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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8714 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76983/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76983/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Roma, via dell'Amba Aradam, Parte_2
24, presso lo studio dell'avv. Cristiano Colonnelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Maio, e, per ogni sostituzione d'udienza, dall'avv, , presso di loro elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Via IV Novembre n.119/A - Avvocatura della Città metropolitana di Roma
Capitale, giusta procura generale alle liti rep.11416 del 05/07/2016;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex. art. 3 R.D. 14 aprile 1910,
n. 639.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 12 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_3 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.4440/2019 del 7.11.2019 dell'importo di euro 24.239,00 emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 da Città Metropolitana di Roma Capitale per mancato versamento degli importi dovuti per l'installazione di impianti pubblicitari sulle strade di proprietà di quest'ultima. A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento in oggetto per inesistenza di un titolo definitivo, ed ovvero certo, liquido ed esigibile e violazione degli artt.178 e 179 del
D. Lvo.18.08.2000 n.267. Osservava al riguardo che per le annualità 2014/2016 era pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma iscritto al n.24792/2019 del ruolo, per l'accertamento negativo della pretesa da parte della . Controparte_1
Conseguentemente la pretesa di quest'ultima non era certa, liquida ed esigibile, ed illegittimamente la aveva utilizzato lo Controparte_1 strumento dell'ingiunzione di cui al R.D.14.04.1910 n.639 in pendenza del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Per le residue annualità (2013, 2017, 2018 e 2019) per cui era stata notificata l'ingiunzione, si deduceva il difetto del preventivo atto di accertamento, giacché le disposizioni del R.D. succitato, in forza del quale l'ente ha emanato l'atto impugnato, si riferiscono alla fase della riscossione e non a quella preventiva dell'accertamento. In subordine, la società ricorrente eccepiva l'illegittimità della richiesta di pagamento del canone in ragione dell'erroneità del calcolo del canone posto a fondamento dell'ingiunzione. Invero il calcolo era stato eseguito moltiplicando la tariffa di cui all'allegato A del
Regolamento impianti e cartelli pubblicitari, di cui alla RAzione del Consiglio provinciale n.212 del 23.02.2003 per la superficie espositiva, anziché per la superficie di suolo occupato, così come previsto dall'art.9, comma 7 del D.Lvo
n.507/1993.
Da ultimo eccepiva l'errata indicazione di due dati riportati nella colonna “pagamenti complessivi” dell'atto impugnato.
Con comparsa depositata in data 14.05.2020 si è costituita la Città Metropolitana di
Roma Capitale, la quale, premesso che identica questione era già stata definita nei confronti della società ricorrente da questa Sezione del Tribunale di Roma con sentenza n.12403, pubblicata il 18/06/2018 e con sentenza n. 4035, pubblicata il
22/02/2019, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, atteso che parte opponente ha contestato i criteri scelti dall'Ente per la determinazione del canone, e pertanto gli esiti del potere valutativo-discrezionale dell'Amministrazione.
Nel merito ha dedotto l'insussistenza delle ragioni di opposizione, osservando come l'entità del canone sia stata determinata con riferimento all'art.27 del Codice della strada e degli artt.6 e-8 dell'Allegato A del Regolamento impianti pubblicitari dell'Ente.
In particolare, fin dal 2001 la Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana di Roma
Capitale, ha stabilito il pagamento del canone ricognitorio di cui all'art.27 comma 5 ed 8 del Codice della Strada, quale somma dovuta per l'occupazione delle pertinenze stradali, e la durata triennale dell'autorizzazione.
Ha dedotto, pertanto, che i criteri di calcolo del suddetto canone sono dettati dal
Regolamento degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 212 del 23/02/2003, che ha riguardo alla superficie dell'impianto e non alla superficie di suolo occupato.
In ordine alla dedotta nullità dell'ingiunzione opposta per inesistenza di un titolo definito, ha rilevato che, quanto al credito relativo al triennio 2014/2016, la pendenza di un giudizio di accertamento negativo, quale quello promosso da non Parte_1 incide sulla debenza del credito e pertanto sull'utilizzo dell'ingiunzione ex R.D.n.639/1910, ricorrendone i requisiti della certezza, determinatezza ed esigibilità, come derivanti da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati.
Per quanto riguarda le altre annualità, ha dedotto che l'ingiunzione fiscale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non necessita di alcun preventivo avviso di accertamento, posto che l'art.2 comma 1 del R.D.n.639/1910 stabilisce che il procedimento di coazione inizia con l'ingiunzione in oggetto, e che nel giudizio di opposizione il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'udienza del 12 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
In via preliminare dev'essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta. La stessa sentenza delle SS.UU. n.21545 del
18.09.2017 citata dalla Città Metropolitana, infatti, dopo aver ribadito il principio secondo cui compete alla giurisdizione del giudice amministrativo ogni questione che attiene ai presupposti generali della determinazione del canone concessorio, distingue i casi dell'impugnazione di un atto generale amministrativo, da quelli relativi ad una “pretesa individualizzata di pagamento rivolta dal comune”, riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario.
L'impugnazione di un atto impositivo individualizzato, così come nel caso di specie, determina la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in coerenza con il disposto di cui all'art. 32 del D.Lvo n.150/2011 secondo cui le cause di opposizione alle ingiunzioni di pagamento ex R.D.n.639/1910 sono regolate dal rito ordinario di cognizione, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata. Parte_1
Innanzitutto, in ordine al motivo afferente la presunta nullità dell'ingiunzione per inesistenza di un titolo definitivo, parte attrice ha distinto come segue:
a) Per le annualità 2014/2016, ha osservato che, essendo pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma iscritto al n.24792/2019 del ruolo, per l'accertamento negativo della pretesa da parte della , avanzata Controparte_1 con la PEC protocollo CRMC 20019-0044705 del 18.03.2019, la pretesa di quest'ultima non potrebbe ritenersi certa, liquida ed esigibile. Illegittimamente, quindi, l'ente pubblico avrebbe utilizzato lo strumento dell'ingiunzione di cui al R.D.14.04.1910 n.639 in pendenza del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Tale doglianza è priva di pregio.
Innanzitutto occorre considerare che il fondamento dell'ordinanza ingiunzione di cui al RD n.639/1910 è ravvisabile nel “potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass.SS.UU. Sentenza,
25/05/2009, n. 11992). Pertanto, la pendenza di un giudizio di accertamento negativo, non incide sui presupposti surrichiamati.
Inoltre, deve osservarsi che il giudizio di accertamento negativo n.24792/2019 pendente presso questo Tribunale si è concluso con sentenza di inammissibilità della domanda di accertamento negativo proposta da in forza anche del Parte_1 seguente principio cui il Giudice intende attenersi: la pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito indicato nell'avviso non incide sul diritto per l'Ente di dare seguito e portare a compimento il procedimento avviato con il suddetto avviso, emettendo così l'ingiunzione di pagamento.
b) Per le altre annualità (2013, 2017, 2018 e 2019) per cui è stata notificata l'ingiunzione in oggetto, ha dedotto il difetto del preventivo atto di Parte_1 accertamento, rappresentando che le disposizioni del R.D. n.639 del 1910, in forza del quale l'ente ha emanato l'atto impugnato, si riferiscono alla fase della riscossione e non a quella preventiva dell'accertamento.
Anche tale motivo risulta infondato.
A tale riguardo è opportuno ricordare che l'opposizione all'ingiunzione in esame “ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento”
(Cass. civ., Sez. III, Ord. 08/02/2023, n. 3843).
Si osserva altresì che, ai sensi dell'art.2, comma 1, del R.D.n.639/1910, il procedimento di coazione inizia con l'ingiunzione, che come noto, ha natura complessa, costituendo “un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale” (Cass.civ.III Sent.n.29653 del 12.12.2017). Proprio dalla natura complessa dell'atto deriva che il thema decidendum della controversia instaurata con l'opposizione non si esaurisca nella verifica della validità formale dell'atto ma si estenda all'accertamento sul merito della pretesa. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità dell'ingiunzione di Parte_1 pagamento n.4440/2019 per erroneità del calcolo del canone e violazione dell'art.9, comma 7 del D.Lvo n.507/1993.
