Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9001/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. SORGE GIULIA MARIA e con gli avv. e Parte_1
contro
:
on l'avv. e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: accertamento di rapporto di lavoro subordinato e pagamento somme.
Il Giudice rilevato che ha chiamato in giudizio la e ha Parte_1 Controparte_1
allegato che sarebbe stato assunto il 2/6/2023 dalla stessa - con contratto a termine con durata, a seguito di proroga, fino al 1/6/2024 - come lavapiatti part time al 75%, inquadramento al livello V, CCNL Pubblici Esercizi Minori e retribuzione mensile di €
1.094,22 lordi (€ 1.458,96 x 75%) per 14 mensilità, lavorando con orario 17 – 22 su sei giorni alla settimana, dal giovedì al martedì, con riposo il mercoledì.
Tuttavia, il rapporto sarebbe cessato ante tempus, a seguito del licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” comunicato al ricorrente il 31/12/2023, con effetto dal 16/1/2024.
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spettanze retributive maturate fino al 16/1/2024 e non corrispostegli, ivi comprese quelle di fine rapporto, e per essere risarcito del danno derivatogli dal recesso anticipato da parte della società.
Verificata la regolarità della notificazione, la è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
All'udienza, il Giudice, udita la discussione, non ritenendo necessaria un'istruttoria testimoniale, verificati i conteggi, ha pronunciato la presente sentenza, con la lettura della motivazione e del dispositivo.
***
Preliminarmente, occorre dar atto, come la parte ricorrente abbia rinunciato agli atti del giudizio relativi alla domanda di impugnazione del recesso dal contratto a termine, proseguendo il processo solo per le somme maturate e non versate dal datore di lavoro.
Ciò posto, occorre rilevare come il rapporto tra e la Parte_1
dal 2 giugno 2023 con contratto a termine con durata, a seguito Controparte_1
di proroga, fino al 1/6/2024 - come lavapiatti part time al 75%, con inquadramento al livello V del CCNL Pubblici Esercizi Minori e retribuzione mensile di € 1.094,22 lordi
(€ 1.458,96 x 75%) per 14 mensilità, risulti da prova documentale (doc 1 - 4 ric.), nonché dalla condotta processuale della convenuta che non si è costituita per contestare tali deduzioni attoree.
Quanto, poi alle somme domandate, si può rammentare che
[...]
ha chiesto: Pt_1
a) retribuzione mese di novembre 2023: € 1.094,22
b) retribuzione mese di dicembre 2023: € 1.094,22
c) retribuzione 1-16/1/2024: € 673,36 [(€ 1.094,22 : 26) x 16]
d) n. 2 ratei di 13ma 2023 e n. 1 rateo di 13ma 2024 (artt.li 160 e 320 del
CCNL): € 273,55 [(€ 1.094,22 : 12) x 3]
e) n. 3 ratei di 14ma 2023/2024 (artt.li 161 e 320 del CCNL): € 273,55 [(€
1.094,22 : 12) x 3]
pagina 2 di 4 f) indennità ferie non godute (artt.li 129, 130 e 304 del CCNL): € 529,85 [(€
1.094,22 : 26) x 12,59 giorni, dei quali n. 6,09 risultano dalla busta paga sub doc. 1 ric., che indica il residuo ferie in n. 48,75 ore e n. 6,5 sono quelli maturati nel periodo
1/11/2023 - 16/1/2024;
g) ROL non goduti (artt.li 111 e 305 del CCNL): € 250,22 (€ 8,48233 x 29,50 ore, delle quali n. 10 ore risultano dalla busta paga sub doc. 1 e n. 19,5 ore sono quelle maturate nel periodo 1/11/2023 - 16/1/2024);
h) festività lavorate (art. 127 CCNL): € 210,42 [(€ 1.094,22 : 26) x 4], avendo il ricorrente lavorato durante le festività di giovedì e venerdì 7 e 8, martedì 26 dicembre
2023 e sabato 6 gennaio 2024, come si desume dimostrato dalla condotta della convenuta che non si è costituita per contestare tale assunto attoreo);
i) TFR: pari ad euro 709,22 lordi, come risulta dalle buste paga sub doc. 3 ric.
e da quella già sub doc. 1 ric., la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è stata pari, ogni mese, ad € 1.276,60 (pari alla retribuzione ordinaria mensile di € 1.094,22 ed ai ratei delle mensilità aggiuntive, pari ad € 91,19 ciascuno, che erano
“mensilizzate”).
Ora, verificati tali conteggi, occorre rilevare come appaiono corretti (come rivisti in udienza) in quanto fondati sui dati documentali risultanti dalle buste paga prodotte e confermati anche dal comportamento processuale della CP_1
che non si è costituita in giudizio per contestarli e detratta la somma
[...]
lordizzata del percepito pari ad euro 1005 netti (da imputarsi, innanzitutto, a ferie, festività e ROL, quale debito scaduto e meno garantito ex art. 1193 cc), risulta dimostrata la somma di euro 3.970,61 lordi.
Sicché, confermato, in tali termini, il rapporto di lavoro, occorre rammentare come secondo la Corte di cassazione
“compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle
regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del
06/03/1986);
pagina 3 di 4 Si deve, quindi, osservare come, nel caso, la parte convenuta, che è restata contumace, non abbia assolto al proprio onere probatorio dei suddetti pagamenti e debba essere condannata per gli stessi.
Alla somma di cui al dispositivo debbono essere aggiunti la rivalutazione e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Controparte_1
cosicché, in ragione del valore e della durata della causa, la stessa parte è tenuta a rimborsarle alla parte attorea nella somma indicata in dispositivo.
PQM
Preso atto di come la parte ricorrente abbia rinunciato agli atti del giudizio relativi alla domanda di impugnazione del recesso dal contratto a termine e accertato un rapporto di lavoro tra e la dal 2 giugno Parte_1 Controparte_1
2023 con contratto a termine con durata, a seguito di proroga, fino al 1/6/2024 - come lavapiatti part time al 75%, inquadramento al livello V del CCNL Pubblici
Esercizi Minori, condanna la convenuta a versare alla parte ricorrente € 3.970,61 lordi, di cui euro 709,22 lordi per TFR, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la a versare alla parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 1030, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
Milano, lì 3 giugno 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
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