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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 7/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. IANNIELLO LUISA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. NOVATI ROBERTO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Contrariis reiectis,
Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto di appello in riforma dell'ordinanza resa ex art. 702 ter, V comma c.p.c. emessa e pubblicata in data 5 dicembre dal Tribunale di Modena nella causa R.G. 3962\2021, non notificata ,accertare la correttezza dell'operato di e l'esattezza dei conteggi effettuati dalla Parte_1 pagina 1 di 12 medesima con riguardo al valore dei 21 buoni postali fruttiferi posseduti da parte appellata secondo i rendimenti previsti dal D.M. del 13/6/1986 e dichiarare , in definitiva, non dovuta a parte appellata l'ulteriore somma di € 31.241,72.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
In preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello introdotto da ai sensi dell'art. 342 Parte_1
c.p.c. (ante riforma Cartabia), per i motivi esposti in narrativa;
In via principale:
- Rigettare il gravame introdotto da controparte, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando totalmente l'Ordinanza del Tribunale di Modena emessa e pubblicata il
05.12.2022;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge anche del presente grado di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc deduceva di aver sottoscritto Controparte_1
negli anni 1988 - 1989 - 1990 ventuno buoni fruttiferi postali trentennali appartenenti alla serie “Q”, liquidati alla scadenza in complessivi € 138.842,68, lamentando l'erroneità di tale liquidazione, siccome frutto di una variazione “in pejus” dei tassi relativi agli ultimi dieci anni, operata in conflitto con le indicazioni riportate a tergo sui buoni medesimi, da ritenersi prevalenti sulla diversa previsione normativa contenuta nel DM 13 giugno 1986, in forza dell'art.4 dello stesso DM che, in relazione ai buoni della serie “Q”, prevedeva espressamente che “le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Pertanto, conveniva in giudizio al fine di ottenere la liquidazione Parte_1
dell'ulteriore importo di €. 31.241,72.
2. Costituitasi in giudizio, la convenuta resisteva alla domanda, deducendo che la differenza ex adverso rivendicata era imputabile non alla variazione del tasso degli interessi, ma alla loro determinazione, per l'ultimo decennio, sul montante costituito dall'importo maturato alla pagina 2 di 12 scadenza del 20° anno, comprensivo di capitale ed interessi, e che questi ultimi dovevano essere calcolati al netto dell'imposta, per quanto successivamente stabilito dall'art.7 del DM
Tesoro 23 giugno 1997, secondo cui gli interessi che maturano annualmente sui BFP della serie “Q” emessi fino al 30/06/1997 per i primi venti anni di vita del titolo vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
3. La ricorrente replicava deducendo l'illegittimità di tale operazione, perché contraria alla regola dell'applicazione della ritenuta in base al principio di cassa, posta dall'art.26 del DPR
n. 600/1973 e per questo non derogabile da fonti di rango secondario, che portava nella specie ad identificare il momento impositivo con la liquidazione dei rendimenti soggetti a tassazione, che per i BFP avviene unitariamente alla scadenza.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con l'ordinanza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Modena accoglieva il ricorso e per l'effetto condannava Parte_1
al pagamento in favore della riscorrente dell'importo di €. 31.241,72 oltre interessi
[...]
maturati e maturandi al saggio legale dal 25 febbraio 2021 al saldo, oltre alle spese di lite.
4. Il giudice di prime cure osservava che il tema di causa era ristretto allo scrutinio della correttezza del criterio di calcolo utilizzato per la determinazione degli interessi maturati negli ultimi dieci anni di rendimento dei BFP serie “Q” sottoscritti dalla ricorrente.
Tali interessi, secondo le condizioni istitutive dei suddetti BFP, dovevano essere determinati secondo il metodo della capitalizzazione semplice, applicando il tasso più elevato del periodo antecedente (nella specie, 12%) sul montante costituito dal capitale e dagli interessi maturati sino al compimento del ventesimo anno, sommati fra loro.
5. Osservava il giudicante che la quota di interessi del montante era stata da Parte_1
determinata considerando i rendimenti al netto dell'imposta, ritenendo vincolante in
[...]
proposito l'art.7 del DM Tesoro 23 giugno 1997, che anche per i BFP per cui è causa aveva previsto la capitalizzazione annuale degli interessi relativi ai primi venti anni di vita del titolo al netto della ritenuta fiscale, mentre secondo la ricorrente tale calcolo doveva essere effettuato al lordo dell'imposta, e la differenza tra i due criteri di calcolo era esattamente pari alla somma di €. 31.241,72 oggetto del ricorso.
6. Il Tribunale evidenziava, infatti, che i BFP della serie “Q” erano stati istituiti con DM 13 pagina 3 di 12 giugno 1986, il cui art. 4 prevedeva che “gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”
Per essi, valeva altresì la regola posta dall'art.172 del DPR 156 del 1973, per cui “gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale” (ciò, in quanto l'art. 7 co.3° del DLgs n°284 del 1999, nel disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni recate dai capi V e VI del titolo I del libro III di tal DPR, ha previsto che “i rapporti già in essere …continuano ad essere regolati dalle norme anteriori").
7. Osservava inoltre che all'epoca di tale istituzione, per i buoni postali era ancora vigente l'esenzione da imposizione fiscale prevista dall'art.31 del DPR n°601 del 1973; che l'imposta era stata introdotta nell'ordinamento dal D.L. 19/09/1986 n. 556, convertito nella legge
17/11/1986 n. 759, che aveva eliminato l'esenzione ed istituito una ritenuta erariale nella misura annua del 12,50% “sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”; che ad essa era poi seguita l'imposta sostitutiva sugli interessi, prevista nella medesima misura annua del
12,50%, dal D.L. 01/04/1996, n. 239, che aveva ribadito il meccanismo della ritenuta alla fonte, prevedendo altresì che “gli interessi….concorrono…a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.”
8. Sulla base di questa premesse il giudicante riteneva che lo specifico dato normativo confermasse, dunque, la regola generale, secondo cui il debito fiscale sorge all'atto della percezione del reddito soggetto a tassazione, e che nel caso de qua, pertanto, il momento impositivo doveva individuarsi nell'epoca di rimborso del buono, in cui gli interessi pervenivano al sottoscrittore, insieme al capitale, tutti in una volta.
In particolare osservava che le tabelle allegate al decreto istitutivo sviluppavano i rendimenti dei BFP serie “Q” del tutto prescindendo dall'imposta, all'epoca non ancora istituita e che nella specie, pertanto, il computo degli interessi al netto dell'imposta ai fini della determinazione del montante su cui calcolare gli interessi relativi agli ultimi dieci anni di vita del buono, non trovava legittimazione nel regolamento contrattuale dell'acquisto, perché questo prevedeva tale conteggio al lordo, nonostante l'avvenuta pregressa introduzione dell'imposizione fiscale. pagina 4 di 12 9. Il giudice di prime cure evidenziava, inoltre che all'Autorità Amministrativa non è dato di modificare il contenuto di contratti di diritto privato, se non nei limiti in cui il relativo potere le sia stato delegato dalla legge, unica in grado di determinare una valida eterointegrazione negoziale, per quanto previsto dall'art.1339 cc., e che in relazione ai rendimenti dei BFP già collocati nel mercato, la delega era stata limitata alle variazioni del saggio d'interesse che, disposte con decreto del Ministro per il tesoro, oltre ad aver effetto per i buoni di successiva emissione, “possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” (art. 173 co.1° del DPR 156 del 1973, nella specie applicabile).
10. In conclusione il Tribunale riteneva che dovesse essere disapplicato, in quanto fonte secondaria in conflitto, l'art. 7 co.3° del DM Tesoro del 23 giugno 1997 con il quale veniva previsto che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”, osservando a tale riguardo:
“a) l'indicazione di tale modalità di computo come già in atto, non trova corrispondenza né nel regolamento iniziale, generale della serie o specifico per la ricorrente, né in pregresse fonti legali, od equiparate. Essa, pertanto, risulta ex novo introdotta, essendo irrilevanti eventuali prassi anteriori prive di legale legittimazione;
b) tale innovazione non pertiene propriamente all'aspetto fiscale, ma al rendimento dei buoni, innovando sul meccanismo di computo. Del resto, la compatibilità fra conteggio della quota interessi del montante al lordo dell'imposta ed imposizione è confermata propria dalla suddetta disposizione, che ciò prevede per altre serie
(vedi comma 1°);
c) nella materia dei rendimenti dei BFP, il potere delegato dalla legge al Ministro è limitato alla variazione del saggio d'interesse. Non è perciò dato alla fonte secondaria di modificare i rendimenti contrattualmente previsti, innovando nella modalità di computo;
d) non è dato, anche perché la modifica ha l'effetto di considerare l'imposta come già dovuta in un momento anteriore a quello di genesi del relativo obbligo fiscale, entrando così in conflitto con le fonti primarie od assimilate, che tale momento nella specie individuano nella corresponsione degli interessi in unica soluzione al termine, all'atto del rimborso del buono. pagina 5 di 12 11. Ha proposto appello chiedendo la riforma dell'ordinanza; si è Parte_1
costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'impugnazione inammissibile e comunque rigettarla.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con unico motivo di appello si lamenta l'erroneità della decisione deducendo che il DM
Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG”, ha stabilito all'art 7 che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, e che ciò determina la differenza di rendimento rispetto al calcolo fatto dalla cliente capitalizzando di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta.
13. Deduce l'appellante che solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo, sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva, e che i rendimenti esposti sul verso dei titoli de quo riportano pedissequamente i rendimenti ai tassi previsti dal DM istitutivo della serie "Q", emesso il
13/06/1986, ovvero prima dell'istituzione della ritenuta erariale;
pertanto, evidenzia l'appellante che i rendimenti riportati sul buono sono calcolati al lordo della ritenuta, così come l'ammontare previsto per ogni bimestre successivo al 20° anno risulta calcolato sul montante maturato al lordo della ritenuta.
14. In pratica, deduce che sino al compimento del ventesimo anno gli Parte_1
interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo quindi alla determinazione del montante (capitale più interessi) sul quale applicare il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento
(per tale ragione si parla d'interessi in regime di capitalizzazione composta); dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene invece pagina 6 di 12 corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto
(l'interesse viene calcolato sul montante risultante al termine del ventesimo anno).
In ragione del fatto che gli interessi maturati negli ultimi dieci anni non concorrono alla determinazione del futuro montante, si parla pertanto di regime di capitalizzazione semplice.
Per la determinazione del bimestre fisso si parte dal montante netto maturato al compimento del 20° anno, sul quale viene applicato il tasso d'interesse nella misura del
12,00%. L'importo così ottenuto rimane fisso fino allo scadere del 30° anno solare in virtù del fatto che gli interessi (a differenza che per i primi venti anni) non vengono più capitalizzati. Dall'importo degli interessi così calcolati, si detrae la ritenuta fiscale e l'interesse netto viene, poi, suddiviso per 6 bimestri.
15. Ciò premesso, l'appellante in primo luogo evidenzia che l'importo dei rendimenti maturati al 20° anno, indicati a tergo del titolo, sono al lordo dell'imposta sostitutiva, e che tale circostanza non è di scarso rilievo e ciò perché tale importo costituisce la base per la determinazione del tasso fisso bimestrale dal 21° al 30 anno, fermo restando il fatto che, come si legge sul retro del medesimo BPF “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”.
A tale riguardo osserva l'appellante che l'applicabilità del DM 23.06.1997 trova piena conferma anche nell'interpretazione offerta dallo stesso Ministero delle Finanze che, infatti, con la Risoluzione n. 58 /E del 9 maggio 2000(RIS) il Ministero delle Finanze ha chiarito che: “LA CAPITALIZZAZIONE AVVIENE AL NETTO DELLA
RITENUTA PER I BUONI EMESSI FINO AL 30 GIUGNO 1997, MENTRE
AVVIENE AL LORDO PER QUELLI EMESSI SUCCESSIVAMENTE A TALE
DATA”.
16. L'appello è fondato.
In via generale osserva la Corte che la questione di diritto risolutiva del caso di specie è del tutto differente da quella inerente la misura degli interessi applicabili alla serie Q, sulla quale si è ormai consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte, ed è oggetto di pronunce di merito contrastanti. pagina 7 di 12 Gli interessi sui buoni postali fruttiferi sono stati assoggettati a ritenuta fiscale, per la prima volta, dal DL 556/1986, convertito nella L. 17.11.1986 n. 759. Con detta norma era stata prevista l'applicazione ai buoni della ritenuta in misura pari al 12,50% per i titoli emessi dal 1.9.1987 (il 6,25% per quelli emessi dal 21.9.1986 al 31.8.1987).
Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997, all'art 7, ultimo comma, gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal
21.09.1986 al 31.12.1996 (appartenenti, indi, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni di vita del Titolo, vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
17. Il giudice di prime cure ha ritenuto che tale ultima norma sia da disapplicare in quanto:
a) fonte secondaria in conflitto con il regolamento iniziale della serie;
b) innovazione non pertinente all'aspetto fiscale ma al rendimento dei buoni, innovando sul meccanismo di computo;
c) il potere delegato dalla legge al Ministro è limitato alla variazione del saggio d'interesse; d) la modifica ha l'effetto di considerare l'imposta come già dovuta in un momento anteriore a quello di genesi del relativo obbligo fiscale, entrando così in conflitto con le fonti primarie che stabiliscono il principio di cassa per la tassazione degli interessi.
18. Tale assunto, ad avviso della Corte, non risulta condivisibile per i seguenti motivi:
L'art. 1 del citato decreto legge prevedeva che “... Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: ... b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai pagina 8 di 12 sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f) del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale...”.
19. L'art. 3 del DPR 602/1973 al tempo vigente, prevedeva che: “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato : a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1); b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1); c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo
26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'impostaancorché non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; f ) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al n.1); g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del DL 2-10-1981, n. 546.”
20. Risulta pertanto evidente dal dettato normativo che al momento dell'emissione dei buoni fruttiferi postali de qua era già prevista la ritenuta fiscale e che essa dovesse essere applicata non secondo il principio di cassa, ma in base al principio di competenza.
La lettura congiunta delle suddette disposizioni consente quindi di ritenere che le ritenute operate dall'amministrazione postale sui buoni fruttiferi postali debbano essere applicate sui relativi redditi a prescindere dalla erogazione, atteso che la disposizione prevede il versamento diretto delle ritenute operate su redditi maturati nel periodo d'imposta
“ancorché non corrisposti”.
21. Sulla specifica problematica del corretto metodo di applicazione della ritenuta erariale, calcolo ovviamente incidente sulla quantificazione del montante di capitalizzazione composta degli interessi al termine del 20° anno, si ritengono condivisibili le pagina 9 di 12 argomentazioni svolte dalla recente giurisprudenza di merito (Corte di Appello Milano, sent. n. 1914/2024; conformi Corte Appello Venezia, sent. n. 355/2024; Corte Appello
Campobasso, sent. n. 2/2023; Corte di Appello Ancona, sent. n. 410/2023), secondo cui:
“la ritenuta d'acconto consiste, peraltro, nel prelievo fiscale operato nel momento in cui viene erogato un reddito in favore di un contribuente e un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore- contribuente. Invero, da un lato, l'interesse maturato dal buono postale è corrisposto solo nel momento della riscossione del buono, ma, dall'altro, la maturazione degli interessi e la loro capitalizzazione annua determinano, in ogni caso, un incremento del reddito che viene immediatamente e automaticamente reinvestito, determinando un aumento del capitale sul quale poi saranno calcolati gli interessi attivi.
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di
"atti di disposizione del diritto" (Cass. civ., Sez. V, ord., n. 2082/2021);”.
22. Osserva dunque la Corte che il D.Lgs.
1.4.1996 n. 239 ha introdotto l'imposta sostitutiva sugli interessi, sempre in misura pari al 12,50% e che l'art. 2 di detto decreto ha previsto che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
In particolare ai fini che qui interessano, trattandosi di buoni trentennali, si deve rilevare che l'art. 3, comma 9, del D. Lgs n. 239 del 1996 prevedeva: “per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi)la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturato, a prescindere dal fatto che in titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere”. pagina 10 di 12 23. In attuazione del D.lgs. 239/1996 è stato quindi emanato il D.M. 23.6.1997 con il quale è stato disposto che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Il predetto Decreto si configura, dunque, norma di rango secondario che integra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, il contenuto della disposizione di rango primario di cui all'art. 2, III del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolari modalità operative e così assumendone il medesimo rango.
Ne consegue che l'art. 7 D.M. Tesoro 23 giugno 1997 è da ritenersi coerente con le sopra richiamate disposizioni normative e con i principi generali vigenti in materia, sicché la ritenuta fiscale va applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuata al netto della ritenuta d'imposta.
24. In conclusione della disamina, si deve quindi ritenere che sino al compimento del 20° anno gli interessi maturati annualmente, al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento.
Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione, invece, deve essere corrisposto l'importo dovuto sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, che non tengono conto della ritenuta erariale istituita con il D.L. 19/09/1986 n. 556 e, dunque, in data successiva al DM
13.6.1986 istitutivo della serie Q alla quale i buoni in questione appartengono.
25. A tale riguardo occorre osservare che, come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30746/2018, “alcuna rilevanza può riconoscersi al principio della letteralità in quanto si tratta semplicemente di prendere atto della legge dello Stato che ha assoggettato ad imposizione fiscale gli interessi maturati in conformità a quanto previsto sui buoni postali fruttiferi in discorso”, e che pagina 11 di 12 pertanto i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.
26. Nel caso in esame, deve quindi ritenersi del tutto corretta la liquidazione dei buoni operata da , il cui calcolo si è basato su un montante di capitalizzazione Parte_1
composta degli interessi al 20° anno, al netto della tassazione annuale, e pertanto la decisione impugnata merita totale riforma con conseguente rigetto della domanda di pagamento dell'ulteriore somma di € 31,241,72. svolta dall'appellata CP_1
27. In ragione della complessità della questione di diritto e dell'assenza di orientamenti consolidati della Suprema Cassazione, questa Corte ritiene, infine, di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio,
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, il 10.01.2025.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 7/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. IANNIELLO LUISA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. NOVATI ROBERTO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Contrariis reiectis,
Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto di appello in riforma dell'ordinanza resa ex art. 702 ter, V comma c.p.c. emessa e pubblicata in data 5 dicembre dal Tribunale di Modena nella causa R.G. 3962\2021, non notificata ,accertare la correttezza dell'operato di e l'esattezza dei conteggi effettuati dalla Parte_1 pagina 1 di 12 medesima con riguardo al valore dei 21 buoni postali fruttiferi posseduti da parte appellata secondo i rendimenti previsti dal D.M. del 13/6/1986 e dichiarare , in definitiva, non dovuta a parte appellata l'ulteriore somma di € 31.241,72.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
In preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello introdotto da ai sensi dell'art. 342 Parte_1
c.p.c. (ante riforma Cartabia), per i motivi esposti in narrativa;
In via principale:
- Rigettare il gravame introdotto da controparte, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando totalmente l'Ordinanza del Tribunale di Modena emessa e pubblicata il
05.12.2022;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge anche del presente grado di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc deduceva di aver sottoscritto Controparte_1
negli anni 1988 - 1989 - 1990 ventuno buoni fruttiferi postali trentennali appartenenti alla serie “Q”, liquidati alla scadenza in complessivi € 138.842,68, lamentando l'erroneità di tale liquidazione, siccome frutto di una variazione “in pejus” dei tassi relativi agli ultimi dieci anni, operata in conflitto con le indicazioni riportate a tergo sui buoni medesimi, da ritenersi prevalenti sulla diversa previsione normativa contenuta nel DM 13 giugno 1986, in forza dell'art.4 dello stesso DM che, in relazione ai buoni della serie “Q”, prevedeva espressamente che “le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Pertanto, conveniva in giudizio al fine di ottenere la liquidazione Parte_1
dell'ulteriore importo di €. 31.241,72.
2. Costituitasi in giudizio, la convenuta resisteva alla domanda, deducendo che la differenza ex adverso rivendicata era imputabile non alla variazione del tasso degli interessi, ma alla loro determinazione, per l'ultimo decennio, sul montante costituito dall'importo maturato alla pagina 2 di 12 scadenza del 20° anno, comprensivo di capitale ed interessi, e che questi ultimi dovevano essere calcolati al netto dell'imposta, per quanto successivamente stabilito dall'art.7 del DM
Tesoro 23 giugno 1997, secondo cui gli interessi che maturano annualmente sui BFP della serie “Q” emessi fino al 30/06/1997 per i primi venti anni di vita del titolo vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
3. La ricorrente replicava deducendo l'illegittimità di tale operazione, perché contraria alla regola dell'applicazione della ritenuta in base al principio di cassa, posta dall'art.26 del DPR
n. 600/1973 e per questo non derogabile da fonti di rango secondario, che portava nella specie ad identificare il momento impositivo con la liquidazione dei rendimenti soggetti a tassazione, che per i BFP avviene unitariamente alla scadenza.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con l'ordinanza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Modena accoglieva il ricorso e per l'effetto condannava Parte_1
al pagamento in favore della riscorrente dell'importo di €. 31.241,72 oltre interessi
[...]
maturati e maturandi al saggio legale dal 25 febbraio 2021 al saldo, oltre alle spese di lite.
4. Il giudice di prime cure osservava che il tema di causa era ristretto allo scrutinio della correttezza del criterio di calcolo utilizzato per la determinazione degli interessi maturati negli ultimi dieci anni di rendimento dei BFP serie “Q” sottoscritti dalla ricorrente.
Tali interessi, secondo le condizioni istitutive dei suddetti BFP, dovevano essere determinati secondo il metodo della capitalizzazione semplice, applicando il tasso più elevato del periodo antecedente (nella specie, 12%) sul montante costituito dal capitale e dagli interessi maturati sino al compimento del ventesimo anno, sommati fra loro.
5. Osservava il giudicante che la quota di interessi del montante era stata da Parte_1
determinata considerando i rendimenti al netto dell'imposta, ritenendo vincolante in
[...]
proposito l'art.7 del DM Tesoro 23 giugno 1997, che anche per i BFP per cui è causa aveva previsto la capitalizzazione annuale degli interessi relativi ai primi venti anni di vita del titolo al netto della ritenuta fiscale, mentre secondo la ricorrente tale calcolo doveva essere effettuato al lordo dell'imposta, e la differenza tra i due criteri di calcolo era esattamente pari alla somma di €. 31.241,72 oggetto del ricorso.
6. Il Tribunale evidenziava, infatti, che i BFP della serie “Q” erano stati istituiti con DM 13 pagina 3 di 12 giugno 1986, il cui art. 4 prevedeva che “gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”
Per essi, valeva altresì la regola posta dall'art.172 del DPR 156 del 1973, per cui “gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale” (ciò, in quanto l'art. 7 co.3° del DLgs n°284 del 1999, nel disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni recate dai capi V e VI del titolo I del libro III di tal DPR, ha previsto che “i rapporti già in essere …continuano ad essere regolati dalle norme anteriori").
7. Osservava inoltre che all'epoca di tale istituzione, per i buoni postali era ancora vigente l'esenzione da imposizione fiscale prevista dall'art.31 del DPR n°601 del 1973; che l'imposta era stata introdotta nell'ordinamento dal D.L. 19/09/1986 n. 556, convertito nella legge
17/11/1986 n. 759, che aveva eliminato l'esenzione ed istituito una ritenuta erariale nella misura annua del 12,50% “sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”; che ad essa era poi seguita l'imposta sostitutiva sugli interessi, prevista nella medesima misura annua del
12,50%, dal D.L. 01/04/1996, n. 239, che aveva ribadito il meccanismo della ritenuta alla fonte, prevedendo altresì che “gli interessi….concorrono…a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.”
8. Sulla base di questa premesse il giudicante riteneva che lo specifico dato normativo confermasse, dunque, la regola generale, secondo cui il debito fiscale sorge all'atto della percezione del reddito soggetto a tassazione, e che nel caso de qua, pertanto, il momento impositivo doveva individuarsi nell'epoca di rimborso del buono, in cui gli interessi pervenivano al sottoscrittore, insieme al capitale, tutti in una volta.
In particolare osservava che le tabelle allegate al decreto istitutivo sviluppavano i rendimenti dei BFP serie “Q” del tutto prescindendo dall'imposta, all'epoca non ancora istituita e che nella specie, pertanto, il computo degli interessi al netto dell'imposta ai fini della determinazione del montante su cui calcolare gli interessi relativi agli ultimi dieci anni di vita del buono, non trovava legittimazione nel regolamento contrattuale dell'acquisto, perché questo prevedeva tale conteggio al lordo, nonostante l'avvenuta pregressa introduzione dell'imposizione fiscale. pagina 4 di 12 9. Il giudice di prime cure evidenziava, inoltre che all'Autorità Amministrativa non è dato di modificare il contenuto di contratti di diritto privato, se non nei limiti in cui il relativo potere le sia stato delegato dalla legge, unica in grado di determinare una valida eterointegrazione negoziale, per quanto previsto dall'art.1339 cc., e che in relazione ai rendimenti dei BFP già collocati nel mercato, la delega era stata limitata alle variazioni del saggio d'interesse che, disposte con decreto del Ministro per il tesoro, oltre ad aver effetto per i buoni di successiva emissione, “possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” (art. 173 co.1° del DPR 156 del 1973, nella specie applicabile).
10. In conclusione il Tribunale riteneva che dovesse essere disapplicato, in quanto fonte secondaria in conflitto, l'art. 7 co.3° del DM Tesoro del 23 giugno 1997 con il quale veniva previsto che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”, osservando a tale riguardo:
“a) l'indicazione di tale modalità di computo come già in atto, non trova corrispondenza né nel regolamento iniziale, generale della serie o specifico per la ricorrente, né in pregresse fonti legali, od equiparate. Essa, pertanto, risulta ex novo introdotta, essendo irrilevanti eventuali prassi anteriori prive di legale legittimazione;
b) tale innovazione non pertiene propriamente all'aspetto fiscale, ma al rendimento dei buoni, innovando sul meccanismo di computo. Del resto, la compatibilità fra conteggio della quota interessi del montante al lordo dell'imposta ed imposizione è confermata propria dalla suddetta disposizione, che ciò prevede per altre serie
(vedi comma 1°);
c) nella materia dei rendimenti dei BFP, il potere delegato dalla legge al Ministro è limitato alla variazione del saggio d'interesse. Non è perciò dato alla fonte secondaria di modificare i rendimenti contrattualmente previsti, innovando nella modalità di computo;
d) non è dato, anche perché la modifica ha l'effetto di considerare l'imposta come già dovuta in un momento anteriore a quello di genesi del relativo obbligo fiscale, entrando così in conflitto con le fonti primarie od assimilate, che tale momento nella specie individuano nella corresponsione degli interessi in unica soluzione al termine, all'atto del rimborso del buono. pagina 5 di 12 11. Ha proposto appello chiedendo la riforma dell'ordinanza; si è Parte_1
costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'impugnazione inammissibile e comunque rigettarla.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con unico motivo di appello si lamenta l'erroneità della decisione deducendo che il DM
Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG”, ha stabilito all'art 7 che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, e che ciò determina la differenza di rendimento rispetto al calcolo fatto dalla cliente capitalizzando di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta.
13. Deduce l'appellante che solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo, sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva, e che i rendimenti esposti sul verso dei titoli de quo riportano pedissequamente i rendimenti ai tassi previsti dal DM istitutivo della serie "Q", emesso il
13/06/1986, ovvero prima dell'istituzione della ritenuta erariale;
pertanto, evidenzia l'appellante che i rendimenti riportati sul buono sono calcolati al lordo della ritenuta, così come l'ammontare previsto per ogni bimestre successivo al 20° anno risulta calcolato sul montante maturato al lordo della ritenuta.
14. In pratica, deduce che sino al compimento del ventesimo anno gli Parte_1
interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo quindi alla determinazione del montante (capitale più interessi) sul quale applicare il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento
(per tale ragione si parla d'interessi in regime di capitalizzazione composta); dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene invece pagina 6 di 12 corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto
(l'interesse viene calcolato sul montante risultante al termine del ventesimo anno).
In ragione del fatto che gli interessi maturati negli ultimi dieci anni non concorrono alla determinazione del futuro montante, si parla pertanto di regime di capitalizzazione semplice.
Per la determinazione del bimestre fisso si parte dal montante netto maturato al compimento del 20° anno, sul quale viene applicato il tasso d'interesse nella misura del
12,00%. L'importo così ottenuto rimane fisso fino allo scadere del 30° anno solare in virtù del fatto che gli interessi (a differenza che per i primi venti anni) non vengono più capitalizzati. Dall'importo degli interessi così calcolati, si detrae la ritenuta fiscale e l'interesse netto viene, poi, suddiviso per 6 bimestri.
15. Ciò premesso, l'appellante in primo luogo evidenzia che l'importo dei rendimenti maturati al 20° anno, indicati a tergo del titolo, sono al lordo dell'imposta sostitutiva, e che tale circostanza non è di scarso rilievo e ciò perché tale importo costituisce la base per la determinazione del tasso fisso bimestrale dal 21° al 30 anno, fermo restando il fatto che, come si legge sul retro del medesimo BPF “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”.
A tale riguardo osserva l'appellante che l'applicabilità del DM 23.06.1997 trova piena conferma anche nell'interpretazione offerta dallo stesso Ministero delle Finanze che, infatti, con la Risoluzione n. 58 /E del 9 maggio 2000(RIS) il Ministero delle Finanze ha chiarito che: “LA CAPITALIZZAZIONE AVVIENE AL NETTO DELLA
RITENUTA PER I BUONI EMESSI FINO AL 30 GIUGNO 1997, MENTRE
AVVIENE AL LORDO PER QUELLI EMESSI SUCCESSIVAMENTE A TALE
DATA”.
16. L'appello è fondato.
In via generale osserva la Corte che la questione di diritto risolutiva del caso di specie è del tutto differente da quella inerente la misura degli interessi applicabili alla serie Q, sulla quale si è ormai consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte, ed è oggetto di pronunce di merito contrastanti. pagina 7 di 12 Gli interessi sui buoni postali fruttiferi sono stati assoggettati a ritenuta fiscale, per la prima volta, dal DL 556/1986, convertito nella L. 17.11.1986 n. 759. Con detta norma era stata prevista l'applicazione ai buoni della ritenuta in misura pari al 12,50% per i titoli emessi dal 1.9.1987 (il 6,25% per quelli emessi dal 21.9.1986 al 31.8.1987).
Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997, all'art 7, ultimo comma, gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal
21.09.1986 al 31.12.1996 (appartenenti, indi, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni di vita del Titolo, vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
17. Il giudice di prime cure ha ritenuto che tale ultima norma sia da disapplicare in quanto:
a) fonte secondaria in conflitto con il regolamento iniziale della serie;
b) innovazione non pertinente all'aspetto fiscale ma al rendimento dei buoni, innovando sul meccanismo di computo;
c) il potere delegato dalla legge al Ministro è limitato alla variazione del saggio d'interesse; d) la modifica ha l'effetto di considerare l'imposta come già dovuta in un momento anteriore a quello di genesi del relativo obbligo fiscale, entrando così in conflitto con le fonti primarie che stabiliscono il principio di cassa per la tassazione degli interessi.
18. Tale assunto, ad avviso della Corte, non risulta condivisibile per i seguenti motivi:
L'art. 1 del citato decreto legge prevedeva che “... Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: ... b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai pagina 8 di 12 sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f) del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale...”.
19. L'art. 3 del DPR 602/1973 al tempo vigente, prevedeva che: “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato : a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1); b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1); c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo
26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'impostaancorché non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; f ) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al n.1); g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del DL 2-10-1981, n. 546.”
20. Risulta pertanto evidente dal dettato normativo che al momento dell'emissione dei buoni fruttiferi postali de qua era già prevista la ritenuta fiscale e che essa dovesse essere applicata non secondo il principio di cassa, ma in base al principio di competenza.
La lettura congiunta delle suddette disposizioni consente quindi di ritenere che le ritenute operate dall'amministrazione postale sui buoni fruttiferi postali debbano essere applicate sui relativi redditi a prescindere dalla erogazione, atteso che la disposizione prevede il versamento diretto delle ritenute operate su redditi maturati nel periodo d'imposta
“ancorché non corrisposti”.
21. Sulla specifica problematica del corretto metodo di applicazione della ritenuta erariale, calcolo ovviamente incidente sulla quantificazione del montante di capitalizzazione composta degli interessi al termine del 20° anno, si ritengono condivisibili le pagina 9 di 12 argomentazioni svolte dalla recente giurisprudenza di merito (Corte di Appello Milano, sent. n. 1914/2024; conformi Corte Appello Venezia, sent. n. 355/2024; Corte Appello
Campobasso, sent. n. 2/2023; Corte di Appello Ancona, sent. n. 410/2023), secondo cui:
“la ritenuta d'acconto consiste, peraltro, nel prelievo fiscale operato nel momento in cui viene erogato un reddito in favore di un contribuente e un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore- contribuente. Invero, da un lato, l'interesse maturato dal buono postale è corrisposto solo nel momento della riscossione del buono, ma, dall'altro, la maturazione degli interessi e la loro capitalizzazione annua determinano, in ogni caso, un incremento del reddito che viene immediatamente e automaticamente reinvestito, determinando un aumento del capitale sul quale poi saranno calcolati gli interessi attivi.
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di
"atti di disposizione del diritto" (Cass. civ., Sez. V, ord., n. 2082/2021);”.
22. Osserva dunque la Corte che il D.Lgs.
1.4.1996 n. 239 ha introdotto l'imposta sostitutiva sugli interessi, sempre in misura pari al 12,50% e che l'art. 2 di detto decreto ha previsto che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
In particolare ai fini che qui interessano, trattandosi di buoni trentennali, si deve rilevare che l'art. 3, comma 9, del D. Lgs n. 239 del 1996 prevedeva: “per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi)la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturato, a prescindere dal fatto che in titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere”. pagina 10 di 12 23. In attuazione del D.lgs. 239/1996 è stato quindi emanato il D.M. 23.6.1997 con il quale è stato disposto che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Il predetto Decreto si configura, dunque, norma di rango secondario che integra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, il contenuto della disposizione di rango primario di cui all'art. 2, III del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolari modalità operative e così assumendone il medesimo rango.
Ne consegue che l'art. 7 D.M. Tesoro 23 giugno 1997 è da ritenersi coerente con le sopra richiamate disposizioni normative e con i principi generali vigenti in materia, sicché la ritenuta fiscale va applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuata al netto della ritenuta d'imposta.
24. In conclusione della disamina, si deve quindi ritenere che sino al compimento del 20° anno gli interessi maturati annualmente, al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento.
Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione, invece, deve essere corrisposto l'importo dovuto sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, che non tengono conto della ritenuta erariale istituita con il D.L. 19/09/1986 n. 556 e, dunque, in data successiva al DM
13.6.1986 istitutivo della serie Q alla quale i buoni in questione appartengono.
25. A tale riguardo occorre osservare che, come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30746/2018, “alcuna rilevanza può riconoscersi al principio della letteralità in quanto si tratta semplicemente di prendere atto della legge dello Stato che ha assoggettato ad imposizione fiscale gli interessi maturati in conformità a quanto previsto sui buoni postali fruttiferi in discorso”, e che pagina 11 di 12 pertanto i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.
26. Nel caso in esame, deve quindi ritenersi del tutto corretta la liquidazione dei buoni operata da , il cui calcolo si è basato su un montante di capitalizzazione Parte_1
composta degli interessi al 20° anno, al netto della tassazione annuale, e pertanto la decisione impugnata merita totale riforma con conseguente rigetto della domanda di pagamento dell'ulteriore somma di € 31,241,72. svolta dall'appellata CP_1
27. In ragione della complessità della questione di diritto e dell'assenza di orientamenti consolidati della Suprema Cassazione, questa Corte ritiene, infine, di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio,
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, il 10.01.2025.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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