In particolare, secondo parte attrice, il criterio di determinazione risulterebbe errato in quanto assume come parametro la superficie espositiva del cartello pubblicitario, anziché la superficie di suolo occupato.
Giova premettere la normativa applicabile in materia.
L'art.23 del D.Lgs.n.285 del 1992 (Codice della strada) stabilisce che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, mentre il successivo art.27 prevede che sia dovuta una somma per l'occupazione, determinata dall'amministrazione. L'art.58 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (D.P.R.n.495 del 1992) ha previsto che “I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione”. L'art.63 del D.Lgs.n.446 del 1997, abrogato dalla legge n. 160/2019, stabiliva che “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”.
Pertanto, la Provincia di Roma, con deliberazione del Consiglio n.33 del 1999 applicativa del citato D.Lgs.n.446/1997, ha optato, in relazione agli impianti pubblicitari, in luogo della TOSAP, per l'applicazione del canone previsto dall'art.27 del Codice della Strada, stabilendo il relativo canone da pagarsi in forma anticipata in ragione di ciascuna delle due categorie di appartenenza della strada ove l'impianto
è collocato.
Con successiva deliberazione consiliare n.212 del 23.03.2003 è stata confermata la debenza del predetto canone per l'installazione di impianti pubblicitari. Il canone in questione ha natura ricognitoria, in quanto spettante all'ente proprietario quale corrispettivo per l'uso e l'occupazione di suolo pubblico. La determinazione del canone è stata eseguita secondo quanto previsto dall'Allegato
A del Regolamento Impianti e cartelli pubblicitari approvato con RA n.212 del
23.03.2003, aggiornato con RA n.28 del 25.07.2011, secondo i seguenti parametri : strade di categoria B E./m2 50,00 annui strade di categoria A E./m2 60,00 annui.
Pertanto il canone, secondo detto regolamento, si calcola moltiplicando la dimensione del cartello, sia monofacciale che bifacciale, espressa in metri quadrati per la tariffa relativa alla categoria di strada sulla quale insiste l'impianto.
In ordine a tale criterio di canone, premesso che ad esso non è applicabile la disciplina dettata dal D.Lgs.n.507/1993 in quanto relativa alla Tosap, così come il regolamento di occupazione di suolo pubblico, trattandosi di impianti pubblicitari,
l'ingiunzione di pagamento n.4440 del 7.11.2019 applica correttamente il
Regolamento Impianti e cartelli pubblicitari approvato con la succitata RA
n.212 del 23.03.2003, aggiornata con RA n.28 del 25.07.2011, che stabilisce
(Allegato A) la determinazione del canone mediante moltiplicazione della tariffa per la superficie espositiva dell'impianto pubblicitario. Pertanto il criterio di calcolo non deve ancorarsi all'occupazione del suolo, così come invece dedotto dall'attrice. Aggiungasi che parte opposta ha documentato il preventivo invio di atti di richiesta e di sollecito (vedasi nota prot. CMRC -2016 -14296 del 28.01.2016 -All.31, nota prot.
CMRC -2019 -0044705 del 18.02.2019. All. 32), nei quali erano specificati, così come nell'ingiunzione in esame, tutti gli impianti pubblicitari installati da
[...] lungo le strade od in vista di esse, e per i quali erano dovuti i pagamenti, Parte_1 con indicazione delle tariffe e modalità di calcolo del canone.
Deve pertanto ritenersi soddisfatto il profilo motivazionale dell'atto impugnato.
Tanto premesso, si osserva come la società attrice non contesti le misure dei cartelloni pubblicitari né i calcoli eseguiti dall'amministrazione, eccezion fatta per l'impianto sito sulla S.P.Morena-Ciampino.
Ebbene, come rilevato da parte convenuta, il cartello in esame è bifacciale e misura mq.2,00, pertanto l'importo è stato calcolato moltiplicando la superficie per la tariffa con successiva moltiplicazione per due, trattandosi cartello bifacciale, e così pervenendo al canone annuale di € 200,00 (2,00 x 50 = € 100 x 2 =€ 200).
Tale canone è stato poi moltiplicato per annualità dovute (dal 2013 al 2019) e dall'importo risultante è stato detratto quanto versato da Parte_1
Pertanto, non solo il criterio adottato, ma altresì l'applicazione risulta corretta. Infine, in ordine alla dedotta estinzione dell'obbligazione in conseguenza dell'avvenuto pagamento da parte di del canone, deve osservarsi Parte_1 come l'ingiunzione opposta tenga conto degli importi versati dalla società opponente, eccezion fatta per la differenza di € 48,00 non computata da Città Metropolitana di Roma Capitale nel calcolo di cui all'ingiunzione impugnata : ed invero, come rilevato nella citazione, con riferimento all'impianto sito sulla S.p.Frascati-Colonna km.0,165 (concessione n.1957/1994) ha versato per le annualità Parte_1 indicate l'importo di € 84,00 anziché € 48,00 come da ricevute di pagamento allegate (doc.13), mentre con riferimento all'impianto sito sulla S.p.Frascati-Colonna km.0,050 (concessione n.1961/1994) ha versato per le annualità Parte_1 indicate l'importo di € 84,00 anziché € 72,00 come da ricevute di pagamento allegate
(doc.14)
Pertanto, tale somma dovrà essere detratta dall'importo dovuto con conseguente sostituzione del titolo opposto con la presente sentenza di diverso importo.
Gli interessi legali sono dovuti dalle singole scadenze al soddisfo.
La parziale soccombenza reciproca consente la compensazione - in ragione di un quarto - delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla l'ingiunzione di pagamento n.4440 del 7.11.2019 opposta;
2) Condanna al pagamento a favore di Città Metropolitana di Roma Parte_1
Capitale della somma di € 24.191,00, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro
2800,00, in ragione di un quarto e condanna al pagamento dei restanti tre Parte_1 quarti (euro 2100,00) in favore di Città Metropolitana di Roma Capitale in ragione della prevalente soccombenza, oltre spese generali al 15% ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 11/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76983/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Roma, via dell'Amba Aradam, Parte_2
24, presso lo studio dell'avv. Cristiano Colonnelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Maio, e, per ogni sostituzione d'udienza, dall'avv, , presso di loro elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Via IV Novembre n.119/A - Avvocatura della Città metropolitana di Roma
Capitale, giusta procura generale alle liti rep.11416 del 05/07/2016;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex. art. 3 R.D. 14 aprile 1910,
n. 639.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 12 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_3 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.4440/2019 del 7.11.2019 dell'importo di euro 24.239,00 emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 da Città Metropolitana di Roma Capitale per mancato versamento degli importi dovuti per l'installazione di impianti pubblicitari sulle strade di proprietà di quest'ultima. A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento in oggetto per inesistenza di un titolo definitivo, ed ovvero certo, liquido ed esigibile e violazione degli artt.178 e 179 del
D. Lvo.18.08.2000 n.267. Osservava al riguardo che per le annualità 2014/2016 era pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma iscritto al n.24792/2019 del ruolo, per l'accertamento negativo della pretesa da parte della . Controparte_1
Conseguentemente la pretesa di quest'ultima non era certa, liquida ed esigibile, ed illegittimamente la aveva utilizzato lo Controparte_1 strumento dell'ingiunzione di cui al R.D.14.04.1910 n.639 in pendenza del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Per le residue annualità (2013, 2017, 2018 e 2019) per cui era stata notificata l'ingiunzione, si deduceva il difetto del preventivo atto di accertamento, giacché le disposizioni del R.D. succitato, in forza del quale l'ente ha emanato l'atto impugnato, si riferiscono alla fase della riscossione e non a quella preventiva dell'accertamento. In subordine, la società ricorrente eccepiva l'illegittimità della richiesta di pagamento del canone in ragione dell'erroneità del calcolo del canone posto a fondamento dell'ingiunzione. Invero il calcolo era stato eseguito moltiplicando la tariffa di cui all'allegato A del
Regolamento impianti e cartelli pubblicitari, di cui alla RAzione del Consiglio provinciale n.212 del 23.02.2003 per la superficie espositiva, anziché per la superficie di suolo occupato, così come previsto dall'art.9, comma 7 del D.Lvo
n.507/1993.
