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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 663 pronunciata il 29/02/2024
Oggetto: Errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 316/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Putignano, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Renato Vestini e Salvatore Graziuso,
APPELLATO
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 12/10/2021, chiedeva al Tribunale del Lavoro di Lecce il Parte_1
riconoscimento del suo diritto al ricalcolo della pensione VO in godimento computando i periodi di malattia ed a percepire la prestazione nella misura di € 692,27 mensili con decorrenza luglio 2008, riconoscendo una differenza di € 13,29 alla decorrenza e di € 15,18 dal 2018 con perequazione annuale;
chiedeva, altresì, la condanna dell' alla riliquidazione della pensione ed al pagamento CP_1
delle differenze dovute nei limiti della decadenza triennale di legge, oltre interessi legali. Tanto previa
CTU e con vittoria di spese di lite. Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , contestando la fondatezza della domanda ed CP_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della stessa per mancato espletamento dell'iter amministrativo, la decadenza triennale quale causa di estinzione dell'azione ex art. 47 DPR 639/1970
e, da ultimo, la prescrizione delle differenze sui ratei. Nel merito sosteneva di avere correttamente conteggiato i periodi di malattia e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale adito, istruita la causa con CTU, riteneva intervenuta la decadenza solo per le differenze pensionistiche maturate prima del 12/10/2018 e accoglieva pienamente il ricorso riconoscendo il diritto al ricalcolo del rateo pensionistico nella misura di €
692,37 e liquidando la somma di € 1,080,70 a titolo di differenze pensionistiche maturate dal
12/10/2018 al 31/12/2023; condannava l' a pagare le ulteriori differenze pensionistiche sino al CP_1
soddisfo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore. Liquidava, infine, le spese in favore della ricorrente in € 560,00 oltre accessori, con distrazione.
Avverso tale statuizione sulle spese, con ricorso depositato il 02/05/2024, proponeva Parte_1 appello sostenendo che il valore complessivo maturato acclarato dall'ottobre 2018 al febbraio 2024
(data di stesura del dispositivo) fosse pari ad € 1.116,24 e, perciò, superiore ad € 1.100,00, dovendosi aggiungere i ratei successivi. Precisava che la differenza di € 13,29 riconosciuta dal Tribunale, perequata al 2024, ammontava ad € 17,77 mensili. Richiamava ai fini della determinazione del valore della causa il criterio del decisum che determina il valore effettivo della causa. Tenuto conto della complessità del giudizio, che aveva richiesto una CTU, del suo valore reale e delle note depositate, il compenso andava rapportato allo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00 e, quindi, liquidato nella misura minima di € 1.312,00 con distrazione e deducendo quanto già corrisposto. E in tal senso formulava le conclusioni,
L' si costituiva nel presente grado, con memoria depositata l'11/10/2024, sostenendo la CP_1 correttezza dell'operato del Giudice di prime cure e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Va, in materia, evidenziato che le spese di giudizio devono essere liquidate facendo applicazione dei principi di seguito richiamati.
“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal Giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal Giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., n. 35195 del 30/11/2022).
La Giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha da tempo chiarito che il valore della causa è quello corrispondente alla somma in concreto attribuita con la sentenza. Ne deriva che, in caso di accoglimento della domanda, come avvenuto nel caso di specie, si deve considerare la somma liquidata (Cass. Civ., n. 16440 del 4/7/2017, n. 536 del 12/1/2011;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 19014 dell'11/9/2007; Cass. Civ., n. 10984 del 26/4/2021).
Con specifico riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, quale può definirsi quello che occupa, l'art. 5, D.M. 140/2012 specifica che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum) e non alla somma domandata.
Nel caso di specie, l'applicazione dello scaglione dei Parametri previsto per le cause di valore fino ad
€ 1.100,00, utilizzato dal Giudice di prime cure ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, appare corretto, atteso che, proprio facendo applicazione dei surrichiamati principi, il valore della controversia è costituito dal decisum, che a sua volta è dato dalla liquidazione delle annualità riconosciute a titolo di differenze pensionistiche e quantificate in € 1.080,70.
Ciò chiarito, va rilevato che non trova nemmeno giustificazione la doglianza di parte appellante in ordine alla mancata considerazione della complessità della controversia e dell'attività processuale che la stessa ha richiesto;
ed invero, il Tribunale non si è limitato a liquidare il minimo, che per lo scaglione di riferimento sarebbe stato pari ad € 342,00, avendo, invece, riconosciuto l'importo di €
560,00. Dunque, deve ritenersi che degli aspetti segnalati da parte appellante (necessario ricorso allo strumento istruttorio della CTU, deposito di note) il Giudicante in prime cure abbia tenuto conto ai fini della liquidazione delle spese di lite.
L'appello va, pertanto, respinto, per infondatezza confermando integralmente la sentenza oggetto di gravame.
Le spese del presente grado di giudizio vanno, invece, dichiarate irripetibili, stante la presenza negli atti di causa della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 02/05/2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 663 pubblicata il 28/04/2024 del
[...] CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
RIGETTA l'appello Spese di lite del presente grado irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Pt_2 contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi
N. 663 pronunciata il 29/02/2024
Oggetto: Errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 316/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Putignano, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Renato Vestini e Salvatore Graziuso,
APPELLATO
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 12/10/2021, chiedeva al Tribunale del Lavoro di Lecce il Parte_1
riconoscimento del suo diritto al ricalcolo della pensione VO in godimento computando i periodi di malattia ed a percepire la prestazione nella misura di € 692,27 mensili con decorrenza luglio 2008, riconoscendo una differenza di € 13,29 alla decorrenza e di € 15,18 dal 2018 con perequazione annuale;
chiedeva, altresì, la condanna dell' alla riliquidazione della pensione ed al pagamento CP_1
delle differenze dovute nei limiti della decadenza triennale di legge, oltre interessi legali. Tanto previa
CTU e con vittoria di spese di lite. Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , contestando la fondatezza della domanda ed CP_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della stessa per mancato espletamento dell'iter amministrativo, la decadenza triennale quale causa di estinzione dell'azione ex art. 47 DPR 639/1970
e, da ultimo, la prescrizione delle differenze sui ratei. Nel merito sosteneva di avere correttamente conteggiato i periodi di malattia e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale adito, istruita la causa con CTU, riteneva intervenuta la decadenza solo per le differenze pensionistiche maturate prima del 12/10/2018 e accoglieva pienamente il ricorso riconoscendo il diritto al ricalcolo del rateo pensionistico nella misura di €
692,37 e liquidando la somma di € 1,080,70 a titolo di differenze pensionistiche maturate dal
12/10/2018 al 31/12/2023; condannava l' a pagare le ulteriori differenze pensionistiche sino al CP_1
soddisfo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore. Liquidava, infine, le spese in favore della ricorrente in € 560,00 oltre accessori, con distrazione.
Avverso tale statuizione sulle spese, con ricorso depositato il 02/05/2024, proponeva Parte_1 appello sostenendo che il valore complessivo maturato acclarato dall'ottobre 2018 al febbraio 2024
(data di stesura del dispositivo) fosse pari ad € 1.116,24 e, perciò, superiore ad € 1.100,00, dovendosi aggiungere i ratei successivi. Precisava che la differenza di € 13,29 riconosciuta dal Tribunale, perequata al 2024, ammontava ad € 17,77 mensili. Richiamava ai fini della determinazione del valore della causa il criterio del decisum che determina il valore effettivo della causa. Tenuto conto della complessità del giudizio, che aveva richiesto una CTU, del suo valore reale e delle note depositate, il compenso andava rapportato allo scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00 e, quindi, liquidato nella misura minima di € 1.312,00 con distrazione e deducendo quanto già corrisposto. E in tal senso formulava le conclusioni,
L' si costituiva nel presente grado, con memoria depositata l'11/10/2024, sostenendo la CP_1 correttezza dell'operato del Giudice di prime cure e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Va, in materia, evidenziato che le spese di giudizio devono essere liquidate facendo applicazione dei principi di seguito richiamati.
“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal Giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal Giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., n. 35195 del 30/11/2022).
La Giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla liquidazione delle spese di lite, ha da tempo chiarito che il valore della causa è quello corrispondente alla somma in concreto attribuita con la sentenza. Ne deriva che, in caso di accoglimento della domanda, come avvenuto nel caso di specie, si deve considerare la somma liquidata (Cass. Civ., n. 16440 del 4/7/2017, n. 536 del 12/1/2011;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 19014 dell'11/9/2007; Cass. Civ., n. 10984 del 26/4/2021).
Con specifico riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, quale può definirsi quello che occupa, l'art. 5, D.M. 140/2012 specifica che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum) e non alla somma domandata.
Nel caso di specie, l'applicazione dello scaglione dei Parametri previsto per le cause di valore fino ad
€ 1.100,00, utilizzato dal Giudice di prime cure ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, appare corretto, atteso che, proprio facendo applicazione dei surrichiamati principi, il valore della controversia è costituito dal decisum, che a sua volta è dato dalla liquidazione delle annualità riconosciute a titolo di differenze pensionistiche e quantificate in € 1.080,70.
Ciò chiarito, va rilevato che non trova nemmeno giustificazione la doglianza di parte appellante in ordine alla mancata considerazione della complessità della controversia e dell'attività processuale che la stessa ha richiesto;
ed invero, il Tribunale non si è limitato a liquidare il minimo, che per lo scaglione di riferimento sarebbe stato pari ad € 342,00, avendo, invece, riconosciuto l'importo di €
560,00. Dunque, deve ritenersi che degli aspetti segnalati da parte appellante (necessario ricorso allo strumento istruttorio della CTU, deposito di note) il Giudicante in prime cure abbia tenuto conto ai fini della liquidazione delle spese di lite.
L'appello va, pertanto, respinto, per infondatezza confermando integralmente la sentenza oggetto di gravame.
Le spese del presente grado di giudizio vanno, invece, dichiarate irripetibili, stante la presenza negli atti di causa della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 02/05/2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 663 pubblicata il 28/04/2024 del
[...] CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
RIGETTA l'appello Spese di lite del presente grado irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Pt_2 contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi