Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 28.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 389 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Eliana Scarcello Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Silvia Cumino e Daniela Aceti
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 31.7.19 esponeva: a) di essere dipendente dell Parte_1 [...]
con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario;
b) di essere Controparte_1 in possesso dell'attestato di micologo, svolgendo mansioni di ispettore micologo sin dal 29.10.99, oltre che quelle di collaboratore professionale sanitario;
c) che mentre il “mestiere” di collaboratore professionale sanitario consisteva nel controllo di alimenti e bevande, quello di micologo, non previsto dal profilo professionale di inquadramento, era più rischioso e specialistico del primo e consisteva in attività di prevenzione, certificazione e consulenza con riferimento ai funghi freschi e spontanei.
2) Sosteneva che le mansioni di ispettore micologo si differenziavano rispetto a quelle di collaboratore professionale sanitario per il grado di specializzazione, per la delicatezza delle funzioni,
D di formale inquadramento, ma della superiore categoria DS.
3) Concludeva chiedendo di riconoscere che egli aveva svolto mansioni superiori rientranti nella categoria DS sin dal 1999 e la condanna dell' a corrispondergli la somma di euro Parte_2
48.000,00 a titolo di differenze retributive.
4) Nella resistenza dell' Cosenza, con la sentenza impugnato il tribunale ha respinto il ricorso Pt_2 con le seguenti motivazioni:
“…. La categoria DS prevede, secondo la stessa impostazione di parte ricorrente, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione di controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattiche;
iniziative di programmazione e proposta.
La parte ricorrente, di fatto, non allega alcuno dei requisiti indicati, limitandosi a descrivere una attività di contenuto tecnico, che assume altamente specializzata, svolta in qualità di ispettore micologo.
La stessa discrezionalità ed autonomia viene indicata genericamente ed in maniera incompiuta, anche in riferimento agli elementi probatori, evidenziando che il cap. 5) della prova per testi chiesta lega l'autonomia, la piena discrezionalità e la responsabilità a quanto dichiarato nelle certificazioni effettuate e nelle consulenze espletate (che è circostanza, evidentemente, assolutamente naturale, non potendosi prospettare ipotesi in cui un operatore tecnico non assume la responsabilità di dichiarato nelle certificazioni effettuate e nelle consulenze espletate). Deva affermarsi, in merito, che l'autonomia, la discrezionalità e responsabilità dei risultati conseguiti sono riferibili ad attività effettivamente discrezionali e non ad attività che, per quanto caratterizzate da alta specializzazione, rimangono prettamente tecniche. Oltretutto, la domanda viene fondata sull'art. 52, comma 5, D. Lgs. 165/2001, che deve essere richiamato anche per il comma 3, che prevede: “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, occorrendo evidenziare che, anche in relazione al requisito della prevalenza delle mansioni di ispettore micologo, non vi è sufficiente allegazione (ancor prima dell'insufficienza delle richieste istruttorie). Su tali premesse - considerato che, per quanto detto, la prova per testi è irrilevante e non necessaria ai fini del decidere (confermandosi dunque il rigetto delle istanze istruttorie, la cui ammissione è chiesta da parte ricorrente ancora nelle note scritte depositate il 24.10.2022) - la domanda deve rigettarsi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo”.
5) Avverso tale sentenza lo ha proposto appello denunciando che, contrariamente a quanto Parte_1 ritenuto dal tribunale, le mansioni di ispettore micologo rientravano nella declaratoria della categoria DS alla luce della loro autonomia e responsabilità e dell'assenza di posizioni sovraordinate, del grado di specializzazione richiesto comprovato dal possesso dell'attestato di micologo, della complessità delle funzioni di controllo dei funghi posti in commercio, delle consulenze rese agli ospedali in casi di intossicazioni da funghi e dalla consulenza resa ai commercianti di funghi, del grado di autonomia nella gestione delle risorse strumentali e finanziarie per l'assenza di posizioni dirigenziali sovraordinate, della valenza strategica delle mansioni di ispettore micologo rispetto agli obiettivi aziendali. Da ciò conseguiva che gli ispettori micologi sono responsabili in proprio e direttamente dell'attività di analisi e certificazione dei funghi per il consumo individuale e collettivo, che avviene senza l'ausilio di analisi di laboratorio, e rilasciano certificazioni esterne sulla commestibilità dei funghi, sia a privati che ad operatori commerciali, compresi i grossisti, che impegnano direttamente ciascuno degli operatori e l' , circa il contenuto della certificazione. Gli stessi Controparte_1 esercitano una ulteriore attività di vigilanza istituzionale diretta, che si svolge senza alcuna preventiva richiesta degli utenti, sui negozi che vendono funghi al pubblico, e si sostanzia nel controllo e nella certificazione del prodotto venduto al dettaglio. Esercitano, altresì, attività di docenza nello specifico settore, con il rilascio di attestati di frequenza e di titoli di idoneità alla vendita dei funghi spontanei. A ciò si aggiunge un servizio di pronta disponibilità e reperibilità, svolto a favore degli ospedali, durante tutto il periodo della stagione dei funghi, che si sostanzia nella reperibilità e nella conseguente possibilità di intervento di uno dei micologi, su chiamata degli operatori del Pronto Soccorso, in caso di intossicazione, al fine di determinare il fungo che sia stato causa di tale intossicazione. Tale servizio coinvolge un micologo a rotazione tutti i giorni, con una disponibilità e reperibilità nell'arco di tutte le 24 ore. Tutte attività svolte, nel caso dell'odierno appellante, in assoluta autonomia, con assunzione totale delle responsabilità connesse all'attività di certificazione. La documentazione in atti, inoltre, dimostrava la prevalenza e continuità dell'attività di ispettore micologo che, tra l'altro, veniva svolto unitamente e contestualmente al lavoro di Tecnico della Prevenzione. In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto ammettere la richiesta prova per testi che avrebbe ulteriormente dimostrato le caratteristiche delle funzioni di ispettore micologo e la loro appartenenza alla categoria Ds come confermato da giurisprudenza di merito, tra cui lo stesso tribunale di Cosenza in caso analogo. Infine, l'errata reiezione delle domande in primo grado ha prodotto una ingiusta condanna alle spese di lite, pertanto, si chiede di emendare anche il presente capo di pronuncia, con refusione delle spese relative al doppio grado di giudizio.
5.1) L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
6) L' si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso. Parte_2
7) All'udienza di discussione del 28.1.25 entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) L'appello è infondato.
9) In primo luogo, si rileva che la prova orale non ammessa dal tribunale, e su cui l'appellante insiste, risulta del tutto superflua, dal momento che sin dal primo grado l' ha ammesso che il Parte_2 ricorrente svolgeva, oltre che i compiti di tecnico della prevenzione, quelli del micologo (cfr. pag. 4 Part della memoria di costituzione: “L' non nega che tra i vari compiti il Sig. abbia Parte_1 svolto nella qualità di tecnico della prevenzione quello del micologo”.
10) Ciò detto, si rileva che la domanda giudiziale, pur contenendo la declaratoria contrattuale delle categorie D e Ds, non dei relativi profili, continua ad essere caratterizzata dalla evidente assenza di allegazioni volte a chiarire per quali ragioni dovrebbe ritenersi che il possesso dell'attestato di micologo e lo svolgimento delle relative mansioni, come descritte in ricorso, apparterrebbero alla declaratoria contrattuale della categoria DS, mentre esulerebbero da quella della categoria D di formale inquadramento.
11) La conseguenza è che le affermazioni attoree risultano apodittiche nel momento in cui una non meglio chiarita maggiore professionalità e rischiosità delle mansioni di ispettore micologo rispetto a quelle del collaboratore professionale sanitario imporrebbe di ritenere che siano state svolte le superiori mansioni di categoria DS. 12) Va poi considerato che secondo l'art. 52, comma 3, D. Lgs. n° 165/01 considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo
e temporale, dei compiti propri di dette mansioni, mentre nel caso di specie, anche ad ammettere che le funzioni di ispettore micologo siano proprie della categoria DS, è lo stesso ricorrente a riferire che tali mansioni erano svolte solo nei mesi da giugno a novembre di ciascun anno, sicché esse non sarebbero in ogni caso prevalenti sotto il profilo quantitativo e temporale rispetto a quelle del formale inquadramento. Lo svolgimento delle funzioni di micologo solo in alcuni mesi dell'anno, poi, trova conferma negli ordini di servizio prodotti dallo stesso ricorrente il quale, inoltre, ammette che il compito di ispettore micologo veniva svolto unitamente e contestualmente al lavoro di Tecnico della
Prevenzione.
