all' le Pt_1 somme erogate all'infortunata che indicava dettagliatamente.
Si costituivano e chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 CP_1 CP_1
2 deducendo che non sussistesse la colpa del datore di lavoro in relazione all'infortunio.
Precisavano che la mansione svolta dalla lavoratrice e, cioè, quella di cernitrice consistesse nella pulizia delle foglie ingiallite delle piantine, sollevamento del cubetto di terriccio e radici dal vaso originario, posizionamento della piantina nelle cassette di legno composte da più strati di piantine destinate alla spedizione e non necessitasse di alcuna misura di sicurezza particolare, se non i guanti regolarmente forniti.
Sostenevano che la grave malattia contratta dalla dipendente ossia la Cheratite da Fusarium solanii non fosse dovuta all'infortunio e, cioè, alla penetrazione del terriccio nell'occhio da cui era derivata solo una irritazione per la quale era stata formulata la prognosi di un solo giorno, ma dall'autosomministrazione da parte della stessa del collirio Tobradex prescritto al Pronto soccorso Oculistico per tre settimane anziché per tre giorni, come indicato dal medico.
Deducevano che l'indebolimento delle difese immunitarie conseguente a questa errata somministrazione aveva favorito l'insorgere dell'infezione da , Pt_2 fungo ubiquitario, e che ciò aveva costituito la causa determinante ed esclusiva della patologia come accertato in sede penale dal consulente del PM dott. Per_2
Affermavano che, quindi, non fosse ipotizzabile a carico del datore di lavoro alcun reato perseguibile d'ufficio, presupposto dell'azione di regresso (art.10 co.4 TU infortuni) dovendosi al limite quantificare in qualche giorno la malattia attribuibile al denegato comportamento omissivo datoriale.
Precisavano, infatti, che il processo penale era stato attivato nei confronti di per lesioni lievi e non per lesioni gravi, avendo riconosciuto il CP_1 consulente medico legale del PM un ruolo determinante nello sviluppo della cheratite all'errata prolungata somministrazione del collirio Tobradex e che il processo penale si era concluso con sentenza di proscioglimento per tardività della querela.
Sostenevano, infine, che anche non considerando la somministrazione errata del collirio Tobradex come elemento interruttivo del nesso causale tra l'infortunio e la malattia, si sarebbe dovuto riconoscere che ciò aveva concorso in misura rilevante e preponderante a cagionare il danno, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto al lavoratore ex art.1227 c.c. e, quindi, riduzione della somma ottenibile in regresso dall' , non potendo essa superare Pt_1
3 l'ammontare del risarcimento del danno civilistico che il datore avrebbe corrisposto al lavoratore in assenza di esonero assicurativo.
Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso ed, in subordine, che venisse riconosciuto a favore di l'importo corrispondente alla sola percentuale di Pt_1 responsabilità addebitabile agli stessi.
Il Tribunale di Ferrara sezione lavoro, tenuto conto della consulenza tecnica d'ufficio espletata, rigettava il ricorso proposto da Pt_1
2 Proponeva appello deducendo come unico motivo di appello che il ctu e Pt_1 il giudice di primo grado avessero erroneamente attribuito la patologia in via esclusiva all'uso del collirio da parte della lavoratrice.
Contestava che l'utilizzo del collirio fosse l'unica causa sopravvenuta dell'infezione micotica argomentando diffusamente e chiedeva la rinnovazione della ctu.
Si costituivano SS e sostenendo che le conclusioni della CP_1 CP_1 ctu a cui aveva aderito il giudice di primo grado fossero corrette ed evidenziando che anche nel giudizio penale il perito era arrivato alla medesima conclusione, poi recepita dal giudice penale.
Evidenziavano, quindi, che in sede penale era stata ritenuta la sussistenza di un reato non perseguibile d'ufficio con conseguente esonero ex art. 10 DPR
n.1124/1965.
In subordine deducevano l'assenza di una responsabilità datoriale in relazione all'infortunio occorso evidenziando che la lavoratrice svolgeva attività di selezione e cernita delle piantine per la quale non era previsto l'uso di mascherine o occhiali protettivi e non di confezionamento delle cassette.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello ed, in subordine, la condanna alla sola percentuale di responsabilità ascrivibile agli stessi.
La causa istruita con consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado e con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 26 giugno
2025 mediante lettura del dispositivo.