Da ultimo eccepiva l'errata indicazione di due dati riportati nella colonna “pagamenti complessivi” dell'atto impugnato.
Con comparsa depositata in data 14.05.2020 si è costituita la Città Metropolitana di
Roma Capitale, la quale, premesso che identica questione era già stata definita nei confronti della società ricorrente da questa Sezione del Tribunale di Roma con sentenza n.12403, pubblicata il 18/06/2018 e con sentenza n. 4035, pubblicata il
22/02/2019, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, atteso che parte opponente ha contestato i criteri scelti dall'Ente per la determinazione del canone, e pertanto gli esiti del potere valutativo-discrezionale dell'Amministrazione.
Nel merito ha dedotto l'insussistenza delle ragioni di opposizione, osservando come l'entità del canone sia stata determinata con riferimento all'art.27 del Codice della strada e degli artt.6 e-8 dell'Allegato A del Regolamento impianti pubblicitari dell'Ente.
In particolare, fin dal 2001 la Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana di Roma
Capitale, ha stabilito il pagamento del canone ricognitorio di cui all'art.27 comma 5 ed 8 del Codice della Strada, quale somma dovuta per l'occupazione delle pertinenze stradali, e la durata triennale dell'autorizzazione.
Ha dedotto, pertanto, che i criteri di calcolo del suddetto canone sono dettati dal
Regolamento degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 212 del 23/02/2003, che ha riguardo alla superficie dell'impianto e non alla superficie di suolo occupato.
In ordine alla dedotta nullità dell'ingiunzione opposta per inesistenza di un titolo definito, ha rilevato che, quanto al credito relativo al triennio 2014/2016, la pendenza di un giudizio di accertamento negativo, quale quello promosso da non Parte_1 incide sulla debenza del credito e pertanto sull'utilizzo dell'ingiunzione ex R.D.n.639/1910, ricorrendone i requisiti della certezza, determinatezza ed esigibilità, come derivanti da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati.
Per quanto riguarda le altre annualità, ha dedotto che l'ingiunzione fiscale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non necessita di alcun preventivo avviso di accertamento, posto che l'art.2 comma 1 del R.D.n.639/1910 stabilisce che il procedimento di coazione inizia con l'ingiunzione in oggetto, e che nel giudizio di opposizione il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'udienza del 12 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
In via preliminare dev'essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta. La stessa sentenza delle SS.UU. n.21545 del
18.09.2017 citata dalla Città Metropolitana, infatti, dopo aver ribadito il principio secondo cui compete alla giurisdizione del giudice amministrativo ogni questione che attiene ai presupposti generali della determinazione del canone concessorio, distingue i casi dell'impugnazione di un atto generale amministrativo, da quelli relativi ad una “pretesa individualizzata di pagamento rivolta dal comune”, riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario.
L'impugnazione di un atto impositivo individualizzato, così come nel caso di specie, determina la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in coerenza con il disposto di cui all'art. 32 del D.Lvo n.150/2011 secondo cui le cause di opposizione alle ingiunzioni di pagamento ex R.D.n.639/1910 sono regolate dal rito ordinario di cognizione, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata. Parte_1
Innanzitutto, in ordine al motivo afferente la presunta nullità dell'ingiunzione per inesistenza di un titolo definitivo, parte attrice ha distinto come segue:
a) Per le annualità 2014/2016, ha osservato che, essendo pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma iscritto al n.24792/2019 del ruolo, per l'accertamento negativo della pretesa da parte della , avanzata Controparte_1 con la PEC protocollo CRMC 20019-0044705 del 18.03.2019, la pretesa di quest'ultima non potrebbe ritenersi certa, liquida ed esigibile. Illegittimamente, quindi, l'ente pubblico avrebbe utilizzato lo strumento dell'ingiunzione di cui al R.D.14.04.1910 n.639 in pendenza del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Tale doglianza è priva di pregio.
