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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 573/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
12/02/2025 promossa
d a
OGGETTO:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Pt_4
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_5 Parte_6
dall'avv. NOLLI ANTONIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in
VIA SOLFERINO 26 25121 BRESCIA presso il difensore avv. NOLLI
ANTONIO ALESSANDRO
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 16
Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. VERONELLI LUCA
[...]
elettivamente domiciliata in VIA VERDI, 3 24100 BERGAMO presso il difensore avv. VERONELLI LUCA
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E CP_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione terza-
pubblicata in data 29.3.2022 con il n. 7772/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 772/2022, nr. Ruolo
6380/2017, pubblicata in data 29/03/2022, notificata in data 19/04/2022, in via principale e nel merito: accertata e dichiarata la piena responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro de quo e del conseguente decesso CP_3
del sig. accertato e dichiarato come la morte del Sig. Persona_1
sia riconducibile alla condotta di guida negligente, Persona_1
imprudente e colpevole del sig. , per l'effetto, condannare CP_3
quest'ultimo, in via solidale con e , ai Controparte_4 Controparte_1
sensi degli artt. 2043 e 2059 del codice civile, nonché in relazione alla violazione degli artt. 141 e 142 al risarcimento di ogni posta di danno risarcibile sofferto, come ipotizzato in narrativa o in subordine la pagina 2 di 16 maggiore/minore somma ritenuta di giustizia, oltre al danno da ritardato adempimento, rivalutazione monetaria, interessi legali dall'effettiva liquidazione dei danni al saldo, al netto di quanto già versato dalla Compagnia
assicurativa a titolo di acconto sul maggior danno subito (pari a complessivi euro 414.000,00=);
in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento e riconoscimento di un concorso di colpa del Sig.
[...]
nella causazione del sinistro stradale in oggetto, accertare e Per_1
dichiarare in ogni caso che la responsabilità del pedone è inferiore a quella stabilita dal giudice di prime cure, per i motivi esposti in narrativa, con conseguente rimodulazione del risarcimento in conseguenza del concorso di colpa minore di quello quantificato nella sentenza qui impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di primo e secondo grado, con la precisazione che il procuratore costituito per gli attori avv. Antonio Alessandro Nolli si è dichiarato, in primo grado, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
in subordine sulla liquidazione delle spese: nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli appellati non vengano condannati integralmente alle spese del giudizio di primo grado (e di secondo), si chiede che, per tutte le ragioni esposte nei motivi di appello, venga rivalutata la compensazione delle spese della lite quantomeno nella minore misura di 1/3, con spese a carico dei soccombenti in primo grado nella misura di 2/3 e allo stesso modo vengano pagina 3 di 16 ripartite le spese relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio nella misura di 2/3
in capo ai convenuti/appellati e 1/3 in capo agli attori/appellanti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi direttamente al sottoscritto Procuratore Antistatario ex art. 93 cpc.
: CP_5
In via principale: respingersi l'appello proposto dagli eredi in quanto Per_1
inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di
Tribunale di Bergamo, n.ro 772/2022 R. sent. – 1237/2022 Rep. – 6380/2017
R.G., pubblicata in data 29.03.2022 e notificata in data 19.04.2022.
In via incidentale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo,
dichiararsi la responsabilità concorsuale prevalente o, perlomeno, paritaria del sig. nella causazione del sinistro, ovvero quella diversa Per_1
corresponsabilità ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare gli appellanti a restituire a le somme percepite in più rispetto a quanto dovuto agli CP_1
stessi sulla base della decisione dell'intestata Corte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: spese interamente rifuse, comprese quelle relative ai compensi liquidati alla C.T.U. nell'ambito del giudizio di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 9.11.2015 alle ore 10.20 circa, mentre stava Persona_1
attraversando a piedi la strada provinciale ex S.S. 671, nel tratto denominato pagina 4 di 16 via Provinciale nel Comune di Albino, all'altezza del civico 127, veniva investito dall'autovettura Audi A4 Avant, di proprietà di , Controparte_4
condotta da , decedendo sul colpo per le gravi lesioni riportate. CP_3
Il procedimento penale instaurato nei confronti di per CP_3
omicidio colposo si concludeva con la sentenza della Corte D'Appello di
Brescia n. 2272/19, passata in giudicato, che confermava la condanna dell'imputato inflitta dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, determinando, ai fini delle statuizioni richieste dai congiunti e , Persona_2 Parte_7
costituitisi parte civile, il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.
Con citazione notificata il 23.6.2017 (moglie), Parte_1 Parte_8
(figli) di Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
proponevano giudizio civile di condanna del conducente, del Per_1
proprietario del veicolo investitore e della compagnia Controparte_1
assicuratrice per RCA- al risarcimento del danno da perdita parentale, non ristorato dall'acconto ricevuto il 7.7.2017 di € 114.000 per la moglie e di €
60.000 per ciascuno dei figli.
Costituendosi chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
e rimanevano contumaci. CP_3 Controparte_4
Disposta C.T.U. ricostruttiva della dinamica del sinistro, il Tribunale di
Bergamo, con sentenza n. 722/22, attribuiva al conducente la responsabilità
nella verificazione del sinistro per il 65% ed al pedone per il 35%, liquidato il pagina 5 di 16 danno da perdita del rapporto parentale in base alle Tabelle del Tribunale di
Milano ( anno 21) in € 168.250 per ognuno dei congiunti, applicata la riduzione del 35%, detratti gli acconti percepiti, condannava i convenuti, in solido, al pagamento di € 210.297 oltre interessi;
compensava per 2/3 le spese processuali e di C.T.U., ponendo a carico dei convenuti il terzo residuo.
La motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora rileva, era la seguente.
Quanto alla dinamica del sinistro: le condivisibili considerazioni della C.T.U
ing. , avevano consentito di superare la presunzione di responsabilità Per_3
paritaria nella determinazione del sinistro stradale previsto dall'art. 2054
comma II c.c.
Era stato appurato che il pedone, mentre stava attraversando la sytaurtato dalla
Audi con la parte anteriore centro sinistra, era stato caricato sul cofano, aveva cozzato con la parte superiore del corpo contro il parabrezza, sfondandolo;
era quindi ricaduto al suolo a circa 35 metri dal punto di collisione.
Al momento dell'urto il veicolo procedeva ad una velocità di circa 78 km/H in zona ove vigeva il limite di 50 km/H.
A carico di erano riscontrabili la violazione agli art. 140 I, II, CP_3
III e IV CDS (Violazione dei principi informatori della circolazione); dell'art. 142 I c. CDS (superamento dei limiti di velocità) dell'art. 191 II c. CDS
(comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni).
pagina 6 di 16 Tuttavia anche la condotta di che aveva attraversato una Persona_1
strada a doppio senso di marcia in assenza di un attraversamento pedonale sito in prossimità allorquando la vettura si trovava a soli 60 metri, costituiva violazione dell'art. 140 c. I CDS, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, oltre che dell' art. 190
II e V c CDS, che obbliga il pedone all'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo, nonché a dare la precedenza ai conducenti dei veicoli transitanti.
Non poteva invece rinvenirsi la violazione dell'art 190 c. II CDS attribuendosi al pedone di non aver impegnato il sovrappasso pedonale posto a distanza di
100 metri, poiché questo si trovava alla distanza di metri 110 dal punto d'urto.
Il grado di colpa del pedone era inferiore ( 35%) a quello del conducente del veicolo (65%) atteso che la C.T.U. aveva accertato che una velocità di marcia non superiore a 50 km/h avrebbe consentito a , anche se si CP_3
fosse accorto della presenza del pedone ad una distanza di mt 25 dal punto d'urto, di arrestarsi ed evitare l'investimento.
Liquidava il danno da perdita del prossimo congiunto con riferimento ai parametri stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano ( anno 2021) tenendo in considerazione : l'età del defunto al momento del decesso (72 anni) della moglie (65 anni), dei figli ( 47, 3 , Bouchra 38, 34, Pt_4 Pt_2 Pt_5 Pt_6
pagina 7 di 16 29 anni), del vincolo parentale, del fatto che i figli non convivevano con il padre da anni né erano state allegate circostanze sulla natura e tipologia dei loro rapporti, nonché della mancata indicazione della durata del matrimonio,
attribuiva loro la somma di € 168.250 ciascuno, calcolando il totale delle somme dovute in € 1.009.500.
Decurtato l'importo del 35% in ragione della responsabilità del loro congiunto, la somma dovuta era di € 656.175.
Detratti gli acconti versati di € 414.000 rivalutati secondo indici ISTAT in €
445.878, condannava la convenuta compagnia, in solido con conducente e proprietario del veicolo assicurato, al pagamento di € 210.297, oltre interessi computabili sul valore medio del complessivo credito dalla data del sinistro
(9.11.2015) alla data del versamento dell'acconto (7,7.2017) al saggio anno di
0,3%, nonché sul valore medio del residuo credito sino alla data della decisione ed al tasso legale ( art. 1284 comma IV) sino al saldo.
Le spese erano compensate nella misura dei 2/3 in ragione della reciproca soccombenza.
La sentenza veniva gravata dai familiari della vittima ed in via incidentale da
. CP_1
e restavano contumaci. CP_3 Controparte_4
All'udienza del 12.2.2025 la causa passava in decisione.
pagina 8 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale dei congiunti di Persona_1
Con il primo motivo deducevano l'erroneità del richiamo all'art. 2054 II c.c.
in tema di scontro tra veicoli, dovendosi applicare il primo comma della norma, che prevede la presunzione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nel caso di investimento di pedone.
Con il secondo motivo impugnano la sentenza in punto graduazione del concorso di colpa, chiedono che venga considerata esclusiva o prevalente in misura superiore al 65% in capo a , dovendosi considerare che CP_3
non si era accorto della presenza del pedone sulla carreggiata, nonostante fosse ben visibile molto prima dell'impatto; non aveva prestato la dovuta attenzione al segnale verticale posto a 150 metri dal punto di investimento di “pericolo -
attenzione fermata bus” indicativo della possibile;
aveva frenato solo dopo l'investimento, segno che non prestava la dovuta attenzione durante la guida.
Con il terzo motivo chiedono una nuova liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tenendo conto non solo della responsabilità
esclusiva/prevalente del conducente della Audi A4, ma anche del legame di stretta parentela ( coniugio/padre-figli) dei superstiti, con il riconoscimento di un importo di € 300.000 per ciascuno.
Contestano infine la rilevanza, ai fini della liquidazione del danno, della mancata allegazione della durata del matrimonio considerata dal primo pagina 9 di 16 giudice.
Con il quarto motivo puntualizzano che la mancata richiesta di danni patrimoniali non giustifica la decurtazione del 35% del danno.
Con il quinto motivo confutano la regolamentazione delle spese processuali e di C.T.U. chiedendo che vengano liquidate secondo la soccombenza esclusiva o prevalente di , e . CP_3 Controparte_4 CP_1
Appello incidentale di CP_1
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha erroneamente attribuito alla vittima un concorso di colpa inferiore a quello del conducente del mezzo investitore, omettendo di valutare adeguatamente la gravità delle violazioni commesse da che aveva attraversato la carreggiata senza concedere la Per_1
precedenza al veicolo, creando un grave pericolo per gli utenti della strada.
Chiede la riforma della sentenza con l'attribuzione della colpa maggiore o paritaria in capo al pedone, in questo secondo caso in conformità al disposto della sentenza della sentenza della Corte, sezione prima penale n. 2272/19.
Con il secondo motivo confuta la sentenza laddove il Tribunale non ha ravvisato a carico di la violazione dell'art. 190 comma secondo C.D.S. Per_1
per il mancato utilizzo del sovrappasso pedonale nell'attraversamento che era posto a distanza inferiore a 100 metri, dovendosi tener conto della scala di accesso ( a 85 mt).
pagina 10 di 16 -.-
Il primo ed il secondo motivo dell'appello principale nonché i due motivi dell'appello incidentale, essendo accomunati dalla richiesta di revisione della graduazione della responsabilità nella causa del sinistro stradale, si prestano a trattazione congiunta.
La dinamica dell'investimento del pedone sulla carreggiata è stato chiarito dalla C.T.U. e non è controverso: stava attraversando la Via Per_1
Provinciale ( ex SS671) nel tratto urbano in Comune di Albino, con direzione da sinistra a destra rispetto alla direzione dell'Audi condotta da CP_3
veniva investito nella carreggiata di percorrenza del veicolo, che
[...]
procedeva ad una velocità di circa 78/km h.
aveva iniziato l'attraversamento circa 2,75 secondi prima dell'urto, Per_1
quando la vettura distava 60 metri dal punto di collisone, giungeva circa 0,60
metri dalla linea di mezzeria, 2,20 metri prima del punto di investimento quando mancavano 1.15 secondi all'urto, con la vettura a circa 25 metri.
Il conducente dell'Audi, sebbene potesse accorgersi della presenza del pedone sia alla distanza di mt 24,50 dal punto d'urto, avrebbe avuto la possibilità di porre in essere la frenata del veicolo anche alla distanza di mt 2,20 impiegando un secondo, se avesse proceduto alla velocità di 50 km/h, limite vigente in loco.