3 L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Pt_1
Si ritiene, innanzitutto, che non sussistano i presupposti per disporre il richiesto rinnovamento della ctu medica svolta in primo grado in quanto la stessa, anche all'esito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, è convincente e le sue conclusioni sono conformi a quelle a cui è giunto il perito nel giudizio penale.
4 Né nel ricorso in appello sono stati proposti argomenti nuovi per contestare la consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quanto già dedotto in primo grado, argomenti già esaminati dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla sua integrazione.
In particolare si legge nella ctu svolta nel giudizio di primo grado: “In risposta agli specifici quesiti posti, è possibile rilevare un nesso causale tra l'infortunio lavorativo occorso alla sig.ra in data 18 novembre 2015 e CP_2
l'insorgenza di un quadro di iperemia congiuntivale così come obiettivato al primo accesso presso l'Accettazione Oculistica d'Urgenza dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara il giorno 20 novembre 2015.
In tale frangente veniva esclusa la presenza di corpi estranei e veniva correttamente prescritta terapia topica di antibiotico in associazione a cortisonico (tobradex® collirio).
A fronte della riferita dinamica dell'infortunio lavorativo che si connota per il contatto diretto di terriccio con le strutture oculari, è molto verosimile che in tale frangente si sia verificata la contaminazione da parte di microrganismi estranei, vuoi di origine batterica vuoi di origine micotica.
L'utilizzo di terapia profilattica mediante collirio antibiotico in associazione a cortisonico, in assenza, si ripete, di corpi estranei e lesioni corneali così come obiettivato nel corso degli accertamenti specialistici, con riscontro di sola iperemia congiuntivale avrebbe permesso la risoluzione del quadro flogistico locale con restitutio ad integrum.
La successiva incongrua e prolungata “autosomministrazione” di tobradex® collirio da parte della sig.ra ha invece cagionato l'insorgenza di CP_2 infezione da Fusarium Solanii e quindi le conseguenze lesive-menomative derivate, stante il corretto approccio diagnostico terapeutico posto in essere dai
Sanitari che ebbero in cura la sunnominata.
È infatti noto, come peraltro già riportato, che proprio la somministrazione di antibiotici e corticosteroidi rappresenta un fattore predisponente l'insorgenza di infezione micotica, ed è in grado di condizionarne in maniera negativa
l'evoluzione favorendo la proliferazione dei miceti.
I corticosteroidi sopprimono le risposte immunitarie e infiammatorie dell'ospite riducendo la fisiologica resistenza dell'ospite alle infezioni, favorendo lo sviluppo di agenti batterici, virali, fungini o parassitari, con i conseguenti effetti
5 patogeni.
Ancora l'instillazione topica di antibiotico, come nel caso di specie, ha favorito
e indotto lo sviluppo anomalo di agenti contaminanti non sensibili, quale nel caso specifico il Fusarium solanii.
Lo stesso foglietto illustrativo del farmaco riporta alla voce “Avvertenze e precauzioni” come “Con l'uso di TobraDex collirio o unguento oftalmico, lei può diventare più suscettibile alle infezioni agli occhi causate da batteri, virus, funghi o parassiti: se i suoi sintomi peggiorano o si ripresentano improvvisamente, si rivolga al medico”.
Pertanto, l'applicazione incongrua e prolungata di desametasone - corticosteroide- e tobramicina -antibiotico-, principi attivi del Tobradex® collirio utilizzato dalla sig.ra rappresenta, ex art. 41 c.p., causa CP_2 sopravvenuta di per sé autonoma e sufficiente a determinare l'infezione da
Fusarium solanii, escludendo quindi il nesso di causalità tra l'infortunio lavorativo subito in data 18 novembre 2015 e l'insorgenza di detta infezione responsabile, in via diretta ed esclusiva, delle lesioni e menomazioni derivanti
In relazione ai quesiti relativi alla “durata della malattia o dell'incapacità ad attendere alle proprie occupazioni e se si sia verificato un indebolimento permanente di un organo o di un senso” ed alla sussistenza di “eventuali postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico-relazionale)”, si precisa come
l'iperemia congiuntivale quale unica e diretta conseguenza dell'infortunio patito dalla sig.ra in data 15 novembre 2015, avrebbe determinato CP_2 una durata di malattia, da intendersi anche comprensiva della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, pari a giorni 5 (cinque) ovvero dalla data dell'infortunio sino al termine della somministrazione di terapia topica, concordemente con la prognosi clinica formulata da Curanti dell'Accettazione
Oculistica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Il corretto iter terapeutico avrebbe permesso di conseguire una completa guarigione del quadro acuto iperemico in assenza di postumi permanenti.”
