Decreto cautelare 8 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 26 maggio 2022
Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Sentenza 12 maggio 2023
Parere definitivo 16 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 09/02/2022, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2022
N. 00025/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del rifiuto implicito del Questore della Provincia di Taranto sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (in conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari) ricevuta pds n. -OMISSIS- formulata in data 9/2/2020 dal sig. -OMISSIS- - rifiuto espresso con il provvedimento di diniego n. -OMISSIS- del 19/05/2021, notificato l’11/11/2021, con cui è ordinato allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udita per la parte ricorrente l’avv.to S. Pugliese.;
Considerato che, al fine di decidere sull’istanza cautelare proposta dall’extracomunitario ricorrente, il Collegio ritiene indispensabile disporre incombenti istruttori, ordinando all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia di chiarire se risulta che la società -OMISSIS- S.r.l. con sede legale in -OMISSIS-, operante nel settore dell’Edilizia e/o in altro settore, abbia avuto e/o abbia ancora attualmente in corso un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente -OMISSIS-;
al predetto adempimento istruttorio l’Ufficio Territoriale del Lavoro di Foggia dovrà provvedere entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia sull’istanza cautelare in relazione al ricorso indicato in epigrafe, dispone che l’Ufficio Territoriale del Lavoro di Foggia provveda agli incombenti istruttori di cui in narrativa nei termini ivi indicati.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2022.
Si comunichi alle parti e all’Ufficio Territoriale del Lavoro di Foggia.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO