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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21353/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
pro tempore della (C.F./P.IVA , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIPAMONTI Marco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo, in forza di procura speciale allegato al ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE OPPONENTE-
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore dott. domiciliato presso l'ufficio di P.IVA_2 CP_2
appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa a ricevere Parte_3 Persona_1
tutte le comunicazioni attinenti al ricorso;
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte ricorrente opponente (nelle “note scritte” del 21.03.2025 e nel ricorso introduttivo):
“Voglia il Tribunale, in accoglimento del ricorso, preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione.
Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti, dichiarare nulla e/o illegittima la medesima ordinanza ingiunzione in epigrafe descritta e per l'effetto annullarla e/o revocarla.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, si chiede:
- ammissione, se ritenuta necessaria, di CTU tecnica sul congegno in sequestro onde verificarne la predisposizione a garantire la libera navigazione in rete internet e la cronologia;
- prova per testi:
- a conferma della nota ADM 19/12/2016 (in caso di contestazione del documento) con testimone il suo
Contr firmatario dr. , domiciliato presso Roma”. Testimone_1
Per la parte resistente opposta (nelle note scritte del 18.03.2025):
“- Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza-ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata;
- in subordine, compensare le spese.”.
pagina 2 di 17 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che, prima della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, la Cassazione aveva ritenuto legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III,
19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
pagina 3 di 17 L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte era stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, deve ritenersi ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n.
150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto che:
- l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga”;
- inoltre, nel caso di specie, l'udienza di discussione non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1,
c.p.c.);
- infine, in tale udienza la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1, ultima parte, c.p.c.); la specifica disciplina prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011, infatti, non prescrive la “presenza” personale delle parti all'udienza di discussione
(da intendersi come la presenza di fatto delle parti all'udienza e, dunque, da non confondersi con la diversa ipotesi, contemplata dall'art. 6, comma 9 e dall'art. 7, comma 8, della possibilità per l'opponente e per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di “stare in giudizio” personalmente, ossia della facoltà di non costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
pagina 4 di 17 1.2. Ciò premesso, con ricorso datato 27.11.2024 e in pari data depositato presso la Cancelleria del
Tribunale di Torino, la sopra indicata parte ricorrente opponente, sig. – in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_2
– ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 42662 del 07.11.2024 (Rif.
[...]
119 VB/20) – emessa dall' – ai sensi degli artt. Controparte_1
2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con provvedimento in data 03.12.2024 il Giudice designato:
- ha disposto che, sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato formulato dal ricorrente nell'atto debba provvedersi all'esito dell'udienza di discussione (sostituita da
“note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c), dopo aver sentito le parti (attraverso le dichiarazioni rese nelle rispettive “note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.);
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 27 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
pagina 5 di 17 - ha ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.4. Si è costituita la parte resistente opposta,
[...]
, depositando comparsa di costituzione e risposta, copia Controparte_1 del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. La parte ricorrente opponente ha depositato le proprie note scritte in data 21.03.2025, discutendo la causa e richiamando le conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. La parte resistente opposta ha depositato le proprie note scritte in data 18.03.2025, discutendo la causa e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulla tempestività della proposizione del ricorso.
2.1. Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
2.2. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente, ossia entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
pagina 6 di 17
3. Sull'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente.
3.1. Come si è detto, la parte ricorrente opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia il Tribunale, in accoglimento del ricorso, preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione.
Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti, dichiarare nulla e/o illegittima la medesima ordinanza ingiunzione in epigrafe descritta e per l'effetto annullarla e/o revocarla.”
L'opposizione e le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Preliminarmente, si deve dare atto delle circostanze che, dall'analisi degli atti processuali, risultano accertate:
- in data 23.05.2020, personale militare della Guardia di Finanza di Omegna accedeva presso i locali dell'esercizio commerciale JTDREAM S.R.L. di proprietà del sig. e sito in Parte_4
Gravellona Toce, Corso Marconi n. 115, al fine di verificare l'esatta osservanza, nelle sale giochi, sale slot, sale bingo e sale scommesse, delle restrizioni imposte dalla “normativa COVID-19” (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e della parte resistente);
- durante tale controllo, gli agenti accertatori rinvenivano la presenza di due computer funzionanti, muniti di monitor, mouse e tastiera, e collegati ad una “stampante/etichettatrice” per eventuali vincite, uno dei quali veniva utilizzato da un avventore, che stava giocando sul sito YOUSLOTS e che veniva pertanto identificato a mezzo carta d'identità (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e della parte resistente);
- alla richiesta, da parte degli agenti accertatori, di presentare le autorizzazioni e l'eventuale documentazione relativa ai computer, il sig. ispondeva di aver inviato una raccomandata Pt_4 alla “Divisione IT Piemonte, Via Arsenale 13, Torino, per chiedere l'autorizzazione per l'accensione e
l'utilizzo agli avventori di n. 2 computer ad utilizzo di internet point”, affermando che pensava che il loro uso fosse consentito in virtù della sola richiesta e precisando che i computer potevano “accedere a qualsiasi sito”, risultando quindi collegati alla rete telematica internet (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e della parte resistente);
- tali fatti venivano debitamente verbalizzati da parte degli agenti accertatori, che provvedevano quindi al sequestro dei computer in oggetto, oltre a effettuare dei rilievi fotografici, che si riservavano di sviluppare in seguito per “impossibilità dei mezzi” e che sono stati prodotti nel presente giudizio (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e della parte resistente e doc. n. 13 della parte resistente);
pagina 7 di 17 - in data 11.06.2020, i militari verbalizzanti, rilevando che i computer ispezionati in data 23.05.2020 non presentavano i requisiti e le caratteristiche tecniche dei congegni di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del (“trattandosi di meri personal computer collegati alla rete Parte_5 telematica”) redigevano, nei confronti del sig. – rappresentante legale della Parte_1
società di verbale di accertamento e contestazione della Parte_2 Persona_2 violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater), avendo egli distribuito “giusto contratto di comodato al sig. – […] quale rappresentante legale delle «JETDREAM SRL» – n. Parte_4
02 (due) apparecchi informatici che i militari operanti hanno accertato direttamente essere in luogo aperto al pubblico a disposizione per il gioco on-line all'indistinta clientela” (cfr. doc. n. 2 della parte resistente);
- conseguentemente, ammettevano il sig. al pagamento in misura ridotta della sanzione Pt_1 complessiva di Euro 20.000,00, corrispondente, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689 del 1981, al doppio del minimo edittale previsto dalla norma applicata (art. 110, comma 9, lett. f-quater) – cfr. doc. n. 2 della parte resistente;
- preso atto che la parte non provvedeva a pagare la sanzione in misura ridotta, l' Controparte_1 competente emetteva l'opposta Ordinanza Ingiunzione, con cui applicava al sig. – quale Pt_1 obbligato in solido – e alla – quale obbligata in solido – la Parte_2 Parte_1
sanzione di Euro 20.000,00, disponendo la confisca degli apparecchi già sequestrati e ordinando il pagamento di Euro 308,75 per le spese di trasporto e rottamazione degli stessi, oltre alle spese di notifica (cfr. doc. n. 3 della parte ricorrente e della parte resistente);
- avverso tale provvedimento il sig. proponeva tempestivo ricorso in opposizione. Pt_1
3.3. In via preliminare, il ricorrente deduce la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al procedimento sanzionatorio esperito dall' procedente, avendo quest'ultimo attribuito Controparte_1
al ricorrente la condotta di aver distribuito e installato i computer oggetto di causa, senza aver spiegato
“alcunché circa la fonte da cui avrebbe tratto tale conclusione”. Inoltre – precisa il ricorrente – il Parte contratto di comodato d'uso di tali computer, stipulato tra la Parte_2
, in persona del sig. e la JTDREAM S.r.l., in persona del sig.
[...] Parte_1
era finalizzato ai servizi di NOVAPAY, che offre “semplici servizi di ricarica, che, pur Pt_4 se in ipotesi riferibili a conti di gioco, è tutt'altra cosa rispetto alla possibilità di connessione a portali di gioco e relativa interazione.”.
L'eccezione non risulta fondata.
pagina 8 di 17 La norma sanzionatoria applicata dall' procedente prevede espressamente che Controparte_1
“chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.” (cfr. art. 110, comma 9, lett. f-quater). È evidente, dunque, che chi distribuisca e/o installi apparecchi per il gioco che non rispondano alle caratteristiche normativamente previste siano passibili di sanzione e quindi siano in concreto legittimati passivi dell'azione.
Quanto, invece, all'assunto secondo cui il contratto di comodato stipulato tra la Parte_2
di in persona del sig. e la JTDREAM S.r.l., in
[...] Parte_1 Parte_1
persona del sig. avesse come unico obiettivo quello di usufruire dei servizi offerti da Pt_4
NOVAPAY non corrisponde alla realtà. È vero che, relativamente al gioco, NOVAPAY offre, tra l'altro, il servizio di ricarica dei c.d. “conti di gioco”, però è altresì vero che, oltre al contratto di comodato, il sig. a stipulato un contratto per “l'affidamento delle attività di promozione, Pt_4 pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza per la rivendita delle ricariche” con la società VINCITÙ S.r.l. – titolare della concessione per il gioco a distanza n. 15200 (circostanza pacifica e risultante anche sul sito di – il cui rappresentante legale è lo stesso sig. CP_3 Pt_1
, come risulta dal doc. n. 21 prodotto dalla parte ricorrente.
[...]
Tra le previsioni di tale contratto si evidenziano quelle che più interessano la presente opposizione e da cui si evince il coinvolgimento diretto del sig. nella distribuzione dei computer in oggetto a Pt_1
fini di promozione e diffusione del gioco pubblico. In particolare, si prevede che:
“a) il Concessionario (il sig. – n.d.r.) dispone di un sistema di conti di gioco ed è Parte_1 autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi pubblici …;
b) il fornisce ai propri clienti il pacchetto di servizi necessari per partecipare ai giochi CP_4
pubblici di cui è concessionario;
c) il ha predisposto le attività di promozione e di pubblicizzazione che intende affidare CP_4
al Business Partner (il sig. n.d.r.) …; Pt_4
d) il Concessionario intende affidare al Business Partner le attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza oggetto della convenzione, dei relativi contratti di gioco, del servizio di ricarica dei conti di gioco;
”.
Inoltre, è previsto l'esercizio delle “attività di promozione, di pubblicizzazione e di diffusione dei giochi pubblici a distanza offerti dal ai propri clienti” da parte del Business Partner, il quale CP_4
pagina 9 di 17 si obbliga, tra le altre cose, a “promuovere presso i clienti i giochi pubblici a distanza del
Concessionario e le offerte di gioco dello stesso” (cfr. per tutto doc. n. 21 della parte ricorrente).
Dunque, i computer oggetto di causa non erano soltanto preordinati alla fruizione dei servizi di
NOVAPAY, ma avevano anche un fine di promozione e diffusione del gioco pubblico attraverso la
VINCITÙ S.r.l., società titolare di concessione di gioco a distanza e legalmente rappresentata dal sig.
Parte_1
3.4. Come primo motivo di opposizione, il ricorrente deduce la “contraddittorietà dell'ordinanza- ingiunzione ed erroneità della norma sanzionatoria applicata”. In particolare, secondo il ricorrente,
l'art. 110 del T.U.L.P.S. andrebbe applicata soltanto agli “apparecchi da intrattenimento […] specificamente realizzati e destinati a tale comparto e che non siano conformi alla normativa”.
L'Amministrazione avrebbe dunque compiuto un'illegittima operazione analogica in quanto sarebbe chiaro che “siamo al cospetto di normalissimi pc, destinati alla erogazione di servizi telematici vari, in primi la libera navigazione. Nulla di specifico, quindi, riguardo al gioco e scommesse. Alla luce di ciò
l'individuazione della norma sanzionatoria è palesemente errata.” Infatti, evidenzia il ricorrente, “i commi f-ter ed f-quater dell'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. […] si riferiscono solo agli apparecchi da intrattenimento e non anche ai computer”.
L'eccezione non risulta fondata.
Non è condivisibile, infatti, la prospettazione del ricorrente, secondo cui il computer non rientrerebbe nella categoria di dispositivi contemplati dall'art. 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7. In effetti, le norme contenuti in tali commi forniscono le specifiche, anche tecniche, che gli apparecchi “da gioco” devono presentare ai fini di un loro lecito utilizzo e non si vede come non vi ci possano rientrare anche i computer, dal momento che, per caratteristiche e funzioni, questi ultimi si prestano senza dubbio a essere sfruttati come “strumenti da gioco”. Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) alla fattispecie in esame non può essere considerata un'operazione analogica, ma al più un'interpretazione estensiva, perché è evidente che la disposizione si atteggia a norma di chiusura del sistema, rendendo palese la volontà della Legge di vietare l'utilizzo di qualsiasi dispositivo che sia in grado di offrire funzioni di gioco senza essere approvato e omologato dall'Autorità competente (A.D.M.).
Che il Legislatore abbia volutamente utilizzato una nozione molto ampia – quella, appunto, di
“apparecchi e congegni” – così da includere qualsiasi tipo di dispositivo che, in violazioni delle prescrizioni di legge, consenta di accedere alle piattaforme di gioco e scommesse dei concessionari online, è desumibile dal complesso normativo in materia.
pagina 10 di 17 È doveroso, infatti, richiamare anche l'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012, che detta norme di prevenzione e contrasto alla ludopatia, vietando espressamente la “messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on- line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Inoltre, deve richiamarsi l'art. 1, comma 646, della Legge 190 del 2014, secondo cui “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S., n.d.r.), e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire
l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S., n.d.r.), e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.”.
È vero che quest'ultima norma può applicarsi, per espressa disposizione di legge, solo al titolare dell'esercizio pubblico, ma è utile richiamarla perché consente di cogliere l'obiettivo che il Legislatore, nel dettare una disciplina così rigida, ha voluto realizzare: mantenere l'attività del gioco sotto lo stretto controllo dell'Amministrazione (A.D.M.). Tale severità di disciplina è sottesa alla ratio della normativa in materia, che – evidentemente – è quello di fornire efficaci misure di lotta e di prevenzione alla ludopatia e alle forme di dipendenza che il gioco è in grado di generare, soprattutto a scapito dei soggetti deboli e vulnerabili.
Ne deriva che gli unici dispositivi che possono essere lecitamente utilizzati a scopo di gioco sono quelli descritti dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., in quanto sono gli unici ad essere approvati dall'Autorità amministrativa (A.D.M.), così da non sfuggire all'indispensabile controllo che essa svolge su strumenti dalle alte potenzialità nocive sulla salute collettiva.
pagina 11 di 17 Si rileva, inoltre, che sul sito è pubblicato uno schema riassuntivo degli “apparecchi e CP_3
congegni” che, rispettando le prescrizioni di legge, possono essere legittimamente utilizzati a fini di gioco, così da dissipare eventuali dubbi (cfr. https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/normativa/guida-normativa-dei-giochi - sezione
“Apparecchi con e senza vincita in denaro”). Si sottolinea, tuttavia, che condotte di produzione, distribuzione, installazione o in generale messa a disposizione di apparecchi che, per caratteristiche e funzioni, possano essere utilizzati a fini di gioco – come è avvenuto nella vicenda oggetto del presente giudizio (cfr. verbale di operazione del 23.05.2020, doc. n.1 di entrambe le parti) – devono essere muniti di apposita autorizzazione da parte di CP_3
Tutto ciò posto, non si ravvisa la lamentata erroneità di applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) da parte di né si ritiene condivisibile l'obiezione relativa alla Parte_5 CP_3 sovrapposizione normativa fra tale norma e l'illustrato art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012, il cui precetto sanzionatorio è contenuto nell'art. 1, comma 923 della Legge. n. 208 del 2015. Infatti, come si è già avuto modo di dire, l'art. 7, comma 3-quater sanziona la fattispecie generale di “messa a disposizione” di apparecchi atti a consentire il gioco, mentre l'art. 110, comma 9, lett. f-quater, prevede fattispecie puntuali che, se integrate nel caso concreto, devono essere sanzionate ai sensi di quest'ultima norma, ciò in applicazione del generale principio di specialità, in virtù del quale la norma specifica prevale su quella generale.
3.5. Come secondo motivo di opposizione, il ricorrente deduce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione, che non avrebbe provato la “attività di intermediazione in capo all'esercente con coinvolgimento anche dell'esponente […] requisito indefettibile ai fini dell'applicabilità della sanzione”.
Il motivo non è fondato.
Non corrisponde al vero, infatti, che l'intermediazione dell'esercente il servizio di gioco sia presupposto di applicabilità della sanzione, perché detta “intermediazione” – consistente in attività di pagamento delle vincite, incasso delle poste, rilascio dei ticket e simili – non è richiesta dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) ai fini dell'integrazione dell'illecito, essendo sufficiente riscontrare in concreto una delle fattispecie previste dalla norma stessa, come avvenuto nel caso di specie. Di conseguenza,
l'onere probatorio dell'Amministrazione può dirsi pienamente assolto mediante la produzione in giudizio del verbale con cui gli agenti hanno accertato l'illecito e da cui risulta con chiarezza la violazione amministrativa contestata (cfr. doc. n. 1 di entrambe le parti, nonché doc. n. 2 della parte resistente). Tale verbale, com'è noto, è atto fidefaciente, quindi attesta con valore di pubblica fede ciò
pagina 12 di 17 che il pubblico ufficiale accerta essere avvenuto in sua presenza ed è attaccabile, anche rispetto ai fatti in esso descritti, solo con il giudizio di querela di falso. Sul punto, la Giurisprudenza insegna che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadi menti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”
(Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 17355 del 2009; cfr. anche Cass., Ord. n. 30129 del 2024).
3.6. Come terzo motivo di opposizione, il ricorrente deduce la “nullità per carenza di motivazione, valore non fidefaciente della valutazione espressa dall'organo accertatore”. In sostanza, secondo il ricorrente, l'atto di contestazione e la successiva Ordinanza Ingiunzione sarebbero generici, in quanto non è descritto “in che modo si sarebbe accertato che i computer fossero finalizzati ad attività di raccolta di gioco e scommesse mediante intermediazione”. Inoltre, nel verbale si afferma che “vi sarebbero state connessioni a portale con offerta di gioco […] ma non viene detto nulla sulle modalità del gioco e sulle modalità del presunto pagamento di eventuali vincite in denaro”.
Il motivo di opposizione non risulta fondato.
Si rileva che il motivo ripropone, nella sostanza, argomentazioni che sono state già trattate a proposito del secondo motivo di opposizione, seppur articolate in modo diverso. Si richiamano, pertanto, le conclusioni cui si è giunti al punto n. 3.5., ribandendo in particolare la sufficienza del verbale di accertamento della violazione amministrativa, che costituisce prova piena, fino a querela di falso, dei fatti accertati dal pubblico ufficiale, e sottolineando che, ai fini dell'integrazione dell'illecito non occorre alcuna attività di intermediazione al gioco né che debbano tenersi specifiche “modalità di gioco” e “di presunto pagamento e di eventuali vincite in denaro”, in quanto tali condotte non sono contemplate dalla norma applicata (art. 110, comma 9, lett. f-quater T.U.L.P.S.). Ciò che è necessario e sufficiente, dunque, è che dal verbale risulti chiara l'integrazione della condotta vietata dalla norma (in questo caso, la distribuzione di apparecchi privi delle caratteristiche di cui all'art. 110, commi 6 e 7,
T.U.L.P.S.), situazione questa di cui si è dato ampiamento conto più sopra.
pagina 13 di 17 3.7. Come ultimo motivo di opposizione, il ricorrente deduce, nel merito, la “illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa”, articolando, nella sostanza, argomenti di cui si è già trattato nei punti precedenti, ai quali, pertanto, si rinvia.
Restano, tuttavia, due questioni che meritano un approfondimento e che riguardano i c.d. internet point, da un lato, e i c.d. punti di ricarica di gioco a distanza.
Quanto al primo punto, il ricorrente deduce che la normativa vigente consente l'installazione di personal computer presso gli spazi pubblici denominati internet point che, in sostanza, offrono la possibilità di navigare sul web. Espone dunque il ricorrente che, ad accogliere “l'orientamento di ADM
[…] sussisterebbe un divieto assoluto e incondizionato di installare pc a libera navigazione tali da permettere anche il raggiungimento di portali di gioco”.
Le conclusioni del ricorrente non sono condivisibili.
Invero, gli internet point, quali strumenti pubblici di navigazione del web, sono leciti purché il titolare o il gestore di tali spazi dotino i dispositivi messi a disposizione della clientela di accorgimenti tecnici e filtri che impediscano l'accesso a siti di gioco o scommesse, dal momento ci si trova in un ambito che, notoriamente, è soggetto a Monopolio di Stato e sul quale l'Amministrazione esercita un penetrante controllo per motivi fiscali e di ordine pubblico. Diversamente opinando, l'internet point costituirebbe un utile mezzo per eludere agevolmente la rigida normativa prevista in materia di gioco, facendo venir meno la necessità di approvazione e omologazione da parte dell'Autorità amministrativa degli apparecchi da gioco.
Quanto al secondo punto, il ricorrente afferma che “l'esercizio era punto di ricarica di un concessionario e l'utilizzo della postazione web era libero e privo di preindirizzamenti”.
Neppure tale eccezione può essere accolta, risultando sufficientemente provato che il ricorrente ha commesso la violazione amministrativa contemplata dall'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S., sicché
l'eccezione in esame perde di consistenza.
3.8. In ultimo, il ricorrente deduce che pende una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 7, comma 3-quater del D.L. 158 del 2012, chiedendo pertanto che “il Tribunale voglia considerare rilevante in questo giudizio l'incidente di costituzionalità in questione […] adottando gli opportuni provvedimenti”.
L'istanza non può essere accolta.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e della ratio sottesa al complesso normativo in materia di gioco, non si ritiene fondata la citata questione di legittimità costituzionale. Allo stato, infatti, si ritiene giustificato uno spettro d'azione così ampio della normativa in questione – che si applica a tutti pagina 14 di 17 quegli “apparecchi e congegni” che, se non rispettano le prescrizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., non possono essere lecitamente utilizzati ai fini di gioco – essendo tale normativa preordinata alla prevenzione e al contrasto alla ludopatia e alla dipendenza dal gioco, soprattutto a tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili.
Non si condivide, pertanto, quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del
24/07/2024, n. 171 (pubblicata sulla G.U. del 25/09/2024 n. 39 tra le parti Parte_6
, che ha sollevato avanti alla Corte Costituzionale l'eccezione di illegittimità
[...]
del citato art. 7, comma 3 quater del D.L. 13/09/2012 n. 158 convertito con modificazioni in Legge del
08/11/2012 n. 189.
3.9. In senso conforme a quanto statuito nella presenta Sentenza possono richiamarsi, tra le altre, le seguenti pronunce:
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 29/01/2025 n. 469;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 21/10/2022 n. 4078;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 14/09/2021 n. 4033;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 09/06/2021 n. 2915;
• Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, Sentenza 23/07/2020 n. 542;
• Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, Sentenza 29/09/2016 n. 1626.
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente richiama l'Ordinanza interlocutoria della Cassazione in data 3/10/2023, depositata il 17/10/2023 prodotta sub doc. 20): senonché, tale Ordinanza non costituisce un precedente invocabile nel presente giudizio, avendo semplicemente rimesso la causa alla pubblica udienza (sulla base del rilievo nomofilattico della questione di diritto attinente “alla configurabilità dell'illecito amministrativo nell'ipotesi in cui – ferma restando la liceità dell'installazione dei personal computer per la navigazione in rete internet - il collegamento con la piattaforma di gioco sia frutto di una scelta consapevole e libera del cliente e non sia addebitabile al gestore dell'esercizio commerciale”).
3.10. Il ricorrente ha formulato, nell'atto introduttivo, istanza di CTU.
L'istanza non può essere accolta atteso che, alla luce di tutto quanto illustrato, la CTU risulterebbe evidentemente esplorativa e irrilevante ai fini del decidere.
3.11. In conclusione, devono rigettarsi l'opposizione e tutte le domande proposte dalla parte ricorrente opponente avverso la predetta ordinanza-ingiunzione, che dev'essere confermata integralmente. pagina 15 di 17
4. Sulle spese processuali della presente causa.
4.1. Pur nella soccombenza della parte ricorrente opponente, quest'ultima non dev'essere condannata al rimborso delle spese processuali della presente causa in favore della parte resistente opposta, essendosi quest'ultima costituita in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati e non essendo state specificate attraverso apposita nota spesa né documentate le spese vive ed i costi sostenuti.
4.2. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato …. non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota ...” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
Nel caso in oggetto la “nota spese” depositata è, per contro, una nota spese di natura forense che ricalca quanto previsto dal Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con richiesta dei compensi previsti per le varie fasi del procedimento, operata una riduzione del 20%, che pare implicitamente riferirsi a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015 per il solo Controparte_5
, non essendo per contro applicabile alla presente causa ove si è costituita mediante il
[...] CP_3
proprio Direttore ad interim.
Nulla deve pertanto essere disposto in punto spese.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
21353/2024 R.G. promossa dal sig. in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore della (parte ricorrente Parte_2
opponente) contro l' Controparte_1
, in persona del Direttore dott. che autorizza la dott.ssa
[...] CP_2 Parte_3
e la dott.ssa a ricevere tutte le comunicazioni attinenti al ricorso (parte
[...] Persona_1
resistente opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte ricorrente opponente avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 42662 del 07.11.2024 (Rif. 119 VB/20) emessa dall'
[...]
, che conferma integralmente. Controparte_1
2) Nulla in punto spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21353/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
pro tempore della (C.F./P.IVA , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIPAMONTI Marco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo, in forza di procura speciale allegato al ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE OPPONENTE-
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore dott. domiciliato presso l'ufficio di P.IVA_2 CP_2
appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa a ricevere Parte_3 Persona_1
tutte le comunicazioni attinenti al ricorso;
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte ricorrente opponente (nelle “note scritte” del 21.03.2025 e nel ricorso introduttivo):
“Voglia il Tribunale, in accoglimento del ricorso, preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione.
Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti, dichiarare nulla e/o illegittima la medesima ordinanza ingiunzione in epigrafe descritta e per l'effetto annullarla e/o revocarla.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, si chiede:
- ammissione, se ritenuta necessaria, di CTU tecnica sul congegno in sequestro onde verificarne la predisposizione a garantire la libera navigazione in rete internet e la cronologia;
- prova per testi:
- a conferma della nota ADM 19/12/2016 (in caso di contestazione del documento) con testimone il suo
Contr firmatario dr. , domiciliato presso Roma”. Testimone_1
Per la parte resistente opposta (nelle note scritte del 18.03.2025):
“- Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza-ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata;
- in subordine, compensare le spese.”.
pagina 2 di 17 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che, prima della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, la Cassazione aveva ritenuto legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III,
19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
pagina 3 di 17 L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte era stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, deve ritenersi ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n.
150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto che:
- l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga”;
- inoltre, nel caso di specie, l'udienza di discussione non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1,
c.p.c.);
- infine, in tale udienza la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1, ultima parte, c.p.c.); la specifica disciplina prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011, infatti, non prescrive la “presenza” personale delle parti all'udienza di discussione
(da intendersi come la presenza di fatto delle parti all'udienza e, dunque, da non confondersi con la diversa ipotesi, contemplata dall'art. 6, comma 9 e dall'art. 7, comma 8, della possibilità per l'opponente e per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di “stare in giudizio” personalmente, ossia della facoltà di non costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
pagina 4 di 17 1.2. Ciò premesso, con ricorso datato 27.11.2024 e in pari data depositato presso la Cancelleria del
Tribunale di Torino, la sopra indicata parte ricorrente opponente, sig. – in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_2
– ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 42662 del 07.11.2024 (Rif.
[...]
119 VB/20) – emessa dall' – ai sensi degli artt. Controparte_1
2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con provvedimento in data 03.12.2024 il Giudice designato:
- ha disposto che, sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato formulato dal ricorrente nell'atto debba provvedersi all'esito dell'udienza di discussione (sostituita da
“note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c), dopo aver sentito le parti (attraverso le dichiarazioni rese nelle rispettive “note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.);
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 27 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
pagina 5 di 17 - ha ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.4. Si è costituita la parte resistente opposta,
[...]
, depositando comparsa di costituzione e risposta, copia Controparte_1 del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. La parte ricorrente opponente ha depositato le proprie note scritte in data 21.03.2025, discutendo la causa e richiamando le conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. La parte resistente opposta ha depositato le proprie note scritte in data 18.03.2025, discutendo la causa e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulla tempestività della proposizione del ricorso.
2.1. Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
2.2. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente, ossia entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
pagina 6 di 17
3. Sull'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente.
3.1. Come si è detto, la parte ricorrente opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia il Tribunale, in accoglimento del ricorso, preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione.
Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti, dichiarare nulla e/o illegittima la medesima ordinanza ingiunzione in epigrafe descritta e per l'effetto annullarla e/o revocarla.”
L'opposizione e le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Preliminarmente, si deve dare atto delle circostanze che, dall'analisi degli atti processuali, risultano accertate:
- in data 23.05.2020, personale militare della Guardia di Finanza di Omegna accedeva presso i locali dell'esercizio commerciale JTDREAM S.R.L. di proprietà del sig. e sito in Parte_4
Gravellona Toce, Corso Marconi n. 115, al fine di verificare l'esatta osservanza, nelle sale giochi, sale slot, sale bingo e sale scommesse, delle restrizioni imposte dalla “normativa COVID-19” (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e della parte resistente);
- durante tale controllo, gli agenti accertatori rinvenivano la presenza di due computer funzionanti, muniti di monitor, mouse e tastiera, e collegati ad una “stampante/etichettatrice” per eventuali vincite, uno dei quali veniva utilizzato da un avventore, che stava giocando sul sito YOUSLOTS e che veniva pertanto identificato a mezzo carta d'identità (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e della parte resistente);
- alla richiesta, da parte degli agenti accertatori, di presentare le autorizzazioni e l'eventuale documentazione relativa ai computer, il sig. ispondeva di aver inviato una raccomandata Pt_4 alla “Divisione IT Piemonte, Via Arsenale 13, Torino, per chiedere l'autorizzazione per l'accensione e
l'utilizzo agli avventori di n. 2 computer ad utilizzo di internet point”, affermando che pensava che il loro uso fosse consentito in virtù della sola richiesta e precisando che i computer potevano “accedere a qualsiasi sito”, risultando quindi collegati alla rete telematica internet (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e della parte resistente);
- tali fatti venivano debitamente verbalizzati da parte degli agenti accertatori, che provvedevano quindi al sequestro dei computer in oggetto, oltre a effettuare dei rilievi fotografici, che si riservavano di sviluppare in seguito per “impossibilità dei mezzi” e che sono stati prodotti nel presente giudizio (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e della parte resistente e doc. n. 13 della parte resistente);
pagina 7 di 17 - in data 11.06.2020, i militari verbalizzanti, rilevando che i computer ispezionati in data 23.05.2020 non presentavano i requisiti e le caratteristiche tecniche dei congegni di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del (“trattandosi di meri personal computer collegati alla rete Parte_5 telematica”) redigevano, nei confronti del sig. – rappresentante legale della Parte_1
società di verbale di accertamento e contestazione della Parte_2 Persona_2 violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater), avendo egli distribuito “giusto contratto di comodato al sig. – […] quale rappresentante legale delle «JETDREAM SRL» – n. Parte_4
02 (due) apparecchi informatici che i militari operanti hanno accertato direttamente essere in luogo aperto al pubblico a disposizione per il gioco on-line all'indistinta clientela” (cfr. doc. n. 2 della parte resistente);
- conseguentemente, ammettevano il sig. al pagamento in misura ridotta della sanzione Pt_1 complessiva di Euro 20.000,00, corrispondente, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689 del 1981, al doppio del minimo edittale previsto dalla norma applicata (art. 110, comma 9, lett. f-quater) – cfr. doc. n. 2 della parte resistente;
- preso atto che la parte non provvedeva a pagare la sanzione in misura ridotta, l' Controparte_1 competente emetteva l'opposta Ordinanza Ingiunzione, con cui applicava al sig. – quale Pt_1 obbligato in solido – e alla – quale obbligata in solido – la Parte_2 Parte_1
sanzione di Euro 20.000,00, disponendo la confisca degli apparecchi già sequestrati e ordinando il pagamento di Euro 308,75 per le spese di trasporto e rottamazione degli stessi, oltre alle spese di notifica (cfr. doc. n. 3 della parte ricorrente e della parte resistente);
- avverso tale provvedimento il sig. proponeva tempestivo ricorso in opposizione. Pt_1
3.3. In via preliminare, il ricorrente deduce la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al procedimento sanzionatorio esperito dall' procedente, avendo quest'ultimo attribuito Controparte_1
al ricorrente la condotta di aver distribuito e installato i computer oggetto di causa, senza aver spiegato
“alcunché circa la fonte da cui avrebbe tratto tale conclusione”. Inoltre – precisa il ricorrente – il Parte contratto di comodato d'uso di tali computer, stipulato tra la Parte_2
, in persona del sig. e la JTDREAM S.r.l., in persona del sig.
[...] Parte_1
era finalizzato ai servizi di NOVAPAY, che offre “semplici servizi di ricarica, che, pur Pt_4 se in ipotesi riferibili a conti di gioco, è tutt'altra cosa rispetto alla possibilità di connessione a portali di gioco e relativa interazione.”.
L'eccezione non risulta fondata.
pagina 8 di 17 La norma sanzionatoria applicata dall' procedente prevede espressamente che Controparte_1
“chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.” (cfr. art. 110, comma 9, lett. f-quater). È evidente, dunque, che chi distribuisca e/o installi apparecchi per il gioco che non rispondano alle caratteristiche normativamente previste siano passibili di sanzione e quindi siano in concreto legittimati passivi dell'azione.
Quanto, invece, all'assunto secondo cui il contratto di comodato stipulato tra la Parte_2
di in persona del sig. e la JTDREAM S.r.l., in
[...] Parte_1 Parte_1
persona del sig. avesse come unico obiettivo quello di usufruire dei servizi offerti da Pt_4
NOVAPAY non corrisponde alla realtà. È vero che, relativamente al gioco, NOVAPAY offre, tra l'altro, il servizio di ricarica dei c.d. “conti di gioco”, però è altresì vero che, oltre al contratto di comodato, il sig. a stipulato un contratto per “l'affidamento delle attività di promozione, Pt_4 pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza per la rivendita delle ricariche” con la società VINCITÙ S.r.l. – titolare della concessione per il gioco a distanza n. 15200 (circostanza pacifica e risultante anche sul sito di – il cui rappresentante legale è lo stesso sig. CP_3 Pt_1
, come risulta dal doc. n. 21 prodotto dalla parte ricorrente.
[...]
Tra le previsioni di tale contratto si evidenziano quelle che più interessano la presente opposizione e da cui si evince il coinvolgimento diretto del sig. nella distribuzione dei computer in oggetto a Pt_1
fini di promozione e diffusione del gioco pubblico. In particolare, si prevede che:
“a) il Concessionario (il sig. – n.d.r.) dispone di un sistema di conti di gioco ed è Parte_1 autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi pubblici …;
b) il fornisce ai propri clienti il pacchetto di servizi necessari per partecipare ai giochi CP_4
pubblici di cui è concessionario;
c) il ha predisposto le attività di promozione e di pubblicizzazione che intende affidare CP_4
al Business Partner (il sig. n.d.r.) …; Pt_4
d) il Concessionario intende affidare al Business Partner le attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza oggetto della convenzione, dei relativi contratti di gioco, del servizio di ricarica dei conti di gioco;
”.
Inoltre, è previsto l'esercizio delle “attività di promozione, di pubblicizzazione e di diffusione dei giochi pubblici a distanza offerti dal ai propri clienti” da parte del Business Partner, il quale CP_4
pagina 9 di 17 si obbliga, tra le altre cose, a “promuovere presso i clienti i giochi pubblici a distanza del
Concessionario e le offerte di gioco dello stesso” (cfr. per tutto doc. n. 21 della parte ricorrente).
Dunque, i computer oggetto di causa non erano soltanto preordinati alla fruizione dei servizi di
NOVAPAY, ma avevano anche un fine di promozione e diffusione del gioco pubblico attraverso la
VINCITÙ S.r.l., società titolare di concessione di gioco a distanza e legalmente rappresentata dal sig.
Parte_1
3.4. Come primo motivo di opposizione, il ricorrente deduce la “contraddittorietà dell'ordinanza- ingiunzione ed erroneità della norma sanzionatoria applicata”. In particolare, secondo il ricorrente,
l'art. 110 del T.U.L.P.S. andrebbe applicata soltanto agli “apparecchi da intrattenimento […] specificamente realizzati e destinati a tale comparto e che non siano conformi alla normativa”.
L'Amministrazione avrebbe dunque compiuto un'illegittima operazione analogica in quanto sarebbe chiaro che “siamo al cospetto di normalissimi pc, destinati alla erogazione di servizi telematici vari, in primi la libera navigazione. Nulla di specifico, quindi, riguardo al gioco e scommesse. Alla luce di ciò
l'individuazione della norma sanzionatoria è palesemente errata.” Infatti, evidenzia il ricorrente, “i commi f-ter ed f-quater dell'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. […] si riferiscono solo agli apparecchi da intrattenimento e non anche ai computer”.
L'eccezione non risulta fondata.
Non è condivisibile, infatti, la prospettazione del ricorrente, secondo cui il computer non rientrerebbe nella categoria di dispositivi contemplati dall'art. 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7. In effetti, le norme contenuti in tali commi forniscono le specifiche, anche tecniche, che gli apparecchi “da gioco” devono presentare ai fini di un loro lecito utilizzo e non si vede come non vi ci possano rientrare anche i computer, dal momento che, per caratteristiche e funzioni, questi ultimi si prestano senza dubbio a essere sfruttati come “strumenti da gioco”. Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) alla fattispecie in esame non può essere considerata un'operazione analogica, ma al più un'interpretazione estensiva, perché è evidente che la disposizione si atteggia a norma di chiusura del sistema, rendendo palese la volontà della Legge di vietare l'utilizzo di qualsiasi dispositivo che sia in grado di offrire funzioni di gioco senza essere approvato e omologato dall'Autorità competente (A.D.M.).
