Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1473/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARAMAZZA ANGELA per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CARAMAZZA ANGELA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza dell'8 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 16.7.2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 27.7.2021 (decreto n. 15910/2021 in atti);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in
Palermo, in data 27 dicembre 1993, da , nato a Parte_1
PALERMO (PA) in data 07/01/1959, e da , nata a Controparte_1
MISILMERI in data 08/07/1966, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie C, Vol. 2030, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 20/05/2025.
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
- 3 -
R.G. n. 1473/2024
Il Presidente
Giuseppe Rini
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile