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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3326/2021 r.g. e vertente tra:
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell. Avv. Michele Del Vecchio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura civica dell'Ente in , Corso Garibaldi n. 109; Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Di Gabriele, ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio sito in Montorio al Vomano (TE) corso Valentini, n. 41;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 638/2021del Giudice di Pace di Teramo
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come segue:
“Il , pertanto, precisa le proprie conclusioni come di seguito: Parte_1 si riporta al proprio Atto di citazione in appello con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, che qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto, insistendo per l'integrale accoglimento delle ivi istanze istruttorie e delle ivi già rese conclusioni che si riportano in nota;
nell'ipotesi in cui parte appellata, nelle more dell'emananda Sentenza di secondo grado, avesse messo in esecuzione la
pagina 1 di 8 Sentenza di primo grado che risultasse, successivamente, riformata a seguito del presente giudizio, ed abbia ottenuto in tal modo il pagamento da parte dell'Ente appellante, chiede - in tale eventuale caso ed in caso di accoglimento del presente appello - la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme che dovessero, in ipotesi, essere state pagate dall'Ente in esecuzione della Sentenza di primo grado e che, all'esito del giudizio di secondo grado, dovessero risultare non dovute e, quindi, ingiustamente pagate dall'Ente; in via istruttoria chiede l'acquisizione degli atti e documenti già indicati”.
“Il patrocinio dell'appellato, riportandosi integralmente a tutti gli atti e documenti, ai verbali di causa ed ai propri scritti difensivi, precisa le conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, qui integralmente ritrascritte:
1) dichiarare l'istanza di inibitoria “inammissibile” o, in subordine, “manifestamente infondata” per carenza totale del “periculum in mora”;
2) rigettare il gravame per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) per l'effetto confermare la sentenza impugnata e la pronuncia di condanna.
Con vittoria di competenze e spese anche del presente grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 27.03.2021 il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Teramo, il per sentirlo condannare al pagamento di € 4.061,12, oltre Parte_1 accessori di legge per i danni patiti a seguito della caduta su una buca stradale in data 5.06.2020. Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e in ogni caso instava per il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
All'esito della fase istruttoria, svoltasi mediante interrogatorio formale dell'attore ed escussione dei testimoni citati dalle parti, il Giudice di Pace, con sentenza n. 638/2021, pubblicata in data 11.10.2021, accoglieva la domanda attorea e condannava il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 5.000,00, con interessi al tasso legale dall'evento al saldo, oltre al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per onorario di avvocato.
Con atto di citazione in appello il chiedeva la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“In via cautelare, per quanto in narrativa esposto, sospendere l'esecutività della sentenza gravata;
pagina 2 di 8 - nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito ritenga di non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, si chiede che la stessa venga sospesa almeno parzialmente e si chiede l'imposizione di una cauzione al fine di garantire, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione delle somme ingiustamente pagate dal al Sig. ; Parte_1 Controparte_1
- nel merito, reiterate in questa sede tutte le difese svolte in primo grado, accogliere il presente appello e riformare integralmente, per quanto in narrativa esposto, l'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Teramo avente n. 638/21 del 11.10.21, depositata in pari data, notificata in data 13.10.21 e con formula esecutiva in data 19.10.21 per [a] motivazione apparente della sentenza n. 638/21 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, nullità della sentenza;
per [b] violazione e non corretta applicazione ed interpretazione degli artt. 2051, 2043 e 1227, comma 1, c.c.; erronea interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;
errore di diritto;
errata interpretazione del caso fortuito;
motivazione apparente;
nullità della sentenza;
per (c.1) violazione e/o mancata applicazione del principio di diritto con valenza nomofilattica espresso dalla
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22.05.18, n. 12566 (erroneamente disatteso dal Giudice di Pace): la compensatio lucri cum damno;
errore di diritto;
nullità della sentenza;
per (c.2) sul danno differenziale: violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.; onere della prova non assolto dall'attore in primo grado (erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace): violazione principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25164/20; violazione principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione, sez. III, nella sentenza n. 9367/16; inammissibile emendatio del petitum;
errore di diritto;
nullità della sentenza;
per (c.3) illogicità, irragionevolezza, contradditorietà della motivazione per travisamento della documentazione
; errore di fatto;
errore di diritto;
violazione del principio di diritto con valenza nomofilattica espresso CP_2 dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22.05.18, n. 12566; violazione dell'onere della prova ricadente sull'attore in riferimento al danno differenziale;
violazione principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 25164/20; inammissibile emendatio del petitum;
nullità della sentenza.
Accogliere le modifiche richieste di cui in narrativa e rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
Si ripropongono le eccezioni di improcedibilità e/o di inammissibilità di cui al verbale d'udienza del 19.07.21 e, se disattese, le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio:
1) rigettare, per quanto in narrativa esposto, tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza della responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
e dell'art. 2043 c.c., in quanto gli asseriti danni sono stati provocati da cause esterne all'Ente ed imputabili esclusivamente allo stesso Sig. ; Controparte_1
pagina 3 di 8 3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta, anche solo parzialmente, la domanda di parte attrice venga, in ogni caso, riconosciuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il concorso di colpa del Sig.
[...]
idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che si riterrà individuare, la Controparte_1 responsabilità dell'Amministrazione convenuta e, per l'effetto, respingere la domanda attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subiti e strettamente riconducibili alla responsabilità del convenuto con rideterminazione del quantum.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale domandava la conferma della prima sentenza, vista la bontà dei principi di diritto applicati dal Giudice di prime cure.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare in data 06.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che l'appello vada accolto sulla scorta del terzo motivo di doglianza, in ossequio al criterio della ragione più liquida, il quale imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Ordinanza 6 settembre 2022 n. 26214).
Deve, pertanto, trovare accoglimento il terzo motivo d'appello relativo alla mancata applicazione del principio di diritto relativo alla compensatio lucri cum damno.
Come noto, l'esistenza dell'istituto della compensatio, trova il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso. In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del pagina 4 di 8 danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. Sez. U.
n. 12566 del 22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale
CP_ ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo
CP_ responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello di sottrarre per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo
CP_ "poste omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per
CP_ quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per
"poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).
Ha errato pertanto il giudice di prime cure nel non ritenere applicabile al caso di specie il principio espresso dalla giurisprudenza sopra citata. Ed invero, a fronte dell'incontestata produzione in giudizio della documentazione CP_ attestante la liquidazione in favore di da parte dell' della somma di € 3.565,32 per Controparte_1 inabilità temporanea assoluta al lavoro (€ 2295,48 dal 6/09/2020 al 25/10/2020 ed € 1269,84 dal 27/10/2020 al
21/11/2020), il Giudice avrebbe dovuto correttamente valutarne l'incidenza sulla liquidazione del danno, al fine di acclarare se essa fosse o meno diretta al ristoro del medesimo pregiudizio richiesto in questa sede. In particolare, il danneggiato aveva domandato, in primo grado, la sola liquidazione del danno da inabilità temporanea (oltre al danno morale) e non anche quella relativa al danno biologico permanente (peraltro CP_ CP_ disconosciuto espressamente dall' , il quale risultava, pertanto, già corrisposto dall' sottoforma di indennizzo per inabilità temporanea assoluta. Sul punto, mette conto rilevare che l'inabilità temporanea (assoluta o parziale) consiste nel periodo di incapacità ad attendere a qualsiasi attività - inabilità totale - o soltanto ad alcune attività - inabilità parziale - della vita quotidiana, situazione patita dal soggetto, a causa della lesione della salute, prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito, e che coincide, pertanto, con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico, ed al quale consegue il ripristino della condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero la definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti
(qualora al termine delle terapie esitino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili). pagina 5 di 8 Pertanto, al fine di conseguire un'ulteriore posta risarcitoria connessa al medesimo danno, il danneggiato avrebbe dovuto, diversamente da come accaduto, allegare e dimostrare l'insufficienza degli importi corrisposti a ristorare integralmente il danno temporaneo patito ovvero la sussistenza di componenti di danno non considerate CP_ nella liquidazione corrisposta dall'
Parte attrice invece si è limitata a fornire una mera elencazione di dati relativi ai giorni di invalidità (invalidità temporanea totale 30 gg € 1424,70, invalidità temporanea parziale al 75 % 30gg € 1068,53, invalidità temporanea parziale al 50% 15 gg. € 356,18), sui quali calcolare in percentuale il presunto danno morale sofferto
(€ 949,71), nonché documentazione del tutto inidonea a supportare la richiesta risarcitoria, in quanto recante la sola natura del trauma subito (si veda verbale di P.S.), le terapie occorse, nonché i giorni di astensione dal lavoro
(si vedano certificazioni mediche di infortunio redatte dall' ). CP_2
A medesime conclusioni si perviene in ordine alla richiesta risarcitoria connessa al danno morale poiché la relativa domanda risulta sfornita non solo del necessario supporto probatorio, ma finanche carente sotto il profilo della mera allegazione.
