Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1246 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
, C.F. n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe D'Antona, presso il cui studio in Riesi, via Pasqualino n. 5, è elettivamente domiciliato, come per procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, in Viale Libertà N. 212,
presso lo studio dell'avv. Luigi Tambone, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTA
E
in Riesi, via De Pretis
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Compagnia Parte_1
Assicurativa e la Sig.ra per sentirli condannare in Controparte_1 Controparte_2
solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in Riesi il 28.04.2019,
alle ore 18,00 circa. Esponeva l'attore che nell'occorso, mentre si trovava fermo in piedi sulla
Via De Petris, veniva investito violentemente dall'autovettura condotta dalla che CP_2
procedeva in retromarcia. A causa dell'urto l'attore subiva lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Tutto
ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-ritenere e dichiarare la
Sig.ra esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa e, Controparte_2
conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro, e comunque ciascuno per quanto
di sua competenza, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni subiti Parte_1
e che ammontano complessivamente alla somma di € 47.20,63 o a quella maggiore o minore
somma che dovesse risultare dall'istruttoria di causa, oltre al danno morale, agli interessi
legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria secondo gli
indici ISTAT. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'08.12.20, la convenuta compagnia di assicurazione si costituiva in giudizio per contrastare la fondatezza delle richieste attoree. Nel
merito, contestava la dinamica del sinistro nonché la quantificazione dei danni lamentati,
invocando, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 1227, 1c, c.c. Chiedeva, quindi,
l'accoglimento delle seguenti domande: “PIACCIA All'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria difesa rigettata così decidere: NEL MERITO 1. dichiarare la domanda di parte attrice completamente infondata sia in fatto che in diritto, oltre che, assolutamente sproporzionata e non provata e pertanto, con qualsiasi formula, rigettarla;
2. spese e compensi. IN SUBORDINE:
1. ridurre, ex art. 1227, c. I c.c., l'eventuale danno accertato in considerazione della negligenza,
imprudenza dell'attore nella causazione dell'evento;
2. spese e compensi. ”
Con Ordinanza del 20.10.21, veniva dichiarata la contumacia della convenuta CP_2
non costituitasi i giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
[...]
Ultimata la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.
L'accadimento del sinistro ha trovato adeguato riscontro nella deposizione dei testi escussi.
Nel caso di specie, i signori e hanno, infatti, confermato il Parte_2 Parte_3
verificarsi del sinistro occorso all'attore con le modalità descritte in citazione.
Tali dichiarazioni sono sufficientemente specifiche, dettagliate e concordanti.
Non emergono, peraltro, elementi per ritenere che i testi non siano attendibili.
La dinamica del sinistro è, quindi, senz'altro ricostruibile sulla scorta di tali dichiarazioni.
In particolare, la teste ha dichiarato di aver visto la macchina condotta dalla Pt_2 CP_2
effettuare una “furiosa” marcia indietro.
Il teste altresì, ha riferito: “…Ho visto che il scendeva dal per farmi Tes_1 Parte_1 Parte_4
segnale e nello stesso momento la moglie, la signora usciva in retromarcia e, CP_2
disgraziatamente, lo investiva”.
Ed ancora “Nell'occorso il è caduto a terra e quando lo abbiamo soccorso e messo dentro Parte_1
la macchina lamentava dolori al piede destro”.
Orbene, in tema di investimento di pedone, occorre prendere le mosse dalla presunzione iuris tantum
di responsabilità del veicolo investitore, presunzione fondata sull'art. 2054, primo comma c.c., a mente del quale il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti a cose o a persone dalla circolazione, “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Detta norma, come noto, pone a carico del conducente di veicolo l'onere di fornire una prova particolarmente ardua giacché il conducente del veicolo non deve solo dimostrare di essersi comportato con diligenza,
prudenza e perizia ma è tenuto a dimostrare che l'evento si è verificato esclusivamente per causa imputabile al danneggiato o ad un terzo, ovvero per caso fortuito o forza maggiore. Ed infatti, la
Suprema Corte ha più volte espresso il principio secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (Cass. n. 3542/13).
In particolare, occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile (Cass. n. 24472/2014).
Nel contempo, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione legale di colpa ex art. 2054, comma 1, c.c. non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dalla richiamata norma. Tanto perché la presunzione di colpa del conducente del veicolo di cui al comma primo dell'art. 2054 c.c. non può operare in contrasto con il principio generale che regola anche la responsabilità per fatto illecito, vale a dire quello di causalità tra condotta ed evento dannoso,
consacrato nel comma primo dell'art. 1227 c.c., con la conseguenza che la circostanza che il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione non è preclusivo dell'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato tanto che, come già osservato, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c.
Ed ancora: “Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa in relazione
all'investimento di pedone, di talché ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra il conducente ed il pedone deve muovere dall'assunto che la colpa del
conducente sia presunta e pari al 100%, nonché accertare in concreto la colpa del pedone e ridurre
progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono
circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (Cass. n. 2241/19).
In tale contesto, parte convenuta non ha provato l'adozione, da parte della conducente di CP_2
condotte e misure precauzionali atte ad evitare l'investimento dell'attore, ai sensi della norma richiamata, al riguardo osservandosi che la manovra di retromarcia costituisce atto richiedente particolare attenzione e cautela, al fine di impedire l'impatto con altri veicoli o pedoni.
Ne consegue che la presunzione di responsabilità a carico del conducente prevista dalla norma non è
stata adeguatamente contrastata e superata.
La circostanza che la convenuta non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma,
cod. civ. del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.
Ciò posto, nella specie può ritenersi una condotta del eziologicamente concorrente nella Parte_1
sua determinazione, risultando provato che questi sia sceso dal marciapiedi per fare segnale al Pt_3
proprio mentre la moglie era impegnata nella manovra di retromarcia. Deve, quindi, ravvisarsi nell'attore una condotta imprudente e pericolosa che, pur non escludendo radicalmente l'incidenza causale della condotta di guida della risulta certamente idonea a partecipare alla causazione CP_2
dell'evento, quale concausa.
Anche il comportamento dei pedoni, infatti, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza,
nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l'evento di danno costituito dall'investimento del pedone, con l'ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro. Il primo comma dell'art. 190 C.d.S. prevede che i pedoni devono circolare sui marciapiedi e, qualora questi manchino o siano ingombri (come nel caso di specie),
devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.
Nel caso di specie, invece, il pedone, è sceso dal marciapiedi mentre l'autovettura guidata dalla moglie procedeva in retromarcia.
E' noto che l'esposizione volontaria ad un rischio è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11698 del
26/05/2014). Accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice (Cass. nn. 6168/2009 e
24204/2014).
Le modalità di verificazione del sinistro, così come emerse nel corso del giudizio, conducono a quantificare in misura pari al 30% l'apporto causale dell'incauto comportamento osservato dall'attore.
Nel contempo, deve ritenersi che la abbia tenuto nell'occasione una condotta di guida ancor CP_2
più negligente ed imprudente per avere effettuato una retromarcia senza verificare la presenza del pedone, con un impeto tale da essere definita “furiosa marcia indietro”.
Pertanto, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate e nella inevitabile approssimazione di una ricostruzione postuma della dinamica del sinistro, la causazione dello stesso deve imputarsi, nella specie, a colpa concorrente di entrambi i soggetti interessati ed, in particolare, all'automobilista – per il 70% - quale artefice della situazione di pericolo maggiore che diede, sul piano causale, innesco all'investimento del pedone.
Ne discende la condanna del conducente/proprietario del veicolo e dell'assicuratrice convenuta al risarcimento del danno occorso all'attore in ragione del 70%, come di seguito accertato.
Venendo alla delimitazione dei danni risarcibili, in ordine al danno non patrimoniale, va rilevato che il CTU, dott.ssa , ha accertato in capo all'attore: “Esiti di pregressa frattura Persona_1
scomposta e cpluriframmentaria del calcagno destro trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi
ancora in situ e lieve deficit funzionale” tale da concretare un danno alla salute nella misura
complessiva dell'11%2.”. Pertanto, ha dichiarato che: “Tenuto conto della vicenda clinica per come
documentata in atti e delle cure in concreto cui si è sottoposto l'esaminando è da ritenere che lo stato
di malattia conseguito all'evento traumatico abbia determinato un periodo di ragionevole ripresa
funzionale quale presupposto di: - un Danno Biologico temporaneo mediamente al 100% per un
totale di gg. 60 (sessanta); - nonché un Danno Biologico Temporaneo Parziale mediamente al 75%
per un totale di gg. 30 (trenta); - nonché un Danno Biologico Temporaneo Parziale mediamente al
50% per un totale di gg. 20 (venti); - nonché un Danno Biologico Temporaneo Parziale mediamente
al 25% per un totale di gg. 20 (venti);”
La derivazione causale delle lesioni al sinistro si ritiene dimostrata nonostante il CTU abbia rilevato che: “Nel caso in oggetto, alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-
legale ritengo risulti non verosimile la riferita modalità di verificazione del trauma (manovra di
retromarcia di un'autovettura che stringe la caviglia destra del pedone contro il marciapiede) in
relazione al complesso lesivo riportato. Infatti, come riportato in Letteratura la maggior parte delle
fratture di calcagno si verificano per traumi ad alta energia a carico assiale (es. cadute dall'alto),
ed inoltre, nella modalità descritta dall'esaminando risulta poco verosimile che non si sia verificata
anche la frattura del malleolo peroneale e/o tibiale dello stesso segmento anatomico sottoposto allo
“schiacciamento”. Sul punto, innanzitutto si osserva come il perito non si sia espresso in termini assoluti, invero, il fatto che in “Letteratura” la maggior parte delle fratture al calcagno si verifichi a causa di traumi ad alta energia a carico assiale, non esclude che possa verificarsi una lesione del solo calcagno come conseguenza di traumi da schiacciamento.
Altresì, i testi escussi hanno confermato come nell'occorso l'attore sia stato attinto al piede destro.
Elemento rilevante nella ricostruzione del nesso causale può desumersi dalla Cartella clinica di Pronto
soccorso del nosocomio “Vittorio Emanuele” di Gela, nel quale è riportato: “trauma da
schiacciamento tt dx e piede dx” nonché “dinamica evento Incidente in strada”.
Tale fattore crea un'unità temporale chiara e precisa tra il momento del fatto lesivo, ore 18.00, circa
(orario non oggetto di alcuna contestazione) del 28.04.19, ed il riscontro delle lesioni presso il Pronto
Soccorso, ora di ingresso 19.47, dello stesso giorno, fattore che avvalora l'esistenza del nesso causale.
Si ritiene provato, quindi, che le lesioni accertate in capo all'attore siano da ricondurre al sinistro per cui è causa.
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e 2056
c.c., nonché di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età del danneggiato ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di Milano.
Tenuto conto delle risultanze della CTU all'attore devono riconoscersi le seguenti voci: € 25.099,00
per invalidità permanente, € 6.900,00 per invalidità assoluta, € 2.587,50 per invalidità parziale al
75%, €. 1.150,00 per invalidità parziale al 50%, ed € 575,00 per invalidità parziale al 25% e perciò
complessivamente in € 36.311,50, ridotta del 30% ex art. 1227, 1° co. c.c., e quindi la somma di €
25.418,05.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede la dimostrazione da parte del danneggiato di specifiche circostanze peculiari al caso concreto,
che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con le medesime invalidità patirebbe, non giustifica alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.
14364/19). Il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie. (Cass. Ord. 20795/18), che nel caso di specie non si ravvisano.
Alla superiore somma dovrà essere aggiunta quella di € 1.926,63 per spese mediche posto che il CTU
ha ritenuto: “Risultano pertinenti e congrue le spese sanitarie presenti e già documentate nel
fascicolo di parte attrice rispetto al quadro lesivo riportato.”, ridotta sempre del 30% e quindi €
1,348,64.
All'attore, conclusivamente, dovrà riconoscersi la somma complessiva di € 26.766,69.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 28/04/2019, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in complessivi € 4.354,00,
ci cui € 545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, - sono compensate nella misura del 30%, mentre il rimanete 70%, pari ad € 3.047,80, di cui € 381,50 per spese ed € 2.666,30, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta è posto a carico dei convenuti in solido.
Altresì, le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice nella misura del 30% e in quella dell'70%
a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il convenuto responsabile nella misura dello 70% del sinistro per Controparte_3
cui è causa, così provvede: - condanna in solido e la , Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
complessiva somma di € € 26.766,69, oltre interessi e rivalutazione, così come in parte motiva;
- condanna in solido e la , Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione in favore di dello Parte_1
70% spese del presente giudizio pari complessivamente ad € 3.047,80, di cui € 381,50 per spese ed €
2.666,30, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'attore nella misura del 30% e a carico di e la Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido, per il restante 70%.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, il 12 Giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì