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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2024, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1008/2022 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Fontanelle n.1 98066 PATTI presso lo studio dell'avv. SCIAMMETTA MARIA CATENA , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/03/1975 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Enzo Biondo con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza N. 5/2024 Reg. Sent. del 27.12.2023, il cui contenuto si sintetizza di seguito.
Con ricorso depositato in data 5.7.2022 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con (atto n. 19, parte II, serie A, anno Controparte_1
2007), in data 27 ottobre 2007 in San Piero Patti, deduceva: che dal matrimonio
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erano nati due figli, (04.12.2009) e (25.10.2013); che l'unione Per_1 Per_2
coniugale era stata compromessa dai comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio quali quello di fedeltà; che il marito aveva, quindi, abbandonato la casa e il nucleo familiare;
tanto premesso adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente;
che la casa familiare venisse assegnata a essa ricorrente per abitarla con la prole e che il consorte si obbligasse a pagare i ratei del mutuo fino all'estinzione; che la prole fosse affidata ex lege ad entrambi i genitori con regolamentazione dei tempi di frequentazioni padre-figli come proposti;
che fosse posto a carico del un assegno di mantenimento mensile per i figli di € 700,00 oltre il 50% delle CP_1 spese straordinarie nonché un assegno per il mantenimento della moglie di € 300,00 mensili. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando il ricorso Controparte_1
avverso ed evidenziando che la crisi coniugale era ascrivibile alle condotte della moglie che rifiutava ogni forma di dialogo collaborativo nella coppia e si mostrava distaccata e disinteressata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande, la pronunzia della separazione,
l'affido condiviso della prole con collocazione privilegiata presso la ricorrente e modalità di frequentazione con esso resistente rimesse al Tribunale. Si dichiarava, altresì, disponibile a versare unicamente un contributo mensile di mantenimento per i figli di € 300,00 ed il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con provvedimento fuori udienza del 4 dicembre 2022 il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli minorenni ad entrambi i genitori in maniera condivisa con domiciliazione presso la madre e disciplina dei tempi di frequentazione con il padre il quale veniva onerato della corresponsione, per il mantenimento dei figli, di un contributo mensile di € 500,00 e del 50% delle spese straordinarie nonché di un contributo di € 250,00 per il mantenimento della Pt_1
Rimessa la causa davanti al Giudice Istruttore e chiesta dal una modifica CP_1 dell'Ordinanza Presidenziale (sia a mezzo reclamo alla Corte d'Appello di Messina
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che nella fase istruttoria innanzi al Tribunale adito), venivano, poi, concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 c.p.c. e all'udienza del 13.12.2023 la causa era assunta in decisione per la pronunzia sullo status.
Tanto premesso, attesa la citata sentenza non definitiva sullo status n. 5/2024 del
27.12.2023 con la quale è stata pronunziata la separazione tra i coniugi, vanno esaminate le altre domande.
Alla luce delle risultanze di causa va rigettata la richiesta di addebito della separazione al resistente per asserita violazione dell'obbligo di fedeltà non avendo la ricorrente articolato alcuna prova in merito.
Va, poi, confermata l'ordinanza presidenziale del 4.12.2022 in ordine al già disposto affido condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la e regolamentazione dei tempi di frequentazione e permanenza presso il Pt_1
come statuiti. CP_1
Va, invece, revocata l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente atteso che la ricorrente ha formato un nuovo nucleo familiare (e ha partorito una figlia) trasferendosi a vivere altrove – così recidendo il legame familiare con la predetta abitazione - e, comunque, non si è opposta alla richiesta di revoca formulata dal resistente.
Non può essere, poi, emessa alcuna pronunzia in riferimento al mutuo gravante sulla casa familiare ed ai relativi pagamenti trattandosi di domande che esulano dal petitum del giudizio di separazione e divorzio e, dunque, inammissibili in questa sede.
Va, altresì, revocato l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente considerato che la stessa in sede di reclamo avverso l'Ordinanza Presidenziale ha espressamente rinunziato a detto assegno, come da verbale d'udienza del 13.06.2023 allegato alle seconde memorie istruttorie di parte resistente, con ciò palesando il mancato interesse a continuare a beneficiarne.
Quanto all'assegno di mantenimento mensile per i due figli minori, va confermato l'importo statuito in ordinanza presidenziale di € 500,00 complessivi come già disposto a carico del il quale svolge attività nel settore edile, seppure con CP_1
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contratto trasformato -in data 27.11.2023- da tempo pieno a tempo parziale, come allegato in atti con produzione di parte del 12.12.2023.
A tal fine va rilevato che la trasformazione del rapporto lavorativo è avvenuta consensualmente tra datore e lavoratore come è agevole evincere dalla documentazione in atti. Inoltre, la rinunzia della all'assegno in suo favore e Pt_1
la conseguente revoca dello stesso (dell'importo di € 250,00 mensili) ha prodotto un indubbio miglioramento in melius delle condizioni dell'obbligato che, quindi, dovrà continuare a corrispondere il previsto assegno per la prole, oltre il 50% delle spese straordinarie per la medesima.
Le spese, stante la natura del giudizio e la reciproca soccombenza sulle domande formulate (addebito lei, riduzione mantenimento lui), vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
-rigetta la domanda di addebito della separazione al resistente;
-conferma l'ordinanza presidenziale del 4.12.2022 in ordine al già disposto affido condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la e regolamentazione dei tempi di frequentazione e permanenza presso il Pt_1
come statuiti;
CP_1
-revoca l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
-dichiara inammissibili le domande sul mutuo gravante sulla casa familiare;
-revoca l'assegno di mantenimento mensile in favore della ricorrente;
-conferma l'ordinanza presidenziale del 4.12.2022 in ordine all'assegno di mantenimento mensile di € 500,00 posto a carico del per il mantenimento CP_1
della prole oltre il 50% delle spese straordinarie per la medesima;
-compensa le spese del giudizio
Patti, 17.5.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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