In ossequio al disposto dell'articolo 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (Cass. 2020 n.
25164).
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la struttura dell'illecito aquiliano deve essere ricostruita sulla base della distinzione, di rilievo generale in tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, tra l'individuazione dell'evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che fanno sorgere il diritto alla riparazione, a cui corrisponde la distinzione fra causalità materiale, rilevante ai fini dell'imputazione del danno-evento ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e causalità giuridica, che, in funzione selettiva del danno risarcibile, attiene al nesso eziologico fra il danno-evento e il danno-conseguenza, ossia l'oggetto della obbligazione risarcitoria (in tema, v. anche Corte cost. n.205 del 2022). Pertanto, la verificazione di conseguenze dannose eziologicamente collegate all'evento lesivo, siano esse di natura patrimoniale che non patrimoniale, costituendo un presupposto strutturale dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 cod. civ., assume rilievo ai fini della stessa configurazione dell'obbligazione risarcitoria, la quale sorge solo se, oltre all'evento dannoso, vi è anche la conseguenza pregiudizievole (Cass. Sez., Un., n. 576 del 2008; Cass., Sez. Un., n.33645 del 2022).
Risponde, del resto, alla preminente funzione compensativa della responsabilità civile, nonché alla pagina 6 di 8 commisurazione del rimedio del risarcimento al principio del "danno effettivo" (principio che costituisce il fondamento di tutte le regole di determinazione del danno risarcibile, tanto di quelle stabilite in via positiva negli artt. 1223 ss. cod. civ., quanto di quelle individuate in via pretoria, come il criterio della compensatio lucri cum damno e quello della causa successiva ipotetica), l'esclusione della risarcibilità del danno per il solo fatto che si sia verificata la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, poiché tale lesione, pur apprezzabile quale fatto modificativo della sfera giuridica del soggetto, potrebbe non aver prodotto conseguenze pregiudizievoli.
La struttura dell'illecito aquiliano e la funzione della responsabilità civile non mutano a seconda che venga richiesto il risarcimento del danno patrimoniale o di quello non patrimoniale.
Di conseguenza, anche nell'ipotesi in cui si invochi il ristoro del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona (risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave e il danno non sia futile: Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass. 25/09/2009,
n. 20684; Cass. 12/11/2019, n. 29206; Cass. 21/11/2023, n.32276), non è sufficiente l'accertamento dell'evento lesivo, occorrendo anche quello della conseguenza risarcibile della lesione, la quale non può mai essere ritenuta sussistente in re ipsa (Cass. 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass. 06/12/2018, n. 31537; Cass.
22/01/2024, n. 2203), ma deve essere allegata (e provata, anche presuntivamente) con riferimento ad entrambi gli (o ad almeno ad uno degli) aspetti in cui si manifesta il pregiudizio risarcibile, consistenti in quello interiore della sofferenza morale e in quello esteriore del pregiudizio dinamico-relazionale (Cass.17/01/2018, n. 901;
Cass. 28/09/2018, n. 23469; Cass. 19/02/2019, n. 4878; Cass. 21/03/2022, n. 9006, Cass. 04/03/2024, n. 5769)
(In tal senso Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002).
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
L'accoglimento dell'appello determina la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente rigetto della originaria domanda dell'attore.
Ne consegue la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, in favore dell'appellante, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 (stante la limitata complessità delle questioni esaminate) e per il solo grado di appello con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 3326/2021:
- accoglie l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto,
- in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 638/2021, rigetta le domande spiegate da
[...]
nei confronti del Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 8 - condanna alla refusione, in favore del delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 1485,00 per compensi (di cui € 633,00 per il primo grado ed €
852,00 per il grado d'appello) ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 13.6.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3326/2021 r.g. e vertente tra:
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell. Avv. Michele Del Vecchio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura civica dell'Ente in , Corso Garibaldi n. 109; Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Di Gabriele, ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio sito in Montorio al Vomano (TE) corso Valentini, n. 41;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 638/2021del Giudice di Pace di Teramo
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come segue:
“Il , pertanto, precisa le proprie conclusioni come di seguito: Parte_1 si riporta al proprio Atto di citazione in appello con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, che qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto, insistendo per l'integrale accoglimento delle ivi istanze istruttorie e delle ivi già rese conclusioni che si riportano in nota;
nell'ipotesi in cui parte appellata, nelle more dell'emananda Sentenza di secondo grado, avesse messo in esecuzione la
pagina 1 di 8 Sentenza di primo grado che risultasse, successivamente, riformata a seguito del presente giudizio, ed abbia ottenuto in tal modo il pagamento da parte dell'Ente appellante, chiede - in tale eventuale caso ed in caso di accoglimento del presente appello - la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme che dovessero, in ipotesi, essere state pagate dall'Ente in esecuzione della Sentenza di primo grado e che, all'esito del giudizio di secondo grado, dovessero risultare non dovute e, quindi, ingiustamente pagate dall'Ente; in via istruttoria chiede l'acquisizione degli atti e documenti già indicati”.
“Il patrocinio dell'appellato, riportandosi integralmente a tutti gli atti e documenti, ai verbali di causa ed ai propri scritti difensivi, precisa le conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, qui integralmente ritrascritte:
1) dichiarare l'istanza di inibitoria “inammissibile” o, in subordine, “manifestamente infondata” per carenza totale del “periculum in mora”;
2) rigettare il gravame per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) per l'effetto confermare la sentenza impugnata e la pronuncia di condanna.
Con vittoria di competenze e spese anche del presente grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 27.03.2021 il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Teramo, il per sentirlo condannare al pagamento di € 4.061,12, oltre Parte_1 accessori di legge per i danni patiti a seguito della caduta su una buca stradale in data 5.06.2020. Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e in ogni caso instava per il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
All'esito della fase istruttoria, svoltasi mediante interrogatorio formale dell'attore ed escussione dei testimoni citati dalle parti, il Giudice di Pace, con sentenza n. 638/2021, pubblicata in data 11.10.2021, accoglieva la domanda attorea e condannava il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 5.000,00, con interessi al tasso legale dall'evento al saldo, oltre al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per onorario di avvocato.
Con atto di citazione in appello il chiedeva la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“In via cautelare, per quanto in narrativa esposto, sospendere l'esecutività della sentenza gravata;
pagina 2 di 8 - nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito ritenga di non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, si chiede che la stessa venga sospesa almeno parzialmente e si chiede l'imposizione di una cauzione al fine di garantire, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione delle somme ingiustamente pagate dal al Sig. ; Parte_1 Controparte_1
- nel merito, reiterate in questa sede tutte le difese svolte in primo grado, accogliere il presente appello e riformare integralmente, per quanto in narrativa esposto, l'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Teramo avente n. 638/21 del 11.10.21, depositata in pari data, notificata in data 13.10.21 e con formula esecutiva in data 19.10.21 per [a] motivazione apparente della sentenza n. 638/21 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, nullità della sentenza;
per [b] violazione e non corretta applicazione ed interpretazione degli artt. 2051, 2043 e 1227, comma 1, c.c.; erronea interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;
errore di diritto;
errata interpretazione del caso fortuito;
motivazione apparente;
nullità della sentenza;
per (c.1) violazione e/o mancata applicazione del principio di diritto con valenza nomofilattica espresso dalla
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22.05.18, n. 12566 (erroneamente disatteso dal Giudice di Pace): la compensatio lucri cum damno;
errore di diritto;
nullità della sentenza;
per (c.2) sul danno differenziale: violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.; onere della prova non assolto dall'attore in primo grado (erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace): violazione principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25164/20; violazione principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione, sez. III, nella sentenza n. 9367/16; inammissibile emendatio del petitum;
errore di diritto;
nullità della sentenza;
per (c.3) illogicità, irragionevolezza, contradditorietà della motivazione per travisamento della documentazione
; errore di fatto;
errore di diritto;
violazione del principio di diritto con valenza nomofilattica espresso CP_2 dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22.05.18, n. 12566; violazione dell'onere della prova ricadente sull'attore in riferimento al danno differenziale;
violazione principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 25164/20; inammissibile emendatio del petitum;
nullità della sentenza.
