Decreto presidenziale 30 gennaio 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 15/06/2023, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/06/2023
N. 01980/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
-dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 7.5.2018, prot. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Palermo ha ordinato la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
-ove occorra, della segnalazione n. -OMISSIS- del 24.1.2018, allegata alla suddetta ordinanza di demolizione, trasmessa dal Corpo di Polizia Municipale di Palermo – Staff del Comandante – Polizia Giudiziaria – Polizia Edilizia e Tutela del Patrimonio – U.O. Polizia Edilizia;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 10.7.2018 e depositato il 26.7.2018 -OMISSIS- ha esposto:
-) con segnalazione del 24.1.2018 il Corpo di P.M. di Palermo aveva segnalato talune opere abusivamente realizzate su vari lotti (oggi identificati al N.C.U. al fg. -OMISSIS-) di proprietà di soggetti diversi ed oggetto di vari passaggi di proprietà;
-) la Polizia municipale , ad una mera ricerca (definita “visura informatica”) sul sito di libera consultazione “Google Earth”, ha rilevato n. 3 immobili, dei quali: - uno (il primo entrando a sinistra) già segnalato nell’anno 2003; - il secondo (identificato come “immobile entrando a sinistra”) e che risulterebbe “realizzato tra il 2008 e il 2010” e che insiste sulla -OMISSIS- oggi di proprietà della ricorrente e che dalla mera verifica di “Google Earth” risulterebbe costruito tra il 2008 e il 2010; - il terzo (“immobile in fondo a destra”) e che insiste sulla -OMISSIS- e che sempre dalla mera verifica di “Google Earth” risulterebbe costruito tra il 2010 e il 2011;
-) l’ordinanza di demolizione impugnata, con riferimento a tale secondo immobile, ingiunge alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi, individuandola come “proprietaria e committente dei lavori”.
2- Ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 31 del dpr 380/2001 e degli artt. 4, 6 e 7 l. n. 47/85. eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.
La ricorrente:
-) deduce di non essere la responsabile dell’abuso contestato e contesta all’Amministrazione di non aver proceduto ad alcuna verifica sull’effettivo responsabile dello stesso;
-) rileva che l’ordinanza deve essere notificata anche ai proprietari ma le misure repressive riguardano il responsabile dell'abuso e non anche nel proprietario dell'immobile;
-) osserva che le risultanze di Google Earth non hanno alcuna efficacia giuridica, trattandosi di software che genera immagini virtuali utilizzando taluni dati memorizzati in una piattaforma GIS e dunque integrabile con informazioni aggiuntive dal singolo utente, per cui ciò che “appare” su Google Earth non è né una foto, tantomeno con data certa, né una aerofotogrammetria;
-) non sarebbe stato assolto l’onere dell’Amministrazione di provare l’epoca di realizzazione dei presunti abusi e di svolgere una adeguata istruttoria al fine di identificare i soggetti responsabili.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 31 del dpr 380/2001 e degli artt. 4, 6 e 7 l. n. 47/85. violazione e falsa applicazione degli 1 e 3 l. n. 241/90 e degli artt. 1 e 3 l.r. n. 10/91. eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria. violazione del principio di proporzionalità. abnormità .
Il motivo si basa su plurime censure.
A) La ricorrente contesta la previsione, contenuta nel provvedimento impugnato, per cui l’inottemperanza dell’ordine di demolizione avrebbe comportato l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere eseguite senza titolo concessorio, nonché dell’area di sedime su cui grava la costruzione e di quella pertinenziale costituente il lotto di proprietà, rilevando carenza di motivazione nonché difetto di proporzionalità, in ordine all’acquisizione dell’intero lotto.
B) La ricorrente contesta altresì la previsione uno actu dell’ordine di demolizione e della sanzione per l’inottemperanza allo steso che “comporterà l’acquisizione al patrimonio comunale” ritenendo che l’acquisizione al patrimonio comunale postulerebbe la distinta verifica dell’omissione di tale inottemperanza nei termini di legge.
C) La ricorrente contesta l’assenza di prova in ordine alla responsabile dell’abuso di modo che nei suoi confronti non può essere pronunciata l’acquisizione gratuita delle aree sulle quali è stato commesso l’abuso al patrimonio Comunale.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 11 bis l.r. n. 9 10/1991. carenza di istruttoria. difetto di motivazione.
La ricorrente contesta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento che, ove fosse intervenuta, avrebbe consentito quanto meno di segnalare ai competenti uffici comunali che il ricorrente non è il responsabile dell’abuso, arricchendo così l’istruttoria per consentire all’Amministrazione di comprendere chi sono gli effettivi responsabili dell’abuso.
3- In data 29.8.2018 si è costituito il Comune di Palermo per resistere al ricorso, depositando memoria di stile.
4- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata dichiarata l’interruzione del processo in quanto al procuratore costituito del Comune di Palermo risulta non più iscritto all’albo degli avvocati, con conseguente interruzione del giudizio, dal momento in cui si è verificato tale evento interruttivo.
5- In data 31.1.2023 la ricorrente ha notificato atto di riassunzione del presente giudizio, depositandolo in pari data.
6- In data 15.2.2023 il Comune di Palermo si è costituito con nuovo procuratore, depositando memoria di stile.
7- All’udienza straordinaria del 29.5.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Il ricorso è infondato.
9- Viene scrutinato il primo motivo.
9.1- Il motivo è infondato.
9.2- In ordine al primo punto si osserva che presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non consiste nell'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, ma nella mera esistenza di una situazione dei luoghi che contrasta con quella prevista nella strumentazione urbanistico -edilizia, di conseguenza può essere destinatario della stessa anche il proprietario non responsabile dell'abuso.
Più nello specifico, « Destinatario dell’ingiunzione, dunque, può essere anche chi abbia la disponibilità del bene; come ritenuto dal Consiglio di Stato (sez. IV, 31/03/2014, n.1517), l’amministrazione è “tenuta a sanzionare in qualsiasi momento l’esecuzione di opere senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, a cui sul piano urbanistico edilizio (non anche sotto il profilo della responsabilità penale) corrisponde un’esigenza di rimessa in pristino, da far valere appunto nei confronti dei soggetti che abbiano la proprietà o comunque la disponibilità del bene, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa di questi ultimi, nei confronti degli esecutori materiali delle opere, sulla base dei rapporti interni intercorsi (cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. V, 8.6.1994, n. 614 e Consiglio Giust. Amm. Sic. 29.7.1992, n. 229) » (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 gennaio 2019, n. 133).
9.2.1- Nella fattispecie, non è stato contestato che il ricorrente sia proprietario e comunque abbia la disponibilità del bene oggetto della controversia, ragion per cui la censura sul punto è da ritenersi infondata.
9.3- Quanto, poi, agli aspetti probatori circa l’epoca della realizzazione dell’abuso, si rimarca anzitutto che “ In materia edilizia, l'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione delle opere ricade sul proprietario (o, comunque, sul responsabile dell'abuso) ” ( ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 3.6.2022, n. 3792).
9.3.1- Da ciò deriva l’inconsistenza della censura tendente a ribaltare sull’Amministrazione l’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’abuso.
9.3.2- Per completezza, è da osservarsi che l’ordine di demolizione impugnato si fonda su sopralluogo all’esito del quale è stata appurata l’esistenza dell’abuso e non sulla mera consultazione di “Google Earth”, che è servita solo per avere un riscontro indiziario circa l’epoca di costruzione. Pertanto, a fronte di ciò avrebbe dovuto parte ricorrente fornire prova di una diversa epoca di costruzione.
10- Viene scrutinato il secondo motivo, che si fonda su plurime censure.
10.1- Il motivo è infondato in tutte le doglianze.
10.2- Quanto alla censura sub A) esso è infondato essendo la doglianza irrilevante nella presente sede, come chiaramente evincibile dalla giurisprudenza per cui “ L'omessa o imprecisa indicazione di un'area che dovrà essere acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce un motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, essendo l'indicazione dell'area un requisito necessario ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale)” (Consiglio di Stato , sez. VI , 11/05/2022 , n. 3707).
10.3- Quanto alla censura sub B) si osserva che “ È da intendersi implicita nell'ordinanza di demolizione la comunicazione di avvio del procedimento volto all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e all'applicazione della sanzione amministrativa, laddove reca l'avviso che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria e disposta l'acquisizione dei beni (…). Trattasi di atti aventi carattere strettamente vincolato, quale ineludibile approdo dell'accertamento, non contestato, dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, ex art. 31, d.P.R. n. 380/2001 (…), con la conseguenza che risulta sufficiente una motivazione che riporti il presupposto della mancata ottemperanza” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2.3.2022, n. 2483).
Da ciò consegue che la precisazione per la quale l’inottemperanza al provvedimento impugnato dell’ordine di demolizione avrebbe comportato l’acquisizione al patrimonio comunale per un verso è consentita dalla legge e, comunque, risulta del tutto neutra, non avendo l’Amministrazione, a mezzo della stessa, assunto alcuna determinazione sul punto, da intendersi rimandata alla verifica dell’avvenuto adempimento o meno dell’ordine stesso.
10.4- La censura sub C) è sostanzialmente inammissibile, non avendo il Comune, per le ragioni anzidette, assunto alcuna determinazione in ordine all’acquisizione al patrimonio comunale ma avendo formulato un mero avviso.
11- Viene infine scrutinato il terzo motivo di ricorso.
11.1- Il motivo è infondato per la dirimente ragione che la giurisprudenza pacificamente osserva che “ L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 29.11.2022, n. 10484).
11.2- Solo per completezza d’analisi si soggiunge che, per quanto ora detto nei motivi precedenti, le ulteriori indicazioni del ricorrente –ove introdotte in sede procedimentale- non sarebbero risultate efficaci.
12- In conclusione, il ricorso va rigettato.
13- La presentazione di difese di stile da parte del Comune resistente giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.