Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1373/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: ricorso congiunto per separazione consensuale depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Di Dio;
e da
(C.F.: ), nata in [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Barrafranca in Via Vittorio Emanuele Orlando n. 24, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lo Monaco;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 06/09/2024 ha espresso parere favorevole.
*
Con ricorso depositato in data 01/07/2024, i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Barrafranca in data 06/08/2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Barrafranca, Anno 2005, Numero 38, Parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] l' 11/02/2014), hanno Persona_2 chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“Residenza- Affidamento- Collocamento dei figli minorenni
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed, inoltre, gli stessi dovranno comunicare eventuali variazioni della propria rispettiva residenza che restano liberi di fissare ovunque dovessero ritenere più opportuno e dandosi atto che il IG. già dal mese di Parte_1 febbraio, ha trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione sita a Barrafranca in Via Monte
Bianco n. 8, e si impegna a trasferire la propria residenza che attualmente è anch'essa a Barrafranca in Via Vitt. Em. Orlando n. 24, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio.
3. I figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, conformemente alle disposizioni vigenti in materia si attiveranno, per favorire lo sviluppo di una relazione SInificativa dei minori, con entrambi i genitori, i quali continueranno a coabitare con la madre
(affidamento condiviso con residenza privilegiata) presso la casa sita a Barrafranca in Via Vitt. Em.
Orlando n. 24, di proprietà della IG.ra e disciplinando a tal uopo, la cadenza Parte_2
degli incontri con il padre non collocatario, secondo quanto segue:
Diritto di visita del padre
Persona_3
Riguardo al diritto di visita del SI. , i coniugi di comune accordo stabiliscono che il padre, Parte_1
avrà la facoltà di vedere i figli e tenerli con sé ogni venerdì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 con l'obbligo di prelevarli personalmente dall'abitazione della madre ed ivi personalmente accompagnarli, il tutto compatibilmente con le eSIenze e gli obblighi scolastici degli stessi minori e salvo diverso accordo tra i genitori. Nei fine settimana, a settimane alterne, il SI. potrà tenere consecutivamente i figli dalle Parte_1
ore 16:00 del sabato alla domenica sera con obbligo di riaccompagnarli a casa entro le ore 20:00.
In ogni caso è fatta salva l'eventuale diversa volontà dei figli.
Vacanze estive e festività
- Nel periodo estivo di vacanze scolastiche, 2 settimane consecutive con il padre ricadente nel mese di agosto.
- il giorno di Natale e la festività di Santo Stefano, alternandoli ogni anno con il 31 dicembre e il giorno di Capodanno;
- il giorno dell'Epifania, ad anni alterni;
- la vigilia di Pasqua, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'angelo e il martedì della pasquetta, ad anni alterni;
- la festività del 25 aprile, alternandola ogni anno con la festività del 1° maggio;
- il giorno di Ferragosto ad anni alterni;
- il giorno della festa del papà e del suo compleanno.
- il giorno del compleanno dei figli, se non insieme con l'altro genitore, per metà giornata. coniugi di comune accordo stabiliranno, di volta in volta, il periodo di permanenza dei figli con il padre e con la madre per le vacanze estive, per un periodo di 2 settimane.
Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza dei figli. Il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali e deve garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato e ciò che le occorre per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, quest'ultimo dovrà assicurarsi che i minori ritornino presso la casa coniugale puliti, nutriti e con tutto ciò che hanno portato con sé.
Rimane salva, in ogni caso, la diversa volontà dei figli in ordine alle vacanze estive ed alle festività.
4. In ogni caso, nel rispetto prioritario delle eSIenze dei figli minori, tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e personali degli stessi (dettagliatamente indicati nel Piano genitoriale - Doc.
n. 6), le parti concorderanno responsabilmente eventuali modifiche al diritto di visita come sopra stabilito, stabilendone tempi e modalità.
5. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato dei minori con ciascuno di essi. Si impegnano, altresì, a favorire la continuità dei rapporti dei figli minori con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Provvedimenti di natura economica
6. A titolo di contributo al mantenimento per i figli, il IG. si obbliga a corrispondere alla Parte_1 OR entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 200,00 per ogni figlio, Pt_2 somma che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT e corrisposta ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra . Parte_2
7. In ordine all'assegno unico per i figli, il IG. si obbliga a rinunciare in Parte_1
favore della IG.ra , assegno che allo stato viene percepito dalla stessa. Parte_2
8. I genitori contribuiranno in ragione della metà alle spese straordinarie per i figli.
Le spese straordinarie sanitarie, di istruzione, sportive e ricreative sono suddivise in:
A. spese straordinarie obbligatorie, quali spese per libri scolastici/universitari, spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate presso il SSN, di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco relativi alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali rientranti nell'assegno di mantenimento;
B. le dette spese straordinarie sono subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali spese mediche per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche private, stages, master e specializzazioni post universitarie, corsi professionali e prove di concorso, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative e di natura ludica, corsi d'informatica, vacanze senza genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private. Il genitore che intende sostenere tali spese invierà una specifica richiesta scritta all'altro anche tramite messaggio whatsapp app e quest'ultimo ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni (ovvero nel termine all'uopo fissato) verrà considerato consenziente. Qualora, invece, manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere tra le parti, sarà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria;
C. La somma di € 15.429,36 (quindicimilaquattrocentoventinove/36) presente nel libretto di deposito a risparmio n. 29877232 aperto preso Poste Italiane s.p.a. ed intestato ad entrambi i coniugi dovrà essere divisa tra i coniugi entro gg. 5 dalla sottoscrizione del presente ricorso in ragione del 50% ciascuno;
D. Entrambi i coniugi si impegnano a pagare il canone idrico per l'anno 2023 relativo alla casa di abitazione di via Vittorio Emanuele Orlando n. 24 in ragione del 50% ciascuno.
9. Assegnare la casa coniugale sita in Barrafranca, via Vitt. Em. Orlando n. 24, alla IG.ra
[...]
, di proprietà esclusiva della medesima, con tutti i mobili e gli arredi esistenti. Parte_2
10. I beni mobili di proprietà dei coniugi sono stati già divisi di comune accordo, in particolare la
IG.ra rinuncia alla propria quota delle autovettura Fiat Panda, targata. Parte_2
DX199BC, e Peugeot 207, targata DB383KP, acquistate in costanza di matrimonio, che rimarranno nell'esclusiva disponibilità del IG. . A fronte della cessione di detti Parte_1 autoveicoli, il SI. dovrà pagare alla OR la somma di € 2.000,00 pari al Parte_1 Pt_2 valore di mercato della Peugeot 207, tg. DB383KP, entro giorni 5 dalla sottoscrizione del presente ricorso.
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere a nessun titolo l'uno nei confronti dell'altro.
12. In ordine al contributo di mantenimento della coniuge , le parti concordano Parte_2
che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
13. Le parti chiedono che le spese legali di assistenza e rappresentanza del presente giudizio siano tra esse integralmente compensate”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 06/09/2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso dalle parti, confermate con le note scritte sottoscritte personalmente dalle parti e depositate entro il termine perentorio assegnato, con le quali hanno anche dichiarato che non intendono riconciliarsi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata in [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario in Barrafranca in data 06/08/2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca, Anno 2005, Numero
38, Parte II, Serie A;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del 3/03/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo