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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 23.6.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12057/2024 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BANDIERAMONTE LUIGI SIMONE;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- opposto –
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
- convenuto non costituito -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 20.12.2024, l'istante ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240005636758000, notificato il 20.11.2024 dell'importo complessivo di euro 4.776,71 (quattromilasettecentosettantasei/71), avente ad oggetto presunti crediti contributivi gestione commercianti (matricola 2121981310) relativi al periodo CP_1
01/2022– 12/2023.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti CP_ della pretesa contributiva dell' essendo stata chiusa la partita IVA della società Green
Line Service s.r.l., cui si riferisce la richiamata matricola, già in data 31.12.2019.
1 Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «1) sospendere l'avviso di addebito
n. 59320240005636758000, dell'importo complessivo di 4.776,71
(quattromilasettecentosettantasei/71), avente ad oggetto presunti crediti contributivi
[...]
) gestione commercianti (matricola 2121981310) Controparte_1 relativi al periodo 01/2022– 12/2023;
2) preliminarmente, dopo avere accertato l'insussistenza dell'obbligazione contributiva posta a carico dell'odierno ricorrente, dichiarare nullo e/o annullare e/o con qualsiasi formula dichiarare inefficace nei confronti del sig. l'avviso di Parte_1 pagamento impugnato.
3) in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle sanzioni e delle somme aggiuntive indicate in seno alla cartella opposta e per l'effetto ridurre proporzionalmente gli importi dei contributi eventualmente dovuti. Con vittoria di spese e compensi di cui si richiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di avere anticipate le prime
e non percepito i secondi».
Con memoria depositata in data 9.6.2025 si è costituito l' , deducendo che tutte le CP_1 partite a ruolo successive al 12/12/2019 sono state oggetto di annullamento e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da parte ricorrente, che ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e ha insistito per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese legali, e la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato e comprovato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'avviso di addebito in esame.
Ritiene il Tribunale che, a seguito dell'annullamento delle partite iscritte a ruolo successive al 12.12.2019, sulla domanda di opposizione all'avviso di addebito è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti
2 idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione dell'avviso di addebito opposto, e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della CP_ natura e del valore della causa, va posta a carico dell' e distratta in favore del procuratore di parte opponente, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti della stante la sua Controparte_2 mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito 59320240005636758000;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore, avv. Luigi Simone
Bandieramonte, ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte;
- nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e la Controparte_2
Così deciso in Catania, 24/06/2025
La giudice
Federica Porcelli
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