Al contrario non ha posto in essere alcuna manovra di CP_3
pagina 11 di 16 emergenza prima dell'investimento, così violando le norme dell'art. 140 CDS,
141 CDS, e 19 CDS.
La condotta del pedone non è esente da criticità, per non aver osservato sia le regole generali di prudenza, sia di non aver dato la precedenza al veicolo che stava impegnando la strada proveniente alla sua destra, ben visibile data al conformazione dei luoghi, sia per non aver utilizzato il sovrappasso pedonale che distava a meno di 100 metri come correttamente rilevato dalla . CP_1
Non ravvede questa Corte alcuna ragione per riformare la sentenza con una diversa graduazione di responsabilità a carico di una delle parti, dovendosi considerare che l'art. 2054 comma I c.c. pone la presunzione di colpa a favore del pedone e necessariamente contro il conducente del mezzo poiché “ è
evidente che su quest'ultimo grava un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone” ( così
Cass. 2433/24).
Nel caso concreto, è attribuibile la preponderante responsabilità
nell'investimento in capo al guidatore dell'Audi che non solo non ha conformato la velocità del veicolo al limite massimo, ma non ha prestato la minima attenzione all'attraversamento del pedone, come prova l'assenza di alcuna traccia di frenata del veicolo.
Si procede alla disamina degli ulteriori motivi dell'appello principale.
pagina 12 di 16 Il terzo motivo ( richiesta di aumento della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ) è privo del requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Il Tribunale ha liquidato il danno alla moglie ed ai figli della vittima del sinistro con riferimento alla Tabella del Tribunale di Milano del 2021,
realizzata con importi minimi/massimi ( tabelle a forbice) con l'applicazione del valore tabellare minimo, che in assenza di maggiori allegazioni in merito all'intensità del rapporto parentale non può essere aumentato.
Deve peraltro osservarsi che non è stata chiesta una diversa liquidazione con l'utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Milano rielaborate mediante il criterio del danno “ a punti”, in ogni caso era onere dei danneggiati allegare e provare che l'applicazione dei diversi criteri avrebbe comportato un risultato più
favorevole ( Cass. 14285/25).
L' infondatezza del quarto motivo è resa palese dal fatto che la riduzione del risarcimento è stata operata in ragione della percentuale di responsabilità
concorsuale ascritta al prossimo congiunto dei danneggiati e non in rapporto alla mancata richiesta di un danno patrimoniale.
Il quinto motivo va accolto.
La Suprema Corte, con sentenza n. 32061/22 resa a Sezioni Unite ha stabilito che “ l' accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
pagina 13 di 16 configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
Alla luce del principio di diritto esposto, l'accoglimento della domanda risarcitoria dei congiunti della vittima del sinistro, sia pure in misura inferiore a quanto da loro richiesto, non determina soccombenza reciproca, bensì
soccombenza degli appellati.
Il parziale accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale impongono una nuova valutazione delle spese di entrambi i gradi,
tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede soccombenti ( per le ragioni sopra riportate) , e , che CP_1 CP_3 Controparte_4
vengono condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dagli appellanti principali sia nel primo che nel secondo grado.
Alla liquidazione delle spese la Corte provvede in dispositivo, in conformità
ai criteri di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore del decisum),
con aumento del 30 % previsto dall'art. 4 comma II per la assistenza di più
parti aventi la medesima posizione.
pagina 14 di 16 Importi distratti in favore dell'avvocato Antonio Alessandro Nolli antistatario.
Le spese di C.T.U. sono poste in via definitiva a carico dei soccombenti.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante incidentale l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale, che parzialmente accoglie e sull'appello incidentale, che rigetta, proposti avverso la sentenza n. 772/22 del Tribunale di
Bergamo, così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, revoca la parziale compensazione delle spese del primo grado;
condanna , e , in Controparte_1 CP_3 Controparte_4
solido tra loro, al rimborso delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
-quanto al primo grado in € 22.457 ( di cui € 3.544 per la fase di studio, €
2.388 per la fase introduttiva, € 10.411 per la fase istruttoria, € 6.164 per la fase decisionale), aumentati del 30% ex art. 4 comma II DM 55/14; oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
-quanto al secondo grado in € 11.239 ( di cui € 4.389 per la fase di studio, €
pagina 15 di 16 2.552 per la fase introduttiva, € 7.298 per la fase decisionale), aumentati del
30% ex art. 4 comma II DM 55/14; oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
importi tutti distratti in favore dell'avvocato Antonio Alessandro Nolli,
antistatario;
pone in via definitiva le spese della C.T.U. a carico di , Controparte_1
e , in solido;
CP_3 Controparte_4
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 giugno 2022.
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 573/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
12/02/2025 promossa
d a
OGGETTO:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Pt_4
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_5 Parte_6
dall'avv. NOLLI ANTONIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in
VIA SOLFERINO 26 25121 BRESCIA presso il difensore avv. NOLLI
ANTONIO ALESSANDRO
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 16
Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. VERONELLI LUCA
[...]
elettivamente domiciliata in VIA VERDI, 3 24100 BERGAMO presso il difensore avv. VERONELLI LUCA
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E CP_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione terza-
pubblicata in data 29.3.2022 con il n. 7772/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 772/2022, nr. Ruolo
6380/2017, pubblicata in data 29/03/2022, notificata in data 19/04/2022, in via principale e nel merito: accertata e dichiarata la piena responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro de quo e del conseguente decesso CP_3
del sig. accertato e dichiarato come la morte del Sig. Persona_1
sia riconducibile alla condotta di guida negligente, Persona_1
imprudente e colpevole del sig. , per l'effetto, condannare CP_3
quest'ultimo, in via solidale con e , ai Controparte_4 Controparte_1
sensi degli artt. 2043 e 2059 del codice civile, nonché in relazione alla violazione degli artt. 141 e 142 al risarcimento di ogni posta di danno risarcibile sofferto, come ipotizzato in narrativa o in subordine la pagina 2 di 16 maggiore/minore somma ritenuta di giustizia, oltre al danno da ritardato adempimento, rivalutazione monetaria, interessi legali dall'effettiva liquidazione dei danni al saldo, al netto di quanto già versato dalla Compagnia
assicurativa a titolo di acconto sul maggior danno subito (pari a complessivi euro 414.000,00=);
in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento e riconoscimento di un concorso di colpa del Sig.
[...]
nella causazione del sinistro stradale in oggetto, accertare e Per_1
dichiarare in ogni caso che la responsabilità del pedone è inferiore a quella stabilita dal giudice di prime cure, per i motivi esposti in narrativa, con conseguente rimodulazione del risarcimento in conseguenza del concorso di colpa minore di quello quantificato nella sentenza qui impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di primo e secondo grado, con la precisazione che il procuratore costituito per gli attori avv. Antonio Alessandro Nolli si è dichiarato, in primo grado, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
in subordine sulla liquidazione delle spese: nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli appellati non vengano condannati integralmente alle spese del giudizio di primo grado (e di secondo), si chiede che, per tutte le ragioni esposte nei motivi di appello, venga rivalutata la compensazione delle spese della lite quantomeno nella minore misura di 1/3, con spese a carico dei soccombenti in primo grado nella misura di 2/3 e allo stesso modo vengano pagina 3 di 16 ripartite le spese relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio nella misura di 2/3
in capo ai convenuti/appellati e 1/3 in capo agli attori/appellanti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi direttamente al sottoscritto Procuratore Antistatario ex art. 93 cpc.
: CP_5
In via principale: respingersi l'appello proposto dagli eredi in quanto Per_1
inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di
Tribunale di Bergamo, n.ro 772/2022 R. sent. – 1237/2022 Rep. – 6380/2017
R.G., pubblicata in data 29.03.2022 e notificata in data 19.04.2022.
In via incidentale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo,
dichiararsi la responsabilità concorsuale prevalente o, perlomeno, paritaria del sig. nella causazione del sinistro, ovvero quella diversa Per_1
corresponsabilità ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare gli appellanti a restituire a le somme percepite in più rispetto a quanto dovuto agli CP_1
stessi sulla base della decisione dell'intestata Corte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: spese interamente rifuse, comprese quelle relative ai compensi liquidati alla C.T.U. nell'ambito del giudizio di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 9.11.2015 alle ore 10.20 circa, mentre stava Persona_1
attraversando a piedi la strada provinciale ex S.S. 671, nel tratto denominato pagina 4 di 16 via Provinciale nel Comune di Albino, all'altezza del civico 127, veniva investito dall'autovettura Audi A4 Avant, di proprietà di , Controparte_4
condotta da , decedendo sul colpo per le gravi lesioni riportate. CP_3
Il procedimento penale instaurato nei confronti di per CP_3
omicidio colposo si concludeva con la sentenza della Corte D'Appello di
Brescia n. 2272/19, passata in giudicato, che confermava la condanna dell'imputato inflitta dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, determinando, ai fini delle statuizioni richieste dai congiunti e , Persona_2 Parte_7
costituitisi parte civile, il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.
Con citazione notificata il 23.6.2017 (moglie), Parte_1 Parte_8
(figli) di Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
proponevano giudizio civile di condanna del conducente, del Per_1
proprietario del veicolo investitore e della compagnia Controparte_1
assicuratrice per RCA- al risarcimento del danno da perdita parentale, non ristorato dall'acconto ricevuto il 7.7.2017 di € 114.000 per la moglie e di €
60.000 per ciascuno dei figli.
Costituendosi chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
e rimanevano contumaci. CP_3 Controparte_4
Disposta C.T.U. ricostruttiva della dinamica del sinistro, il Tribunale di
Bergamo, con sentenza n. 722/22, attribuiva al conducente la responsabilità
nella verificazione del sinistro per il 65% ed al pedone per il 35%, liquidato il pagina 5 di 16 danno da perdita del rapporto parentale in base alle Tabelle del Tribunale di
Milano ( anno 21) in € 168.250 per ognuno dei congiunti, applicata la riduzione del 35%, detratti gli acconti percepiti, condannava i convenuti, in solido, al pagamento di € 210.297 oltre interessi;
compensava per 2/3 le spese processuali e di C.T.U., ponendo a carico dei convenuti il terzo residuo.
La motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora rileva, era la seguente.
Quanto alla dinamica del sinistro: le condivisibili considerazioni della C.T.U
ing. , avevano consentito di superare la presunzione di responsabilità Per_3
paritaria nella determinazione del sinistro stradale previsto dall'art. 2054
comma II c.c.
Era stato appurato che il pedone, mentre stava attraversando la sytaurtato dalla
Audi con la parte anteriore centro sinistra, era stato caricato sul cofano, aveva cozzato con la parte superiore del corpo contro il parabrezza, sfondandolo;
era quindi ricaduto al suolo a circa 35 metri dal punto di collisione.
Al momento dell'urto il veicolo procedeva ad una velocità di circa 78 km/H in zona ove vigeva il limite di 50 km/H.
A carico di erano riscontrabili la violazione agli art. 140 I, II, CP_3
III e IV CDS (Violazione dei principi informatori della circolazione); dell'art. 142 I c. CDS (superamento dei limiti di velocità) dell'art. 191 II c. CDS
(comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni).
pagina 6 di 16 Tuttavia anche la condotta di che aveva attraversato una Persona_1
strada a doppio senso di marcia in assenza di un attraversamento pedonale sito in prossimità allorquando la vettura si trovava a soli 60 metri, costituiva violazione dell'art. 140 c. I CDS, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, oltre che dell' art. 190
II e V c CDS, che obbliga il pedone all'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo, nonché a dare la precedenza ai conducenti dei veicoli transitanti.
Non poteva invece rinvenirsi la violazione dell'art 190 c. II CDS attribuendosi al pedone di non aver impegnato il sovrappasso pedonale posto a distanza di
100 metri, poiché questo si trovava alla distanza di metri 110 dal punto d'urto.
Il grado di colpa del pedone era inferiore ( 35%) a quello del conducente del veicolo (65%) atteso che la C.T.U. aveva accertato che una velocità di marcia non superiore a 50 km/h avrebbe consentito a , anche se si CP_3
fosse accorto della presenza del pedone ad una distanza di mt 25 dal punto d'urto, di arrestarsi ed evitare l'investimento.
Liquidava il danno da perdita del prossimo congiunto con riferimento ai parametri stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano ( anno 2021) tenendo in considerazione : l'età del defunto al momento del decesso (72 anni) della moglie (65 anni), dei figli ( 47, 3 , Bouchra 38, 34, Pt_4 Pt_2 Pt_5 Pt_6
pagina 7 di 16 29 anni), del vincolo parentale, del fatto che i figli non convivevano con il padre da anni né erano state allegate circostanze sulla natura e tipologia dei loro rapporti, nonché della mancata indicazione della durata del matrimonio,
attribuiva loro la somma di € 168.250 ciascuno, calcolando il totale delle somme dovute in € 1.009.500.
Decurtato l'importo del 35% in ragione della responsabilità del loro congiunto, la somma dovuta era di € 656.175.
Detratti gli acconti versati di € 414.000 rivalutati secondo indici ISTAT in €
445.878, condannava la convenuta compagnia, in solido con conducente e proprietario del veicolo assicurato, al pagamento di € 210.297, oltre interessi computabili sul valore medio del complessivo credito dalla data del sinistro
(9.11.2015) alla data del versamento dell'acconto (7,7.2017) al saggio anno di
0,3%, nonché sul valore medio del residuo credito sino alla data della decisione ed al tasso legale ( art. 1284 comma IV) sino al saldo.
Le spese erano compensate nella misura dei 2/3 in ragione della reciproca soccombenza.
La sentenza veniva gravata dai familiari della vittima ed in via incidentale da
. CP_1
e restavano contumaci. CP_3 Controparte_4
All'udienza del 12.2.2025 la causa passava in decisione.
pagina 8 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale dei congiunti di Persona_1
Con il primo motivo deducevano l'erroneità del richiamo all'art. 2054 II c.c.
in tema di scontro tra veicoli, dovendosi applicare il primo comma della norma, che prevede la presunzione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nel caso di investimento di pedone.
Con il secondo motivo impugnano la sentenza in punto graduazione del concorso di colpa, chiedono che venga considerata esclusiva o prevalente in misura superiore al 65% in capo a , dovendosi considerare che CP_3
non si era accorto della presenza del pedone sulla carreggiata, nonostante fosse ben visibile molto prima dell'impatto; non aveva prestato la dovuta attenzione al segnale verticale posto a 150 metri dal punto di investimento di “pericolo -
attenzione fermata bus” indicativo della possibile;
aveva frenato solo dopo l'investimento, segno che non prestava la dovuta attenzione durante la guida.
Con il terzo motivo chiedono una nuova liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tenendo conto non solo della responsabilità
esclusiva/prevalente del conducente della Audi A4, ma anche del legame di stretta parentela ( coniugio/padre-figli) dei superstiti, con il riconoscimento di un importo di € 300.000 per ciascuno.
Contestano infine la rilevanza, ai fini della liquidazione del danno, della mancata allegazione della durata del matrimonio considerata dal primo pagina 9 di 16 giudice.
Con il quarto motivo puntualizzano che la mancata richiesta di danni patrimoniali non giustifica la decurtazione del 35% del danno.
Con il quinto motivo confutano la regolamentazione delle spese processuali e di C.T.U. chiedendo che vengano liquidate secondo la soccombenza esclusiva o prevalente di , e . CP_3 Controparte_4 CP_1
Appello incidentale di CP_1
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha erroneamente attribuito alla vittima un concorso di colpa inferiore a quello del conducente del mezzo investitore, omettendo di valutare adeguatamente la gravità delle violazioni commesse da che aveva attraversato la carreggiata senza concedere la Per_1
precedenza al veicolo, creando un grave pericolo per gli utenti della strada.
Chiede la riforma della sentenza con l'attribuzione della colpa maggiore o paritaria in capo al pedone, in questo secondo caso in conformità al disposto della sentenza della sentenza della Corte, sezione prima penale n. 2272/19.
Con il secondo motivo confuta la sentenza laddove il Tribunale non ha ravvisato a carico di la violazione dell'art. 190 comma secondo C.D.S. Per_1
per il mancato utilizzo del sovrappasso pedonale nell'attraversamento che era posto a distanza inferiore a 100 metri, dovendosi tener conto della scala di accesso ( a 85 mt).
pagina 10 di 16 -.-
Il primo ed il secondo motivo dell'appello principale nonché i due motivi dell'appello incidentale, essendo accomunati dalla richiesta di revisione della graduazione della responsabilità nella causa del sinistro stradale, si prestano a trattazione congiunta.
La dinamica dell'investimento del pedone sulla carreggiata è stato chiarito dalla C.T.U. e non è controverso: stava attraversando la Via Per_1
Provinciale ( ex SS671) nel tratto urbano in Comune di Albino, con direzione da sinistra a destra rispetto alla direzione dell'Audi condotta da CP_3
veniva investito nella carreggiata di percorrenza del veicolo, che
[...]
procedeva ad una velocità di circa 78/km h.
aveva iniziato l'attraversamento circa 2,75 secondi prima dell'urto, Per_1
quando la vettura distava 60 metri dal punto di collisone, giungeva circa 0,60
metri dalla linea di mezzeria, 2,20 metri prima del punto di investimento quando mancavano 1.15 secondi all'urto, con la vettura a circa 25 metri.
Il conducente dell'Audi, sebbene potesse accorgersi della presenza del pedone sia alla distanza di mt 24,50 dal punto d'urto, avrebbe avuto la possibilità di porre in essere la frenata del veicolo anche alla distanza di mt 2,20 impiegando un secondo, se avesse proceduto alla velocità di 50 km/h, limite vigente in loco.
Al contrario non ha posto in essere alcuna manovra di CP_3
pagina 11 di 16 emergenza prima dell'investimento, così violando le norme dell'art. 140 CDS,
141 CDS, e 19 CDS.
La condotta del pedone non è esente da criticità, per non aver osservato sia le regole generali di prudenza, sia di non aver dato la precedenza al veicolo che stava impegnando la strada proveniente alla sua destra, ben visibile data al conformazione dei luoghi, sia per non aver utilizzato il sovrappasso pedonale che distava a meno di 100 metri come correttamente rilevato dalla . CP_1
Non ravvede questa Corte alcuna ragione per riformare la sentenza con una diversa graduazione di responsabilità a carico di una delle parti, dovendosi considerare che l'art. 2054 comma I c.c. pone la presunzione di colpa a favore del pedone e necessariamente contro il conducente del mezzo poiché “ è
evidente che su quest'ultimo grava un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone” ( così
Cass. 2433/24).
Nel caso concreto, è attribuibile la preponderante responsabilità
nell'investimento in capo al guidatore dell'Audi che non solo non ha conformato la velocità del veicolo al limite massimo, ma non ha prestato la minima attenzione all'attraversamento del pedone, come prova l'assenza di alcuna traccia di frenata del veicolo.
Si procede alla disamina degli ulteriori motivi dell'appello principale.
pagina 12 di 16 Il terzo motivo ( richiesta di aumento della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ) è privo del requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Il Tribunale ha liquidato il danno alla moglie ed ai figli della vittima del sinistro con riferimento alla Tabella del Tribunale di Milano del 2021,
realizzata con importi minimi/massimi ( tabelle a forbice) con l'applicazione del valore tabellare minimo, che in assenza di maggiori allegazioni in merito all'intensità del rapporto parentale non può essere aumentato.
Deve peraltro osservarsi che non è stata chiesta una diversa liquidazione con l'utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Milano rielaborate mediante il criterio del danno “ a punti”, in ogni caso era onere dei danneggiati allegare e provare che l'applicazione dei diversi criteri avrebbe comportato un risultato più
favorevole ( Cass. 14285/25).
L' infondatezza del quarto motivo è resa palese dal fatto che la riduzione del risarcimento è stata operata in ragione della percentuale di responsabilità
concorsuale ascritta al prossimo congiunto dei danneggiati e non in rapporto alla mancata richiesta di un danno patrimoniale.
Il quinto motivo va accolto.
La Suprema Corte, con sentenza n. 32061/22 resa a Sezioni Unite ha stabilito che “ l' accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
pagina 13 di 16 configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
Alla luce del principio di diritto esposto, l'accoglimento della domanda risarcitoria dei congiunti della vittima del sinistro, sia pure in misura inferiore a quanto da loro richiesto, non determina soccombenza reciproca, bensì
soccombenza degli appellati.
Il parziale accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale impongono una nuova valutazione delle spese di entrambi i gradi,
tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede soccombenti ( per le ragioni sopra riportate) , e , che CP_1 CP_3 Controparte_4
vengono condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dagli appellanti principali sia nel primo che nel secondo grado.
Alla liquidazione delle spese la Corte provvede in dispositivo, in conformità
ai criteri di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore del decisum),
con aumento del 30 % previsto dall'art. 4 comma II per la assistenza di più
parti aventi la medesima posizione.
pagina 14 di 16 Importi distratti in favore dell'avvocato Antonio Alessandro Nolli antistatario.
Le spese di C.T.U. sono poste in via definitiva a carico dei soccombenti.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante incidentale l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale, che parzialmente accoglie e sull'appello incidentale, che rigetta, proposti avverso la sentenza n. 772/22 del Tribunale di
Bergamo, così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, revoca la parziale compensazione delle spese del primo grado;
condanna , e , in Controparte_1 CP_3 Controparte_4
solido tra loro, al rimborso delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
-quanto al primo grado in € 22.457 ( di cui € 3.544 per la fase di studio, €
2.388 per la fase introduttiva, € 10.411 per la fase istruttoria, € 6.164 per la fase decisionale), aumentati del 30% ex art. 4 comma II DM 55/14; oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
-quanto al secondo grado in € 11.239 ( di cui € 4.389 per la fase di studio, €
pagina 15 di 16 2.552 per la fase introduttiva, € 7.298 per la fase decisionale), aumentati del
30% ex art. 4 comma II DM 55/14; oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
importi tutti distratti in favore dell'avvocato Antonio Alessandro Nolli,
antistatario;
pone in via definitiva le spese della C.T.U. a carico di , Controparte_1
e , in solido;
CP_3 Controparte_4
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 giugno 2022.
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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