Esaustiva è anche la risposta data dal collegio dei consulenti tecnici nominati all'integrazione richiesta dal Tribunale in cui si domandava tra l'altro di specificare “quale sarebbe stato il presumibile esito della contaminazione da
del 18 novembre 2015 secondo il criterio del più probabile che non Pt_2
6 qualora non vi fosse stata assunzione del collirio Tobradex oltre i termini previsti dal medico”.
Il collegio del consulenti ha, infatti, così risposto: “In relazione al quesito posto dall'Ill.mo Giudice relativamente a “quale sarebbe stato il presumibile esito della contaminazione da del 18 novembre 2015 secondo il criterio del Pt_2 più probabile che non qualora non vi fosse stata assunzione del collirio
Tobradex oltre i termini previsti dal medico”, si ribadisce che secondo il criterio
“del più probabile che non” la contaminazione fungina molto verosimilmente derivata dal contatto del terriccio con le strutture oculari, a seguito dell'infortunio lavorativo del 18 novembre 2015, non avrebbe esitato postumi permanenti, potendo ritenere come nei termini probabilistici richiesti, un corretto approccio terapeutico avrebbe determinato una completa restitutio ad integrum.
Quindi, in riferimento alle note redatte da si deve sottolineare come la Pt_1 ricostruzione fornita non corrisponda a quanto espresso in relazione di CTU.
Si cita in tali note: “acclarato che appare altamente verosimile che il Parte_3 sia penetrato nell'OD della sig.ra il 18.11.2015 (in tal senso si
[...] CP_2 esprime lo stesso CTU a pg 16, ma anche l'oculista dott. Persona_3 si comprende come possa essere ritenuta responsabile dell'infezione l'auto somministrazione del tobradex collirio”.
Si ribadisce che il patogeno, entrato a contatto con le strutture oculari mediante il terriccio e quindi in corso di infortunio, non avrebbe determinato l'insorgenza dell'infezione e della sua grave evoluzione in assenza di un quadro di immunodepressione locale cagionata dall'applicazione topica del suddetto collirio.
Pertanto “il trauma da terriccio” richiamato dall' è stato “l'evento Pt_1 determinante” della contaminazione ma non dell'infezione micotica.
Ancora al capoverso successivo viene riportato: “è bene sottolineare che la semplice penetrazione nell'occhio di polvere o terriccio provoca un arrossamento transitorio dell'occhio che normalmente può durare da qualche minuto a qualche ora al massimo”, già tale affermazione è una lapalissiana contraddizione in termini rispetto a quanto sostenuto da . Pt_1
Ed ancora: “il perdurare di due giorni del rossore oculare…è già segno di infezione in atto”, altra affermazione in netta contraddizione con quanto
7 scientificamente acclarato circa i tempi di incubazione delle infezioni da
(variabile da 10 a 21 giorni). Pt_2
I termini di ricostruzione del nesso causale richiesti dall'Ill.mo Giudice nel quesito formulato nella consulenza tecnica, così come in corso di integrazione, erano chiaramente riferiti “se sussista nesso causale, nel senso del “più probabile che non” e secondo il criterio di equivalenza causale di cui all'art.
41c.p.”.
In sede penale il perito ha analogamente escluso la responsabilità datoriale per malattia superiore a 40 giorni e per danno permanente asserendo per motivazioni analoghe a quelle utilizzate dal giudice del lavoro nella sentenza impugnata che
“se non fosse stato somministrato per lungo lasso di tempo il Tobradex, la patologia oculare sarebbe stata contenuta comunque nell'ordine di 40 giorni”.
Le conclusioni del perito sono state peraltro poste a fondamento della sentenza penale di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità.
Il tribunale penale di Ferrara ha, infatti, ritenuto non provato che la condotta colposa di per non aver dotato la lavoratrice di occhiali di protezione CP_1 avesse generato sotto un profilo eziologico una malattia superiore ai quaranta giorni “vista la determinante causa sopravvenuta che ha escluso ex art. 41 co.2 cod. pen., il nesso di causalità fra l'evento e le accertate lesioni gravi”
Come risulta dalla concorde ricostruzione della vicenda da parte del collegio dei consulenti in sede civile e del perito in sede penale nel caso di specie deve escludersi che all'infortunio sia derivata una malattia di durata superiore ai 40 giorni.