Innanzitutto occorre considerare che il fondamento dell'ordinanza ingiunzione di cui al RD n.639/1910 è ravvisabile nel “potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass.SS.UU. Sentenza,
25/05/2009, n. 11992). Pertanto, la pendenza di un giudizio di accertamento negativo, non incide sui presupposti surrichiamati.
Inoltre, deve osservarsi che il giudizio di accertamento negativo n.24792/2019 pendente presso questo Tribunale si è concluso con sentenza di inammissibilità della domanda di accertamento negativo proposta da in forza anche del Parte_1 seguente principio cui il Giudice intende attenersi: la pendenza del giudizio di accertamento negativo del credito indicato nell'avviso non incide sul diritto per l'Ente di dare seguito e portare a compimento il procedimento avviato con il suddetto avviso, emettendo così l'ingiunzione di pagamento.
b) Per le altre annualità (2013, 2017, 2018 e 2019) per cui è stata notificata l'ingiunzione in oggetto, ha dedotto il difetto del preventivo atto di Parte_1 accertamento, rappresentando che le disposizioni del R.D. n.639 del 1910, in forza del quale l'ente ha emanato l'atto impugnato, si riferiscono alla fase della riscossione e non a quella preventiva dell'accertamento.
Anche tale motivo risulta infondato.
A tale riguardo è opportuno ricordare che l'opposizione all'ingiunzione in esame “ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento”
(Cass. civ., Sez. III, Ord. 08/02/2023, n. 3843).
Si osserva altresì che, ai sensi dell'art.2, comma 1, del R.D.n.639/1910, il procedimento di coazione inizia con l'ingiunzione, che come noto, ha natura complessa, costituendo “un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale” (Cass.civ.III Sent.n.29653 del 12.12.2017). Proprio dalla natura complessa dell'atto deriva che il thema decidendum della controversia instaurata con l'opposizione non si esaurisca nella verifica della validità formale dell'atto ma si estenda all'accertamento sul merito della pretesa. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità dell'ingiunzione di Parte_1 pagamento n.4440/2019 per erroneità del calcolo del canone e violazione dell'art.9, comma 7 del D.Lvo n.507/1993.
In particolare, secondo parte attrice, il criterio di determinazione risulterebbe errato in quanto assume come parametro la superficie espositiva del cartello pubblicitario, anziché la superficie di suolo occupato.
Giova premettere la normativa applicabile in materia.
L'art.23 del D.Lgs.n.285 del 1992 (Codice della strada) stabilisce che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, mentre il successivo art.27 prevede che sia dovuta una somma per l'occupazione, determinata dall'amministrazione. L'art.58 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (D.P.R.n.495 del 1992) ha previsto che “I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione”. L'art.63 del D.Lgs.n.446 del 1997, abrogato dalla legge n. 160/2019, stabiliva che “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”.
Pertanto, la Provincia di Roma, con deliberazione del Consiglio n.33 del 1999 applicativa del citato D.Lgs.n.446/1997, ha optato, in relazione agli impianti pubblicitari, in luogo della TOSAP, per l'applicazione del canone previsto dall'art.27 del Codice della Strada, stabilendo il relativo canone da pagarsi in forma anticipata in ragione di ciascuna delle due categorie di appartenenza della strada ove l'impianto
è collocato.
Con successiva deliberazione consiliare n.212 del 23.03.2003 è stata confermata la debenza del predetto canone per l'installazione di impianti pubblicitari. Il canone in questione ha natura ricognitoria, in quanto spettante all'ente proprietario quale corrispettivo per l'uso e l'occupazione di suolo pubblico. La determinazione del canone è stata eseguita secondo quanto previsto dall'Allegato
A del Regolamento Impianti e cartelli pubblicitari approvato con RA n.212 del
23.03.2003, aggiornato con RA n.28 del 25.07.2011, secondo i seguenti parametri : strade di categoria B E./m2 50,00 annui strade di categoria A E./m2 60,00 annui.
Pertanto il canone, secondo detto regolamento, si calcola moltiplicando la dimensione del cartello, sia monofacciale che bifacciale, espressa in metri quadrati per la tariffa relativa alla categoria di strada sulla quale insiste l'impianto.
In ordine a tale criterio di canone, premesso che ad esso non è applicabile la disciplina dettata dal D.Lgs.n.507/1993 in quanto relativa alla Tosap, così come il regolamento di occupazione di suolo pubblico, trattandosi di impianti pubblicitari,
l'ingiunzione di pagamento n.4440 del 7.11.2019 applica correttamente il
Regolamento Impianti e cartelli pubblicitari approvato con la succitata RA
n.212 del 23.03.2003, aggiornata con RA n.28 del 25.07.2011, che stabilisce
(Allegato A) la determinazione del canone mediante moltiplicazione della tariffa per la superficie espositiva dell'impianto pubblicitario. Pertanto il criterio di calcolo non deve ancorarsi all'occupazione del suolo, così come invece dedotto dall'attrice. Aggiungasi che parte opposta ha documentato il preventivo invio di atti di richiesta e di sollecito (vedasi nota prot. CMRC -2016 -14296 del 28.01.2016 -All.31, nota prot.
CMRC -2019 -0044705 del 18.02.2019. All. 32), nei quali erano specificati, così come nell'ingiunzione in esame, tutti gli impianti pubblicitari installati da
[...] lungo le strade od in vista di esse, e per i quali erano dovuti i pagamenti, Parte_1 con indicazione delle tariffe e modalità di calcolo del canone.
Deve pertanto ritenersi soddisfatto il profilo motivazionale dell'atto impugnato.
Tanto premesso, si osserva come la società attrice non contesti le misure dei cartelloni pubblicitari né i calcoli eseguiti dall'amministrazione, eccezion fatta per l'impianto sito sulla S.P.Morena-Ciampino.
Ebbene, come rilevato da parte convenuta, il cartello in esame è bifacciale e misura mq.2,00, pertanto l'importo è stato calcolato moltiplicando la superficie per la tariffa con successiva moltiplicazione per due, trattandosi cartello bifacciale, e così pervenendo al canone annuale di € 200,00 (2,00 x 50 = € 100 x 2 =€ 200).
Tale canone è stato poi moltiplicato per annualità dovute (dal 2013 al 2019) e dall'importo risultante è stato detratto quanto versato da Parte_1
Pertanto, non solo il criterio adottato, ma altresì l'applicazione risulta corretta. Infine, in ordine alla dedotta estinzione dell'obbligazione in conseguenza dell'avvenuto pagamento da parte di del canone, deve osservarsi Parte_1 come l'ingiunzione opposta tenga conto degli importi versati dalla società opponente, eccezion fatta per la differenza di € 48,00 non computata da Città Metropolitana di Roma Capitale nel calcolo di cui all'ingiunzione impugnata : ed invero, come rilevato nella citazione, con riferimento all'impianto sito sulla S.p.Frascati-Colonna km.0,165 (concessione n.1957/1994) ha versato per le annualità Parte_1 indicate l'importo di € 84,00 anziché € 48,00 come da ricevute di pagamento allegate (doc.13), mentre con riferimento all'impianto sito sulla S.p.Frascati-Colonna km.0,050 (concessione n.1961/1994) ha versato per le annualità Parte_1 indicate l'importo di € 84,00 anziché € 72,00 come da ricevute di pagamento allegate
(doc.14)
Pertanto, tale somma dovrà essere detratta dall'importo dovuto con conseguente sostituzione del titolo opposto con la presente sentenza di diverso importo.
Gli interessi legali sono dovuti dalle singole scadenze al soddisfo.
La parziale soccombenza reciproca consente la compensazione - in ragione di un quarto - delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Annulla l'ingiunzione di pagamento n.4440 del 7.11.2019 opposta;
2) Condanna al pagamento a favore di Città Metropolitana di Roma Parte_1
Capitale della somma di € 24.191,00, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro
2800,00, in ragione di un quarto e condanna al pagamento dei restanti tre Parte_1 quarti (euro 2100,00) in favore di Città Metropolitana di Roma Capitale in ragione della prevalente soccombenza, oltre spese generali al 15% ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 11/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia