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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1627 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Federica Colucci (c.f.
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via Trieste C.F._2
73
- ATTORE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Ingrid Stati (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Avezzano, alla via Amendola 44
- CONVENUTO -
nonché
1 C.F. e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Fiorella Rosati (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano, C.F._4
alla piazza Regina Margherita 6
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giacomo Mennini (c.f. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Pescara, alla via Nicola Fabrizi 61
-TERZI CHIAMATI -
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
20.11.2024; per il convenuto, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in CP_1
data 21.11.2024; per la terza chiamata come da note di precisazione delle Controparte_3
conclusioni depositate in data 20.11.2024; per il terzo chiamato come da note di CP_4
precisazione delle conclusioni depositate in data 18.11.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.11.2018 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella Controparte_1 produzione del danno da lui subito in occasione dei due allagamenti della propria abitazione verificatisi in date 1.12.2014 e 15.10.2015, danno quantificato in complessivi € 150.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno di tale domanda l'attore ha dedotto che detti allagamenti sono causalmente riconducibili alla omessa manutenzione e pulizia da parte del della rete fognaria e delle caditoie lungo la CP_1 pubblica strada, quali fattori idonei ad amplificare le conseguenze di importanti precipitazioni atmosferiche che, in presenza di un'adeguata manutenzione, non avrebbero determinato danni o li avrebbero determinati in misura inferiore (danni che invece nella specie hanno interessato la struttura del fabbricato, i mobili di arredo, i veicoli parcheggiati in garage ed i beni collocati in cantina).
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il
, chiedendo il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto, nonché, in via subordinata, di essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice di
2 quanto eventualmente tenuto a corrispondere all'attore, anche ove in solido con l'ente gestore della rete idrica e fognaria comunale.
In particolare il ha dedotto: i) l'insussistenza della propria legittimazione passiva avendo CP_1 affidato al la manutenzione e la gestione della rete idrica e fognaria, ente da Parte_2 ritenersi quindi unico responsabile (o, in subordine, solidalmente responsabile) per gli eventuali danni accertati;
ii) l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione sia dell'eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno causato gli allagamenti sia della responsabilità dello stesso attore per aver costruito un fabbricato con locali collocati al di sotto del piano di campagna, per cui aveva presentato richiesta di sanatoria e per cui avrebbe dovuto altresì dotarsi di apposito sistema di raccolta delle acque piovane.
L'ente locale ha quindi anche chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del Parte_2
Parte (quale unico responsabile dell'eventuale danno accertato, di seguito, per brevità, ) e della
[...] società (al fine di essere tenuto indenne dall'eventuale condanna al risarcimento Controparte_5 del danno in favore dell'attore).
Parte
3. Concessa l'autorizzazione alla chiamata dei suindicati terzi si è costituito il , chiedendo accertarsi la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, rigettarsi le domande proposte, nonché, in via subordinata, di ritenere unico responsabile dei danni eventualmente accertati il CP_1
Parte convenuto e, in via ulteriormente gradata ed in caso di accertamento della responsabilità del , di ritenere la colpa prevalente dell'attore e/o del convenuto. CP_1
Parte Il ha in particolare dedotto: i) che tra le sue competenze non rientrano né lo smaltimento delle acque piovane o meteoriche né la pulizia delle caditoie, con conseguente insussistenza della propria legittimazione passiva;
ii) che alcuna responsabilità può comunque ritenersi sussistente, venendo in rilievo sia eventi atmosferici a carattere eccezionale sia la condotta dello stesso attore che avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose lamentate rispettando le norme urbanistiche o comunque dotandosi di un sistema di pompaggio delle acque piovane (circostanze, queste ultime, da valutare in ogni caso anche ex art. 1227 comma primo c.c.); iii) che in ogni caso difetta la dimostrazione del consistente danno asseritamente subito.
4. Si è altresì costituita , deducendo in primo Controparte_3 luogo l'inoperatività della copertura assicurativa in ragione della clausola di esclusione di cui all'art. 5 delle condizioni di polizza e, in ogni caso, l'operatività del massimale contrattualmente previsto e la non debenza, sempre sulla base delle previsioni contrattuali, di eventuali importi a titolo di spese di lite.
3 La compagnia assicuratrice ha inoltre dedotto che ogni competenza in ordine alla rete fognaria spetta all' ed ha altresì aderito all'eccezione svolta dal con riguardo Controparte_6 CP_1
Parte alla ascrivibilità al solo delle responsabilità eventualmente accertate, deducendo altresì
l'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi e la condotta non diligente del medesimo attore, oltre che l'assenza di idonea dimostrazione del danno subito.
La società ha quindi chiesto di accertare preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito: i) in via principale, di rigettare la domanda attorea;
ii) in via subordinata, di accertare Parte l'esclusiva responsabilità del o comunque di condannare tale ente a tenere indenne il CP_1 convenuto da quanto eventualmente tenuto a versare all'attore; iii) in via ulteriormente gradata, di Parte accertare la prevalente responsabilità del e di accertare l'effettivo importo eventualmente riconoscibile all'attore tenuto conto dei soli danni provati e dell'applicabilità alla specie dell'art. 1227
c.c., oltre che, in ogni caso, dell'applicabilità alla specie dei limiti di polizza.
5. Ammessi i documenti prodotti, espletato l'interrogatorio formale dell'attore, escussi i testi ammessi e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa, con ordinanza del 24.1.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il 23.1.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate, previo deposito di conclusionali e repliche.
6. La domanda proposta è suscettibile di parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti.
7. Occorre premettere che la fattispecie in esame è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attore, nel paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Nella specie non si discute infatti dell'esistenza di una relazione di custodia rispetto ai beni cui sarebbe da ricondurre la produzione del danno secondo la tesi attorea, quanto dell'individuazione del soggetto qualificabile come custode di tali beni.
Deve peraltro escludersi che vengano in rilievo beni insuscettibili di custodia in termini oggettivi ed assoluti, quale circostanza non puntualmente dedotta e, comunque, indimostrata.
8. Ciò posto, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22, Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24, Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
4 - l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
5 - in particolare, come detto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve in primo luogo rilevarsi che l'attore, nei termini perentori previsti per la formazione delle preclusioni assertive, ha unicamente dedotto che i danni sono riconducibili allo stato di manutenzione della rete fognaria e delle caditoie, stato che, in occasione degli eventi per cui è causa, avrebbe determinato il non regolare smaltimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, gli allagamenti.
Non è stato di contro tempestivamente dedotto che gli allagamenti si sarebbero verificati anche in ragione del difetto di gestione, manutenzione e controllo di un corso d'acqua, il “Raffia”, ubicato nelle vicinanze dell'abitazione dell'attore (circostanza in relazione a cui sarebbero peraltro emersi profili di competenza del Tribunale adito;
cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 23332/24, secondo cui sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta).
10. Così delimitato l'ambito del giudizio, si rileva che può considerarsi pienamente provato il verificarsi degli allagamenti dell'immobile dell'attore nelle date due indicate in citazione.
Tali allagamenti sono infatti pienamente confermati dalla documentazione relativa ai relativi interventi dei VV.FF. prodotta dall'attore, oltre a doversi considerare che il verificarsi di allagamenti di abitazioni private nella zona risulta confermato anche dalla nota del 27.1.2015 dell'area tecnica del convenuto prodotta dall'attore e dalla proposta di dichiarazione dello stato di calamità del CP_1
15.10.2015 prodotta dal convenuto. CP_1
Può del pari ritenersi provato che i suindicati beni oggetti di custodia (rete fognaria e caditoie) siano effettivamente idonei ad inserirsi nella sequenza causale che, a seguito delle consistenti precipitazioni metereologiche verificatesi nelle date indicate, ha portato agli allagamenti per cui è causa.
Non è stato invero specificamente contestato quanto allegato dall'attore in ordine al fatto che la rete fognaria e le caditoie non siano state in condizioni idonee a smaltire regolarmente l'acqua piovana confluita a seguito delle precipitazioni del dicembre 2014 e dell'ottobre 2015, così determinando gli allagamenti per cui è causa.
6 Tanto l'ente convenuto quanto i terzi chiamati hanno infatti incentrato le rispettive difese sui diversi profili della eccezionalità degli eventi atmosferici occorsi e dell'imputabilità dei danni alla condotta dello stesso attore, oltre ad argomentare diffusamente sull'individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto alla richiesta risarcitoria ed alla mancanza di idonea prova del preteso danno.
Peraltro quanto all'evento del 2015 la ricorrenza della sequenza causale allegata dall'attore emerge chiaramente dalla stessa documentazione prodotta dal (segnatamente, dalla proposta di CP_1 dichiarazione di calamità naturale e dal verbale di affidamento di incarico di lavori di somma urgenza del 15.10.2015).
Con riguardo poi all'evento del 2014 non è stato specificamente contestato, come detto, quanto tempestivamente allegato in ordine all'essere dovuto l'allagamento al mancato smaltimento delle acque piovane da parte della rete fognaria e delle caditoie.
Deve del resto evidenziarsi che non emergono elementi da cui evincere che, nei mesi intercorsi tra il primo ed il secondo evento, siano intervenute significative modificazioni delle caratteristiche strutturali della rete e delle caditorie (ovvero delle relative modalità di gestione e manutenzione), sicché è del tutto ragionevole ritenere che, a fronte di precipitazioni pacificamente descritte come analogamente intense, la rete fognaria e le caditoie non siano state in grado, in entrambi i casi, di fare fronte alle esigenze di deflusso delle acque meteoriche.
Né, ancora, risulta tempestivamente dedotto o, comunque, idoneamente dimostrato che gli specifici allagamenti per cui è causa siano stati invece determinati dall'esondazione del vicino torrente (non risultando evidentemente allo scopo sufficiente la documentazione da cui emerge che dopo uno degli eventi per cui è causa vennero effettuati lavori di pulizia del fossato che dalla strada pubblica si va ad immettere in tale torrente).
Inoltre anche alcuni dei testi escussi, presenti sui luoghi di causa, hanno offerto ulteriore avallo alla suesposta ricostruzione della dinamica degli eventi (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dal teste ). Tes_1
Non può dunque dubitarsi della riconducibilità eziologica ai beni in custodia del mancato smaltimento delle acque meteoriche e della loro fuoriuscita con conseguente produzione degli allagamenti per cui
è causa.
11. Tanto premesso in punto di prova degli allagamenti e di sussistenza del nesso causale, deve evidenziarsi che sono invece profili controversi tanto quello relativo all'individuazione del soggetto in capo al quale rinvenire la relazione di custodia tanto quello relativo alla ricorrenza del fortuito (sia
7 in termini di fatto naturale sia in termini di atto del danneggiato), oltre ad essere discussa l'effettiva entità dei danni concretamente subiti, come anche, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.
12. Per priorità logica si ritiene di esaminare in primo luogo le eccezioni svolte con riguardo alla ricorrenza del fortuito, che non possono trovare accoglimento.
12.1 Quanto alla natura eccezionale degli eventi atmosferici verificatisi nelle date indicate giova premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 4588/22), occorre verificare se il custode abbia assolto all'onere di dimostrare che le precipitazioni in questione abbiano assunto i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base di dati scientifici di tipo statistico ossia sulla base dei dati pluviometrici riferibili alla specifica localizzazione del bene oggetto di custodia e relativi ad un lasso temporale amplissimo da cui ricavare un tempo di ritorno spiccatamente elevato.
Sempre a mente della pronunzia da ultimo citata risultano poi non rilevanti, ai fini dell'accertamento della ricorrenza del fortuito, i profili attinenti alla diligenza del custode (quali la predisposizione di cautele e, in generale, lo stato del sistema di smaltimento delle acque): tali fattori rilevano infatti unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale e, peraltro, risultano fisiologicamente dirimenti solo in relazione ad eventi prevedibili secondo un criterio oggettivo di regolarità causale
(criterio che, appunto, coerentemente imponga l'adozione di determinate cautele), risultando di contro privi di rilievo in relazione ad eventi imprevedibili e, come tali, eccezionali.
Tale orientamento risulta invero condivisibile, pur ritenendosi di precisare che, nel caso in cui emerga l'idoneità di cautele ordinarie ad impedire la produzione di danni (di converso verificatisi per la mancata adozione di tali cautele), può a maggior ragione escludersi la ricorrenza di un evento eccezionale.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che alcun rilievo può assumere, ai fini qui in esame,
l'adozione di delibere dichiarative dello stato di calamità ovvero dello stato di emergenza, le quali non dimostrano di per sé sole l'eccezionalità dell'evento in quanto il concetto di calamità naturale espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno ed alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, mentre l'indagine in ordine all'eccezionalità dell'evento naturale concerne le caratteristiche intrinseche, per come sopra descritte, dell'evento che del danno sia stato la causa o la concausa (cfr., Cass., ord. n. 2482/18, Cass., ord. n.
14861/19).
Tutto ciò premesso in linea generale si rileva che nel caso di specie né il convenuto né i terzi chiamati hanno prodotto documentazione idonea a far ritenere provata la ricorrenza di un evento eccezionale.
8 Risultano infatti prodotte sul punto le copie di diversi articoli di giornale, la copia di un'allerta meteo, la proposta di dichiarazione di calamità naturale formulata dal responsabile dell'area tecnica del convenuto e la copia della delibera n. 836/2015 della Giunta Regionale con cui è stata chiesta CP_1 la dichiarazione dello stato di emergenza (peraltro tutte relative al solo evento del 2015), nonché le copie estratte da un sito internet di previsioni metereologiche relative ai due mesi di dicembre 2014
e ottobre 2015.
Tuttavia tali documenti, in assenza dei dati pluviometrici relativi alla specifica stazione di riferimento e ad un consistente arco temporale, non possono far ritenere assolto, a cura del custode, l'onere di dimostrare, sulla scorta di oggettive basi scientifiche, la ricorrenza di un evento eccezionale alla luce dei principi sopra esposti.
In tale quadro la richiesta C.T.U. sarebbe risultata dunque meramente esplorativa e, in conclusione,
l'eccezione svolta sul punto non può trovare accoglimento.
12.2 Del pari insuscettibile di accoglimento risulta l'eccezione di ricorrenza del fortuito imputabile alla condotta dell'attore per aver edificato, come dedotto, circa cinque metri al di sotto del piano di campagna senza dotarsi autonomamente di efficaci sistemi di pompaggio o di altre opportune cautele.
Ed infatti non solo l'attore ha dedotto e dimostrato che l'edificazione era collocata solo circa 1,20 metri al di sotto del piano di campagna e che la sanatoria richiesta era relativa ad altra parte dell'immobile (si vedano: il permesso di costruire e la richiesta di sanatoria ed ampliamento del 2014 in atti, nonché le dichiarazioni rese dal teste , all'epoca dipendente del nel settore Tes_2 CP_1 urbanistica), ma soprattutto il Comune convenuto, pur in tal senso onerato sia alla luce dei principi sopra richiamati sia in ragione del principio di vicinanza della prova, non ha prodotto documentazione da cui evincere, con la necessaria univocità, l'irregolarità urbanistica della porzione dell'immobile allagata (quale unico profilo che, in ipotesi, potrebbe giustificare una responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c., a nulla rilevando il preteso onere del proprietario di un immobile regolarmente edificato di dotarsi anche di pompe di drenaggio delle acque meteoriche).
13. Escluso quindi che possa ricorrere l'esimente del fortuito, occorre quindi verificare la concreta ricorrenza dei danni lamentati.
L'attore ha richiesto il risarcimento di un consistente importo allegando di aver subito: a) in relazione all'evento del 2014, danni relativi alle strutture dell'immobile, ai mobili di arredo ed alle tre auto parcheggiate nel garage;
b) in relazione all'evento del 2015, danni relativi ai mobili di arredo, alle tre auto parcheggiate nel garage e ad altri beni collocati nella cantina.
9 Tali danni possono ritenersi solo parzialmente dimostrati.
Sul punto occorre premettere che in linea generale in caso di risarcimento del danno da fatto illecito il preventivo prodotto dal danneggiato può costituire un parametro dell'entità del danno subito anche in assenza della prova dell'effettivo esborso, pur dovendosi valutare con rigore l'effettiva riferibilità dei preventivi prodotti agli specifici danni che possono ritenersi effettivamente provati.
Deve altresì premettersi che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la liquidazione in via equitativa postula comunque la dimostrazione a cura del danneggiato dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile in relazione a cui è impossibile o estremamente difficile fornire la stima esatta del danno subito (cfr., Cass., sent. n. 9744/23).
Tutto ciò premesso non risulta in primo luogo adeguatamente provata la ricorrenza di veri e propri danni strutturali all'immobile: non consta infatti che, pur essendo intervenuti anche i VV.FF., sia stata dichiarata l'inagibilità dell'immobile né consta che siano state richieste alle autorità competenti verifiche in tal senso né, infine, consta che siano stati concretamente effettuati dei lavori per ripristinare i non meglio dettagliatamente descritti danni strutturali (i quali non emergono neanche dai preventivi dei lavori o dai computi metrici prodotti).
Del resto l'immobile, pur se asseritamente leso dal punto di vista strutturale a seguito dell'evento del
2014, è rimasto pacificamente occupato per i medesimi fini anche successivamente a tale evento e sino all'evento del 2015.
Per quanto concerne i dedotti danni ai veicoli deve escludersi la riconoscibilità in favore dell'attore dei danni relativi ad un veicolo di proprietà di altri (segnatamente, il veicolo targato BX536LP, di proprietà di , soggetto a cui pure risultano riferibili le fatture relative al noleggio di altri Parte_3 mezzi), come anche deve escludersi la risarcibilità dei danni asseritamente causati ad un terzo veicolo la cui esistenza sui luoghi di causa non emerge univocamente né dei verbali di intervento dei VV.FF. né da altri chiari elementi.
Quanto al veicolo di proprietà dell'attore (segnatamente, il veicolo targato EF924MS) può certamente ritenersi, sulla scorta del verbale dei VV.FF. relativo all'evento del 2014 e della documentazione anche fotografica prodotta, che lo stesso si trovasse nel garage interamente allagato e che abbia quindi riportato danni tali da giustificarne la rottamazione, anche tenuto conto dell'ingente preventivo prodotto onde documentare i costi da sostenere per la riparazione.
Tuttavia, proprio perché l'attore ha dedotto di aver dovuto rottamare il mezzo, il suddetto preventivo non può costituire un parametro della liquidazione del danno, dovendosi anzi ragionevolmente
10 ritenere che l'importo pari al residuo valore del mezzo ed ai costi di rottamazione sia stato significativamente inferiore a quello dei costi da sostenere l'eventuale riparazione.
Né, del resto, può ritenersi idoneamente provato che il veicolo sia stato prima riparato dopo il primo evento e quindi rottamato a seguito dei nuovi danni derivanti dal secondo evento: sul punto deve infatti rilevarsi che, tenuto conto del consistente importo preventivato per le riparazioni e delle conseguenti modalità di pagamento, sarebbe stato necessario dimostrare la concreta effettuazione delle riparazioni nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, anche per evitare possibili duplicazioni della medesima voce di danno.
In relazione ai danni subiti dal suindicato veicolo può pertanto riconoscersi in via equitativa un danno determinato in € 5.000,00, tenuto conto del fatto che è incontestato che il veicolo (immatricolato non molti anni prima dell'evento del 2014, stando ai bolli pagati in atti) fosse funzionante prima dell'allagamento, che può ritenersi idoneamente provato che sia stato significativamente danneggiato in conseguenza dell'allagamento e che tuttavia difettano ulteriori parametri utili ad una più precisa valutazione del suo valore (quali, a titolo esemplificativo, i km percorsi o gli eventuali incidenti occorsi).
Possono poi riconoscersi a titolo di danni risarcibili i costi sostenuti, in relazione ad entrambi gli eventi, per la pulizia dell'immobile e dell'area esterna, nonché, seppur nei limiti di seguito esposti, per la tinteggiatura degli intonaci interni.
Può infatti ritenersi provato sulla base delle relazioni di intervento dei VV.FF., della documentazione anche fotografica in atti ed anche delle dichiarazioni rese da alcuni dei testi (si veda in particolare il teste ) che gli eventi abbiano assunto caratteristiche tali da rendere necessarie attività di Tes_1 ordinario ripristino, essendo stato in buona sostanza interamente allagato il piano interrato (piano che, sulla scorta dei predetti elementi, può ritenersi in parte adibito ad abitazione completamente arredata ed in altra parte adibito a cantina e garage).
Tali attività, in quanto minimali rispetto all'esigenza di utilizzare il bene, possono ritenersi effettivamente svolte successivamente ad entrambi gli allagamenti posto che, come detto, l'immobile
è stato nuovamente occupato dopo l'evento del 2014 e prima di quello del 2015.
Ciò posto, nell'ottica di una liquidazione nel complesso anche necessariamente equitativa, si ritiene:
- che possano costituire congruo parametro del danno subito i preventivi prodotti per le spese di pulizia (per € 1.935,99 quanto all'evento del 2014 e per € 902,01 quanto all'evento del 2015), in
11 quanto compatibili e coerenti con le attività allegate dall'attore sia per data dei preventivi stessi sia per descrizione delle attività da compiere;
- che di contro non può costituire congruo parametro del danno subito il preventivo relativo a danni a pavimenti ed intonaci in relazione all'evento del 2014 per € 19.840,00 oltre I.V.A.;
- che infatti non solo non vi è prova della necessità di un ripristino della pavimentazione, ma consta che lo stesso attore abbia in precedenza trasmesso all'assicurazione terza chiamata un computo metrico delle opere da eseguire in relazione a tale evento in cui, con riguardo a tale profilo, sono state indicate solo opere di tinteggiatura interna del piano allagato come attività da eseguire per il ripristino dei danni causati dall'evento del 2014 (segnatamente il computo metrico per complessivi € 2.500,00 oltre I.V.A. prodotto dalla compagnia assicuratrice, che può essere invece utilizzato come concreto parametro del danno subito).
In conclusione può equitativamente determinarsi in € 4.985,99 il danno subito per tali poste in relazione all'evento del 2014 ed in € 3.952,01 il danno subito, sempre per tali poste, in relazione all'evento del 2015.
Quanto alla voce di danno relativa all'impianto elettrico può effettivamente ritenersi provato che il solo evento del 2014 abbia prodotto anche danni a tale impianto e richiesto interventi di ripristino, emergendo dal relativo verbale di intervento dei VV.FF. che l'attore era stato diffidato a non riattivare l'impianto elettrico staccato sino all'intervento di un elettricista qualificato, da incaricare di una accurata verifica dell'impianto medesimo.
Tuttavia il preventivo prodotto al riguardo, pari ad € 6.200,00 oltre I.V.A., non può costituire un congruo parametro di riferimento del danno ove si abbia riguardo al fatto che lo stesso attore ha documentato i costi originariamente sostenuti per l'impianto elettrico relativo alla zona allagata (costi pari ad € 2.350,00 che possono ritenersi una base di riferimento per determinare gli importi equitativamente riconoscibili a seguito dell'evento del 2014, dovendosi tenere conto anche dell'assenza di un'idonea prova in ordine all'accertata necessità di un rifacimento integrale dell'impianto).
Può invece costituire un parametro del danno subito il preventivo relativo alla sostituzione della pompa e della valvola oltre che alla revisione dell'autoclave presente nei locali allagati (per € 976,00 in relazione al solo evento del 2014).
In relazione a tali due poste il danno subito può quindi equitativamente determinarsi in € 2.500,00 a seguito dell'evento del 2014.
12 Per quanto concerne il mobilio può ritenersi provata l'esistenza di un danno, tenuto conto delle risultanze dei verbali dei VV.FF., della documentazione fotografica prodotta e della testimonianza resa dal teste (che ha ulteriormente confermato che i mobili erano ricoperti di acqua e fango), Tes_1 anche se il preventivo prodotto del 10.12.2014 per complessivi € 20.780,00 non può costituire un congruo parametro di quantificazione del concreto danno subito ove si consideri: che, pure a fronte di un così consistente importo preventivato e delle conseguenti modalità di pagamento, non è in atti la prova dell'effettivo pagamento;
che da tale preventivo non possono evincersi le concrete caratteristiche (ad esempio, prezzo ed epoca d'acquisto) dei mobili danneggiati in conseguenza dell'evento del 2014 e conseguentemente riacquistati nuovi secondo la prospettazione dell'attore; che peraltro dal preventivo per pulizie prodotto con riguardo all'evento del 2014 risulta anche la pulizia di arredi di diverse camere, sicché può ragionevolmente ritenersi che non tutti i mobili siano stati irreversibilmente danneggiati;
che infine l'immobile era strutturato in più piani, sicché non può neanche esservi univoca certezza dell'effettiva collocazione nel piano allagato dei mobili descritti nel preventivo.
Si ritiene quindi di poter equitativamente riconoscere a titolo di danni al mobilio l'importo di €
3.000,00 per ciascuno dei due eventi di allagamento, posto che, come detto, l'immobile è stato nuovamente occupato dopo l'evento del 2014 e danneggiato in modo del tutto analogo a seguito dell'evento del 2015.
Possono altresì ritenersi provati sulla base dei verbali dei VV.FF. i danni ai beni custoditi in cantina
(legna da ardere e sacchi di pellet, come emergente dal verbale relativo all'evento del 2014), danni liquidabili equitativamente in € 500,00.
Non possono infine costituire prova di un danno effettivamente subito il preventivo della O.M.T.V. di ed il preventivo della lavanderia, in quanto, a prescindere dal profilo Persona_1 dell'effettività della spesa, tali preventivi non risultano univocamente riferibili agli eventi per cui è causa (tenuto conto, nel primo, della descrizione delle opere e, nel secondo, dell'assenza di data).
In conclusione, il danno subito dall'attore può essere in allora equitativamente quantificato in €
15.985,99 quanto all'evento del 2014 ed in € 6.952,01 quanto all'evento del 2015, non risultando per altro verso allo stato proficuamente espletabile la richiesta C.T.U. in ordine alla quantificazione dei danni, in quanto tale consulenza risulterebbe del tutto esplorativa tenuto conto degli anni decorsi e della modificazione dei beni e dello stato dei luoghi.
13 Trattandosi di un debito di valore tali importi, come sopra equitativamente determinati alle date degli eventi, devono essere altresì maggiorati della rivalutazione monetaria da tali momenti sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Agli importi così ottenuti (€ 19.375,02 quanto all'evento del 1.12.2014 ed € 8.411,93 quanto all'evento del 15.10.2015) dovranno essere aggiunti gli interessi da liquidare nella misura degli interessi legali applicati alle suddette somme devalutate all'epoca dei due eventi e rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul complessivo importo così determinato andranno quindi applicati gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
14. Residua da valutare l'individuazione del soggetto cui ascrivere la responsabilità di tali danni, Parte avendo eccepito sia il sia il la propria carenza di legittimazione passiva, eccezione CP_1 che, come noto, integra una mera difesa (attenendo al merito della controversia la questione concernente l'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto dedotto in giudizio;
cfr., ex multis, Cass., ord. n. 24375/24).
14.1 Ciò posto occorre premettere che, a seguito della chiamata in causa del CAM, la domanda attorea deve ritenersi automaticamente estesa a tale terzo anche in assenza di apposite istanze e conclusioni, atteso che il terzo non è stato chiamato in garanzia ma, secondo la tesi dell'ente convenuto, quale eventuale unico responsabile del danno prospettato dall'attore e che si rende quindi necessario individuare il vero responsabile di tale danno nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (cfr.,
Cass., sent. n. 11366/02, Cass., ord. n. 31066/19).
Né peraltro può ritenersi che a seguito della chiamata l'attore abbia comunque inteso univocamente richiedere la condanna del solo ente originariamente convenuto, avendo anzi esteso le proprie Parte domande nei confronti del nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., seppur in via subordinata.
14.2 Nel merito giova premettere all'esame del caso di specie l'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'individuazione del soggetto chiamato a rispondere quale custode ex art. 2051 c.c. in casi sostanzialmente analoghi (cfr., Cass., ord. n. 8888/20, Cass., ord. n.
33122/24).
Con le suindicate pronunzie è stato infatti affermato:
- che, se il rapporto di custodia può presumersi nella titolarità dominicale della cosa, tale rapporto può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con
14 la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato, che gli attribuisca un potere di controllo così ampio da escludere il potere co-custodiale del proprietario;
- che tanto può verificarsi anche in caso di affidamento per legge e/o per convenzione della gestione del servizio idrico integrato, avuto riguardo all'ampiezza dei poteri attribuiti al gestore nel caso concreto;
- che, ove sia ravvisata tale ampiezza dei poteri di intervento e di controllo del gestore, grava su quest'ultimo il dovere di controllare che la cosa in custodia non arrechi danni a terzi, escludendosi il rapporto materiale del con la res e non potendo quindi residuare, neanche in via solidale e CP_1 concorrente, una responsabilità del (a nulla rilevando peraltro l'eventuale consapevolezza CP_1 del dello stato di abbandono del bene tenuto conto delle caratteristiche della peculiare CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., sui cui può qui rimandarsi a quanto già sopra esposto).
14.3 Deve quindi procedersi a valutare il concreto ambito dei poteri gestori attribuiti nella specie al Parte
, onde verificare se effettivamente possa residuare in relazione all'impianto fognario ed alle caditoie un potere co-custodiale del CP_1
Al riguardo si rileva che è stata prodotta la convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato Parte intervenuta tra l' ed il in data 8.1.2007 ed efficace all'epoca degli Controparte_6 eventi per cui è causa.
Parte Ebbene da tale convenzione emerge tra l'altro: che è stata affidata al anche la gestione del servizio di fognatura, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, come meglio
Parte precisato nell'allegato disciplinare (art. 2); che il è tenuto ad assicurare all'utenza i livelli di efficienza ed affidabilità del servizio, anche con riferimento alla manutenzione, indicati nell'allegato
Parte disciplinare (art. 10); che il ha preso visione dei beni funzionali all'esercizio del servizio,
Parte accettandoli nello stato in cui si trovano (art. 13); che in particolare il si è obbligato per la durata della convenzione a mantenere i beni funzionali all'esercizio del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, eseguendo anche interventi di manutenzione straordinaria (art.
Parte 14); che l'Autorità d'Ambito ha la vigilanza sull'attività del , con significativi poteri di controllo
Parte (artt. 18 e 19); che il adotta un adeguato sistema di controllo sullo stato del servizio per individuare le situazioni di crisi, in atto o potenziali (art. 20).
E' stato inoltre prodotto il disciplinare allegato a tale convenzione ed in essa richiamato, da cui emerge: che le attività del servizio idrico integrato sono ripartite secondo le rispettive competenze fra l' ed i soggetti incaricati della gestione delle dotazioni destinate al servizio (art. 1.5, tomo I); CP_7 che, nell'ambito dei livelli minimi di servizio da garantire da parte del , ai fini del drenaggio CP_8
15 delle acque meteoriche le reti di fognatura mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che i fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza non superiore ad una volta ogni 5 anni per ogni singola rete (art. 2.2.5, tomo II); che il gestore predispone e attua un piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie nel primo anno di gestione (art. 2.2.8, tomo II); che il gestore entro un anno dalla stipula della convenzione deve procedere all'individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico a lui pervenuti a qualsiasi titolo
(art. 7, tomo II) ed alla predisposizione di un database con associato un sistema di cartografia numerica delle reti e degli impianti (sezione I, tomo II).
Risultano prodotte anche la copia della delibera della Giunta comunale del 13.8.2011 e la copia del Parte verbale di accordo tra il convenuto, l'Ente di Ambito ed il , documenti da cui emerge CP_1
Parte che nel 2010 il ha trasferito il servizio idrico, di fognatura e di depurazione al , CP_1 consegnando le relative reti e trasferendone la gestione.
Parte Ebbene da tali documenti può ricavarsi che, nell'ambito della gestione affidata al , questo può ritenersi esclusivo custode dei beni funzionali all'esercizio del servizio, essendogli integralmente affidata l'attività di manutenzione degli stessi sotto ogni diverso profilo e non residuando conseguentemente alcun potere co-custodiale del proprietario, al quale peraltro non competono CP_ neanche poteri di vigilanza o controllo (spettanti all' d'Ambito in base alla convenzione).
Deve dunque verificarsi se, nel caso di specie, l'impianto fognario e le caditoie rientrino nell'ambito della gestione concretamente affidata al . Parte_2
Per quanto attiene al primo risulta dirimente evidenziare che nella specie non emerge affatto che nel
Comune di esistesse, all'epoca per cui è causa, un sistema deputato alle sole acque CP_1 bianche, ossia un sistema in cui confluivano le sole acque meteoriche e che, come tale, poteva Parte astrattamente non rientrare nella gestione affidata al .
Tale circostanza non è stata infatti confermata univocamente dai testi escussi, come evincibile dalle dichiarazioni rese dal teste , come detto all'epoca dipendente del il quale non ha Tes_2 CP_1 saputo riferire con certezza se all'epoca dei fatti le caditoie versassero direttamente nel collettore fognario o non.
Parte Inoltre il , pur dovendo procedere in base alla convenzione della ricognizione dell'intera rete affidata, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che il tratto di cui si discute fosse interessato da una rete di fognatura bianca e non mista.
16 Ne consegue che tale rete deve ritenersi di tipo misto e quindi rientrante nell'ambito del servizio Parte affidato alla gestione del .
Né a diverse conclusioni è possibile pervenire argomentando dalla ulteriore documentazione prodotta Parte dal .
In particolare mentre la delibera della Corte dei Conti del 2007 conclude per l'inammissibilità della richiesta di parere avente ad oggetto la ricomprensione o non dello smaltimento delle acque meteoriche nel servizio idrico integrato e nella relativa tariffa, il parere reso dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche nel 2008, pur esprimendosi nel senso della non inclusione nel servizio idrico integrato di tale attività, risulta essere per l'appunto un parere e, peraltro, risulta principalmente relativo al profilo generale dei costi imputabili alla tariffa del servizio idrico integrato
(dovendosi invece nella specie avere riguardo all'individuazione, a monte, dell'oggetto della convenzione concretamente conclusa tra le parti).
In ogni caso deve evidenziarsi che il giudice amministrativo è intervenuto in relazione alla deliberazione 585/2012 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas recante l'approvazione del metodo tariffario per il servizio idrico integrato per gli anni 2012/2013 ed è stato investito anche dello specifico profilo relativo alla disciplina dell'attività di gestione delle acque bianche, con riferimento alla previsione secondo cui sono considerati facenti parte del servizio idrico integrato i costi relativi alla attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture relative alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche anche mediante infrastrutture dedicate come le fognature bianche (cfr., Cons.
Stato, sent. n. 768/21).
In particolare il giudice amministrativo, premesso che la suindicata Autorità ha esercitato le proprie competenze regolatorie in materia di metodo tariffario dapprima con la sopra menzionata delibera del
2012 e, quindi, con la delibera 643/2013, ha chiarito che: i) l'art. 141 del D.Lgs. n. 152/06 include nel servizio idrico integrato i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, senza circoscrivere la natura delle acque reflue, a loro volta definite dall'art. 74 del medesimo D.Lgs. come comprensive anche delle acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
ii) che quindi gli impianti di fognatura e depurazione del servizio idrico integrato riguardano anche le acque reflue di origine meteorica;
iii) che l'impostazione della suindicata delibera del 2012 e della successiva delibera del 2013 non è tale da introdurre un obbligo per il gestore di svolgere le attività di gestione delle fognature bianche (come anche delle caditoie)
e, quindi, da incidere in senso ampliativo sulle convenzioni in corso (anche laddove tali convenzioni abbiano ad esempio espressamente escluso la gestione delle fognature bianche dall'oggetto dell'affidamento); iv) che infatti in base a tali delibere le attività sopra descritte possono considerate 17 ai fini tariffari come ricomprese nel servizio solo ove già svolte dal gestore alla data di pubblicazione dei provvedimenti di regolazione tariffaria;
v) che invece quanto la rete di fognatura raccolga nella stessa canalizzazione sia le acque reflue di insediamenti civili o produttivi sia quelle di origine pluviale (il che peraltro, stando alle risultanze di tale giudizio, ricorrerebbe nella quasi totalità delle infrastrutture presenti in Italia), risponde a canoni di razionalità economica che le tariffe coprano anche i costi derivanti dalla raccolta e dal trattamento delle acque bianche, da ritenersi quindi rientranti nel servizio affidato stante l'impossibilità di quantificare i volumi d'acqua che affluiscono alle reti dai diversi punti di immissione e quindi di disaggregare i relativi costi.
Ebbene applicando i suddetti condivisibili principi al caso di specie si evidenzia che in questa sede non è stata provata l'esistenza di una fognatura bianca nel tratto di interesse e che dalla convenzione in essere non era affatto esclusa – ed era anzi ricompresa come sopra esposto – la gestione delle reti di fognatura mista.
Deve pertanto concludersi che la rete fognaria nel tratto di interesse sia ricompresa nel servizio Parte affidato in gestione al .
Parte Inoltre, tenuto conto dei sopra descritti ampi poteri gestori attribuiti al , deve ritenersi che sia venuto meno in relazione alla rete fognaria il potere co-custodiale dell'ente proprietario.
Per quanto attiene invece alle caditoie ed alla loro manutenzione può ritenersi dimostrato che le stesse esulassero dall'ambito della convenzione di affidamento in allora applicabile, risultando sul punto dirimente il chiaro contenuto della nota inviata dal competente al CAM in data CP_6
21.5.2008, con cui l' ha appunto chiarito che la manutenzione ordinaria e straordinaria CP_6 delle caditoie era a carico dei Comuni salvo affidamento del servizio al CAM con apposito ed ulteriore Parte contratto (si veda la suindicata nota prodotta dal , unitamente all'ulteriore documentazione dallo stesso prodotta e volta a dimostrare l'effettivo svolgimento a spese degli enti locali dell'attività di manutenzione delle caditoie).
Ne deriva che in relazione a tali beni non può ritenersi venuto meno il potere custodiale dell'ente Parte proprietario né può ritenersi che sia rinvenibile in capo al un qualsivoglia potere co-custodiale.
Ed infatti, a fronte delle suesposte risultanze, non è stato documentato, a cura del che sia CP_1 intervenuta apposita ed ulteriore convenzione relativa alla gestione ed alla manutenzione delle caditoie.
Da quanto precede discende che in relazione ai due distinti beni in esame, come detto idonei a determinare gli eventi, sono individuabili due distinti custodi.
18 Deve altresì evidenziarsi che vengono in rilievo beni che, dal punto di vista funzionale, sono fortemente integrati, bastando al riguardo evidenziare che la parte interna della caditoia va in buona sostanza a congiungersi con l'impianto fognario vero e proprio.
Ciò posto, può ritenersi provato che le caditoie fossero ostruite (si vedano in particolare: la testimonianza resa da terzo rispetto alle parti del giudizio e presente sui luoghi di causa;
CP_9 la testimonianza resa dall'Ing. , all'epoca dipendente del che ha riferito di una Tes_2 CP_1 manutenzione periodica nella parte centrale del paese, mentre non ha saputo riferire della manutenzione a ridosso delle abitazioni), come anche può ritenersi provato che lo stato dell'impianto fognario non consentisse l'adeguato smaltimento delle acque meteoriche (si veda in particolare la documentazione prodotta dal relativa alla richiesta di dichiarazione di calamità naturale). CP_1
Parte Non consta peraltro, ancora con riguardo alla gestione della rete da parte del , la produzione di documentazione da cui evincere l'attività di manutenzione svolta (ad esempio per pulizia periodica dei collettori) ovvero le verifiche eseguite in ordine all'effettiva capacità di smaltimento della rete affidata in gestione (ad esempio appositi monitoraggi della funzionalità della rete fognaria in ordine ai flussi in caso di pioggia o non) ovvero ancora eventuali segnalazioni di interventi necessari onde conseguire i sopra descritti livelli minimi da garantire a cura del gestore.
Parte Può dunque affermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. tanto del convenuto tanto del , CP_1 quali custodi di beni cui possono eziologicamente ricondursi gli eventi per cui è causa.
Quanto alla ripartizione della responsabilità nei rapporti interni si ritiene che la stessa debba essere Parte attribuita nella misura del 50% ciascuno al ed al , avuto riguardo alle suesposte CP_1 caratteristiche di “integrazione funzionale” dei distinti beni in custodia ed in difetto di elementi univoci, da provarsi a cura dei danneggianti, che consentano di ascrivere all'impianto ovvero alle caditoie una maggiore efficacia causale nella determinazione degli eventi per cui è causa.
Rimane ferma, peraltro, la responsabilità solidale di entrambi nei confronti del danneggiato ex art. 2055 c.c., che, come noto, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, atteso che l'unicità del fatto dannoso deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr., Cass., ord. n. 1070/19).
15. Per quanto concerne la domanda formulata dal convenuto nei confronti della compagnia CP_1 assicuratrice chiamata in causa giova premettere che, come noto, grava su chi chieda la copertura assicurativa dimostrare l'essersi avverato un rischio rientrante tra quelli oggetto di copertura assicurativa, spettando invece all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per
19 l'applicazione di eventuali clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (cfr., Cass., ord. n.
1558/18).
Ebbene nella specie la società assicuratrice ha documentato la ricorrenza di una clausola di delimitazione del rischio applicabile al caso di specie, posto che dall'art. 5 lett. b) delle condizioni di polizza emerge che sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salva l'ipotesi (nella specie né dedotta né dimostrata) che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture.
Peraltro, per quanto concerne in linea generale la manutenzione dell'impianto fognario complessivamente considerato, l'art. 5 delle medesime condizioni stabilisce, alla successiva lett. s), che sono danni esclusi dalla copertura assicurativa quelli derivanti dalla proprietà e/o dalla gestione di fognature.
Il tenore letterale di tale clausola non consente di ritenere sussistenti ambiguità sull'estensione del rischio assicurato né può ritenersi, avuto riguardo all'ampiezza delle ipotesi coperte dalla garanzia, che sia stata prevista una tale delimitazione della copertura da rendere sostanzialmente il contratto privo di causa.
Da quanto precede consegue dunque il rigetto della domanda svolta dal nei confronti CP_1 dell'assicurazione chiamata.
16. Da ultimo quanto alle spese di lite occorre premettere che nei casi, come quello di specie, di accoglimento in misura notevolmente ridotta della domanda attorea formulata in un unico capo, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la configurabilità per ciò solo della reciproca soccombenza
(cfr., Cass., sent. n. 32061/22).
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto CP_1
Parte e del chiamato in causa per quanto riguarda le spese da liquidare in favore della parte attrice;
anche per quanto concerne le domande proposte dal convenuto nei confronti della CP_1 compagnia assicuratrice chiamata in causa le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del CP_1
Tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo sia per i compensi sia per le spese riconoscibili allo scaglione di riferimento € 26.001,00/€ 52.000,00 (secondo il criterio del decisum) e, con riguardo ai compensi, ai relativi parametri minimi avuto riguardo al riconoscimento di un importo particolarmente prossimo alla soglia inferiore del suindicato scaglione tariffario di cui al D.M. n. 55/2014.
20
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1627 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto condanna il Parte_4
e al pagamento in suo favore della complessiva somma di € Controparte_1 CP_4
27.786,95 in via solidale tra loro (e, nei rapporti interni, in misura di ½ ciascuno), oltre interessi al saggio legale sulle somme devalutate all'epoca degli eventi (l'importo di € 19.375,02 devalutato al
1.12.2014 e l'importo di € 8.411,93 devalutato al 15.10.2015) e quindi rivalutate anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi al saggio legale sulla somma così complessivamente determinata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- RIGETTA la domanda proposta dal nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
- CONDANNA il e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_4 Parte_4 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
- CONDANNA il al pagamento in favore di che liquida in Controparte_1 Controparte_3 complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Cosi deciso il 31.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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