Accogliere le modifiche richieste di cui in narrativa e rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
Si ripropongono le eccezioni di improcedibilità e/o di inammissibilità di cui al verbale d'udienza del 19.07.21 e, se disattese, le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio:
1) rigettare, per quanto in narrativa esposto, tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza della responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
e dell'art. 2043 c.c., in quanto gli asseriti danni sono stati provocati da cause esterne all'Ente ed imputabili esclusivamente allo stesso Sig. ; Controparte_1
pagina 3 di 8 3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta, anche solo parzialmente, la domanda di parte attrice venga, in ogni caso, riconosciuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il concorso di colpa del Sig.
[...]
idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che si riterrà individuare, la Controparte_1 responsabilità dell'Amministrazione convenuta e, per l'effetto, respingere la domanda attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subiti e strettamente riconducibili alla responsabilità del convenuto con rideterminazione del quantum.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale domandava la conferma della prima sentenza, vista la bontà dei principi di diritto applicati dal Giudice di prime cure.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare in data 06.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che l'appello vada accolto sulla scorta del terzo motivo di doglianza, in ossequio al criterio della ragione più liquida, il quale imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Ordinanza 6 settembre 2022 n. 26214).
Deve, pertanto, trovare accoglimento il terzo motivo d'appello relativo alla mancata applicazione del principio di diritto relativo alla compensatio lucri cum damno.
Come noto, l'esistenza dell'istituto della compensatio, trova il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso. In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del pagina 4 di 8 danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. Sez. U.
n. 12566 del 22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale
CP_ ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo
CP_ responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello di sottrarre per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo
CP_ "poste omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per
CP_ quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per
"poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).
Ha errato pertanto il giudice di prime cure nel non ritenere applicabile al caso di specie il principio espresso dalla giurisprudenza sopra citata. Ed invero, a fronte dell'incontestata produzione in giudizio della documentazione CP_ attestante la liquidazione in favore di da parte dell' della somma di € 3.565,32 per Controparte_1 inabilità temporanea assoluta al lavoro (€ 2295,48 dal 6/09/2020 al 25/10/2020 ed € 1269,84 dal 27/10/2020 al
21/11/2020), il Giudice avrebbe dovuto correttamente valutarne l'incidenza sulla liquidazione del danno, al fine di acclarare se essa fosse o meno diretta al ristoro del medesimo pregiudizio richiesto in questa sede. In particolare, il danneggiato aveva domandato, in primo grado, la sola liquidazione del danno da inabilità temporanea (oltre al danno morale) e non anche quella relativa al danno biologico permanente (peraltro CP_ CP_ disconosciuto espressamente dall' , il quale risultava, pertanto, già corrisposto dall' sottoforma di indennizzo per inabilità temporanea assoluta. Sul punto, mette conto rilevare che l'inabilità temporanea (assoluta o parziale) consiste nel periodo di incapacità ad attendere a qualsiasi attività - inabilità totale - o soltanto ad alcune attività - inabilità parziale - della vita quotidiana, situazione patita dal soggetto, a causa della lesione della salute, prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito, e che coincide, pertanto, con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico, ed al quale consegue il ripristino della condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero la definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti
(qualora al termine delle terapie esitino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili). pagina 5 di 8 Pertanto, al fine di conseguire un'ulteriore posta risarcitoria connessa al medesimo danno, il danneggiato avrebbe dovuto, diversamente da come accaduto, allegare e dimostrare l'insufficienza degli importi corrisposti a ristorare integralmente il danno temporaneo patito ovvero la sussistenza di componenti di danno non considerate CP_ nella liquidazione corrisposta dall'
Parte attrice invece si è limitata a fornire una mera elencazione di dati relativi ai giorni di invalidità (invalidità temporanea totale 30 gg € 1424,70, invalidità temporanea parziale al 75 % 30gg € 1068,53, invalidità temporanea parziale al 50% 15 gg. € 356,18), sui quali calcolare in percentuale il presunto danno morale sofferto
(€ 949,71), nonché documentazione del tutto inidonea a supportare la richiesta risarcitoria, in quanto recante la sola natura del trauma subito (si veda verbale di P.S.), le terapie occorse, nonché i giorni di astensione dal lavoro
(si vedano certificazioni mediche di infortunio redatte dall' ). CP_2
A medesime conclusioni si perviene in ordine alla richiesta risarcitoria connessa al danno morale poiché la relativa domanda risulta sfornita non solo del necessario supporto probatorio, ma finanche carente sotto il profilo della mera allegazione.
In ossequio al disposto dell'articolo 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (Cass. 2020 n.
25164).
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la struttura dell'illecito aquiliano deve essere ricostruita sulla base della distinzione, di rilievo generale in tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, tra l'individuazione dell'evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che fanno sorgere il diritto alla riparazione, a cui corrisponde la distinzione fra causalità materiale, rilevante ai fini dell'imputazione del danno-evento ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e causalità giuridica, che, in funzione selettiva del danno risarcibile, attiene al nesso eziologico fra il danno-evento e il danno-conseguenza, ossia l'oggetto della obbligazione risarcitoria (in tema, v. anche Corte cost. n.205 del 2022). Pertanto, la verificazione di conseguenze dannose eziologicamente collegate all'evento lesivo, siano esse di natura patrimoniale che non patrimoniale, costituendo un presupposto strutturale dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 cod. civ., assume rilievo ai fini della stessa configurazione dell'obbligazione risarcitoria, la quale sorge solo se, oltre all'evento dannoso, vi è anche la conseguenza pregiudizievole (Cass. Sez., Un., n. 576 del 2008; Cass., Sez. Un., n.33645 del 2022).
Risponde, del resto, alla preminente funzione compensativa della responsabilità civile, nonché alla pagina 6 di 8 commisurazione del rimedio del risarcimento al principio del "danno effettivo" (principio che costituisce il fondamento di tutte le regole di determinazione del danno risarcibile, tanto di quelle stabilite in via positiva negli artt. 1223 ss. cod. civ., quanto di quelle individuate in via pretoria, come il criterio della compensatio lucri cum damno e quello della causa successiva ipotetica), l'esclusione della risarcibilità del danno per il solo fatto che si sia verificata la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, poiché tale lesione, pur apprezzabile quale fatto modificativo della sfera giuridica del soggetto, potrebbe non aver prodotto conseguenze pregiudizievoli.
La struttura dell'illecito aquiliano e la funzione della responsabilità civile non mutano a seconda che venga richiesto il risarcimento del danno patrimoniale o di quello non patrimoniale.
Di conseguenza, anche nell'ipotesi in cui si invochi il ristoro del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona (risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave e il danno non sia futile: Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass. 25/09/2009,
n. 20684; Cass. 12/11/2019, n. 29206; Cass. 21/11/2023, n.32276), non è sufficiente l'accertamento dell'evento lesivo, occorrendo anche quello della conseguenza risarcibile della lesione, la quale non può mai essere ritenuta sussistente in re ipsa (Cass. 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass. 06/12/2018, n. 31537; Cass.
22/01/2024, n. 2203), ma deve essere allegata (e provata, anche presuntivamente) con riferimento ad entrambi gli (o ad almeno ad uno degli) aspetti in cui si manifesta il pregiudizio risarcibile, consistenti in quello interiore della sofferenza morale e in quello esteriore del pregiudizio dinamico-relazionale (Cass.17/01/2018, n. 901;
Cass. 28/09/2018, n. 23469; Cass. 19/02/2019, n. 4878; Cass. 21/03/2022, n. 9006, Cass. 04/03/2024, n. 5769)
(In tal senso Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002).
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
L'accoglimento dell'appello determina la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente rigetto della originaria domanda dell'attore.
Ne consegue la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, in favore dell'appellante, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 (stante la limitata complessità delle questioni esaminate) e per il solo grado di appello con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 3326/2021:
- accoglie l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto,
- in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 638/2021, rigetta le domande spiegate da
[...]
nei confronti del Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 8 - condanna alla refusione, in favore del delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 1485,00 per compensi (di cui € 633,00 per il primo grado ed €
852,00 per il grado d'appello) ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 13.6.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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