13) Ancora, premesso che lo stesso ricorrente ha dedotto che il suo profilo di inquadramento era quello di Collaboratore Professionale Sanitario, si rileva che la Corte di Cassazione, con pronuncia n° 818/20, ha esaminato le declaratorie contrattuali della categoria D e Ds e dei profili di collaboratore professionale (Categoria D) e di collaboratore professionale esperto (Categoria Ds), per chiarire quanto segue:
6.2. comparando fra loro le declaratorie generali nonché quelle di profilo emerge evidente che l'autonomia nella gestione dell'intervento d'urgenza, implicante attività di coordinamento delle diverse professionalità nello stesso coinvolte, non è sufficiente a giustificare
l'asserito svolgimento di mansioni superiori, perché la categoria D, nella quale l'originario ricorrente era inquadrato, presuppone anch'essa autonomia, responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali e quindi occorreva accertare che in concreto i compiti svolti presentassero gli elementi caratterizzanti la professionalità superiore, ossia: la responsabilità del risultato conseguito e non la sola responsabilità propria;
il grado della discrezionalità operativa, perché solo se questa è "ampia" le mansioni possono essere ricondotte al livello DS;
il potere di direzione e controllo delle risorse umane e non il mero coordinamento;
la capacità di programmazione dell'attività del servizio, rispondente ai requisiti indicati nel profilo professionale, che va oltre quella della mera predisposizione di «piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo», di competenza del collaboratore sanitario.
14) Ora, ribadita la carenza di indicazioni sul perché le attività di ispettore micologo dovrebbero rientrare nella declaratoria generale della categoria Ds e in quella particolare del profilo di collaboratore esperto, il ricorrente deduce una mera responsabilità propria (così testualmente in appello), non dei risultati conseguiti, nell'attività di svolgimento delle attività di ispettore micologo che, come opportunamente evidenziato dal tribunale, risultano solo caratterizzate da un contenuto tecnico e specialistico del tutto insufficiente a ravvisare i tratti distintivi della categoria Ds.
15) Né emerge quella ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, dal momento che il ricorrente si limita, peraltro solo in appello, a dedurre che egli non aveva superiori gerarchici nello svolgimento dell'attività di micologo e senza contare che tale circostanza è comunque smentita dagli stessi ordini di servizio prodotti dal ricorrente, da cui emerge che tali atti venivano adottati dai responsabili del Centro micologico e dell'Ispettorato micologico al cui interno il ricorrente operava (tali Mari e ). Pt_3
16) Non sono state nemmeno dedotte le funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, anch'esse comunque smentite dalla documentata circostanza costituita dall'essere il ricorrente incardinato in apposita articolazione nel cui ambito egli ottemperava alla organizzazione delle attività e dei turni predisposta da un responsabile. 17) Né, infine, v'è traccia di attività di coordinamento di attività didattica e di iniziative di programmazione e proposta. Al riguardo risulta del tutto irrilevante che il ricorrente abbia composto commissioni d'esame per il rilascio di non meglio chiarite tessere professionali. Tale circostanza, peraltro documentata solo per 4 occasioni in un arco temporale di circa 20 anni (una nel 2002, una nel 2004 e due nel 2005), esula del tutto dall'attività di coordinamento di attività didattiche che non sono state nemmeno allegate, men che meno svolte con una certa continuità e prevalenza. Così come il ricorrente in radice non allega di aver assunto iniziative di programmazione e proposta verso i suoi superiori per il raggiungimento di obiettivi aziendali nemmeno dedotti.
18) In conclusione, deve affermarsi che il ricorrente ha fondato la sua domanda su una apodittica tesi secondo cui l'attività tecnica di ispettore micologo sarebbe propria della categoria Ds. In ogni caso, egli non ha nemmeno allegato lo svolgimento delle sin gole attività caratterizzanti la declaratoria della categoria Ds e dei singoli profili professionali di cui essa si compone secondo le previsioni contrattuali, senza contare che gli atti di causa finiscono comunque per smentire lo svolgimento di quelle attività e che lo stesso ricorrente ammette l'insussistenza dell'imprescindibile requisito della prevalenza sotto il profilo quantitativo e temporale dello svolgimento delle asserite mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento.
19) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1769/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.1.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni