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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353/2022 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Iannone Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Mercurio CP_1
resistente
Oggetto: inquadramento del lavoratore
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 08.04.2025.
Con ricorso depositato il 13.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 03.04.1995 al 23.02.2018, data dell'intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato inquadrato nel livello IV del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio,
Distribuzione e Servizi, con la qualifica di “addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita”; di aver espletato l'attività lavorativa presso i supermercati e/o discount, riconducibili alla società
, dislocati in Germaneto, in Catanzaro Lido, Rende Schiavonea Controparte_2 di , Botricello, Sellia Marina;
di essere stato assegnato, a decorrere dal CP_3 CP_4 mese di gennaio 2000 e fino al 28 novembre 2016, ininterrottamente presso il supermercato
SI (ora Coop) di Sellia Marina e, principalmente e in modo preponderante, presso quello collocato nel Comune di Botricello;
di aver svolto, sin dalla data della sua assunzione, le mansioni superiori di gestore di supermercato, riconducibili al livello I, ovvero, in ogni caso, le mansioni di “contabile con mansioni di concetto” riconducibili al livello II o quelle di
“contabile/impiegato amministrativo” di cui al III livello del CCNL di categoria.
1 Descritta l'attività svolta e riportato il contenuto delle declaratorie contrattuali di riferimento, chiedeva accertarsi il diritto al superiore inquadramento nel livello II o III del CCNL cit. e condannarsi parte convenuta al pagamento delle differenze retributive, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, ontestava la fondatezza della domanda chiedendone CP_1 il rigetto. Eccepiva, inoltre, l'estinzione parziale del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza
* * *
La domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e di pagamento delle conseguenti differenze retributive è infondata.
Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (cfr. ex multis, cfr. Cass. n. 26234/2008; Cass. n. 17896/2007, Cass. n.
11037/2006).
Va premesso che l'istante ha chiesto l'accertamento delle mansioni superiori – che assume di aver svolto fin dalla data di assunzione – di “contabile con mansioni di concetto” o di
“contabile/impiegato amministrativo” riconducibili, rispettivamente, al II o III del CCNL di categoria.
Ciò posto, passando ora all'esame delle declaratorie contrattuali del CCNL di categoria cui aspira il ricorrente, lo stesso riserva l'inquadramento nel II livello, ai “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scentifica”, ivi compreso il contabile con mansioni di concetto;
riserva l'inquadramento nel III livello ai “lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, ivi compreso il contabile/impiegato amministrativo, che “in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare,
2 imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Il CCNL cit. riserva, invece, l'inquadramento nel IV livello (attribuito al ricorrente) ai
“lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, ivi compreso il contabile d'ordine, il commesso alla vendita al pubblico e l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio, quale l'ipermercato ove lavora l'istante.
Venendo, da ultimo, al raffronto tra mansioni e qualifiche, deve evidenziarsi che le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo di riferimento, così come descritte in ricorso (“..Più in dettaglio, durante tutto il periodo di assegnazione presso i summenzionati esercizi commerciali di Botricello e
Sellia Marina, il ricorrente ha espletato, in modo continuativo e comunque prevalente rispetto alle mansioni rientranti nel profilo del livello di formale inquadrato, tra le altre, significative attività e mansioni di livello superiore, quali custode e responsabile delle chiavi della cassaforte, e, in ragione di ciò, procedeva alla apertura delle casse, alla consegna del fondo cassa ai cassieri, inoltre provvedeva alla contabilità e alla rendicontazione giornaliera, consegnando l'incasso giornaliero alla addetti al sistema di vigilanza, esaminava e verificava
l'esattezza delle bolle e delle fatture relative alle forniture al supermercato, svolgeva le attività commerciali e di marketing, programmava i turni per tutto il personale e provvedeva alla consegna dei prospetti ai dipendenti interessati, visionava le scadenze prodotti esposti, le variazione dei prezzi e degli sconti, gestiva le attività promozionali, presenziava ai controlli e alle ispezioni effettuate dell'Ispettorato del lavoro, ASP, NAS, sottoscrivendo i relativi verbali in qualità di responsabile del supermercato, sostitutiva il direttore nei casi di assenza di questi per ferie, permessi, malattie o altro, e, in caso di necessità, per la presenza di molti clienti o per la carenza di personale addetto, svolgeva le funzioni di cassiere per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione emergenziale venutasi a creare”, cfr. pag. 2 e 3) non sono sussumibili nel rivendicato III livello, e in particolare nel profilo, ivi ricompreso, di contabile/impiegato amministrativo, difettando il prescritto requisito della “adeguata determinante iniziativa”,
l'applicazione di “procedure operative complesse” e l'esercizio congiunto dei compiti ivi previsti, in particolare la effettuazione di “operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi” e la gestione degli “interventi operativi conseguenti alla verifica di posizioni irregolari”, non allegate al ricorso né oggetto di specifici capitoli di prova.
Le mansioni sopra descritte non sono sussumibili neppure nel rivendicato livello II - nel quale rientra il contabile con mansioni di concetto - difettando il requisito dell' “autonomia” nello svolgimento dei compiti assegnati, le funzioni di “controllo” del personale e il carattere
3 “creativo” della propria attività nell'ambito di una specifica professionalità, circostanze non dedotte dal ricorrente e non oggetto di specifici capitoli di prova.
Irrilevante è il documento “dichiarazione autoformazione del 16.03.19”, relativo all'asserita partecipazione al corso di “boxista”, non avendo il ricorrente spiegato le ragioni per le quali tale figura sarebbe sussumibile nei superiori livelli di inquadramento rivendicati. Dal documento allegato emerge peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore in ricorso (“..Si segnala, inoltre, la partecipazione a corsi di formazione professionale…quali “mansionario del boxista (super)..” cfr. pag. 6), come il ricorrente non abbia neppure partecipato alla formazione in aula del boxista, costringendo l'azienda a invitare il lavoratore a prendere visione del mansionario pena l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti.
Nulla emerge, altresì, dal verbale di accesso ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro, in quanto il ricorrente, individuato quale semplice dipendente dell'azienda, risulta essere il soggetto a cui gli organi accertatori hanno meramente consegnato il verbale.
Conclusivamente, per le ragioni che precedono, la domanda attorea deve essere rigettata.
La qualità delle parti e le ragioni della decisione inducono il giudicante a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Catanzaro, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353/2022 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Iannone Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Mercurio CP_1
resistente
Oggetto: inquadramento del lavoratore
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 08.04.2025.
Con ricorso depositato il 13.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 03.04.1995 al 23.02.2018, data dell'intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato inquadrato nel livello IV del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio,
Distribuzione e Servizi, con la qualifica di “addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita”; di aver espletato l'attività lavorativa presso i supermercati e/o discount, riconducibili alla società
, dislocati in Germaneto, in Catanzaro Lido, Rende Schiavonea Controparte_2 di , Botricello, Sellia Marina;
di essere stato assegnato, a decorrere dal CP_3 CP_4 mese di gennaio 2000 e fino al 28 novembre 2016, ininterrottamente presso il supermercato
SI (ora Coop) di Sellia Marina e, principalmente e in modo preponderante, presso quello collocato nel Comune di Botricello;
di aver svolto, sin dalla data della sua assunzione, le mansioni superiori di gestore di supermercato, riconducibili al livello I, ovvero, in ogni caso, le mansioni di “contabile con mansioni di concetto” riconducibili al livello II o quelle di
“contabile/impiegato amministrativo” di cui al III livello del CCNL di categoria.
1 Descritta l'attività svolta e riportato il contenuto delle declaratorie contrattuali di riferimento, chiedeva accertarsi il diritto al superiore inquadramento nel livello II o III del CCNL cit. e condannarsi parte convenuta al pagamento delle differenze retributive, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, ontestava la fondatezza della domanda chiedendone CP_1 il rigetto. Eccepiva, inoltre, l'estinzione parziale del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza
* * *
La domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e di pagamento delle conseguenti differenze retributive è infondata.
Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (cfr. ex multis, cfr. Cass. n. 26234/2008; Cass. n. 17896/2007, Cass. n.
11037/2006).
Va premesso che l'istante ha chiesto l'accertamento delle mansioni superiori – che assume di aver svolto fin dalla data di assunzione – di “contabile con mansioni di concetto” o di
“contabile/impiegato amministrativo” riconducibili, rispettivamente, al II o III del CCNL di categoria.
Ciò posto, passando ora all'esame delle declaratorie contrattuali del CCNL di categoria cui aspira il ricorrente, lo stesso riserva l'inquadramento nel II livello, ai “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scentifica”, ivi compreso il contabile con mansioni di concetto;
riserva l'inquadramento nel III livello ai “lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, ivi compreso il contabile/impiegato amministrativo, che “in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare,
2 imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Il CCNL cit. riserva, invece, l'inquadramento nel IV livello (attribuito al ricorrente) ai
“lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, ivi compreso il contabile d'ordine, il commesso alla vendita al pubblico e l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio, quale l'ipermercato ove lavora l'istante.
Venendo, da ultimo, al raffronto tra mansioni e qualifiche, deve evidenziarsi che le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo di riferimento, così come descritte in ricorso (“..Più in dettaglio, durante tutto il periodo di assegnazione presso i summenzionati esercizi commerciali di Botricello e
Sellia Marina, il ricorrente ha espletato, in modo continuativo e comunque prevalente rispetto alle mansioni rientranti nel profilo del livello di formale inquadrato, tra le altre, significative attività e mansioni di livello superiore, quali custode e responsabile delle chiavi della cassaforte, e, in ragione di ciò, procedeva alla apertura delle casse, alla consegna del fondo cassa ai cassieri, inoltre provvedeva alla contabilità e alla rendicontazione giornaliera, consegnando l'incasso giornaliero alla addetti al sistema di vigilanza, esaminava e verificava
l'esattezza delle bolle e delle fatture relative alle forniture al supermercato, svolgeva le attività commerciali e di marketing, programmava i turni per tutto il personale e provvedeva alla consegna dei prospetti ai dipendenti interessati, visionava le scadenze prodotti esposti, le variazione dei prezzi e degli sconti, gestiva le attività promozionali, presenziava ai controlli e alle ispezioni effettuate dell'Ispettorato del lavoro, ASP, NAS, sottoscrivendo i relativi verbali in qualità di responsabile del supermercato, sostitutiva il direttore nei casi di assenza di questi per ferie, permessi, malattie o altro, e, in caso di necessità, per la presenza di molti clienti o per la carenza di personale addetto, svolgeva le funzioni di cassiere per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione emergenziale venutasi a creare”, cfr. pag. 2 e 3) non sono sussumibili nel rivendicato III livello, e in particolare nel profilo, ivi ricompreso, di contabile/impiegato amministrativo, difettando il prescritto requisito della “adeguata determinante iniziativa”,
l'applicazione di “procedure operative complesse” e l'esercizio congiunto dei compiti ivi previsti, in particolare la effettuazione di “operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi” e la gestione degli “interventi operativi conseguenti alla verifica di posizioni irregolari”, non allegate al ricorso né oggetto di specifici capitoli di prova.
Le mansioni sopra descritte non sono sussumibili neppure nel rivendicato livello II - nel quale rientra il contabile con mansioni di concetto - difettando il requisito dell' “autonomia” nello svolgimento dei compiti assegnati, le funzioni di “controllo” del personale e il carattere
3 “creativo” della propria attività nell'ambito di una specifica professionalità, circostanze non dedotte dal ricorrente e non oggetto di specifici capitoli di prova.
Irrilevante è il documento “dichiarazione autoformazione del 16.03.19”, relativo all'asserita partecipazione al corso di “boxista”, non avendo il ricorrente spiegato le ragioni per le quali tale figura sarebbe sussumibile nei superiori livelli di inquadramento rivendicati. Dal documento allegato emerge peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore in ricorso (“..Si segnala, inoltre, la partecipazione a corsi di formazione professionale…quali “mansionario del boxista (super)..” cfr. pag. 6), come il ricorrente non abbia neppure partecipato alla formazione in aula del boxista, costringendo l'azienda a invitare il lavoratore a prendere visione del mansionario pena l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti.
Nulla emerge, altresì, dal verbale di accesso ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro, in quanto il ricorrente, individuato quale semplice dipendente dell'azienda, risulta essere il soggetto a cui gli organi accertatori hanno meramente consegnato il verbale.
Conclusivamente, per le ragioni che precedono, la domanda attorea deve essere rigettata.
La qualità delle parti e le ragioni della decisione inducono il giudicante a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Catanzaro, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
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