Che il Legislatore abbia volutamente utilizzato una nozione molto ampia – quella, appunto, di
“apparecchi e congegni” – così da includere qualsiasi tipo di dispositivo che, in violazioni delle prescrizioni di legge, consenta di accedere alle piattaforme di gioco e scommesse dei concessionari online, è desumibile dal complesso normativo in materia.
pagina 10 di 17 È doveroso, infatti, richiamare anche l'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012, che detta norme di prevenzione e contrasto alla ludopatia, vietando espressamente la “messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on- line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Inoltre, deve richiamarsi l'art. 1, comma 646, della Legge 190 del 2014, secondo cui “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S., n.d.r.), e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire
l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S., n.d.r.), e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.”.
È vero che quest'ultima norma può applicarsi, per espressa disposizione di legge, solo al titolare dell'esercizio pubblico, ma è utile richiamarla perché consente di cogliere l'obiettivo che il Legislatore, nel dettare una disciplina così rigida, ha voluto realizzare: mantenere l'attività del gioco sotto lo stretto controllo dell'Amministrazione (A.D.M.). Tale severità di disciplina è sottesa alla ratio della normativa in materia, che – evidentemente – è quello di fornire efficaci misure di lotta e di prevenzione alla ludopatia e alle forme di dipendenza che il gioco è in grado di generare, soprattutto a scapito dei soggetti deboli e vulnerabili.
Ne deriva che gli unici dispositivi che possono essere lecitamente utilizzati a scopo di gioco sono quelli descritti dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., in quanto sono gli unici ad essere approvati dall'Autorità amministrativa (A.D.M.), così da non sfuggire all'indispensabile controllo che essa svolge su strumenti dalle alte potenzialità nocive sulla salute collettiva.
pagina 11 di 17 Si rileva, inoltre, che sul sito è pubblicato uno schema riassuntivo degli “apparecchi e CP_3
congegni” che, rispettando le prescrizioni di legge, possono essere legittimamente utilizzati a fini di gioco, così da dissipare eventuali dubbi (cfr. https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/normativa/guida-normativa-dei-giochi - sezione
“Apparecchi con e senza vincita in denaro”). Si sottolinea, tuttavia, che condotte di produzione, distribuzione, installazione o in generale messa a disposizione di apparecchi che, per caratteristiche e funzioni, possano essere utilizzati a fini di gioco – come è avvenuto nella vicenda oggetto del presente giudizio (cfr. verbale di operazione del 23.05.2020, doc. n.1 di entrambe le parti) – devono essere muniti di apposita autorizzazione da parte di CP_3
Tutto ciò posto, non si ravvisa la lamentata erroneità di applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) da parte di né si ritiene condivisibile l'obiezione relativa alla Parte_5 CP_3 sovrapposizione normativa fra tale norma e l'illustrato art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012, il cui precetto sanzionatorio è contenuto nell'art. 1, comma 923 della Legge. n. 208 del 2015. Infatti, come si è già avuto modo di dire, l'art. 7, comma 3-quater sanziona la fattispecie generale di “messa a disposizione” di apparecchi atti a consentire il gioco, mentre l'art. 110, comma 9, lett. f-quater, prevede fattispecie puntuali che, se integrate nel caso concreto, devono essere sanzionate ai sensi di quest'ultima norma, ciò in applicazione del generale principio di specialità, in virtù del quale la norma specifica prevale su quella generale.
3.5. Come secondo motivo di opposizione, il ricorrente deduce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione, che non avrebbe provato la “attività di intermediazione in capo all'esercente con coinvolgimento anche dell'esponente […] requisito indefettibile ai fini dell'applicabilità della sanzione”.
Il motivo non è fondato.
Non corrisponde al vero, infatti, che l'intermediazione dell'esercente il servizio di gioco sia presupposto di applicabilità della sanzione, perché detta “intermediazione” – consistente in attività di pagamento delle vincite, incasso delle poste, rilascio dei ticket e simili – non è richiesta dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) ai fini dell'integrazione dell'illecito, essendo sufficiente riscontrare in concreto una delle fattispecie previste dalla norma stessa, come avvenuto nel caso di specie. Di conseguenza,
l'onere probatorio dell'Amministrazione può dirsi pienamente assolto mediante la produzione in giudizio del verbale con cui gli agenti hanno accertato l'illecito e da cui risulta con chiarezza la violazione amministrativa contestata (cfr. doc. n. 1 di entrambe le parti, nonché doc. n. 2 della parte resistente). Tale verbale, com'è noto, è atto fidefaciente, quindi attesta con valore di pubblica fede ciò
pagina 12 di 17 che il pubblico ufficiale accerta essere avvenuto in sua presenza ed è attaccabile, anche rispetto ai fatti in esso descritti, solo con il giudizio di querela di falso. Sul punto, la Giurisprudenza insegna che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadi menti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”
(Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 17355 del 2009; cfr. anche Cass., Ord. n. 30129 del 2024).
3.6. Come terzo motivo di opposizione, il ricorrente deduce la “nullità per carenza di motivazione, valore non fidefaciente della valutazione espressa dall'organo accertatore”. In sostanza, secondo il ricorrente, l'atto di contestazione e la successiva Ordinanza Ingiunzione sarebbero generici, in quanto non è descritto “in che modo si sarebbe accertato che i computer fossero finalizzati ad attività di raccolta di gioco e scommesse mediante intermediazione”. Inoltre, nel verbale si afferma che “vi sarebbero state connessioni a portale con offerta di gioco […] ma non viene detto nulla sulle modalità del gioco e sulle modalità del presunto pagamento di eventuali vincite in denaro”.
Il motivo di opposizione non risulta fondato.
Si rileva che il motivo ripropone, nella sostanza, argomentazioni che sono state già trattate a proposito del secondo motivo di opposizione, seppur articolate in modo diverso. Si richiamano, pertanto, le conclusioni cui si è giunti al punto n. 3.5., ribandendo in particolare la sufficienza del verbale di accertamento della violazione amministrativa, che costituisce prova piena, fino a querela di falso, dei fatti accertati dal pubblico ufficiale, e sottolineando che, ai fini dell'integrazione dell'illecito non occorre alcuna attività di intermediazione al gioco né che debbano tenersi specifiche “modalità di gioco” e “di presunto pagamento e di eventuali vincite in denaro”, in quanto tali condotte non sono contemplate dalla norma applicata (art. 110, comma 9, lett. f-quater T.U.L.P.S.). Ciò che è necessario e sufficiente, dunque, è che dal verbale risulti chiara l'integrazione della condotta vietata dalla norma (in questo caso, la distribuzione di apparecchi privi delle caratteristiche di cui all'art. 110, commi 6 e 7,
T.U.L.P.S.), situazione questa di cui si è dato ampiamento conto più sopra.
pagina 13 di 17 3.7. Come ultimo motivo di opposizione, il ricorrente deduce, nel merito, la “illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa”, articolando, nella sostanza, argomenti di cui si è già trattato nei punti precedenti, ai quali, pertanto, si rinvia.
Restano, tuttavia, due questioni che meritano un approfondimento e che riguardano i c.d. internet point, da un lato, e i c.d. punti di ricarica di gioco a distanza.
Quanto al primo punto, il ricorrente deduce che la normativa vigente consente l'installazione di personal computer presso gli spazi pubblici denominati internet point che, in sostanza, offrono la possibilità di navigare sul web. Espone dunque il ricorrente che, ad accogliere “l'orientamento di ADM
[…] sussisterebbe un divieto assoluto e incondizionato di installare pc a libera navigazione tali da permettere anche il raggiungimento di portali di gioco”.
Le conclusioni del ricorrente non sono condivisibili.
Invero, gli internet point, quali strumenti pubblici di navigazione del web, sono leciti purché il titolare o il gestore di tali spazi dotino i dispositivi messi a disposizione della clientela di accorgimenti tecnici e filtri che impediscano l'accesso a siti di gioco o scommesse, dal momento ci si trova in un ambito che, notoriamente, è soggetto a Monopolio di Stato e sul quale l'Amministrazione esercita un penetrante controllo per motivi fiscali e di ordine pubblico. Diversamente opinando, l'internet point costituirebbe un utile mezzo per eludere agevolmente la rigida normativa prevista in materia di gioco, facendo venir meno la necessità di approvazione e omologazione da parte dell'Autorità amministrativa degli apparecchi da gioco.
Quanto al secondo punto, il ricorrente afferma che “l'esercizio era punto di ricarica di un concessionario e l'utilizzo della postazione web era libero e privo di preindirizzamenti”.
Neppure tale eccezione può essere accolta, risultando sufficientemente provato che il ricorrente ha commesso la violazione amministrativa contemplata dall'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S., sicché
l'eccezione in esame perde di consistenza.
3.8. In ultimo, il ricorrente deduce che pende una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 7, comma 3-quater del D.L. 158 del 2012, chiedendo pertanto che “il Tribunale voglia considerare rilevante in questo giudizio l'incidente di costituzionalità in questione […] adottando gli opportuni provvedimenti”.
L'istanza non può essere accolta.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e della ratio sottesa al complesso normativo in materia di gioco, non si ritiene fondata la citata questione di legittimità costituzionale. Allo stato, infatti, si ritiene giustificato uno spettro d'azione così ampio della normativa in questione – che si applica a tutti pagina 14 di 17 quegli “apparecchi e congegni” che, se non rispettano le prescrizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., non possono essere lecitamente utilizzati ai fini di gioco – essendo tale normativa preordinata alla prevenzione e al contrasto alla ludopatia e alla dipendenza dal gioco, soprattutto a tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili.
Non si condivide, pertanto, quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del
24/07/2024, n. 171 (pubblicata sulla G.U. del 25/09/2024 n. 39 tra le parti Parte_6
, che ha sollevato avanti alla Corte Costituzionale l'eccezione di illegittimità
[...]
del citato art. 7, comma 3 quater del D.L. 13/09/2012 n. 158 convertito con modificazioni in Legge del
08/11/2012 n. 189.
3.9. In senso conforme a quanto statuito nella presenta Sentenza possono richiamarsi, tra le altre, le seguenti pronunce:
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 29/01/2025 n. 469;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 21/10/2022 n. 4078;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 14/09/2021 n. 4033;
• Tribunale Torino, Terza Sezione Civile, Sentenza 09/06/2021 n. 2915;
• Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, Sentenza 23/07/2020 n. 542;
• Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, Sentenza 29/09/2016 n. 1626.
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente richiama l'Ordinanza interlocutoria della Cassazione in data 3/10/2023, depositata il 17/10/2023 prodotta sub doc. 20): senonché, tale Ordinanza non costituisce un precedente invocabile nel presente giudizio, avendo semplicemente rimesso la causa alla pubblica udienza (sulla base del rilievo nomofilattico della questione di diritto attinente “alla configurabilità dell'illecito amministrativo nell'ipotesi in cui – ferma restando la liceità dell'installazione dei personal computer per la navigazione in rete internet - il collegamento con la piattaforma di gioco sia frutto di una scelta consapevole e libera del cliente e non sia addebitabile al gestore dell'esercizio commerciale”).
3.10. Il ricorrente ha formulato, nell'atto introduttivo, istanza di CTU.
L'istanza non può essere accolta atteso che, alla luce di tutto quanto illustrato, la CTU risulterebbe evidentemente esplorativa e irrilevante ai fini del decidere.
3.11. In conclusione, devono rigettarsi l'opposizione e tutte le domande proposte dalla parte ricorrente opponente avverso la predetta ordinanza-ingiunzione, che dev'essere confermata integralmente. pagina 15 di 17
4. Sulle spese processuali della presente causa.
4.1. Pur nella soccombenza della parte ricorrente opponente, quest'ultima non dev'essere condannata al rimborso delle spese processuali della presente causa in favore della parte resistente opposta, essendosi quest'ultima costituita in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati e non essendo state specificate attraverso apposita nota spesa né documentate le spese vive ed i costi sostenuti.
4.2. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato …. non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota ...” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
Nel caso in oggetto la “nota spese” depositata è, per contro, una nota spese di natura forense che ricalca quanto previsto dal Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con richiesta dei compensi previsti per le varie fasi del procedimento, operata una riduzione del 20%, che pare implicitamente riferirsi a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015 per il solo Controparte_5
, non essendo per contro applicabile alla presente causa ove si è costituita mediante il
[...] CP_3
proprio Direttore ad interim.
Nulla deve pertanto essere disposto in punto spese.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
21353/2024 R.G. promossa dal sig. in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore della (parte ricorrente Parte_2
opponente) contro l' Controparte_1
, in persona del Direttore dott. che autorizza la dott.ssa
[...] CP_2 Parte_3
e la dott.ssa a ricevere tutte le comunicazioni attinenti al ricorso (parte
[...] Persona_1
resistente opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte ricorrente opponente avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 42662 del 07.11.2024 (Rif. 119 VB/20) emessa dall'
[...]
, che conferma integralmente. Controparte_1
2) Nulla in punto spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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