Si evidenzia, peraltro, che che aveva l'onere di provare il nesso di causalità Pt_1 tra l'infortunio e una malattia di durata superiore ai 40 giorni e, cioè, la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio non ha adempiuto a tale onere essendo risultato anzi il contrario.
Orbene come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n.29769/2022,
n.2138/2015): “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell nei confronti della persona Pt_1 civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile
d'ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile.”
8 Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/
2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 7242024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Pt_1
2) Condanna a rifondere a e le spese del presente Pt_1 CP_1 CP_1 grado di giudizio che liquida nella somma di euro 9000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Pt_1 per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002
Così deciso in Bologna, il 26 giugno 2025
Il consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.724/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n.185/2024 pubblicata in data 9 settembre
2024 promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2024 da:
Pt_1 in persona del direttore pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Amendola n.3 presso l'avv. Patrizia Grasso che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 13 febbraio Persona_1
2019 n. 23467 rep
APPELLANTE
Contro
[...]
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Trento via Brennero n. 139 presso e nello studio dell'avv. Andrea Girardi che le rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: Regresso per infortunio sul lavoro Pt_1
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 26/06/2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di e di Pt_1 CP_1
CP_1
In tale ricorso chiedeva che il tribunale adito dichiarasse e Pt_1 CP_1 legale rappresentante all'epoca dei fatti responsabili dell'infortunio CP_1 sul lavoro occorso in data 18/11/15 a per violazione del Controparte_2 disposto dell'art. 18 comma 1 lett. D del DLGS 81/08 dell'art. 18 co. 1 lett.c) del
DLGS 81708 e dell'art. 63 co. 1, - 64 co. 1 del DLGS 81/08., dell'art. 2087 c.c.
e dell'art. 590 commi 1 e 3 c.p., con conseguente condanna delle stesse a pagare allo stesso a titolo di regresso la somma di euro 183.789,00. Pt_1
Deduceva che mentre attendeva alle mansioni di pulizia delle Controparte_2 piante di fragole, verso le 16 del 18 novembre 2015 aveva avvertito un corpo estraneo nell'occhio destro, si era recata in bagno a lavare l'occhio e aveva continuato il suo lavoro, che il 20 novembre 2015 dato che l'occhio le doleva e si era arrossato si era recata al pronto soccorso oculistico dell'Ospedale S. Anna di Ferrara, ove era diagnosticata una iperemia congiuntivale all'occhio destro e che era poi rientrata al lavoro il 23 novembre 2015 ed aveva continuato a lavorare fino al 4 dicembre.
Esponeva che il giorno 9 dicembre 2015 si era, quindi, recata CP_2 all'ospedale di Lagosanto per il dolore insopportabile all'occhio destro ed inviata all'Ospedale di Cona era stata ricoverata d'urgenza ed operata per ascesso corneale e che era stata trasferita all'ospedale di Reggio Emilia in cui era stato effettuato un esame istologico che aveva accertato la patologia “cheratite infettiva da (fungo filamentoso) in occhio destro”. Pt_2
Deduceva che la Procura della Repubblica di Ferrara, in base agli accertamenti dell'Ausl Ferrara che aveva riscontrato che le lavorazioni avvenivano senza i dispositivi di protezione individuale indicati nel DVR del 2015 e 2016 e in particolare occhiali, aveva citato a giudizio per il reato di cui all'art. CP_1
590 c.p. aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche.
Sosteneva, quindi, che l'infortunio fosse addebitabile al datore di lavoro che, ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 1124/1965, era tenuto a rimborsare all' le Pt_1 somme erogate all'infortunata che indicava dettagliatamente.
Si costituivano e chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 CP_1 CP_1
2 deducendo che non sussistesse la colpa del datore di lavoro in relazione all'infortunio.
Precisavano che la mansione svolta dalla lavoratrice e, cioè, quella di cernitrice consistesse nella pulizia delle foglie ingiallite delle piantine, sollevamento del cubetto di terriccio e radici dal vaso originario, posizionamento della piantina nelle cassette di legno composte da più strati di piantine destinate alla spedizione e non necessitasse di alcuna misura di sicurezza particolare, se non i guanti regolarmente forniti.
Sostenevano che la grave malattia contratta dalla dipendente ossia la Cheratite da Fusarium solanii non fosse dovuta all'infortunio e, cioè, alla penetrazione del terriccio nell'occhio da cui era derivata solo una irritazione per la quale era stata formulata la prognosi di un solo giorno, ma dall'autosomministrazione da parte della stessa del collirio Tobradex prescritto al Pronto soccorso Oculistico per tre settimane anziché per tre giorni, come indicato dal medico.
Deducevano che l'indebolimento delle difese immunitarie conseguente a questa errata somministrazione aveva favorito l'insorgere dell'infezione da , Pt_2 fungo ubiquitario, e che ciò aveva costituito la causa determinante ed esclusiva della patologia come accertato in sede penale dal consulente del PM dott. Per_2
Affermavano che, quindi, non fosse ipotizzabile a carico del datore di lavoro alcun reato perseguibile d'ufficio, presupposto dell'azione di regresso (art.10 co.4 TU infortuni) dovendosi al limite quantificare in qualche giorno la malattia attribuibile al denegato comportamento omissivo datoriale.
Precisavano, infatti, che il processo penale era stato attivato nei confronti di per lesioni lievi e non per lesioni gravi, avendo riconosciuto il CP_1 consulente medico legale del PM un ruolo determinante nello sviluppo della cheratite all'errata prolungata somministrazione del collirio Tobradex e che il processo penale si era concluso con sentenza di proscioglimento per tardività della querela.
Sostenevano, infine, che anche non considerando la somministrazione errata del collirio Tobradex come elemento interruttivo del nesso causale tra l'infortunio e la malattia, si sarebbe dovuto riconoscere che ciò aveva concorso in misura rilevante e preponderante a cagionare il danno, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto al lavoratore ex art.1227 c.c. e, quindi, riduzione della somma ottenibile in regresso dall' , non potendo essa superare Pt_1
3 l'ammontare del risarcimento del danno civilistico che il datore avrebbe corrisposto al lavoratore in assenza di esonero assicurativo.
Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso ed, in subordine, che venisse riconosciuto a favore di l'importo corrispondente alla sola percentuale di Pt_1 responsabilità addebitabile agli stessi.
Il Tribunale di Ferrara sezione lavoro, tenuto conto della consulenza tecnica d'ufficio espletata, rigettava il ricorso proposto da Pt_1
2 Proponeva appello deducendo come unico motivo di appello che il ctu e Pt_1 il giudice di primo grado avessero erroneamente attribuito la patologia in via esclusiva all'uso del collirio da parte della lavoratrice.
Contestava che l'utilizzo del collirio fosse l'unica causa sopravvenuta dell'infezione micotica argomentando diffusamente e chiedeva la rinnovazione della ctu.
Si costituivano SS e sostenendo che le conclusioni della CP_1 CP_1 ctu a cui aveva aderito il giudice di primo grado fossero corrette ed evidenziando che anche nel giudizio penale il perito era arrivato alla medesima conclusione, poi recepita dal giudice penale.
Evidenziavano, quindi, che in sede penale era stata ritenuta la sussistenza di un reato non perseguibile d'ufficio con conseguente esonero ex art. 10 DPR
n.1124/1965.
In subordine deducevano l'assenza di una responsabilità datoriale in relazione all'infortunio occorso evidenziando che la lavoratrice svolgeva attività di selezione e cernita delle piantine per la quale non era previsto l'uso di mascherine o occhiali protettivi e non di confezionamento delle cassette.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello ed, in subordine, la condanna alla sola percentuale di responsabilità ascrivibile agli stessi.
La causa istruita con consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado e con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 26 giugno
2025 mediante lettura del dispositivo.
3 L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Pt_1
Si ritiene, innanzitutto, che non sussistano i presupposti per disporre il richiesto rinnovamento della ctu medica svolta in primo grado in quanto la stessa, anche all'esito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, è convincente e le sue conclusioni sono conformi a quelle a cui è giunto il perito nel giudizio penale.
4 Né nel ricorso in appello sono stati proposti argomenti nuovi per contestare la consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quanto già dedotto in primo grado, argomenti già esaminati dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla sua integrazione.
In particolare si legge nella ctu svolta nel giudizio di primo grado: “In risposta agli specifici quesiti posti, è possibile rilevare un nesso causale tra l'infortunio lavorativo occorso alla sig.ra in data 18 novembre 2015 e CP_2
l'insorgenza di un quadro di iperemia congiuntivale così come obiettivato al primo accesso presso l'Accettazione Oculistica d'Urgenza dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara il giorno 20 novembre 2015.
In tale frangente veniva esclusa la presenza di corpi estranei e veniva correttamente prescritta terapia topica di antibiotico in associazione a cortisonico (tobradex® collirio).
A fronte della riferita dinamica dell'infortunio lavorativo che si connota per il contatto diretto di terriccio con le strutture oculari, è molto verosimile che in tale frangente si sia verificata la contaminazione da parte di microrganismi estranei, vuoi di origine batterica vuoi di origine micotica.
L'utilizzo di terapia profilattica mediante collirio antibiotico in associazione a cortisonico, in assenza, si ripete, di corpi estranei e lesioni corneali così come obiettivato nel corso degli accertamenti specialistici, con riscontro di sola iperemia congiuntivale avrebbe permesso la risoluzione del quadro flogistico locale con restitutio ad integrum.
La successiva incongrua e prolungata “autosomministrazione” di tobradex® collirio da parte della sig.ra ha invece cagionato l'insorgenza di CP_2 infezione da Fusarium Solanii e quindi le conseguenze lesive-menomative derivate, stante il corretto approccio diagnostico terapeutico posto in essere dai
Sanitari che ebbero in cura la sunnominata.
È infatti noto, come peraltro già riportato, che proprio la somministrazione di antibiotici e corticosteroidi rappresenta un fattore predisponente l'insorgenza di infezione micotica, ed è in grado di condizionarne in maniera negativa
l'evoluzione favorendo la proliferazione dei miceti.
I corticosteroidi sopprimono le risposte immunitarie e infiammatorie dell'ospite riducendo la fisiologica resistenza dell'ospite alle infezioni, favorendo lo sviluppo di agenti batterici, virali, fungini o parassitari, con i conseguenti effetti
5 patogeni.
Ancora l'instillazione topica di antibiotico, come nel caso di specie, ha favorito
e indotto lo sviluppo anomalo di agenti contaminanti non sensibili, quale nel caso specifico il Fusarium solanii.
Lo stesso foglietto illustrativo del farmaco riporta alla voce “Avvertenze e precauzioni” come “Con l'uso di TobraDex collirio o unguento oftalmico, lei può diventare più suscettibile alle infezioni agli occhi causate da batteri, virus, funghi o parassiti: se i suoi sintomi peggiorano o si ripresentano improvvisamente, si rivolga al medico”.
Pertanto, l'applicazione incongrua e prolungata di desametasone - corticosteroide- e tobramicina -antibiotico-, principi attivi del Tobradex® collirio utilizzato dalla sig.ra rappresenta, ex art. 41 c.p., causa CP_2 sopravvenuta di per sé autonoma e sufficiente a determinare l'infezione da
Fusarium solanii, escludendo quindi il nesso di causalità tra l'infortunio lavorativo subito in data 18 novembre 2015 e l'insorgenza di detta infezione responsabile, in via diretta ed esclusiva, delle lesioni e menomazioni derivanti
In relazione ai quesiti relativi alla “durata della malattia o dell'incapacità ad attendere alle proprie occupazioni e se si sia verificato un indebolimento permanente di un organo o di un senso” ed alla sussistenza di “eventuali postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico-relazionale)”, si precisa come
l'iperemia congiuntivale quale unica e diretta conseguenza dell'infortunio patito dalla sig.ra in data 15 novembre 2015, avrebbe determinato CP_2 una durata di malattia, da intendersi anche comprensiva della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, pari a giorni 5 (cinque) ovvero dalla data dell'infortunio sino al termine della somministrazione di terapia topica, concordemente con la prognosi clinica formulata da Curanti dell'Accettazione
Oculistica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Il corretto iter terapeutico avrebbe permesso di conseguire una completa guarigione del quadro acuto iperemico in assenza di postumi permanenti.”
Esaustiva è anche la risposta data dal collegio dei consulenti tecnici nominati all'integrazione richiesta dal Tribunale in cui si domandava tra l'altro di specificare “quale sarebbe stato il presumibile esito della contaminazione da
del 18 novembre 2015 secondo il criterio del più probabile che non Pt_2
6 qualora non vi fosse stata assunzione del collirio Tobradex oltre i termini previsti dal medico”.
Il collegio del consulenti ha, infatti, così risposto: “In relazione al quesito posto dall'Ill.mo Giudice relativamente a “quale sarebbe stato il presumibile esito della contaminazione da del 18 novembre 2015 secondo il criterio del Pt_2 più probabile che non qualora non vi fosse stata assunzione del collirio
Tobradex oltre i termini previsti dal medico”, si ribadisce che secondo il criterio
“del più probabile che non” la contaminazione fungina molto verosimilmente derivata dal contatto del terriccio con le strutture oculari, a seguito dell'infortunio lavorativo del 18 novembre 2015, non avrebbe esitato postumi permanenti, potendo ritenere come nei termini probabilistici richiesti, un corretto approccio terapeutico avrebbe determinato una completa restitutio ad integrum.
Quindi, in riferimento alle note redatte da si deve sottolineare come la Pt_1 ricostruzione fornita non corrisponda a quanto espresso in relazione di CTU.
Si cita in tali note: “acclarato che appare altamente verosimile che il Parte_3 sia penetrato nell'OD della sig.ra il 18.11.2015 (in tal senso si
[...] CP_2 esprime lo stesso CTU a pg 16, ma anche l'oculista dott. Persona_3 si comprende come possa essere ritenuta responsabile dell'infezione l'auto somministrazione del tobradex collirio”.
Si ribadisce che il patogeno, entrato a contatto con le strutture oculari mediante il terriccio e quindi in corso di infortunio, non avrebbe determinato l'insorgenza dell'infezione e della sua grave evoluzione in assenza di un quadro di immunodepressione locale cagionata dall'applicazione topica del suddetto collirio.
Pertanto “il trauma da terriccio” richiamato dall' è stato “l'evento Pt_1 determinante” della contaminazione ma non dell'infezione micotica.
Ancora al capoverso successivo viene riportato: “è bene sottolineare che la semplice penetrazione nell'occhio di polvere o terriccio provoca un arrossamento transitorio dell'occhio che normalmente può durare da qualche minuto a qualche ora al massimo”, già tale affermazione è una lapalissiana contraddizione in termini rispetto a quanto sostenuto da . Pt_1
Ed ancora: “il perdurare di due giorni del rossore oculare…è già segno di infezione in atto”, altra affermazione in netta contraddizione con quanto
7 scientificamente acclarato circa i tempi di incubazione delle infezioni da
(variabile da 10 a 21 giorni). Pt_2
I termini di ricostruzione del nesso causale richiesti dall'Ill.mo Giudice nel quesito formulato nella consulenza tecnica, così come in corso di integrazione, erano chiaramente riferiti “se sussista nesso causale, nel senso del “più probabile che non” e secondo il criterio di equivalenza causale di cui all'art.
41c.p.”.
In sede penale il perito ha analogamente escluso la responsabilità datoriale per malattia superiore a 40 giorni e per danno permanente asserendo per motivazioni analoghe a quelle utilizzate dal giudice del lavoro nella sentenza impugnata che
“se non fosse stato somministrato per lungo lasso di tempo il Tobradex, la patologia oculare sarebbe stata contenuta comunque nell'ordine di 40 giorni”.
Le conclusioni del perito sono state peraltro poste a fondamento della sentenza penale di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità.
Il tribunale penale di Ferrara ha, infatti, ritenuto non provato che la condotta colposa di per non aver dotato la lavoratrice di occhiali di protezione CP_1 avesse generato sotto un profilo eziologico una malattia superiore ai quaranta giorni “vista la determinante causa sopravvenuta che ha escluso ex art. 41 co.2 cod. pen., il nesso di causalità fra l'evento e le accertate lesioni gravi”
Come risulta dalla concorde ricostruzione della vicenda da parte del collegio dei consulenti in sede civile e del perito in sede penale nel caso di specie deve escludersi che all'infortunio sia derivata una malattia di durata superiore ai 40 giorni.
Si evidenzia, peraltro, che che aveva l'onere di provare il nesso di causalità Pt_1 tra l'infortunio e una malattia di durata superiore ai 40 giorni e, cioè, la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio non ha adempiuto a tale onere essendo risultato anzi il contrario.
Orbene come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n.29769/2022,
n.2138/2015): “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell nei confronti della persona Pt_1 civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile
d'ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile.”
8 Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/
2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 7242024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Pt_1
2) Condanna a rifondere a e le spese del presente Pt_1 CP_1 CP_1 grado di giudizio che liquida nella somma di euro 9000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Pt_1 per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002
Così deciso in Bologna, il 26 giugno 2025
Il consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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